GIUNTA REGIONALE

Omissis

LA GIUNTA REGIONALE

Premesso che nella Regione Abruzzo permangono situazioni di difficoltà nelle attività di smaltimento dei rifiuti di origine urbana (con codici CER 20 e 19), a causa dell’assenza e/o insufficienza di discariche dedicate (rifiuti non pericolosi);

Visto il D.Lgs. 03.04.2006 n. 152 e s.m.i., avente per oggetto: ”Norme in materia ambientale” ed in particolare la parte IV^ inerente: “Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati”;

Visto il D.Lgs 13.1.2003, n. 36 avente per oggetto: “Attuazione della Direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti” e s.m.i.;

Vista la Direttiva 9 aprile 2002 “Indicazioni per la corretta e piena applicazione del regolamento comunitario n. 2557/2001 sulle spedizioni di rifiuti ed in relazione al nuovo elenco dei rifiuti”, che prevede la nuova codifica dei rifiuti;

Vista la L.R. 19.12.2007, n. 45 “Norme per la gestione integrata dei rifiuti”, pubblicata sul BURA Straordinario n. 10 del 21.12.2007, che ha abrogato la precedente legislazione regionale in materia (L.R. 28.04.2000, n. 83 e s.m.i.) ed in particolare:

-    l’art. 4 relativo alle “Competenze della Regione”;

-    l’art. 4, comma 1, lett. v), che prevede che ai sensi dell’art. 196 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., compete alla Regione “l’autorizzazione, sentiti i soggetti interessati, a smaltire rifiuti urbani presso impianti ubicati fuori del territorio provinciale o di ATO, di produzione degli stessi per un periodo limitato, .. omissis”;

-    l’art. 5 relativo alle “Competenze delle Province”;

-    l’art. 34, comma 4, relativo alle competenze delle Province in materia di smaltimento di rifiuti urbani, in presenza di accertate disponibilità, tra ambiti territoriali ottimali (ATO) diversi.

Visto l’art. 1, comma 166, della legge 24.12.2007, n. 244 (legge finanziaria 2008), che in materia di condizioni e limiti di accettabilità dei rifiuti, per quanto applicabili, consente lo smaltimento degli stessi ai sensi della delibera del Comitato Interministeriale del 27 luglio 1984, sino al 31.12.2008 (rif. sentenza Corte di Cassazione 3 ottobre 2008, n. 37559);

Visto il D.M. 03.08.2005 “Criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica” e s.m.i., per quanto applicabile;

Considerato che permangono ancora difficoltà operative, come precedentemente accennato, che non consentono un regolare svolgimento delle attività di smaltimento di rifiuti urbani, in particolare, nella Provincia di L’Aquila e Teramo, per la mancanza di impianti di smaltimento autorizzati aventi sufficienti capacità volumetriche;

Tenuto conto che il Servizio Gestione Rifiuti, al fine di superare le attuali difficoltà operative e garantire la continuità degli smaltimenti e/o trattamenti di rifiuti di origine urbana, ha attivato una serie di iniziative:

-                  realizzazione di ampliamenti di discariche esistenti (Atri (TE, Tortoreto (TE), Notaresco - Loc. Casette di Grasciano (TE), Fara Filiorum Petri (CH);

-                  realizzazione di nuovi impianti di smaltimento (Gioia dei Marsi (AQ), Capistrello (AQ), Cupello (CH);

-                  realizzazione di nuovi impianti di trattamento meccanico biologico (TMB): Aielli (AQ), Chieti (CH), Teramo (TE);

-                  potenziamento dei servizi di raccolta differenziata RD in numerosi Comuni tramite contributi finanziari della Regione Abruzzo, ai sensi della DGR n. 1090 del 2.10.2006, .. etc.;

Considerato che le iniziative suddette sono in corso di concreta realizzazione (costruzione degli impianti) e/o di conclusione dell’iter amministrativo di approvazione dei progetti (conferenze di servizi), e necessitano ancora alcuni mesi (6-12 mesi), all’avvio degli impianti nonché delle azioni già avviate dai soggetti interessati in materia di RD;

