MARTINSICURO NELLA STORIA
LE ORIGINI
Martinsicuro pur essendo, come entità amministrativa comunale, di recente istituzione, affonda le sue radici nella preistoria. Il suo territorio, infatti, accarezzato dal Mare Adriatico, posto alla foce del Tronto, uno dei più importanti Fiumi italiani del medio versante adriatico, beneficia del clima particolarmente dolce che la sua latitudine (43° N.) gli garantisce, ha rappresentato fin dall’antichità un ottimo habitat per il vagabondo uomo neolitico.
I Liburni, provenienti dalla Dalmazia nel V-VI millennio a. C., scelsero il nostro territorio quale principale testa di ponte per la loro espansione sulle coste centrali dell’Adriatico.
Lo spirito avventuroso, tipico di questo popolo di marinai e commercianti, rinforzato dal carattere indomito dei Piceni, che successivamente si sono stanziati nelle nostre contrade, ha impresso in maniera indelebile il suo marchio nel genere ereditario dei nostri concittadini che da sempre si sono distinti per il coraggio col quale hanno affrontato il mare alla ricerca di migliori condizioni di vita per sé e per le proprie famiglie.
Nel periodo romano Truentum, l’antica Martinsicuro, ricoprì il ruolo di primaria importanza strategica, sia perché grazie alla presenza della foce del Tronto, fu importante porto Romano sull’Adriatico, sia soprattutto perché nel suo territorio si raccordavano due importantissime strade consolari romane: la Salaria, che collegava direttamente la costa dell’Adriatico centrale con Roma, e la Traiana, che, passando lungo la costa, univa la Flaminia con la Tiburtina. L’importanza strategica di Truentum crebbe tanto che i romani fortificarono la zona portuale che divenne pertanto Castrum Truentum.
Con l’avvento e la diffusione del Cristianesimo nell’impero romano, Truentum divenne nel IV sec. sede vescovile e tale rimase per oltre un secolo.
Lo sfaldarsi però dell’impero romano, trascinò con sé Truentum, i cui ruderi, disseminati dalla foce Tronto alle colline poste immediatamente alle sue spalle, andarono gradualmente scomparendo sotto l’inclemente opera del tempo.
Ma se fu interrotta la vita di Truentum, non venne del tutto spezzata la vita dei suoi abitanti, i quali, per sfuggire al ripetersi del pericolo di incursioni barbariche e a quello nuovo di improvvisi assalta dal mare di pirati saraceni, si rifugiarono sulle colline della Valle del Tronto, dando origine ai nuclei abitati degli attuali centri di Acquaviva Picena, Monsampolo, Monteprandone, Controguerra, Civitella del Tronto e Colonnella, del cui territorio Martinsicuro farà parte fino al 1963. Nel XVI secolo, l’Italia era divisa in vari stati e il Fiume Tronto faceva da confine, nel suo corso inferiore, tra lo Stato della Chiesa a nord ed il regno di Napoli a sud. Il nostro territorio, pertanto, si trovò di nuovo in una posizione strategica, e infatti Carlo V, imperatore di Spagna e Signore di Napoli, diede ordine nel 1547 che si costruisse qui una torre come posto di guardia con funzione doganale nei riguardi del confinante Stato Pontificio.
La progettazione del Torrione fu affidata all’architetto spagnolo Pirro Aloiso Scrivà e la realizzazione al Nobile Martin De Segura da cui deriverebbe il nome di Martinsicuro.
Successivamente questo Torrione rientrò nel vasto sistema difensivo che il figlio di Carlo V, Filippo II, fece costruire per proteggere le coste d’Italia meridionale dalla rinnovata pressione esercitata dalle flotte piratesche al servizio dell’impero Ottomano.
L’ambiente malsano, dovuto ad estese paludi alla foce del Tronto, rallentò notevolmente l’incremento degli abitanti attorno al Torrione di Carlo V, ma l’apertura della linea ferroviaria Ancona – Pescara, che ebbe una stazione a Martinsicuro, avvenuta negli anni successivi all’unificazione dell’Italia, e la graduale bonifica della foce del Tronto diedero modo ai pescatori, per primi, di tornare a stabilirsi nel nostro territorio per riallacciarsi, forse inconsapevolmente, alla tradizione marinara che aveva contraddistinto i Liburni, loro antichi progenitori.
Nel dopoguerra, grazie alla cassa del Mezzogiorno, Martinsicuro ha fatto registrare uno dei più vertiginosi sviluppi industriali di tutto l’Abruzzo. Fenomeno questo che ha sostanzialmente cambiato la vita della nostra città, determinandone prima di tutto l’autonomia amministrativa dal Comune di Colonnella, grazie al Decreto n. 640 del Presidente della Repubblica nel marzo del 1963.
BENI ESSENZIALI ALLA COMUNITA’
1. E’ riconoscente nei riguardi del Gran Sasso d’Italia per l’acqua oligominerale di fusione delle nevi stagionali che entra nelle case, fondamento della vita quotidiana della comunità umana. Ne fa uso corretto e si adopera, in collaborazione con gli altri Comuni riforniti, per la tutela della suddetta montagna.
2. E’ riconoscente nei riguardi dei monti della Laga, dei monti Sibillini, per il bacino del Tronto, della montagna dei Fiori, per il bacino della Vibrata, per le acque che alimentano le falde e per la normale sopravvivenza della vita animale e vegetale e per la prosecuzione delle attività economiche. Si adopera, in collaborazione con gli altri Comuni interessati, per la tutela delle suddette montagne.
3. E’ riconoscente nei riguardi del mare Adriatico per avere offerto la possibilità dello sviluppo della pesca e del turismo. Si adopera per la tutela del suddetto mare.
TITOLO
I
PRINCIPI GENERALI
Art. 1
1. Il comune di Martinsicuro è un Ente autonomo nell’ambito dei principi fissati dalle leggi generali della Repubblica e dal presente Statuto.
2. Martinsicuro, Comune della Repubblica Italiana, della Regione Abruzzo nella Provincia di Teramo, costituito dalle comunità delle popolazioni insediate nel territorio individuato nella planimetria depositata presso la residenza municipale, esprime nel presente STATUTO la sua autonomia organizzativa e finanziaria, nell’ambito dei principi fissati dalle leggi e dal coordinamento della finanza pubblica.
3. Esercita altresì, le funzioni proprie e le funzioni attribuite o delegate dalle leggi dello Stato, dalla Regione, dalla Provincia, e dalle scelte dell’Unione dei Comuni della Val Vibrata.
4. Tutela la propria civiltà, riconosce le specificità culturali, storiche, archeologiche, fisiche, ambientali, economiche del suo territorio.
5. Tutela la vita e l’intero ecosistema naturale nel proprio territorio e si impegna a fare si che ciò avvenga anche nei comuni limitrofi, dei bacini fluviali del Tronto e del Vibrata.
6. Si adopera per eliminare i problemi ambientali inerenti l’aria, l’acqua, il suolo, la vita umana, animale e vegetale, mediante programmi di bonifica globale dell’intero territorio comunale, curando che ciò avvenga anche nei comuni limitrofi dei bacini fluviali del Tronto e del Vibrata.
