L’AUTORITA’ COMPETENTE
(D.G.R. 351 del 12/04/2007 e s.m.i.)

Omissis

AUTORIZZA
ai sensi dell’art. 12 del D.Lgs. 29 dicembre 2003 n. 387

per tutto quanto esposto in premessa che in questa sede si intende riportato:

Art. 1

La Società A.T.A. Soc. Cooperativa a.r.l. con sede legale a Lanciano in Via Mancinello n. 35/A, di seguito denominata “Proponente” nella persona del legale rappresentante pro tempore, ai sensi e per gli effetti dell’art. 12 del D. Lgs 387/03, alla costruzione e all’esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica alimentato a biogas da digestione anaerobica di silomais della potenza elettrica pari a 0,99 MW da ubicarsi nel comune di Lanciano in località Bel Luogo.

Art. 2

L’impianto e le opere connesse devono essere realizzate in conformità al progetto definitivo approvato nella conferenza dei servizi e allegato al presente provvedimento, depositato agli atti del Servizio Politica Energetica, Qualità dell’Aria, Inquinamento Acustico, Elettromagnetico, Rischio Ambientale, SINA.

Art. 3

L’autorizzazione è subordinata al rispetto delle seguenti condizioni e prescrizioni formulate nell’ambito del procedimento autorizzativo dalle Amministrazioni interessate e di seguito riportare:

1.   per le emissioni in atmosfera:

-    il tempo massimo intercorrente tra la data di messa in esercizio e quella di messa a regime è di 30 (trenta) giorni; il periodo di marcia controllata è fissato in 10 (dieci) giorni con 2 (due) controlli alle emissioni;

-    i prelievi e le analisi chimico fisiche periodiche devono essere effettuati con cadenza quadrimestrale e secondo le disposizioni della normativa vigente;

-    si prescrive inoltre la caratterizzazione del biogas con monitoraggio in continuo e la predisposizione di un punto di prelievo, per consentire i controlli analitici, sulla condotta di adduzione al motore a combustione interna;

-    nel caso in cui il proponente volesse utilizzare il digestato, dovrà avvalersi delle relative autorizzazioni in procedura semplificata nel rispetto della normativa vigente;

2.   evitare la dispersione delle polveri durante il caricamento e lo stoccaggio del silomais;

3.   approntare idonei sistemi per evitare la presenza di odori molesti che potrebbero manifestarsi durante il processo di produzione di energia;

4.   mantenere costante nel tempo il rispetto dei limiti di esposizione al rumore così come relazionato nelle integrazioni inviate;

5.   il rilascio del consenso definitivo alla costruzione del cavidotti da parte del Ministero dello Sviluppo Economico Comunicazioni - Ispettorato Territoriale Abruzzo e Molise è subordinato all’approvazione dei progetti particolareggiati relativi agli eventuali attraversamenti e avvicinamenti con linee di telecomunicazioni interrate. Tali elaborati che l’A.T.A. Soc. Cooperativa a.r.l. deve presentare all’Ispettorato, nel più breve tempo possibile, dovranno essere redatti in conformità alle norme CEI 11/17 ed. VII 1981 fasc 558 capo IV sez. I, per l’esecuzione delle linee elettriche interrate; inoltre l’elettrodotto non può essere messo in esercizio senza il relativo nulla osta di competenza dell’Ispettorato;

6.   il datore di lavoro, ai sensi del D.M. 27/01/2006, è tenuto a presentare al Comando provinciale dei VVF di Chieti la valutazione dei rischi derivante da atmosfere potenzialmente esplosive. Tale documentazione deve attestare che tutti gli apparecchi, sistemi di protezione e dispositivi di cui all’art. 1 commi 1, 2 e 3 del D.P.R. 126/1998 siano compatibili ad essere installati negli ambienti soggetti a rischio d’esplosione, secondo dichiarazione di conformità nonché possedere la marcatura CE - prescrizione del Comando provinciale dei VVF;

7.   gli impianti elettrici, le attrezzature di lavorazioni, le due unità di produzione di energia elettrica direttamente alimentati dal processo di produzione del biogas, devono risultare conformi al precedente punto 6 - prescrizione del Comando provinciale dei VVF;

8.   verificare, in relazione alla valutazione del rischio esplosione, la opportunità di predisporre un idoneo sistema di rilevazione ed allarme di atmosfere esplosive nonché sistemi di intercettazione, blocco dei processi produttivi ed impianto luci di emergenza, al fine di salvaguardare la sicurezza e la salute dei lavoratori - prescrizione del Comando provinciale dei VVF;

9.   l’impianto idrico antincendio deve essere progettato e realizzato in conformità alle norme contenute nella UNI 10779 versione 2007 e successive norme vigenti in materia antincendio - prescrizione del Comando provinciale dei VVF;

10. per quanto non specificato, o non rilevabile dagli elaborati grafici e dalla relazione tecnica, dovrà essere rispettata la normativa generale di sicurezza in vigore ed in particolare: D.M. 4/05/1998, DD.MM. 24/11/1984 e 22/10/2007, D.Lgs. 81/2008, D.M. 10/03/1998 - prescrizione del Comando provinciale dei VVF;

