IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Omissis

DETERMINA

per le motivazioni indicate in premessa, che qui di seguito si intendono integralmente riportate:

1)   di revocare la Determina Dirigenziale n. DN3/1095 del 21.12.2006 “rettifica delle particelle catastali e della potenzialità dell’impianto indicate nella Determinazione n. DN3/1032/06”e la successiva Determinazione n. DN3/119 del 13.09.2007 “autorizzazione alla integrazione dei codici CER, e variante sostanziale”;

2)   di approvare, ai sensi dell’art. 15 del D.Lgs n. 209/03 e s.m.i., il Piano di Adeguamento del centro di veicoli fuori uso della Ditta Nuova Presafer S.r.l., stabilendo che il termine per la conclusione dei lavori, da eseguirsi con modalità previste nel progetto, non può essere superiore a 18 mesi dalla data di rilascio della presente autorizzazione, e che entro trenta gg. (30), dalla conclusione degli stessi, deve essere inoltrata una comunicazione alla Regione Abruzzo (Servizio Gestione Rifiuti), all’A.R.T.A. ed alla Provincia territorialmente competenti;

3)   di prorogarE, ai sensi del D.Lgs. 03.04.2006 N. 152 e s.m.i. - art. 208  – L. R. 19.12.2007 n. 45 – alla Ditta NUOVA PRESAFER S.r.l., Sede Legale Via G. Galilei, 17 - 67051 AVEZZANO (AQ), l’autorizzazione a svolgere attività nel centro di raccolta di veicoli a motore e loro parti, gestione del deposito preliminare e trattamento dei veicoli fori uso, equivalente alla fase “D15” dell’Allegato B e alla fase “R13” - “R3” - “R4” dell’Allegato C del D.Lgs. N. 152/06 e s.m.i., nell’impianto ubicato nel Comune di Avezzano (AQ) - Nucleo Industriale – Via A. Einstein, identificabile nel N.C.T. al Foglio 61 Particella n. 1098 – Area classificata nel P.R.G. come Zona “D1” – Aree industriali, sottozona “Area per industrie grandi e medie” – per unauperficie complessiva di mq 16.633,00 e una potenzialità totale dell’impianto di 12.172.543 t/a;

4)   di stabilire che in conformità a quanto previsto dall’art. 208, comma 12 del D.Lgs. 03.04.2006, n. 152 e s.m.i. e della L.R. 19.12.2007, n. 45, recando quanto precisato in premessa, la proroga dell’autorizzazione di cui al precedente punto 3) è concessa per un periodo di anni dieci (10) dalla data di scadenza della Determinazione n. 1032/06 (03.08.2007) ed è rinnovabile con le modalità previste dalla legge;

5)   di obbligare  la Ditta in oggetto a produrre, entro trenta gg. (30), antecedenti la data di scadenza del contratto relativo alla garanzia finanziaria, certificazione attestante la proroga del contratto stesso per un periodo e una entità congrua con quanto stabilito dalla D.G.R. n. 790/07, in caso contrario si stabilisce che il termine di validità temporale della presente autorizzazione è fissata al giorno 21 luglio 2011;

6)   di prendere atto di quanto dichiarato dalla Ditta Nuova Presafer S.r.l. in sede di conferenza del 04.07.2008 dell’intenzione di rinunciare alla gestione dei codici CER, di cui al D.Lgs. n. 151/2005 (RAEE);

7)   di stabilire, che la ditta oggetto della presente autorizzazione, ai sensi delle predette prescrizioni del verbale del GdL del 04.07.2008, è autorizzata a gestire solo i codici CER indicati nella tavola “Planimetria generale dell’area - Layout zone di deposito e lavorazione”, pertanto nell’impianto di autodemolizione l’unico cod. CER  in ingresso deve essere il cod. 160106 per una potenzialità massima di 1800 t. (2.500 veicoli annui), mentre nel deposito temporaneo e trattamento/tipo rifiuti, i codici CER sono qui di seguito indicati,  precisando che il tempo di detenzione max è di 180 gg:

 

 

 

8)   di stabilire che la proroga concessa al precedente punto 3) è subordinata al rispetto di quanto indicato negli allegati planimetrici: - Planimetria generale dell’area “Layout zone di deposito e lavorazione” - Planimetria generale dello stabilimento e sezioni - Elaborati grafici e relazione tecnica di dimensionamento (Adeguamento dell’impianto di raccolta e trattamento delle acque di dilavamento del piazzale stoccaggio rottami), Planimetria generale dell’area (confronto tra PdA del 19.02.04 e adeguamenti alle prescrizioni del GdL) parte integrante e sostanziale del presente provvedimento (All. 1) - (All.2) - (All. 3) - (All. 4) e (All. 5);

9)   di prescrivere alla Ditta Nuova Presafer S.r.l. l’inoltro della copia dell’autorizzazione allo scarico delle acque reflue, entro il termine di trenta 30 gg., dalla notifica del presente provvedimento, in mancanza il Servizio Gestione Rifiuti adotterà i consequenziali provvedimenti ai sensi di Legge;

10) di prescrivere che nell’impianto oggetto della presente autorizzazione non possono essere esercitate altre attività, ancorché afferenti alla gestione dei rifiuti così come già  previsto dalle vigenti norme regionali, ogni modifica agli impianti e/o alle attività di gestione deve essere preventivamente autorizzata dalla Regione Abruzzo;