7. Il Comune nel rispetto delle leggi dello Stato, attua il risparmio energetico anche provvedendo alla raccolta differenziata dei rifiuti; opera affinché siano tutelati i diritti di ognuno, anche degli animali nel rispetto della dichiarazione dell’UNESCO del 15.12.1978 “Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Animale”. Si impegna affinché si attui il rispetto della natura, per l’acqua, l’aria, le piante, evitando sprechi e l’inquinamento, proponendosi per il rispetto anche della legge 183 del 12.5.1989 sui piani di bacino. Il Comune, in base al progetto dell’ONU “Urban CO/2 Project” e all’adesione all’Alleanza per il clima con D.C. n. 48 del 18/05/1992, si impegna ad attuare misure graduali per proteggere la fascia di ozono, per ridurre l’effetto serra, per attuare il risparmio energetico, la rinaturalizzazione del territorio, la riduzione e il riciclo dei rifiuti urbani, la tutela e l’incremento del patrimonio arboreo, la tutela dei “ biotopi”, la bioedilizia, lo svolgimento di programmi di Educazione Ambientale nelle scuole di ogni ordine e grado e nei quartieri in collaborazione con il locale Centro di Educazione Ambientale “ Scuola Blu-Legambiente”, la riduzione del traffico motorizzato, l’incremento della mobilità ciclo-pedonale, la conservazione e valorizzazione dei beni archeologici, storici e artistici.
8. Il Comune concorre ad assicurare a tutti i cittadini uguali condizioni formative, sociali, culturali e di accesso al lavoro; opera per rimuovere ogni forma di discriminazione, per il raggiungimento della giustizia sociale e per garantire a ciascun membro della comunità il pieno esercizio dei propri diritti, con particolare riferimento ai più deboli.
9. Il Comune svolge le funzioni amministrative che riguardano la propria popolazione e il proprio territorio precisamente nei settori dei servizi sociali, dell’assetto e utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico, salvo quanto espressamente attribuito ad altri soggetti della legge.
10. Il Comune esercita le altre funzioni ad esse espressamente attribuite nei modi di legge, con il rispetto dei fini della solidarietà umana e del confronto democratico.
11. Il Comune di Martinsicuro che comprende la frazione di Villa Rosa, si estende per 14 Kmq. ca. con una popolazione alla data del 31.12. 2001 di n. 13.428. . E’ costituito dai terreni descritti nei fogli catastali di riferimento e confina a nord con il Fiume Tronto (Regione Marche, comune di San Benedetto del Tronto), a sud con il Torrente Vibrata (comune di Alba Adriatica), ad est con il Mare Adriatico e ad ovest con il territorio del comune di Colonnella.
12. La sede centrale del Comune è sita in Martinsicuro in via Aldo Moro. Essa potrà essere trasferita con deliberazione del Consiglio Comunale approvata con la maggioranza dei 4/5 dei Consiglieri assegnati.
13. In considerazione della specificità del proprio territorio ed in attuazione del principio della partecipazione il Comune si dota di strutture adeguate per decentrare i lavori istituzionali anche nelle frazioni o nei quartieri.
14. Sia gli Organi, sia le Commissioni per disposizione regolamentare, potranno riunirsi anche in locali diversi dalla Sede del Comune, ed almeno una volta all’anno dovrà tenersi un Consiglio Comunale aperto in Villa Rosa, prima del Bilancio di Previsione.
15. Il Consiglio Comunale individua nel palazzo civico apposito spazio da destinare ad Albo Pretorio, per la pubblicazione degli atti previsti dalla legge, dal presente Statuto e dai Regolamenti.
16. La pubblicazione deve garantire l’accessibilità, l’integralità e la facilità di lettura.
17. Il Segretario Comunale cura l’affissione degli atti al comma 15 del presente articolo avvalendosi di un messo comunale e, su attestazione di questo, ne certifica l’avvenuta pubblicazione.
18. Emblema raffigurativo del Comune è costituito da un Torrione con barca sul mare sovrastati da una corona, il tutto su campo rosso bianco concesso con D.P.R. n. 3027 del 7.10.1977. Esso deve figurare stampato su tutti gli atti dell’attività Municipale.
19. Insegna del Comune nelle cerimonie ufficiali è il Gonfalone nella foggia autorizzata con D.P.R. n. 3027 del 7.10.1977.
20. L’uso e la riproduzione dello stemma e del gonfalone per fini non istituzionali, sono vietati.
21. Il Consiglio Comunale determina con proprio atto di indirizzo i criteri di esibizione del Gonfalone al di fuori delle cerimonie ufficiali, fermo restando che detta insegna deve essere sempre accompagnata dal Sindaco o da un Assessore delegato e scortata da Vigili Urbani.
22. Il Comune di Martinsicuro, con atto consiliare n. 48 del 18 maggio 1992, aderisce all’Alleanza per il Clima di Città e Comuni Europei con i Popoli Indigeni delle Foreste Pluviali coordinata dal Comune di Francoforte sul Meno (Germania). Questa adesione impegna il Comune di Martinsicuro a risanare il proprio ambiente naturale e urbano entro l’anno 2010 ( acqua, aria, suolo e vegetazione) e ridurre le fonti di calore per contenere e annullare il fenomeno dell’effetto serra attraverso il risparmio energetico con le fonti alternative rinnovabili pulite, l’incremento del patrimonio vegetale e la bioedilizia in architettura, in sintonia con il protocollo di Kioto sul riscaldamento globale in atto.
23. Il Comune di Martinsicuro è membro dell’Unione dei Comuni della Val Vibrata con atto consiliare n. 76 del 06 ottobre 1997.
24. Il titolo di “ Città” è stato concesso al Comune con decreto del Presidente della Repubblica in data 04 settembre 1998, registrato nei registri dell’Ufficio Araldico, il 23 ottobre 1998, Reg. anno 1998, pag. 131.
Art. 2
Lo Statuto
1. Lo Statuto costituisce atto normativo generale, obbligatorio per legge del quale il Comune deve essere permanentemente dotato.
2. Lo Statuto non può essere abrogato senza l’approvazione di un nuovo Statuto. La delibera di abrogazione diviene operante solo con l’entrata in vigore delle norme sostitutive.
3. Lo Statuto è vincolante per il comune: ogni atto, anche di portata generale, che si ponga in contrasto con esso è illegittimo.
4. Nessun atto comunale può determinare l’abrogazione implicita, anche parziale, di norme statutarie.
5. Il procedimento di revisione delle norme statutarie, nei limiti della potestà riconosciuta dalla legge, può attivarsi nei seguenti modi:
- Ad iniziativa di 1/3 (un terzo) dei Consiglieri Comunali assegnati;
- Ad iniziativa di 1/3 (un terzo) della popolazione ufficialmente residente ed iscritta nelle liste elettorali nel Comune al 1° gennaio immediatamente precedente alla data di compimento della iniziativa di cui trattasi. Le modalità di raccolta delle adesioni e il successivo procedimento sono disciplinati dal regolamento del Consiglio.
Art. 3
Criteri Direttivi
1. Il Comune informa la propria attività amministrativa ai principi di democrazia, di trasparenza, di decentramento e di separazione tra i compiti di indirizzo e controllo (spettanti agli organi elettivi) e compiti di gestione amministrativa, tecnica e contabile (spettanti al Segretario Comunale ed ai Dirigenti).
2. Il Comune assume come caratteri essenziali della propria organizzazione i criteri dell’autonomia, della funzionalità ed economicità di gestione, secondo principi di professionalità e responsabilità.
3. Il Comune di Martinsicuro, con metodo democratico, secondo i principi della partecipazione, trasparenza, solidarietà e programmazione, progetta e promuove la qualità della vita per cittadine, cittadini e ospiti, rendendosi garante dei valori della famiglia, del pluralismo, della convivenza pacifica e prescindendo le differenze di sesso, razza, lingua, dialetto, religione ed orientamento sessuale.
4. Orienta la propria azione al fine di attuare i principi di dignità ed uguaglianza stabiliti dall’art. 3 della Costituzione della Repubblica Italiana, e in conformità alle direttive CEE, adotta azioni positive per valorizzare la presenza femminile.