Considerato pertanto, che risulta necessaria una collaborazione tra le diverse realtà provinciali e/o ATO interessate, per garantire la continuità delle attività di smaltimento e/o trattamento dei rifiuti di origine urbana, collaborazione già in atto in alcuni territori abruzzesi, anche ai sensi della DGR n. 231/2008;

Richiamata la DGR n. 1190 del 23.11.2007, avente per oggetto: “L.R. 28.04.2000, n. 83 e s.m.i. - art. 32. Attività di smaltimento dei rifiuti urbani. Provvedimenti regionali straordinari.”;

Richiamata la DGR n. 231 del 26.03.2008, avente per oggetto: “L.R. 19.12.2007, n. 45 Norme per la gestione integrata dei rifiuti - art. 4, comma 1, lett. v). Autorizzazione al conferimento per un periodo limitato, in discariche per rifiuti non pericolosi, di rifiuti urbani provenienti da altre Province o Ambiti Territoriali Ottimali (ATO) diversi. Modifiche ed integrazioni alla DGR n. 1387 del 28.12.2007”;

Preso atto che il Servizio Gestione Rifiuti ha provveduto, con nota prot. n. 21072 dell’1.09.2008 avente per oggetto: “DGR n. 231/08 - L.R. 45/07, art. 4, comma 1, lett. v) e art. 34, comma 4. Esame delle problematiche delle attività di smaltimento di rifiuti urbani. Provvedimenti”, a convocare in data 12.09.2008 e sentire i diversi soggetti interessati, acquisendo anche valutazioni e pareri per attivare iniziative di sussidiarietà tra Province e/o ATO diversi e per elaborare e concordare modalità ed interventi finalizzati al conferimento di rifiuti di origine urbana in impianti di smaltimento e/o trattamento autorizzati ed aventi sufficienti capacità/potenzialità;

Richiamate le valutazioni e proposte avanzate nell’incontro tenutosi in data 23.10.2008 presso la Provincia di L’Aquila - Assessorato all’Ambiente Energia, convocato con nota prot.n. 65203 del 20.10.2008, incontro a cui ha preso parte in rappresentanza della Regione Abruzzo, il Dirigente del Servizio Gestione Rifiuti;

Ritenuto necessario che la Regione Abruzzo, sentiti i soggetti interessati in data 12.09.2008, per un periodo limitato necessario alla definitiva concretizzazione delle azioni ed interventi in corso, ai sensi dell’art. 4, comma 1, lett. v), adotti provvedimenti per il conferimento dei rifiuti di origine urbana, da parte di Consorzi Intercomunali e/o loro Società SpA, Comuni, Gestori dei servizi di igiene urbana, ..etc., in ambiti territoriali diversi;

Considerato che le Province, sentite dal competente Servizio regionale, hanno ritenuto che ricorrono le condizioni di cui all’art. 34, comma 4, della L.R. 45/07 e cioè l’impossibilità di raggiungere accordi specifici, per motivi diversi e si rende, in alternativa, necessario attivare le disposizioni previste dall’art. 4, comma 1, lett. v) della L.R. 45/07;

Richiamata la nota della Provincia di L’Aquila, prot. n. 67811 del 30.10.2008, avente per oggetto: “Emergenza smaltimento rifiuti solidi urbani in provincia di L’Aquila”, acquisita al Servizio Gestione Rifiuti con nota prot.n. DN3/26654 del 3.11.2008, con la quale si comunica da parte della Provincia di L’Aquila “omissis … l’impossibilità di raggiungere intese interprovinciali per il conferimento di tali rifiuti urbani trattati presso la discarica di Lanciano”;

Vista la nota dell’ACIAM di Avezzano, anticipata via fax del 4.11.2008, acquisita al Servizio Gestione Rifiuti con nota prot. n. 26802 del 4.11.2008, avente per oggetto: “Richiesta autorizzazione smaltimento fuori ATO”, con la quale l’ACIAM comunica i quantitativi ed i codici di rifiuti da conferire in impianti ubicati in ATO diversi;

Ritenuto che i soggetti interessati al conferimento dei rifiuti di origine urbana in impianti di smaltimento e/o trattamento, ubicati in Provincia e/o ATO diversi, debbano attenersi alle seguenti disposizioni:

1.   comunicare, preventivamente, alla Regione Abruzzo – Servizio Gestione Rifiuti ed alle Province territorialmente competenti, l’impianto di smaltimento e/o trattamento interessato, specificando le motivazioni, il periodo temporale, i quantitativi di rifiuti, CER, ..etc. ed ogni altra informazione utile ad individuare correttamente le problematiche emerse e le soluzioni proposte;

2.   allegare alla comunicazione di cui al punto 1), la documentazione, rilasciata dal gestore dell’impianto interessate, attestante la possibilità effettiva (autorizzazione, contratto, .. etc.), di poter conferire i rifiuti;

Ritenuto altresì di esprimere il “nulla osta” per il conferimento di rifiuti di origine urbana, per l’emergenza attuale e per un periodo limitato, nell’impianto ubicati in località “Tufo colonico”, nel Comune di Isernia, nella Regione Molise, in relazione alla effettiva disponibilità, alla non sussistenza di impedimenti normativi e/o necessità di sottoscrizione di accordi interregionali;

Preso atto che il Servizio Gestione Rifiuti ha provveduto a sentire tutti i soggetti interessati;

Richiamata la DGR n. 1399 del 29.11.2006 avente per oggetto: “L.R. 9.08.2006, n. 27 - art. 7, comma 4. - Direttive in materia di comunicazione dei dati riferiti alla gestione dei rifiuti di origine regionale ed extraregionale. Nuove disposizioni e modifiche alla D.G.R. del 4.11.2005, n. 1089”, in materia di comunicazioni semestrali dei rifiuti;

Richiamata la DGR n. 167 del 24.02.2007 relativa a: “D.Lgs. 3/04/2006, n. 152 e s.m.i. - L.R. 28/04/2000, n. 83 - L.R. 23/06/2006, n. 22 - L.R. 9/08/2006, n. 27. Direttive applicative del programma regionale rifiuti urbani biodegradabili e per la libera circolazione delle frazioni di rifiuti urbani oggetto di raccolta differenziata destinate al recupero”, in particolare per le disposizioni inerenti l’attuazione del Programma regionale di riduzione dei rifiuti biodegradabili (Programma RUB), da conferire in discarica;

Richiamata la DGR n. 169 del 24.02.2007 avente per oggetto: “Decreto legislativo 13.01.2003, n. 36 - D.M. 3 agosto 2005 - Ammissibilità di rifiuti classificati con codice CER 191212 in impianti di smaltimento già autorizzati alla realizzazione e all'esercizio ai sensi della Delibera del Comitato Interministeriale del 27/07/84, ex articoli 27 e 28 del D.Lgs. 22/97 e s.m.i., art. 208 del D.Lgs.152/06 e s.m.i. e art. 4, comma 1, lett. b) del D.Lgs. 36/03 - Direttive tecnico – gestionali”;

Richiamata altresì, la DGR n. 1190 del 23.11.2007 avente per oggetto: “L.R. 28.04.2000, n. 83 e s.m.i. - art. 32. Attività di smaltimento dei rifiuti urbani. Provvedimenti regionali straordinari”, con la quale la Regione Abruzzo ha definito un programma di interventi, di carattere emergenziale, per l’attivazione di impianti per lo smaltimento dei rifiuti urbani, previa una ricognizione di impianti già autorizzati e/o nuovi siti potenzialmente attivabili a tal fine;

Richiamata la DGR n. 790 del 3.08.2007 avente per oggetto: “Garanzie finanziarie previste per le operazioni di smaltimento e/o recupero dei rifiuti, nonché per la bonifica dei siti contaminati. Nuova disciplina e revoca della D.G.R. n. 132 del 22.02.2006”;

Richiamata la L.R. 16.06.2006, n. 17 “Disciplina del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi”, pubblicata sul BURA n. 37 del 7.07.2006, recante le disposizioni inerenti l’applicazione del tributo speciale (ecotassa), per i rifiuti da conferire agli impianti di smaltimento, a cui i soggetti passivi interessati sono obbligati alla puntuale applicazione;

