IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Omissis
DETERMINA
Per le motivazioni espresse in narrativa, che qui di seguito si intendono integralmente riportate:
1) di approvare ai sensi del Decreto Legislativo 03.04.2006 n° 152 (Norme in materia ambientale) e successive modifiche e integrazioni, Art. 208 (Autorizzazione unica per i nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti) – Legge Regionale 19.12.2007 n° 45 (Norme per la gestione integrata dei rifiuti), Art. 45 (Autorizzazione unica per i nuovi impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti) – l’iniziativa presentata dalla Società AD.RI.A. ADRIATICA RICICLAGGIO E AMBIENTE S.r.l. – Zona Industriale di Sulmona – S.S. 17 Km 94,700 – 67035 PRATOLA PELIGNA (AQ) – di modifica e accorpamento delle autorizzazioni rilasciate con Determina Dirigenziale n° DF3/77/04 del 27.07.2004 e Determina Dirigenziale n° DF3/117/04 del 26.11.2004 nell’impianto ubicato nel Comune di Pratola Peligna (AQ), identificabile nel N.C.E.U. dello stesso al foglio n° 16, particella n° 469 (La particella 470 è stata inglobata all’interno della particella 469), per una superficie di 15.600 mq insieme all’ampliamento dell’area impiantistica con la particella n° 752 di 7.413 mq per una superficie complessiva di 23.013 mq e una potenzialità di 30.000 t/a, equivalente alla fase D15 (Deposito preliminare prima di una delle operazioni di cui ai punti da D1 a D14 (escluso il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti)) dell’allegato B e alla fase R13 (Messa in riserva di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate nei punti da R1 a R12 (escluso il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti)), R4 (Riciclo/recupero dei metalli e dei composti metallici), R5 (Riciclo/recupero di altre sostanze inorganiche) dell’allegato C del Decreto Legislativo 03.04.2006 n° 152 e s.m. ed i., in conformità agli elaborati tecnici e progettuali indicati in premessa e di seguito elencati:
Giorno 22 Mese di
Aprile Anno 2005
Dott. Ing. Alessandro Di Camillo
ALLEGATO 1) Tavola - Planimetria catastale in scala 1.2.000 con l’indicazione dell’ampliamento;
Mese di Agosto Anno
2005
Società AD.RI.A. S.r.l.
ALLEGATO 2) Relazione descrittiva dell’impianto di stampaggio;
Giorno 30 Mese di
Dicembre Anno 2005
Società AD.RI.A. S.r.l. – Galeno Engineering S.r.l. –
Dott. Francesco D’Alessandro - Dott. Ing. Alessandro Di Camillo
ALLEGATO 3) Relazione tecnica;
ALLEGATO 4) Tavola – Planimetria dell’impianto con la suddivisione delle aree di scarico, selezione, deposito, trattamento rifiuti; con indicazione delle aree di deposito preliminare messa in riserva dei rifiuti che si originano dalle fasi di selezione e trattamento; con la descrizione della rete di raccolta delle acque meteoriche e l’ubicazione degli impianti di trattamento delle acque di prima pioggia; con la descrizione del nuovo piazzale da realizzare e le sezioni del muro di cinta, della canaletta di raccolta acque e del massetto della pavimentazione;
Giorno 12 Mese di Aprile Anno 2003
Dott. Ing. Roberto Angelone
ALLEGATO 5) Relazione tecnica;
Giorno 10 Mese di
Febbraio Anno 2005
Società Salvadori S.a.s.
ALLEGATO 6) Dichiarazione CE di conformità;
Giorno 13 Mese di
Ottobre Anno 2005
Società Dow Italia S.r.l.
ALLEGATO 7) Scheda di sicurezza;
Giorno 22 Mese di
Novembre Anno 2005
Società Galeno RP S.r.l. – Dott. Francesco
D’Alessandro
ALLEGATO 8) Relazione: Determinazione del livello di esposizione personale alle polveri e alle sostanze organiche negli ambienti di lavoro;
Giorno 24 Mese di
Novembre Anno 2005
Società Galeno Engineering S.r.l.