5. Il Comune di Martinsicuro, aderendo alla carta Europea delle Libertà e delle Autonomie Locali, concorre alla costruzione dell’Europa libera e democratica.
6. Il Comune promuove rapporti e scambi con comunità anche di altri stati ed in particolare con quelli bisognosi di sviluppo eco-culturale: tali rapporti posso esprimersi attraverso il gemellaggio.
7. Promuove interventi nel sociale a favore di soggetti marginali, a rischio di emarginazione o soggetti comunque meritevoli di attenzione da parte della collettività (minori, giovani, anziani, diversamente abili, tossicodipendenti, immigrati, ecc.), favorendo iniziative di inserimento o reinserimento sociale.
8. Riconosce nell’informazione la condizione essenziale per assicurare la partecipazione dei cittadini alla vita sociale, culturale e politica.
9. Favorisce la parità uomo – donna e si impegna a rimuovere gli ostacoli che, di fatto, ne impediscono la realizzazione, istituendo un apposito comitato che è tenuto a relazionare annualmente sullo svolgimento dei propri compiti.
10. Tutela i diritti dell’infanzia nel rispetto dei valori etnici prevalenti e della legge 27.5.1991, n. 176 “Ratifica ed esecuzione della convenzione dei diritti del fanciullo” redatta a New York, il 20.11.1990 e della famiglia, attraverso la realizzazione di una adeguata rete di servizi e secondo gli orientamenti delle organizzazioni mondiali operanti nello specifico settore.
11. Riconosce la funzione ed il ruolo delle organizzazioni sindacali e delle associazioni culturali e sportive su base nazionale, territoriale e locale.
12. Valorizza nella promozione e nella gestione della propria attività l’apporto degli organismi di volontariato e delle altre forme di partecipazione.
13. Favorisce l’effettività del diritto allo studio con adeguato sostegno ai bisogni delle scuole dell’obbligo. Si impegna moralmente e finanziariamente per l’inserimento dei fanciulli portatori di handicap, dei fanciulli immigrati da paesi poveri e dei fanciulli demotivati, con programmi concordati con la scuola, la famiglia e la ASL.
14. Favorisce il coordinamento e la collaborazione con la Regione Abruzzo, la Provincia di Teramo, i comuni limitrofi, la Provincia di Ascoli Piceno, la Regione Marche, l’Ente Parco Nazionale Gran Sasso e Monti della Laga e l’Ente Parco Nazionale Monti Sibillini.
15. Premessa la specificità della questione giovanile e la rilevanza sociale che essa ha assunto ed assumerà sempre più nel futuro, il Comune si impegna a:
a. realizzare una forma istituzionale specifica con delega o assessorato, servizi e capitoli di spesa;
b. attivare politiche giovanili che si occupino di:
- tempo libero e associazionismo giovanile;
- prevenzione dei fenomeni di marginalità ed opportunità di socializzazione per le fasce adolescenziali;
c. sviluppare un coordinamento tra gli interventi precedenti e ricercare una integrazione / collaborazione con tutti i soggetti istituzionali e non, che hanno a che fare con i giovani.
Art. 4
Sviluppo economico sostenibile
Il Comune nell’ambito delle proprie competenze.
1. Favorisce lo sviluppo economico sostenibile nei settori del turismo, dell’agricoltura, dell’agriturismo, dell’artigianato, del commercio, dell’industrie e della pesca.
2. Sviluppa le attività turistiche, promuovendo il rinnovamento e l’ordinata espansione delle attrezzature e dei servizi turistici e ricettivi (parchi, piste ciclabili, isole pedonali, ecc.).
3. Agevola lo sviluppo dell’agricoltura attraverso la realizzazione di opere pubbliche e la prestazione di servizi, agevolando l’associazionismo nel settore e nell’agriturismo, e svolge un ruolo promozionale affinché vi sia lo sviluppo dell’agricoltura biologica.
4. Coordina le attività commerciali e favorisce l’organizzazione razionale dell’apparato distributivo, al fine di garantire la migliore funzionalità e produttività del servizio da rendere al consumatore.
5. Tutela lo sviluppo dell’artigianato, con particolare riguardo a quello artistico; adotta iniziative atte a stimolare l’attività e favorire l’associazionismo, al fine di consentire una più vasta collocazione dei prodotti ed una più equa remunerazione del lavoro.
6. Tutela lo sviluppo dell’attività della pesca favorendo la creazione di tutti gli strumenti atti a migliorare la condizione socio – economica dei pescatori attraverso la realizzazione di idonee strutture portuali e di servizi, compatibili con l’ambiente.
7. Promuove e sostiene forme associative e di autogestione fra lavoratori dipendenti ed autonomi.
8. Il Comune nell’ambito della pianificazione urbanistica sostenibile e del risanamento ambientale del territorio, fa riferimento alla Carta di Alborg, alla Carta Europea del Litorale, alla Carta Europea del Paesaggio.
Art. 5
Programmazione economico – sociale e territoriale
1. In conformità a quanto disposto dall’art. 5 del T.U. E.L. D.Lgs. n. 267/2000, il Comune realizza le proprie finalità adottando il metodo e gli strumenti della programmazione, assicura la trasparenza amministrativa, informata a criteri di economicità, efficienza, efficacia e pubblicità; garantisce un uso sociale del patrimonio comunale; sottopone a valutazione di compatibilità sociale ed ambientale il proprio operato; attua una costante verifica dello stato del territorio e della comunità comunale al fine di favorire il corretto equilibrio e sviluppo e prevenire forme di degrado e di disgregazione. Procede a verifiche periodiche sul funzionamento dei servizi ed uffici del Comune.
2. Al fine di concorrere alla formulazione degli obiettivi dei piani e programmi dello Stato e della Regione, il Comune provvede ad acquisire, per ciascun obiettivo, l’apporto dei sindacati, delle formazioni sociali, economiche e culturali operanti nel suo territorio.
3. Avvalendosi della collaborazione delle associazioni di categoria, il Comune concorre a determinare i presupposti volti a ridurre i condizionamenti dei portatori di handicap e a rimuovere le condizioni di svantaggio.
4. Altresì il Comune in accordo con le rappresentanze locali delle Organizzazioni Nazionali, Regionali, o con quelle locali a carattere economico, sociale, culturale, morali e umane di solidarietà, di volontariato, si adopera per la loro valorizzazione.
Art. 6
Partecipazione, decentramento,
cooperazione, informazione
Il Comune:
1. Realizza la propria autonomia, assicurando la effettiva partecipazione di tutti i cittadini all’attività politica ed amministrativa dell’Ente, secondo i principi stabiliti dalla costituzione e dall’ art. 8 del Dlg. n. 267/2000 .
2. Riconosce che, presupposto della partecipazione, è l’informazione sui programmi, sulle decisioni e sui provvedimenti comunali e cura, a tal fine, l’istituzione dei mezzi e strumenti idonei, organizzando incontri, convegni, mostre, rassegne, forum e stabilendo rapporti permanenti con gli organi di comunicazione di massa, e quant’altro atto allo scopo.
3. Organizza i propri servizi anche in forma decentrata secondo fini di funzionalità, economicità e corretto andamento.
Art. 7
Servizi pubblici e cooperazione con
altri Enti
1. Il Comune, nell’ambito delle proprie competenze, provvede alla gestione dei servizi pubblici che abbiano per oggetto produzione di beni ed attività rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile delle comunità locali.