Preso atto che il Servizio Gestione Rifiuti della Direzione Regionale Parchi Territorio Ambiente Energia, ha espresso il proprio parere favorevole in ordine alla legittimità ed alla regolarità tecnico-amministrativa del presente atto e non rilevandosi dallo stesso conseguenze negative sul piano ambientale;

Ritenuto che il presente provvedimento è finalizzato a garantire la continuità delle attività di un essenziale servizio pubblico, come quello rappresentato dalla raccolta e smaltimento dei rifiuti di origine urbana e ad evitare eventuali emergenze di ordine igienico-sanitario, che potrebbero insorgere in caso di interruzione dei servizi richiamati; nonché per evitare eventuali problematiche di ordine pubblico e negativa immagine delle realtà interessate;

Ritenuto che il periodo di tempo necessario per lo smaltimento e/o trattamento dei rifiuti di origine urbana in altri impianti ubicati in ambiti territoriali diversi, ai sensi dell’art. 4, comma 1, lett. v) della L.R. 45/07, possa essere definito dalla data di approvazione del presente atto da parte della Giunta regionale, sino al 30.06.2009, con le modalità sopra definite e salvo ulteriori proroghe per accertate necessità;

Considerato che il presente atto è da ritenersi indifferibile ed urgente, al fine di evitare situazioni di emergenza per le attività di smaltimento dei rifiuti di origine urbana nonché per evitare disservizi alla popolazione e/o situazioni di criticità di ordine igienico-sanitario;

Udita la relazione del Componente la Giunta preposto alla Direzione Parchi, Territorio, Ambiente, Energia;

Visti

il DLgs. 152/06 e s.m.i.;

D.Lgs 13.1.2003, n. 36 e s.m.i.;

la Direttiva 9 aprile 2002;

la L.R. 19.12.2007, n. 45;

Vista la L.R. 14.09.1999, n. 77 recante “Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della Regione Abruzzo”;

a voti unanimi espressi nelle forme di legge,

DELIBERA

Per le motivazioni espresse in narrativa che qui si intendono integralmente riportate e trascritte:

1.   di STABILIRE che, ai sensi dell’art. 4, comma 1, lett. v) della L.R. 45/07, sino al 30.06.2009, per accertate ed indifferibili necessità, possono essere conferiti rifiuti di origine urbana in impianti di smaltimento e/o trattamento, ubicati in ambiti territoriali diversi;

2.   di PRESCRIVERE che i soggetti interessati al conferimento dei rifiuti di origine urbana in impianti di smaltimento e/o trattamento, ubicati in ambiti territoriali diversi, devono attenersi alle seguenti disposizioni:

             comunicare, preventivamente, alla Regione Abruzzo – Servizio Gestione Rifiuti ed alle Province territorialmente competenti, l’impianto di smaltimento e/o trattamento interessato, specificando le motivazioni, il periodo temporale, i quantitativi di rifiuti, CER, ..etc. ed ogni altra informazione utile ad individuare correttamente le problematiche emerse e le soluzioni proposte;

    allegare alla comunicazione di cui al punto 1), la documentazione, rilasciata dal gestore dell’impianto interessate, attestante la possibilità effettiva (autorizzazione, contratto, .. etc.), di poter conferire i rifiuti di origine urbana;

3.   di PRESCRIVERE alle Province interessate:

a.   il monitoraggio trimestrale delle attività di smaltimento e/o trattamento dei rifiuti di origine urbana conferiti agli impianti;

b.   la comunicazione al competente Servizio regionale dell’eventuale superamento dell’emergenza riferita alle attività di smaltimento e/o trattamento dei rifiuti di origine urbana; il rigoroso controllo e rispetto delle normative di settore vigenti delle attività di smaltimento e/o trattamento;

4.   di RISERVARSI l’adozione di provvedimenti inerenti al contenuto delle comunicazioni e dei documenti indicati al precedente punto 2), nonché ai provvedimenti riferiti all’eventuale ritorno all’autosufficienza di bacino territoriale (ATO) delle attività di smaltimento e/o trattamento;