ALLEGATO 9) Relazione sulla valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori derivanti dalla presenza di agenti chimici;
Giorno 01 Mese di
Febbraio Anno 2006
Società Galeno RP S.r.l.
ALLEGATO 10) Relazione: determinazione del livello di esposizione personale al rumore negli ambienti di lavoro D.Lgs. n° 277 del 15.08.1991;
Giorno 27 Mese di
Ottobre Anno 2006
Società AD.RI.A. S.r.l. – Galeno Engineering S.r.l.
ALLEGATO 11) Relazione integrativa: modifica delle autorizzazioni rilasciate con Determinazione n° DF3/77/04 del 27.07.2004 e Determinazione n° DF3/117/04 del 26.11.2004, ai sensi del D.Lgs. n° 152/06;
Progettista: Geom. Di Mascio Domenico
ALLEGATO 12) Tavola – Schema dell’impianto di trattamento delle acque di prima pioggia;
ALLEGATO 13) Tavola – Particolari costruttivi;
ALLEGATO 14) Tavola - Planimetria;
2) di autorizzare la Società AD.RI.A S.r.l. alla realizzazione e gestione ai sensi del predetto art. 208 del Decreto Legislativo 03.04.2006 n° 152 e successive modifiche e integrazioni, l’iniziativa di cui al punto 1);
3) di stabilire che l’autorizzazione di cui al precedente punto 2) è concessa fino al termine di validità della Determina Dirigenziale n° DF3/77/04 del 27.07.2004, dalla data di adozione del presente provvedimento; detto periodo risulta comprensivo sia della fase di costruzione che della fase di esercizio e, a tal proposito, si rinvia a quanto disposto dalla Legge Regionale 19.12.2007 n° 45;
4) di precisare che l’autorizzazione di cui al punto 2) è rinnovabile, per ogni sua fase (costruzione e/o esercizio) nelle forme stabilite dal Decreto Legislativo 03.04.2006 n° 152 e successive modifiche e integrazioni e dalla Legge Regionale n° 45/2007 Art. 47 (Rinnovo delle autorizzazioni alle imprese in possesso di certificazione ambientale), comma 1 (Le procedure di rinnovo delle autorizzazioni di cui al presente articolo sono disciplinate dall’art. 209 del D.Lgs. n° 152/2006);
5) di autorizzare la Società AD.RI.A. Adriatica Riciclaggio e Ambiente S.r.l. in oggetto ai sensi dell’art. 208 del Decreto Legislativo 03.04.2006 n° 152 e successive modifiche e integrazioni, all’esercizio dell’impianto indicato al precedente punto 1), alle condizioni e prescrizioni riportate in premessa insieme a quelle contenute nella Determina Dirigenziale n° DF3/77/04 del 27.07.2004 e Determina Dirigenziale n° DF3/117/04 del 26.11.2004 che qui di seguito si riepilogano:
della Direzione Sanità Servizio Prevenzione
Collettiva – Ufficio Igiene e Sanità Pubblica e A.U.S.L. – Azienda Unità Sanitaria Locale n° 1 – Dipartimento di
Prevenzione – Servizio di Igiene, Epidemiologia e Sanità Pubblica di Sulmona:
1) L’acqua nebulizzata sulle lame dei trituratori della Linea 1, utilizzata a ciclo continuo, venga sottoposta a controlli batteriologici periodici e ad eventuali interventi di sanificazione compresi quelli previsti dalle Linee Giuda per la prevenzione della Legionellosi; questo a tutela dei lavoratori da eventuale rischio biologico;
della DETERMINA DIRIGENZIALE n° DF3/77/04
del 27.07.2004:
“Punto 3) di stabilire che, il codice del rifiuto ammissibile all’impianto oggetto della presente autorizzazione, come da Parere Tecnico dell’A.R.T.A. – Agenzia Regionale Tutela Ambiente – Dipartimento Provinciale di L’Aquila, e di seguito riportato:
- Codice C.E.R.: 16.01.03 Pneumatici Fuori Uso”;
della DETERMINA DIRIGENZIALE n° DF3/117/04 del 26.11.2004
Punto 1) di integrare, a favore della Ditta AD.RI.A. S.r.l., relativamente all’impianto esistente, al codice C.E.R. 16 01 03 (pneumatici fuori uso) di cui al punto 3 della Determina Dirigenziale DF3/77/04 del 27.07.2004, i codici C.E.R. di seguito riportati:
Punto 5) di integrare, a favore della suddetta Ditta, ai sensi dell’art. 28 del D.Lgs. 22/97, la Determinazione n° DF3/77 del 27.07.2004, autorizzando l’esercizio della variante sostanziale (nuova linea per la produzione di granulato e polverino di gomma) indicata al precedente punto 2) per la gestione dei seguenti codici C.E.R.:
alle condizioni e prescrizioni riportate in premessa e che qui di seguito si elencano:
- della Direzione Regionale Sanità
1. I residui ferrosi , tessili e i fanghi che si depositano nella vasca di decantazione, siano smaltiti a norma di legge;
2. Che ad impianto attivo venga fornita relazione di valutazione di impatto acustico esterno ai sensi della L. n° 447/95;
- dell’ A.R.T.A. – Agenzia Regionale Tutela
Ambiente – Dipartimento Provinciale di L’Aquila
1. Per i codici 07 02 99 16 01 22 16 01 99 16 03 06 la Ditta deve specificare, volta per volta, quali tipologie di rifiuti intenda trattare, attribuendo a ogni codice una descrizione dettagliata;
1) di precisare che le potenzialità complessive dell’impianto della Ditta AD.RI.A. S.r.l., relativamente al progetto autorizzato con D.G.R. n° 1851 del 13.08.1999, prorogata con DF3/77 del 27.07.2004, e per quanto attiene, altresì, alla variante di cui in oggetto (nuova linea per la produzione di granulato e polverino di gomma) risultano così costituite:
a) potenzialità complessiva pari a 30.000 tonnellate /anno in ingresso all’impianto per i seguenti C.E.R.:
b) potenzialità relativa alla nuova linea per la produzione di granulato e polverino di gomma pari a 10.000 tonnellate anno, per i seguenti C.E.R.:
all’interno della capacità
complessiva di cui al precedente capo a);
c) le suddette potenzialità sono vincolanti e non suscettibili di variazioni in aumento, salvo apposita istanza da formularsi ai sensi di legge;
d) relativamente al precedente punto b) si prescrive la tenuta di un ulteriore registro di carico e scarico, vidimato ai sensi di legge, ove siano annotate le movimentazioni in ingresso ed in uscita alla nuova linea”;
6) di prescrivere che nell’impianto oggetto della presente autorizzazione non possono essere esercitate altre attività afferenti alla gestione dei rifiuti e, così come già previsto dalle vigenti norme regionali, ogni modifica agli impianti e/o attività di gestione deve essere preventivamente autorizzata dalla Regione Abruzzo;
7) di precisare che la presente autorizzazione è subordinata al rispetto delle seguenti ulteriori prescrizioni:
1) Deve essere evitato ogni danno o pericolo per la salute, la incolumità, il benessere e la sicurezza della collettività e dei singoli;
2) Deve essere garantito il rispetto delle esigenze igienico sanitarie ed evitato ogni rischio di inquinamento dell’aria, dell’acqua del suolo e del sottosuolo, nonché ogni inconveniente derivante da rumori ed odori;
3) Devono essere salvaguardate la fauna e la flora e deve essere evitato ogni degrado dell’ambiente e del paesaggio;
4) Devono essere promossi, con l’osservanza di criteri di economicità ed efficienza, sistemi tendenti a favorire il riciclo, il riutilizzo ed il recupero di materie prime ed energia;
5) Le attrezzature ed i contenitori usati devono essere idonei e rispondenti ai requisiti tecnici necessari per la corretta esplicazione dell’attività, devono impedire la dispersione dei rifiuti e la fuoriuscita di esalazioni moleste; dovranno altresì essere tenuti in buona efficienza e sottoposti a periodiche ed adeguate operazioni di lavaggio e decontaminazione; le acque di lavaggio dovranno essere smaltite secondo la normativa vigente;