11) di prescrivere, infine le operazioni di trattamento, di cui all'art. 3, comma 1, lett.f) del D. Lgs. 209/03 e s.m.i., siano svolte in conformità ai principi generali previsti dal D. Lgs. n°152/06 ed alle pertinenti prescrizioni dell’Allegato I del D. Lgs.209/03 e s.m.i., nonché nel rispetto dei seguenti obblighi:

a.   effettuare al più presto le operazioni per la messa in sicurezza del veicolo fuori uso di cui all'allegato I, punto 5 del D. Lgs. n° 209/03 e s.m.i.;

b.   effettuare le operazioni per la messa in sicurezza, di cui all’allegato I, punto 5 del D. Lgs.209/03 e s.m.i., prima di procedere allo smontaggio dei componenti del veicolo fuori uso o ad altre equivalenti operazioni volte a ridurre gli eventuali effetti nocivi sull'ambiente;

c.   rimuovere preventivamente, nell'esercizio delle operazioni di demolizione, i componenti ed i materiali di cui all'allegato II del D.Lgs.209/03 e s.m.i., etichettati o resi in altro modo identificabili, secondo quanto disposto in sede comunitaria;

d.   rimuovere e separare i materiali e i componenti pericolosi in modo da non contaminare i successivi rifiuti frantumati provenienti dal veicolo fuori uso;

e.   eseguire le operazioni di smontaggio e di deposito dei componenti in modo da non comprometterne la possibilità di reimpiego, di riciclaggio e di recupero.

12) di stabilire che, ai sensi dell’art. 15, commi 6, 7 e 8 del D.Lgs. 209/03 e s.m.i., richiamati dall’art. 231, commi 10, 11 e 12 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., è consentito:

a.   il commercio delle parti di ricambio recuperate in occasione dello svolgimento delle operazioni di trattamento del veicolo fuori uso, ad esclusione di quelle che hanno attinenza con la sicurezza dello stesso veicolo individuate all’Allegato III dello stesso;

b.   le parti di ricambio attinenti alla sicurezza del veicolo fuori uso possono essere  cedute solo agli iscritti alle imprese esercenti attività di autoriparazione, di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 122, e successive modificazioni e sono utilizzate se sottoposte alle operazioni di revisione singola previste dall'art. 80 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;

c.   l'utilizzazione, da parte della ditta, delle parti di ricambio di cui sopra, deve risultare da fatture rilasciate al cliente.

13) di dare atto che il presente provvedimento autorizza l’esercizio del centro di raccolta veicoli a motore fuori uso in virtù dell’approvazione del Piano di adeguamento che disciplina la gestione dei veicoli fuori uso indicati all’art. 3, comma 1, lett. a) del D.Lgs. n. 209/2003, mentre per quanto riguarda la prosecuzione della gestione delle categorie veicoli fuori uso non ricompresse nel suddetto articolo, si applicano, per espressa disposizione della norma, le disposizioni di cui all’art. 231, comma 13, del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i.;

14) di prescrivere il rispetto degli obblighi previsti dall’art. 187, (Divieto di miscelazione di rifiuti pericolosi), dell’art. 189 (Catasto Rifiuti), dell’art. 190 (Registri di carico e scarico) del Decreto Legislativo 03.04.2006 n. 152 e s.m.i (Norme in materia ambientale), e alla trasmissione con cadenza semestrale, al Servizio Tutela Ambiente della Provincia di L’Aquila,  all’A.R.T.A. Dipartimento  Provinciale di L’Aquila, di una comunicazione concernente la quantità di rifiuti movimentate, la provenienza e la loro destinazione, in conformità con le disposizioni di cui alla D.G.R. n. 1399 del 29.11.2006;

15) di fare salve eventuali ed ulteriori autorizzazioni, eventuali ed ulteriori autorizzazioni, visti i pareri, nulla-osta e prescrizioni di competenza di altri Enti e Organismi, nonché le altre disposizioni e direttive vigenti nella materia, sono fatti salvi, infine, eventuali diritti di terzi;

16) di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a revoca o modifica ove risulti  accertata pericolosità o dannosità dell’attività esercitata e nei casi di violazione di legge, di normative tecniche e/o delle prescrizioni contenute nell’autorizzazione, con la eventuale e conseguente applicazione dei provvedimenti previsti all’art. 208, comma 13, del D.Lgs. 03.04.2006, n. 152 e s.m.i. e della L.R. 19.12.2007, n. 45;

17) di stabilire che la sussistenza dei predetti requisiti soggettivi, valutati in via preliminare ai sensi della D.G.R. 29.11.2007, n. 1227 non costituiscono elementi ostativi all’atto del rilascio della presente autorizzazione;

18) di trasmettere copia del presente provvedimento al Comune di Avezzano (AQ), all’Amministrazione Provinciale di L’Aquila,  all’A.R.T.A. Dipartimento  Provinciale di L’Aquila, all’A.R.T.A. Direzione Centrale di Pescara e all’Albo Nazionale Gestori Ambientali, presso la  C.C.I.A.A. di L’Aquila e al PRA di L’Aquila;

19) di redigere,  il presente provvedimento in numero due originali, di cui uno viene notificato, ai sensi di Legge, alla Ditta Nuova Presafer S.r.l., Sede Legale Via G. Galilei, 17 - 67051 AVEZZANO (AQ);

20) di disporre la pubblicazione del presente provvedimento, limitatamente all’oggetto ed  al dispositivo,  sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo;

Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al competente Tribunale Amministrativo Regionale entro sessanta giorni o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla notifica.

Il Dirigente del Servizio

Dott. Franco Gerardini