5.   di RICHIAMARE i soggetti interessati dal presente provvedimento, al più rigoroso e scrupoloso rispetto della vigente normativa in materia di salute pubblica e tutela dell’ambiente, nonché a promuovere ed adottare le iniziative necessarie per garantire la raccolta differenziata, il riuso ed il riciclaggio dei rifiuti;

6.   di RIMANDARE alle parti interessate, gli ulteriori adempimenti necessari per:

    la definizione delle “modalità operative” relative alle attività di raccolta, raggruppamento preliminare, trattamento e smaltimento dei rifiuti, tenendo conto delle migliori soluzioni tecnologiche ed economicamente meno onerose;

    la definizione delle “tariffe di conferimento” dei rifiuti urbani agli impianti di trattamento e/o smaltimento ubicati, nel territorio regionale, che non devono discostarsi da quelle già in vigore. A tal fine, entro 7 giorni dalla pubblicazione sul BURA della presente delibera, il gestore dell’impianto di smaltimento e/o trattamento, dovrà comunicare alla Regione Abruzzo – Servizio Gestione Rifiuti ed alle Province interessate, le tariffe di conferimento applicate. Eventuali modifiche delle tariffe di conferimento già praticate dagli impianti interessati, devono essere preliminarmente motivate, documentate ed inviate alla Regione per l’esame di competenza;

    ogni altro obbligo previsto per la trasparente, corretta ed efficace gestione delle attività interessate.

7.   di RICHIAMARE i gestori degli impianti di smaltimento ubicati nel territorio regionale al rispetto delle norme in materia di tributo speciale di cui alla L.R. 17/06;

8.   di PRESCRIVERE il rispetto degli obblighi previsti dall’art. 189 (Catasto dei rifiuti - MUD), dall’art. 190 (Registro di carico e scarico) e dall’art. 193 (Trasporto dei rifiuti) del Decreto Legislativo 3.04.2006 n. 152 e s.m.i., nonché delle disposizioni di cui alla DGR n. 1399 del 29.11.2006 in materia di comunicazione semestrale dei dati dei rifiuti movimentati;

9.   di PRESCRIVERE inoltre, ai Comuni e Consorzi Intercomunali e/o loro Società e/o Gestori degli impianti e dei Servizi, per quanto di loro competenza, con il presente provvedimento:

a.             l’immediato potenziamento dei servizi di raccolta differenziata, nonché il rispetto degli obblighi di cui all’art. 23, comma 2 della L.R. 45/07 “Obiettivi di raccolta differenziata e  riciclo” e di cui alla DGR n. 167 del 24.02.2007;

b.   la rendicontazione dei risultati raggiunti, riferiti alle attività di cui al punto a), da inviare al competente Servizio regionale alla scadenza del termine di cui al presente atto, in particolare le iniziative e le misure adottate per il conseguimento degli obiettivi di raccolta differenziata di cui all’art. 1, comma 1108 della legge 27.12.2006, n. 296 (Legge Finanziaria 2007) e dell’art. 23, comma 4 della L.R. 45/07;

10. di AUTORIZZARE il Servizio Gestione Rifiuti ad attivare tutte le iniziative previste dalla vigente normativa di settore, in caso di inadempienza, in base alle specifiche competenze, da parte dei Comuni e/o Consorzi intercomunali e/o loro Società SpA interessati, Gestori degli impianti e dei Servizi, per l’attuazione degli obblighi previsti dalla L.R. 45/07 in materia di raccolta differenziata; nonché l’adozione di specifici provvedimenti di competenza;

11. di TRASMETTERE copia del presente provvedimento al Ministero dell’Ambiente della Tutela del Territorio e del Mare, agli Enti interessati, ai Consorzi Comprensoriali di Smaltimento dei Rifiuti e Gestori degli impianti di smaltimento e/o trattamento, all’ARTA Direzione centrale e Dipartimenti Provinciali territorialmente competenti;

12. di DEMANDARE alle Province di Chieti, L’Aquila, Pescara e Teramo, il compito di comunicare il presente provvedimento ai Comuni interessati ed informare tempestivamente gli stessi per gli adempimenti conseguenti;

13. di PUBBLICARE integralmente il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo (B.U.R.A.).