2. Per i servizi a rilevanza economica, qualora sia separata dall’attività di erogazione del servizio, per la gestione delle reti e degli impianti e delle altre dotazioni patrimoniali il Comune si avvale dei soggetti di cui all’articolo 113 del D. Lgs. 267/2000.
3. Per i servizi a rilevanza economica, ferme restando le disposizioni per i singoli settori e la disciplina comunitaria, L’affidamento del servizio di erogazione può avvenire:
- a società di capitali individuati attraverso l’espletamento di gare con procedure ad evidenza pubblica;
- a società a capitale misto pubblico privato nelle quali il socio privato venga scelto attraverso l’espletamento di gare con procedure ad evidenza pubblica che abbiano dato, garanzia di rispetto delle norme interne e comunitarie in materia di concorrenza secondo le linee di indirizzo emanate dalle autorità competenti attraverso provvedimenti o circolari specifiche;
- a società a capitale interamente pubblico a condizione che l’ente o gli enti pubblici titolari del capitale sociale esercitino sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi e che la società realizzi la parte più importante della propria attività con l’ente o gli enti pubblici che la controllano.
4. Il Comune gestisce in economia i servizi che per le loro modeste dimensioni e per le loro caratteristiche non rendono opportuna altra forma di gestione.
5. La scelta della forma di gestione viene operata dal Consiglio Comunale sulla base di valutazioni che attengono alla efficienza, alla economicità e alla efficacia dei servizi stessi, avendo riguardo alla natura del servizio da erogare ed ai concreti interessi pubblici da perseguire.
6. Per i servizi privi di rilevanza economica, la comparazione avverrà tra la gestione in economia ed ogni altra forma di gestione consentita dalla legge.
7. Per i servizi culturali trovano applicazione le disposizioni di cui all’articolo 115 del D.Lgs. 22 gennaio 2004,
8. Nell’organizzazione di servizi devono essere, comunque, assicurate idonee forme di informazione, partecipazione e tutela degli utenti.
9. Il Consiglio comunale può delegare l’organizzazione e la gestione di funzioni e servizi quando lo ritenga opportuno e quando la dimensione comunale non consente la loro realizzazione.
10. Il Comune sviluppa rapporti con altri enti, Comuni e Provincia, per promuovere e ricercare le forme associative più appropriate tra quelle previste dalla legge in relazione alle attività, ai servizi, alle funzioni da svolgere ed agli obiettivi da raggiungere.
Art. 8
Diritti umani e cultura della pace
1. Il Comune di Martinsicuro riconosce nella PACE un diritto fondamentale delle singole persone e dei popoli. A tal fine promuove la Cultura della Pace e dei Diritti umani mediante iniziative culturali di ricerca di educazione, di cooperazione e di formazione che rendono a fare il Comune una TERRA di PACE.
2. La comunità di Martinsicuro ripudia la guerra. Adotta risoluzioni consiliari, anche su proposta di associazioni e singoli cittadini, in favore della pace per il superamento dei conflitti e delle incomprensioni tra i popoli che invia alle autorità governative nazionali, europee ed ONU.
3. Il territorio del Comune di Martinsicuro è denuclearizzato per volontà del Consiglio Comunale con delibera n. 253 del 23.4.1990 approvata nelle forme di legge, ed opera per mantenere il proprio territorio libero di impianti comprovatamente non sicuri e nocivi.
4. Riconosce utile e nobile il servizio nazionale civile.
5. Il Comune nel rispetto delle leggi e degli accordi internazionali con il resto del mondo, si impegna a promuovere azioni che possano educare il cittadino al senso della pace, della solidarietà tra i popoli, del rispetto dell’ambiente, collaborando anche con associazioni, studiosi, delegazioni italiane ed estere a tal fine.
6. Il Comune riconosce nel lavoro, secondo i valori della Costituzione, una condizione di libertà, di pace interiore e di realizzazione della singola persona. Si impegna per realizzare una condizione di generale occupazione, nel rispetto delle norme previdenziali e assistenziale che disciplinano la materia.
7. Il Comune d’intesa con l’UNICEF si impegna a convocare un Consiglio aperto sui problemi dell’infanzia, almeno una volta all’anno, e ogni sei mesi, di norma, il Sindaco convoca i fanciulli del Comune per dialogare con essi sui loro problemi.
Art. 9
Tutela dei dati personali
1. Il Comune garantisce, nelle forme ritenute più idonee, che il trattamento dei dati personali in suo possesso si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, ai sensi della legge D.Lgs. n. 196/2003, e successive modifiche e integrazioni.
Art. 10
Consiglio Comunale dei ragazzi
1. Il Comune, d’intesa con la scuola dell’obbligo, allo scopo di favorire la partecipazione dei ragazzi alla vita collettiva, promuove l’elezione del Consiglio dei Ragazzi.
2. Il Consiglio Comunale dei Ragazzi ha il compito di deliberare in via consultiva nelle seguenti materie: politica ambientale, sport, tempo libero, giochi, rapporti con l’associazionismo, cultura e spettacolo, pubblica istruzione, assistenza agli anziani, rapporti con l’Unicef, rapporti con l’Unione Europea e con l’Unesco, sostegno ai diversamente abili, diritti dell’infanzia.
3. Le modalità di elezione e funzionamento del Consiglio comunale dei ragazzi sono stabilite con apposito regolamento.
TITOLO
II
ESERCIZIO DELLA POTESTA’ REGOLAMENTARE
Art. 11
I Regolamenti
1. Il Consiglio e la Giunta Comunale, nell’esercizio della rispettiva potestà regolamentare, adottano, nel rispetto dei principi fissati dalla legge e dal presente Statuto, regolamenti nelle materie ad essi demandati dalla legge.
Art. 12
Efficacia dei Regolamenti
1. I Regolamenti di cui al precedente articolo sono soggetti ai seguenti limiti:
a. Non possono contenere disposizioni in contrasto con le norme ed i principi costituzionali, con le leggi ed i regolamenti statali e regionali e con il presente Statuto;
b. La loro efficacia è limitata all’ambito comunale;
c. Non possono contenere norme a carattere particolare;
d. Non possono avere efficacia retroattiva;
e. Non sono abrogati che da regolamenti posteriori per dichiarazione espressa dal Consiglio Comunale o per incompatibilità tra le nuove disposizioni e le precedenti o perché il nuovo Regolamento regola l’intera materia già disciplinata dal Regolamento anteriore.
2. Essi diventano esecutivi a seguito dell’esecutività delle relative delibere di approvazione.
TITOLO
III
L’ORDINAMENTO ISTITUZIONALE DEL COMUNE
CAPO I
I CONSIGLIERI E I GRUPPI CONSILIARI
Art. 13
Entrata in carica e durata del mandato
1. I Consiglieri entrano in carica all’atto della proclamazione dell’elezione ovvero, in caso di surrogazione, non appena adottata dal Consiglio la relativa deliberazione.
2. La proclamazione degli eletti alla carica di Consigliere comunale è effettuata dal Presidente dell’Ufficio Elettorale centrale a compimento delle operazioni elettorali.
L’elezione del Consiglio, la sua durata in carica, il numero dei consiglieri e la loro posizione giuridica sono regolati dalla legge.
Art. 14
Doveri del Consigliere
1. I Consiglieri Comunali hanno il dovere di intervenire alle sedute del Consiglio Comunale.
2. Il Consigliere che, senza giusto motivo, non interviene per cinque sedute consecutive ovvero per tutte le sedute dell’anno solare alle riunioni del Consiglio Comunale decade dalla carica, esperita negativamente la procedura di cui al successivo comma. Le motivazioni che giustificano le assenze devono essere comunicate per scritto dal Consigliere al Presidente entro il decimo giorno successivo a ciascuna riunione.