11. ai fini dell’attivazione della filiera locale per il reperimento della biomassa vegetale, il proponente deve rispettare quanto riportato nella documentazione approvata dalla conferenza dei servizi e comunque, in quanto fonti di energia rinnovabile, l’acquisizione dei Certificati Verdi o della tariffa onnicomprensiva, dovrà avvenire in conformità a quanto disposto dalla L. 244/07;

12. obbligo di tenere sgombre da qualsiasi residuo le aree non direttamente occupate dalle strutture e dai lavori;

13. obbligo di ripristinare lo stato dei luoghi a seguito della dismissione dell’impianto e pertanto, ai sensi dell’art. 5 dell’Allegato A della D.G.R. 351/07 (B.U.R.A. n° 26 del 9/05/2007) di stipulare una polizza fideiussoria (bancaria o assicurativa) o di versare un deposito cauzionale a favore del Comune interessato, pari ad almeno il 2% dell’investimento dell’intervento previsto; la garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale a semplice richiesta scritta del beneficiario;

14. obbligo di corrispondere sin dall’attivazione dell’impianto l’importo relativo alla compensazione ambientale secondo i criteri che saranno definiti dalla Regione ai sensi della L.R. 27/06;

15. il Proponente deve rispettare le vigenti normative in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e in materia di tutela ambientale per tutti gli aspetti e per tutte le prescrizioni e disposizioni non altrimenti regolamentate dal presente atto.

Art. 4

L’inizio dei lavori per la realizzazione dell’impianto e delle opere connesse all’esercizio dello stesso deve essere effettuato entro il termine massimo di 12 (dodici) mesi dalla data del presente provvedimento.

E’ fatto obbligo al proponente di comunicare all’Autorità Competente, al Sindaco del Comune di Lanciano, all’Arta Provinciale, la data di inizio lavori nonché quella di ultimazione.

Quindici giorni dopo la conclusione dei lavori, il Legale rappresentate della ditta deve inviare al all’Autorità Competente e all’Arta Provinciale certificato di collaudo redatto dal Direttore dei Lavori attestante la conformità dell’opera realizzata la progetto approvato, dal quale si evince il rispetto di tutte le prescrizioni e dei valori limite contenuti nel presente provvedimento.

Quindici giorni prima dell’entrata in esercizio dell’impianto, ne deve essere data comunicazione all’Autorità Competente, al Sindaco del Comune di Lanciano e all’Arta Provinciale.

Art. 5

Il Proponente dovrà inviare all’Autorità Competente, a mezzo raccomandata A.R. entro il 30 aprile di ciascun anno, i dati di funzionamento dell’impianto e i dati certificati dell’energia prodotta nonché, qualsiasi altra informazione inerente l’impianto, il suo funzionamento e la produzione di energia su richiesta del Servizio Regionale stesso.

Il Proponente ha l’obbligo di comunicare immediatamente al Sindaco del Comune di Lanciano (TE), all’Autorità Competente e all’ARTA Dipartimento Provinciale di Chieti, eventuali interruzioni e/o malfunzionamenti degli impianti anche nel caso in cui dovessero manifestarsi anomalie di funzionamento e dovesse entrare in funzione la Torcia, nonché situazioni di pericolo per la salute e la sicurezza.

Art. 6

Al fine di consentire l’attività di raccolta dati, analisi delle prestazioni e monitoraggio dell’impianto la società A.T.A. Soc. Cooperativa a.r.l. dovrà consentire al personale della Regione Abruzzo o da essa delegato il libero accesso all’impianto stesso.

Le attività di vigilanza e controllo relativamente al corretto funzionamento dell’impianto e al rispetto delle prescrizioni di cui all’art. 3, fanno capo agli organi preposti, ciascuno nell’ambito delle proprie competenze.

Art. 7

La presente Autorizzazione Unica ha durata triennale relativamente alla costruzione dell’impianto, salvo richiesta di proroga e durata quinquennale relativamente all’esercizio dei medesimi.

Ai fini del rinnovo dell’autorizzazione all’esercizio, il proponente è tenuto a presentare apposita domanda allo Sportello Regionale per l’Energia, almeno tre mesi prima della data di scadenza della autorizzazione. Nelle more dell’adozione del provvedimento di rinnovo, l’esercizio degli impianti può continuare anche dopo la scadenza dell’autorizzazione, alle stesse condizioni previste dal presente provvedimento.

Ogni modifica al progetto autorizzato deve essere preventivamente comunicata allo S.R.E. che entro 30 giorni ne dà comunicazione in caso di modifica sostanziale ovvero aggiorna l’autorizzazione e le relative condizioni in caso di modifica non sostanziale.

La variazione del nominativo del legale rappresentante deve essere comunicata all’Autorità competente entro 30 giorni dalla stessa.

Art. 8

a)   Il presente provvedimento viene redatto in numero due originali, di cui uno viene notificato, ai sensi di legge, alla Società A.T.A. Soc. Cooperativa a.r.l. con sede legale a Lanciano in Via Mancinello n. 35/A, nella persona del legale rappresentante pro tempore;

b)   Il Responsabile del Procedimento trasmette copia del presente provvedimento ai soggetti coinvolti nel procedimento autorizzatorio e al B.U.R.A. per la relativa pubblicazione.

Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al competente Tribunale Amministrativo Regionale entro sessanta giorni o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dal rilascio del presente provvedimento.

Il DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Dott.ssa Iris Flacco