LA GIUNTA REGIONALE
Vista la Direttiva 96/61/CE del Consiglio del 24 settembre 1996 sulla prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento, così come modificata dalle direttive 2003/35/CE e 2003/87/CE;
Visto il Decreto Legislativo 18 febbraio 2005 n. 59 e s.m.i. recante “Attuazione integrale della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento”;
Visto l’art. 9 comma 1 del D. Lgs. n. 59/2005 che prevede la “Autorizzazione avente valore di autorizzazione integrata ambientale” di seguito denominata “Autorizzazione avente valore di AIA”;
Visto l’art. 9 comma 18 del D. Lgs. n. 59/2005, modificato dall’art. 1 del D.L. 30 ottobre 2007, n. 180, secondo il quale le prescrizioni contenute nelle autorizzazioni integrate ambientali rilasciate agli impianti esistenti devono essere attuate entro il 31/03/20008, nonché il comma 19 dello stesso articolo secondo il quale tutti i procedimenti relativi ad impianti esistenti devono essere comunque conclusi in tempo utile per assicurare il rispetto del termine di cui al comma 18;
Vista la Legge Regionale 09 agosto 2006 n. 27 concernente “Disposizioni in materia ambientale”;
Vista la Deliberazione di Giunta Regionale 03 maggio 2006, n. 461 e successive modifiche ed integrazioni avente ad oggetto: D. Lgs. 59/2005 concernente “Attuazione integrale della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento”;
Vista la Deliberazione di Giunta Regionale 08 ottobre 2007, n. 997 che ha integrato la D.G.R. n. 461/2006 aggiungendo, all’All. B, l’art. 8 che ha disciplinato la procedura per il rilascio delle autorizzazioni aventi valore di AIA ex art. 9 comma 1 del D. Lgs. n. 59/2005 e ha definito la validità delle stesse autorizzazioni per la durata di anni 1 a decorrere dalla data di rilascio;
Visto il Decreto Legge 30 ottobre 2007, n. 180 e successive modifiche ed integrazioni. “Differimento di termini in materia di autorizzazione integrata ambientale e norme transitorie”, convertito con modifiche dalla L. 19 dicembre 2007 n. 243, ed in particolare, il comma 1 bis dell’art. 2 secondo il quale in mancanza del rilascio dell’autorizzazione integrata ambientale entro il 31 marzo 2008, per le domande di autorizzazione integrata ambientale relative ad impianti esistenti, regolarmente presentate entro i termini, i gestori possono procedere all’esecuzione degli interventi proposti finalizzati all’adeguamento dell’impianto alle migliori tecniche disponibili, con le modalità e i termini indicati nella domanda, qualora gli stessi interventi non siano soggetti a valutazione di impatto ambientale o, se a questa soggetti, per essi sia già stato emanato provvedimento favorevole di conformità ambientale, dando contestualmente avvio alle attività di monitoraggio e controllo indicate nella domanda medesima;
Considerato che ai sensi dell’art. 8 dell’All. B della D.G.R. n. 461/2006 l’Autorizzazione avente valore di AIA ha validità pari ad un anno dalla data di rilascio e, comunque, il rilascio dell’Autorizzazione integrata ambientale sostituisce l’Autorizzazione avente valore di AIA;
Considerato che alcune autorizzazioni aventi valore di AIA rilasciate nei confronti di impianti esistenti hanno validità 30/10/2007 - 30/10/2008, come risulta dall’allegato 1 al presente provvedimento recante “Autorizzazioni aventi valore di AIA in scadenza”;
Considerata la necessità e l’urgenza di prorogare le suddette autorizzazioni aventi valore di AIA fino al 31/03/2009, al fine di consentire nei confronti degli stessi impianti il rilascio delle autorizzazioni integrate ambientali, configurandosi come attività ordinaria;
Considerato che i suddetti impianti rispettano le migliori tecniche disponibili di cui all’art. 7 del D. Lgs. n. 59/2005;
Visto l’allegato 1 al presente provvedimento “Autorizzazioni aventi valore di AIA in scadenza” recante le Autorizzazioni aventi valore di AIA rilasciate nei confronti di impianti esistenti in scadenza al 30/10/2008 e da prorogare fino al 31/03/2009, al fine di consentire all’Autorità Competente il rilascio delle rispettive Autorizzazioni integrate ambientali;
Considerato che l’allegato 1 recante “Autorizzazioni aventi valore di AIA in scadenza” costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
Dato atto che il Direttore dell’Area Parchi, Territorio, Ambiente, Energia ha espresso parere favorevole sulla legittimità e sulla regolarità tecnico-amministrativa del presente provvedimento;
A voti unanimi espressi nelle forme di legge
DELIBERA
per le motivazioni illustrate in premessa e che qui vengono integralmente riportare e trascritte:
1. di prorogare il termine di validità delle Autorizzazioni aventi valore di AIA indicate nell’allegato 1 al presente provvedimento, denominato “Autorizzazioni aventi valore di AIA in scadenza”, dal 30/10/2008 al 31/03/2009;
2. di disporre la pubblicazione integrale del
presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo e sul sito
web della Regione Abruzzo.
Segue allegato