3. Prima di proporre al Consiglio la decadenza, il Presidente notifica la contestazione delle assenze effettuate e non giustificate al Consigliere interessato, richiedendo allo stesso di comunicare al Consiglio tramite il Presidente, entro dieci giorni dalla notifica, le cause giustificative delle assenze, ove possibile documentate. Il Presidente sottopone al Consiglio le giustificazioni eventualmente presentate dal Consigliere. Il Consiglio decide con votazione in forma palese. Copia della deliberazione di decadenza è notificata all’interessato entro dieci giorni dall’adozione.
Art. 15
Consiglieri comunali – Prerogative
1 I consiglieri comunali hanno diritto di ottenere dagli uffici del Comune, nonché dalle aziende ed enti dipendenti, tutte le notizie e le informazioni in loro possesso utili all’espletamento del proprio mandato. Tali notizie e informazioni possono essere richieste tanto verbalmente quanto per iscritto dai Consiglieri e devono essere fornite secondo quanto specificato nella richiesta, in tutte le forme, entro il più breve tempo possibile e comunque non oltre tre giorni dalla richiesta medesima, salvo i casi particolari esplicitamente previsti dall’apposito regolamento. Sono tenuti al segreto nei casi specificamente determinati dalla legge.
2 L’esercizio di cui al precedente comma è disciplinato con apposito regolamento. I consiglieri comunali esercitano le loro funzioni senza vincolo di mandato e rappresentano l’intero territorio comunale. Essi hanno diritto di iniziativa su ogni oggetto di competenza del Consiglio. Hanno il diritto di interrogazione, interpellanza, mozione, emendamento, che esercitano nelle forme previste dal regolamento. La risposta all’interrogazione o all’interpellanza è obbligatoria. Il diritto d’iniziativa si esercita altresì sotto forma di proposta di specifica deliberazione. La proposta, redatta dal consigliere con il supporto tecnico-amministrativo del Segretario Generale e dei dirigenti interessati all’oggetto della deliberazione, è trasmessa al Presidente del Consiglio che la inserisce all’ordine del giorno della prima seduta utile del Consiglio Comunale dopo aver acquisito i pareri di legge.
3. I Consiglieri si costituiscono in gruppi, secondo le modalità stabilite dal regolamento.
4. Ai gruppi consiliari sono assicurati, per l’esercizio delle loro funzioni, e compatibilmente con la disponibilità di strutture da parte dell’amministrazione comunale, idonei spazi e supporti tecnico-organizzativi.
Art 16.
Consigliere Anziano
1. Il Consigliere Anziano è quello che abbia riportato il maggior numero di voti e in caso di parità è quello più anziano di età.
Art. 17
Consigliere Straniero Aggiunto
1. E’ istituita la figura del Consigliere Straniero Aggiunto, riconoscendo ai cittadini stranieri maggiorenni, residenti da almeno TRE (3).anni, nel territorio comunale, il diritto di eleggere i propri rappresentanti , chiamati a partecipare ai lavori del Consiglio Comunale con diritto di convocazione alle sedute del Consiglio ,di informazione preliminare sugli oggetti all’ordine del giorno, con il solo diritto di parola.
2. Il Consigliere Straniero Aggiunto partecipa ai lavori delle Commissioni Consiliari e delle Commissioni Speciali, senza concorrere a determinare il numero legale delle sedute.
3. Il Consigliere Straniero Aggiunto gode degli stessi diritti del Consigliere Comunale, per quanto attiene all’iniziativa su ogni atto di competenza del Consiglio, quali interrogazioni, interpellanze, nozioni,, emendamenti, che esercita nelle forme previste dal Regolamento del Consiglio Comunale.
4. Gli stessi hanno inoltre il diritto di ottenere dal Segretario Comunale, dai Dirigenti e dai Funzionari del Comune, nonché dalle aziende, Enti ed Istituzioni dipendenti dal Comune o a cui lo stesso partecipa, tutte le informazioni e le copie di atti e documenti utili per l’espletamento del suo incarico.
5. L’ elezione del Consigliere Straniero Aggiunto avviene di norma in coincidenza con le elezioni per il rinnovo del Consiglio Comunale.
6. La durata in carica è la stessa del Consiglio Comunale
7 Con apposito regolamento saranno disciplinate le modalità d’elezione del Consigliere Straniero aggiunto.
Art 18
Gruppi Consiliari
1. I Consiglieri si costituiscono in gruppi composti di uno o più componenti.
2. I gruppi consiliari eleggono nel loro seno, prima dell’adunanza d’insediamento del Consiglio, il presidente. Per i gruppi costituiti dall’unico consigliere eletto di una lista, lo stesso ha le funzioni e le prerogative dei presidenti di gruppo. La costituzione dei gruppi e la nomina dei presidenti è comunicata al Presidente del Consiglio, prima dell’adunanza d’insediamento con lettera sottoscritta da tutti i componenti del gruppo.
3. La conferenza dei capigruppo è formata dai Capigruppo di ciascun gruppo consiliare ed è presieduta dal Presidente del Consiglio o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Consigliere anziano.
4. Alla riunione della conferenza dei Capigruppo può essere chiamato a partecipare da ciascun capo gruppo altro consigliere.
5. La conferenza esamina le proposte da iscrivere all’Ordine del Giorno pervenute al Presidente del Consiglio, dal Sindaco, dalle Commissioni consiliari o da singoli Consiglieri comunali.
6. Nelle riunioni ciascun Capogruppo espone le indicazioni del proprio gruppo.
7. La conferenza non costituisce organo collegiale, non assume decisioni, non adotta provvedimenti.
8. La Conferenza può adottare ordini del giorno se concordano tutti gli intervenuti, sottoponendo tali atti all’esame del Consiglio nella prima seduta. Il Consiglio, udita la sola dichiarazione di voto di non più di due rappresentanti per gruppo ed acquisite eventuali altre dichiarazioni scritte, convalida o rigetta l’Ordine del Giorno.
9. Il Regolamento determina i poteri della conferenza dei capi – gruppo e, ne disciplina l’organizzazione e le forme di pubblicità dei lavori.
10. La Giunta dovrà mettere a disposizione delle opposizioni un luogo attrezzato, idoneo ove svolgere il proprio ruolo istituzionale.
CAPO II
IL CONSIGLIO COMUNALE
Art. 19
Presidenza del Consiglio Comunale
1. È istituita la presidenza elettiva del Consiglio comunale composta dal Presidente eletto dal Consiglio nel suo seno, dopo la convalida degli eletti, con votazione a schede segrete, a maggioranza assoluta di voti.
2. La deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile. L’eletto dichiara di accettare la carica e tale dichiarazione è registrata a verbale. Egli assume immediatamente la carica.
3. Alla prima applicazione della presente norma il Consiglio provvede nella riunione indetta immediatamente dopo la sua entrata in vigore.
4. Le funzioni del Presidente del Consiglio comunale sono esercitate in conformità ai principi del Testo Unico e dello statuto ed alle disposizioni del regolamento.
5. In caso di assenza del Presidente, le funzioni vicarie sono esercitate dal Consigliere Anziano.
6. Il Presidente del Consiglio comunale, lavoratore dipendente, pubblico o privato, ha diritto:
– all’aspettativa non retribuita disciplinata dall’art. 81 del Testo Unico 18 agosto 2000, n. 267;
– ai permessi retribuiti e licenze di cui agli artt. 79 e 80 del T.U.;
– all’indennità di funzione stabilita dall’art. 82 del T.U., alle condizioni dallo stesso previste, e dall’art. 5 del D.M. 4 aprile 2000, n. 119, con le maggiorazioni di cui all’art. 2 e gli aumenti o diminuzioni di cui all’art. 11 dello stesso decreto ministeriale.