8) di richiamare la Società AD.RI.A. Adriatica Riciclaggio e Ambiente S.r.l. autorizzata, al rispetto degli obblighi previsti dall’art. 189 (Catasto dei rifiuti) e dell’art. 190 (Registro di carico e scarico) del Decreto Legislativo 03.04.2006 n° 152 (Norme in materia ambientale) e successive modifiche e integrazioni e alla trasmissione con cadenza semestrale, al Settore Ambiente, Genio Civile e Protezione Civile dell’Amministrazione Provinciale di L’Aquila e all’A.R.T.A. – Agenzia Regionale Tutela Ambiente – Dipartimento Provinciale di L’Aquila di una comunicazione concernente la quantità dei rifiuti movimentati la provenienza e la loro destinazione, distinguendo quelli provenienti dalla Regione da quelli fuori Regione,
9) di dare atto che l’inosservanza delle prescrizioni contenute nella presente autorizzazione comporta l’adozione dei provvedimenti previsti dall’art. 208 (Autorizzazione unica per i nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti) comma 13 (Quando, a seguito di controlli successivi all’avviamento degli impianti, questi non risultino conformi all’autorizzazione di cui al presente articolo, ovvero non siano soddisfatte le condizioni e le prescrizioni contenute nella stessa autorizzazione, quest’ultima è sospesa, previa diffida, per un periodo massimo di dodici mesi. Decorso tale termine senza che il titolare abbia adempiuto a quanto disposto nell’atto di diffida l’autorizzazione è revocata) del Decreto Legislativo 03.04.2006 n° 152 e s.m.i. e dell’art. 45 (Autorizzazione unica per i nuovi impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti) comma 16 (Qualora a seguito di controlli successivi all’avviamento dell’impianto, questo non risulti conforme all’autorizzazione di cui al presente articolo, a seconda della gravità delle infrazioni si procede:
a) alla Diffida, stabilendo un termine entro il quale devono essere eliminate le irregolarità;
b) alla diffida e contestuale sospensione dell’autorizzazione per un tempo determinato;
c) alla revoca dell’autorizzazione in caso di mancato adeguamento alle prescrizioni ed in caso di reiterate violazioni) della Legge Regionale 19.12.2007 n° 45;
10) di obbligare la Società:
- di possedere, nel corso della fase realizzativa del miglioramento impiantistico, la prescritta polizza assicurativa della responsabilità civile d’inquinamento (R.C.I.), a copertura di danni ambientali, causati a terzi nella fase di costruzione. Terminata la medesima ed eseguiti i dovuti accertamenti, si procederà allo svincolo della citata polizza assicurativa secondo quanto stabilito dalla Delibera di Giunta Regionale n° 790 del 03.08.2007 pubblicata sul B.U.R.A. n° 71 Speciale del 05.09.2007;
- di prestare al momento dell’avvio effettivo dell’esercizio dell’impianto adeguate garanzie finanziarie, a favore della Regione Abruzzo secondo quanto previsto dalla D.G.R. n° 790 del 03.08.2007 e relativi allegati (Allegato A – Allegato B – Allegato C – Allegato D – Allegato E) e/o a conformare le garanzie già prestate entro 120 giorni dalla data di pubblicazione della stessa sul B.U.R.A. ovvero alla prima scadenza utile a copertura di eventuali danni ambientali; detta garanzia, controfirmata per accettazione, sarà restituita all’interessato;
