IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Omissis
determina
per le motivazioni esposte in narrativa, di:
1. prendere atto:
- che il Servizio Vigilanza e Controllo di qualità dei Servizi Sociali, in relazione ad eventuali variazioni intervenute nello statuto e non comunicate ai sensi e per gli effetti dell’art. 4 della L.R. 38/04, ha posto in essere, a norma dell’art. 3 della legge medesima, la verifica della permanenza delle condizioni e dei requisiti che hanno dato luogo alla originaria iscrizione all’Albo regionale delle cooperative sociali;
- che, con nota prot. n. 6275/DM2 in data 28 luglio 2008, il Servizio ha richiesto alle Camere di Commercio competenti per territorio, certificato storico di vigenza di iscrizione di ciascuna cooperativa sociale iscritta all’Albo regionale;
- che, la CC.I.AA. di Chieti, con prot. n. CEW/5663/2008/CCH0056 in data 7/8/2008, ha trasmesso il certificato storico relativo alla cooperativa sociale de qua;
- che dall’esame della documentazione sopra indicata la “SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE PRISMA”, con sede in Ortona (CH), iscritta alla sezione “A” dell’Albo regionale con D.P.G.R. n. 218/97, è emersa, a seguito di modifiche statutarie successive alla iscrizione e non comunicate al competente Ufficio della Regione Abruzzo, una difformità nell’oggetto sociale che configura attività riconducibili sia alla sezione “A” che alla sezione “B” di cui all’art. 1, comma 1 della L. 381/91, il che comporta la cancellazione dall’Albo regionale;
- che, con nota Prot. n. 7104/DM2 del 04 settembre 2008, il competente Ufficio ha comunicato alla “. “SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE PRISMA”, con sede in Ortona (CH), a norma dell’art. 7, L. 241/90, l’avvio del procedimento finalizzato all’adozione del formale provvedimento di cancellazione dall’Albo regionale delle cooperative sociali, fatta salva la facoltà da parte della cooperativa medesima di esercitare il diritto previsto dall’art. 10, comma 1, lett. b) della stessa L. 241/90 nel termine perentorio di giorni 20 dalla data di ricevimento della comunicazione stessa;
2. prendere, altresì, atto che la suddetta cooperativa, nel termine prescritto con la richiamata nota Prot. n. 7813/DM2 del 02 ottobre 2008, non ha presentato alcuna documentazione pertinente all’oggetto del procedimento, finalizzata ad una eventuale, diversa, valutazione da parte dell’Ufficio competente;
3. dover procedere, pertanto, alla cancellazione, dall’Albo regionale - sezione “A”, ai sensi delle sopra richiamate disposizioni legislative, la cooperativa. “SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE PRISMA”, con sede in Ortona (CH);
4. disporre, la notifica del presente provvedimento alla cooperativa interessata;
5. disporre, infine, la pubblicazione della presente determinazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo, ai sensi dell’art. 3, comma 3 della L.R. 38/04 e s.m.i.
Pescara, 27 ottobre ’08
Il DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Dott. Giuseppe Di Giannantonio