Art. 20
Poteri del Consiglio
1. Il Consiglio Comunale rappresenta la collettività comunale, determina l’indirizzo politico, sociale ed economico del Comune e ne controlla l’attuazione. Vigila sul buon andamento dell’amministrazione comunale con i mezzi e secondo i criteri indicati nel presente Statuto e nei Regolamenti.
2. Il Consiglio adempie alle funzioni specificamente demandategli dalle leggi statali e regionali, dall’art. 42. e dalle altre disposizioni del D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267.
3. Le deliberazioni di competenza del Consiglio non possono essere adottate in via d’urgenza da altri organi del Comune, fatta eccezione per le deliberazioni attinenti alle variazioni di bilancio da sottoporre a ratifica del Consiglio, entro giorni 60 (sessanta) dell’adozione, a pena di decadenza.
4. Per il computo dei quorum previsti dalla legge, dal presente Statuto e dai Regolamenti, si fa riferimento al numero dei Consiglieri assegnati al Comune.
Art. 21
Adempimenti prima seduta
1. La prima seduta del Consiglio Comunale è convocata dal Sindaco ed e’ presieduta dal consigliere anziano fino all’elezione del Presidente dell’Assemblea.
2. Il Consiglio comunale nella prima seduta, prima di deliberare su qualsiasi altro oggetto, anche se non sono stati presentati reclami, deve esaminare la posizione dei suoi componenti in relazione alle norme che regolano la eleggibilità e la compatibilità, stabilite dal capo III del titolo III del Testo Unico n. 267/2000 e deve convalidare l’elezione ovvero dichiarare l’ineleggibilità di chi si trovi nelle condizioni da tali norme previste, adottando in tal caso la procedura di cui all’art. 69 del predetto Testo Unico.
3. La riunione del Consiglio prosegue per provvedere:
a) alla elezione del Presidente ;
b) al giuramento del Sindaco di osservare lealmente la Costituzione italiana;
c) alla comunicazione da parte del Sindaco dei componenti della Giunta, compreso il Vicesindaco, dallo stesso nominati.
Art. 22
Linee programmatiche di mandato
1. Entro quattro mesi dalla prima seduta del Consiglio, il Sindaco, sentita la Giunta, trasmette al Presidente il testo delle linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare nel corso del mandato.
2. Il Presidente del Consiglio rimette immediatamente copia del documento del Sindaco ai Presidenti di tutti i gruppi consiliari, invitandoli a fargli pervenire, per scritto, entro venti giorni dal ricevimento, le eventuali osservazioni che il Presidente del Consiglio invia immediatamente al Sindaco.
3. Il Consiglio comunale, nella riunione indetta entro venti giorni dall’invio al Sindaco delle osservazioni dei gruppi, esamina il programma e le deduzioni e proposte integrative del Sindaco con le quali è definito il testo che assume il valore di programma di governo per il mandato amministrativo in corso.
Art. 23
Regolamento Consiliare
Il Consiglio Comunale adotta, a maggioranza assoluta dei componenti il proprio regolamento il quale:
a) detta le norme di funzionamento dell’organo ed in particolare le modalità di convocazione e di presentazione e discussione delle proposte;
b) indica il numero dei consiglieri necessario per la validità delle sedute, prevedendo che in ogni caso debba esserci la presenza di almeno 1/3 dei consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il Sindaco;
c) detta le norme per l’esplicazione della propria autonomia funzionale ed organizzativa e le modalità attraverso cui è disciplinata la gestione dei servizi, delle attrezzature e risorse finanziarie, nonché l’eventuale istituzione di strutture apposite, per il Consiglio medesimo, per le Commissioni Consiliari e per i gruppi Consiliari;
d) disciplina i poteri ed il funzionamento delle commissioni consiliari permanenti;
e) disciplina i poteri ed il funzionamento delle commissioni consiliari di controllo e di garanzia;
f) disciplina i diritti e doveri dei singoli consiglieri e dei gruppi consiliari.
NORMA
AGGIUNTIVA
- Durante il Consiglio Comunale non si può fumare, imprecare, bestemmiare, insultare.
- Alle adunanze del Consiglio possono partecipare i capi servizi interessati ai punti dell’Ordine del Giorno.
CAPO III
COMMISSIONI, CONSULTE, GRUPPI DI LAVORO
Art. 24
Commissioni Consiliari
1. Il Consiglio Comunale provvede alla costituzione di Commissioni permanenti e speciali, con rappresentanza proporzionale di tutti i gruppi, realizzata mediante voto plurimo.
2. La composizione, il funzionamento e le competenze delle Commissioni sono disciplinati dal Regolamento.
3. Le sedute delle Commissioni sono pubbliche, salvi i casi previsti dal Regolamento.
Art. 25
Commissione consiliare permanente di
controllo e garanzia
Istituzione
1. Per assicurare l’esercizio della funzione di controllo è istituita la Commissione Consiliare permanente di controllo e garanzia alla quale è attribuito il compito di effettuare verifiche periodiche e di presentare al Consiglio relazioni illustrative dei risultati dell’attività esercitata.
2. Il Presidente della Commissione è eletto con votazione alla quale prendono parte soltanto i Consiglieri dei gruppi di minoranza ed il voto può essere esercitato solo dagli appartenenti ai gruppi predetti. Sono nulli i voti eventualmente attribuiti a Consiglieri di altri gruppi. È eletto il Consigliere di minoranza che ottiene il maggior numero di voti ed a parità di voti il più anziano di età.
3. Il regolamento determina i poteri della Commissione per l’esercizio delle competenze alla stessa attribuite dal primo comma e ne disciplina l’organizzazione e le forme di pubblicità.
Art. 26
Commissioni consiliari d’indagine
1. Il Consiglio comunale, su proposta motivata avanzata per scritto da almeno un quinto dei componenti, può istituire al proprio interno, con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati, Commissioni d’indagine per verificare particolari attività, situazioni ed avvenimenti dei quali il Consiglio ritiene necessario acquisire elementi di valutazione e giudizio.
2. Il regolamento prevede le norme per l’esercizio dei poteri e per il funzionamento delle Commissioni d’Indagine.
Art. 27
Commissione per la parità uomo donna
1. In conformità al terzo comma dell’art. 6 del Testo Unico è istituita la Commissione consiliare che ha per compito di promuovere da parte del Consiglio e degli altri organi di governo del Comune condizioni di pari opportunità fra uomo e donna, ai sensi della legge 10 aprile 1991, n. 125 e la presenza di entrambi i sessi negli organi collegiali del Comune e degli enti ed aziende ed istituzioni da esso dipendenti.
2. La composizione e le norme di funzionamento della Commissione sono stabilite dal regolamento del Consiglio Comunale.
Art. 28
Consulte e Gruppi di Lavoro
1. Per i singoli oggetti o singole materie, il Consiglio nomina Consulte o Gruppi di Lavoro composti di Consiglieri e cittadini, espressioni di categorie, di zona e di settori, in grado di dare un contributo all’approfondimento di questioni di interessi comunale.
2. Il Regolamento individua le consulte, tra queste in particolare la Consulta Giovanile, della terza età, dell’ecologia, delle pari opportunità, del volontariato, dello sport, della cultura, del turismo, ecc. e disciplina la composizione ed il funzionamento di tali organismi.
3. Prima dell’entrata in vigore del Regolamento il Consiglio può egualmente provvedere alla costituzione disciplinando provvisoriamente il funzionamento con la relativa delibera.