- al rispetto di quanto previsto dall’art. 48 (Garanzie finanziarie), comma 1 (La Giunta Regionale definisce entro 60 giorni dall’entrata in vigore della presente legge, i criteri e i parametri per la determinazione delle garanzie finanziarie che l’interessato è tenuto a fornire per ottenere l’autorizzazione all’esercizio di un impianto, articolati per tipo di attività, per caratteristiche tecniche degli impianti, compresi quelli di cui al titolo quinto del decreto e per natura e caratteristiche dei rifiuti, con particolare riferimento ai rischi ambientali ed agli eventuali costi di bonifica e ripristino ambientale), comma 2 (La prestazione e l’accettazione delle garanzie finanziarie costituiscono requisito di efficacia dell’autorizzazione e condizione per l’avvio effettivo dell’esercizio dell’impianto; a tal fine le garanzie finanziarie per la gestione di una discarica, anche per la fase successiva alla sua chiusura, sono prestate conformemente a quanto disposto dall’art. 14 del D.Lgs. 13 gennaio 2003, n. 36 (Attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti) e successive modifiche ed integrazioni.)), comma 3 (Le garanzie finanziarie possono coesistere in depositi cauzionali, polizze fidejussorie, coperture assicurative e il loro importo deve essere idoneo ad assicurare, in qualunque momento, l’esecuzione delle operazioni di messa in sicurezza, di chiusura dell’impianto e ripristino del sito, eventuale bonifica e risarcimento del danno ambientale ed è soggetto ad aggiornamenti biennali), comma 4 (Le garanzie finanziarie sono ridotte del 50% per le imprese registrate ai sensi del regolamento (CE) 19 marzo 2001, n. 761/2001 “Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sull’adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS)”del 40% nel caso di imprese in possesso della certificazione ambientale ai sensi della norma Uni En Iso 14001), comma 5 (Le garanzie finanziarie sono trattenute per due anni successivi al periodo garantito o alla chiusura degli impianti. Per le discariche le garanzie finanziarie sono trattenute per tutto il tempo necessario alle operazioni di manutenzione e di gestione successiva alla chiusura della discarica), comma 6 ( La Giunta regionale può prevedere che le garanzie finanziarie di cui all’art. 14 del D.Lgs. 36/2003 non si applichino a particolari tipologie di impianti aventi un basso impatto ambientale) della Legge Regionale 19.12.2007 N° 45, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo (B.U.R.A.) n° 10 Straordinario del 21.12.2007;
11) di fare salve eventuali e ulteriori autorizzazioni, visti pareri, nulla-osta e prescrizioni di competenza di altri Enti e Organismi, nonché le altre disposizioni e direttive vigenti in materia; sono fatti salvi, infine eventuali diritti di terzi;
12) di redigere il presente provvedimento in numero due originali, di cui un esemplare viene notificato, ai sensi di legge, alla Società AD.RI.A. ADRIATICA RICICLAGGIO E AMBIENTE S.r.l. – Zona Industriale di Sulmona – S.S. 17 Km 94,700 – 67035 PRATOLA PELIGNA (AQ);
13) di trasmettere copia del presente provvedimento al Comune di Pratola Peligna (AQ), all’Amministrazione Provinciale di L’Aquila, all’A.R.T.A. – Agenzia Regionale Tutela Ambiente – Direzione Centrale di Pescara e all’A.R.T.A. – Agenzia Regionale Tutela Ambiente – Dipartimento Provinciale di L’Aquila;
14) di trasmettere, altresì, ai sensi dell’art. 208, comma 18 del Decreto Legislativo 03.04.2006 n° 152 (Norme in materia ambientale) e s.m.i. copia del presente provvedimento all’Albo Nazionale Gestori Ambientali c/o Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura di L’Aquila;
15) di
disporre la pubblicazione del presente provvedimento, limitatamente all’oggetto
e al dispositivo, sul Bollettino
Ufficiale della Regione Abruzzo;
Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al competente Tribunale Amministrativo Regionale entro sessanta giorni o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla notifica;
Il Dirigente del Servizio
Dott. Franco Gerardini