Art. 29
Garanzie per le minoranze
Nell’ambito del Consiglio e delle sue commissioni permanenti, temporanee o speciali, l’attività istituzionale è sviluppata in modo tale da assicurare adeguate garanzie alle minoranze ed il coinvolgimento effettivo di tali componenti politiche nei processi decisionali dell’assemblea. Nel regolamento sul funzionamento del Consiglio comunale possono essere definiti, a tal fine, specifici strumenti anche informatici, e particolari procedure.
CAPO IV
IL SINDACO E LA GIUNTA COMUNALE
SEZIONE I
IL SINDACO
Art. 30
Ruolo e funzioni generali
1. Il Sindaco e’ eletto direttamente dai cittadini secondo le modalità stabilite nella legge che disciplina altresì i casi di ineleggibilità, di incompatibilità, lo stato giuridico e le cause di cessazione dalla carica.
2. Egli rappresenta il Comune ed e’ l’organo responsabile dell’amministrazione, sovrintende alle verifiche di risultato connesse al funzionamento degli uffici comunali, impartisce direttive al segretario comunale, al direttore, se nominato, ed ai responsabili degli uffici in ordine agli indirizzi amministrativi e gestionali, nonché sull’esecuzione degli atti.
3. Il Sindaco esercita le funzioni attribuitegli dalla legge, dallo Statuto, dai regolamenti e sovrintende all’espletamento delle funzioni statali o regionali attribuite al Comune, Egli ha inoltre competenze e poteri di indirizzo e controllo sull’attività degli assessori e delle strutture gestionali ed esecutive.
4. Il Sindaco presta davanti al Consiglio, nella seduta d’insediamento, il giuramento di osservare lealmente la costituzione italiana.
5. Attiva e valorizza la partecipazione popolare attraverso la quale interpreta le esigenze ed i problemi della comunità ed assume le iniziative più idonee per assicurarne il soddisfacimento e la soluzione, sensibilizzando a tal fine gli organi comunali e gli altri soggetti pubblici e privati ai quali compete di intervenire.
6. Promuove con tempestività le innovazioni, trasformazioni e semplificazioni dell’organizzazione di governo e di gestione del Comune, perseguendo le finalità di elevare la qualità della vita della popolazione, di soddisfarne i bisogni, di curarne gli interessi e di farne progredire e consolidare lo sviluppo, realizzando le trasformazioni che il progresso impone.
Art. 31
Esercizio della rappresentanza legale
1. Rappresentante legale dell’ente è il Sindaco, secondo l’art. 50, comma 2, del Testo Unico 18 agosto 2000, n. 267..
2. Il Sindaco può attribuire la rappresentanza legale del Comune agli Assessori insieme con la delega di sovrintendenza al funzionamento di servizi o uffici .
3. L’attribuzione della rappresentanza legale è effettuata con atto scritto ed è limitata alle attività delegate. Cessa con la revoca o la conclusione dell’attività delegata.
4. Gli atti di cui al comma 3 sono pubblicati all’albo pretorio, nella sede comunale, per 15 giorni.
5 I dirigenti (o/e i responsabili dei servizi) esercitano la rappresentanza legale del Comune nell’attuazione dei compiti e nell’adozione dei provvedimenti amministrativi di cui ai commi 2 e 3 dell’art. 107 del Testo Unico 18 agosto 2000, n. 267.
6. I dirigenti (o i responsabili dei servizi) promuovono o sostengono le liti, richiedono i provvedimenti cautelativi e le azioni possessorie riguardanti i diritti od i beni dell’ente correlati ai compiti di cui alla disposizioni indicate al precedente comma, loro attribuiti con il provvedimento del Sindaco di cui all’art. 109 del Testo Unico, che comprendono anche le funzioni di cui al presente articolo.
7. Le funzioni di difesa sono esercitate dal servizio legale dell’ente. Qualora l’ente non sia dotato di tale servizio e sia necessario ricorrere ad un difensore esterno, la nomina è effettuata dalla Giunta, sentito il dirigente del settore interessato.
8. Il potere di conciliare e transigere le liti compete, su proposta del dirigente previo parere legale, alla Giunta allorché si tratti di vertenza d’importo superiore a € 15.000,00.
Art. 32
Rappresentanti del Comune presso enti,
aziende ed istituzioni
1. Il Sindaco, in base agli indirizzi stabiliti dal Consiglio comunale, provvede alla nomina, alla designazione ed alla revoca dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni.
2. Il Sindaco nel procedere alle nomine e designazioni di cui al precedente comma assicura, per quanto possibile, condizioni di pari opportunità fra uomini e donne ed accerta che le persone che intende nominare siano dotate dei requisiti di professionalità, competenza, correttezza, onestà e che garantiscano, nell’esercizio dell’incarico, i comportamenti stabiliti dall’art. 78, primo e secondo comma, del Testo Unico.
Art. 33
Funzioni del Sindaco per i servizi di
competenza statale
1. Il Sindaco, quale ufficiale del Governo, sovrintende ai servizi ed alle funzioni di competenza statale esercitate dai Comuni, elencate nel primo comma dell’art. 54 del Testo Unico.
2. Adotta, quale ufficiale del Governo, con atto motivato e nel rispetto dei principi generali dell’ordinamento giuridico, provvedimenti contingibili ed urgenti disponendone, ove occorra, l’esecuzione diretta da parte del Comune salvo rivalsa dell’onere sui responsabili. Per l’esecuzione dei relativi ordini può richiedere al Prefetto, ove occorra, l’assistenza della forza pubblica.
3. Informa la popolazione su situazioni di pericolo per calamità naturali ed adotta, nei limiti delle competenze e possibilità del Comune, i provvedimenti di inderogabile urgenza a tutela della popolazione.
4. In casi di emergenza, connessi con il traffico e/o con l’inquinamento atmosferico o acustico, ovvero quando a causa di circostanze straordinarie si verifichino particolari necessità dell’utenza, il Sindaco può modificare gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché, d’intesa con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio, adottando i provvedimenti di cui al comma 2.
5. Se l’ordinanza adottata ai sensi del comma 2 è rivolta a persone determinate e queste non ottemperano all’ordine impartito, il sindaco può provvedere d’ufficio a spese degli interessati, senza pregiudizio dell’azione penale per i reati in cui fossero incorsi.
6. Chi sostituisce il sindaco esercita anche le funzioni di cui al presente articolo.
7. Il Sindaco può promuovere specifici referendum consultivi sulle misure da adottare per il traffico o sui piani del traffico già adottati dal Comune, secondo quanto previsto dall’art. 17 della legge 23 marzo 2001, n. 93, in materia ambientale.
8. Partecipa, su convocazione del Prefetto, alle riunioni del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza, quando devono essere nelle stesse trattate questioni riferibili all’ambito territoriale del Comune.
9. Adotta i provvedimenti per la partecipazione dei servizi comunali competenti ai piani coordinati di controllo del territorio previsti dall’art. 19 della legge 26 marzo 2001, n. 128, per la tutela della sicurezza dei cittadini.
Art. 34
Mozione di sfiducia
Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica nel caso di una mozione di sfiducia votata ed approvata con le modalità previste dall’art. 52 del Testo Unico 18 agosto 2000, n. 267.
Art. 35
Vice – Sindaco ed esercizio di funzioni
vicarie del Sindaco
1. Il Vice – Sindaco , nominato tale dal Sindaco, e’ l’assessore che ha la delega generale per l’esercizio di tutte le funzioni del Sindaco, in caso di assenza od impedimento di quest’ultimo.
2. Il Vice – Sindaco collabora con il Sindaco nel coordinamento dell’attività della Giunta.
3. In caso di assenza del Sindaco e del Vice – Sindaco, le funzioni del Sindaco sono esercitate dall’Assessore più anziano per età.
Art. 36
Delegati del Sindaco
1. Il Sindaco ha facoltà di assegnare, con suo provvedimento, ad ogni assessore funzioni ordinate organicamente per gruppi di materie e con delega a firmare gli atti relativi.
2. Il Sindaco può modificare l’attribuzione dei compiti e delle funzioni di ogni assessore ogni qual volta, per motivi di coordinamento e funzionalità, lo ritenga opportuno.
3. Le deleghe e le eventuali modificazioni di cui ai commi precedenti devono essere fatte per iscritto e comunicate al Consiglio in occasione della prima seduta utile.
4. Fatte salve le attribuzioni degli Assessori, nonché le competenze gestionali del Segretario Generale, del Direttore Generale, se nominato, e dei Responsabili di Area, il Sindaco può affidare con proprio atto, ad uno o più consiglieri comunali, compiti specifici, definendo le modalità di svolgimento ed i termini di esercizio delle particolari attività.
5. I compiti di cui al comma primo non possono comunque comportare, per il Consigliere cui siano affidati, l’esercizio di poteri di rappresentanza istituzionale dell’Ente o di sostituzione del Sindaco in funzione vicaria.
3. L’attività svolta dai Consiglieri del Sindaco non comporta la corresponsione di alcuna indennità o di gettoni di presenza.
SEZIONE II
LA GIUNTA COMUNALE
Art. 37
Giunta comunale – Composizione Limite
massimo
1. La Giunta comunale è composta dal Sindaco, che la presiede, e da un massimo di sette Assessori, compreso il Vicesindaco. Il Sindaco, dopo la proclamazione della sua elezione, nomina gli Assessori, compreso il Vicesindaco, entro il limite massimo previsto dalla presente norma e ne dà comunicazione al Consiglio comunale nella prima adunanza successiva alle elezioni.
Art. 38
Nomina della Giunta
1. Gli Assessori sono scelti normalmente fra i Consiglieri comunali; possono tuttavia essere nominati anche assessori esterni al Consiglio, purché in possesso dei requisiti di candidabilità, compatibilità ed eleggibilità alla carica di Consigliere,e di particolare competenza ed esperienza tecnica, amministrativa o professionale, assicurando condizioni di parità fra uomini e donne con la presenza di entrambi i sessi nella composizione della Giunta. Gli assessori esterni possono partecipare alle sedute del Consiglio ed intervenire nella discussione, ma non hanno diritto di voto.
2. La Giunta, nella sua prima seduta, prima di trattare qualsiasi altro argomento, accerta con apposito verbale le condizioni di eleggibilità e compatibilità alla carica di consigliere comunale dei suoi eventuale componenti non consiglieri. Lo stesso accertamento dovrà essere rinnovato al verificarsi di nuove nomine.
Art. 39
Assessori comunali – Divieti
1. I componenti della Giunta comunale competenti in materia di urbanistica, di edilizia e di lavori pubblici devono astenersi dall’esercitare attività professionale in materia di edilizia privata e pubblica nel territorio da essi amministrato.
Art. 40
Assessori comunali - Durata in carica - Rinnovo – Revoca
Le cause di incompatibilità, la posizione e lo stato giuridico degli assessori, nonché gli istituti della decadenza e della revoca sono disciplinati dalla legge; non possono comunque far parte della Giunta coloro che abbiano tra loro e con il Sindaco rapporti di parentela ed affinità entro il terzo grado, di affiliazione ed i coniugi.
2. Salvo i casi di revoca da parte del Sindaco, la Giunta rimane in carica fino al giorno della proclamazione degli eletti in occasione del rinnovo del Consiglio Comunale.
Art. 41
Giunta comunale –Funzionamento.
1. Il Sindaco convoca e presiede la Giunta comunale e stabilisce l’ordine del giorno delle adunanze nel caso di sua assenza od impedimento tali funzioni sono esercitate dal Vicesindaco.
2. Le modalità di convocazione sono stabilite in modo informale dalla stessa.
Art. 42
Giunta comunale – Competenze
1. La Giunta collabora con il Sindaco nel governo del Comune e compie tutti gli atti rientranti ai sensi dell’articolo 107, commi 1 e 2 del D.Lgs. 267/ 2000, nelle funzioni degli organi di governo che non rientrino nelle competenze attribuite al Sindaco, al Segretario Comunale, al direttore, se nominato, od ai responsabili dei servizi.
2. La Giunta opera in modo collegiale , dà attuazione agli indirizzi generali espressi dal Consiglio e svolge attività propositiva e di impulso nei confronti dello stesso.
TITOLO
IV
PARTECIPAZIONE POPOLARE E DIRITTI CIVICI ASSOCIAZIONISMO
CAPO I
ISTITUTI DELLA PARTECIPAZIONE
Art. 43
Organismi di partecipazione e comitati
di quartiere
1. Il comune promuove la formazione di organismi a base associativa anche con il compito di concorrere alla gestione di servizi comunali, quali asili nido e scuole materne, impianti sportivi, culturali, ricreativi, mense scolastiche e simili.
2. Detti organismi possono avanzare proposte di adozione e modifiche di atti amministrativi, sollecitare notizie e risposte, suggerire l’eventuale sospensione di un procedimento amministrativo.
3. Gli utenti dei predetti servizi possono costituirsi in comitati di gestione secondo le norme del regolamento per la partecipazione, che ne definisce le funzioni, gli organismi rappresentativi e i mezzi.
4. 1 comitati di gestione riferiscono annualmente della loro attività con una relazione che è inviata al Consiglio Comunale.
5. Il Comune può individuare quartieri quali parti del territorio in cui si articola e si caratterizza la comunità.
6. I cittadini che risiedono nel quartiere eleggono il comitato di quartiere.
7. Il comitato di quartiere è un organismo comunale di partecipazione, di iniziativa e di consultazione; promuove l’espressione dei cittadini singoli o associati.
8. Il comitato di quartiere e le libere associazioni possono gestire servizi o strutture pubbliche di quartiere nonché curare la loro manutenzione sulla base di convenzioni con il Comune.
9. Il comitato di quartiere collabora con l’amministrazione comunale, quale espressione parziale della comunità, viene consultato in ordine alle esigenze del quartiere e può rivolgere al Sindaco, suo tramite, alla Giunta ed al Consiglio Comunale istanze, petizioni e proposte. I presidenti dei Consigli di quartiere o loro delegati possono essere invitati a partecipare alle sedute del Consiglio Comunale per riferire su argomenti ‘attinenti il quartiere ed individuati dalla Giunta Comunale.
10. L’organizzazione, l’elezione, la durata e le competenze del comitato di quartiere sono disciplinate da apposito regolamento.
Art. 44
Consultazioni
1. Il Comune consulta i soggetti della partecipazione secondo le rispettive competenze.
2. La consultazione è obbligatoria in occasione della revisione dello Statuto, dell’approvazione del bilancio, del piano regolatore generale, dei piani commerciali, dei piani urbani del traffico, degli altri strumenti di pianificazione e programmazione nonché degli atti di portata generale relativi alle materie della scuola, della cultura, dei servizi socio – sanitari, dello sport e del tempo libero e dell’ecologia.
3. I soggetti della partecipazione sono gli organismi di cui all’art. 43 che precede, nonché le rappresentanze locali delle organizzazioni nazionali o regionali a carattere economico, sociale, culturale, religioso, sportivo, umano di solidarietà e volontariato locale, che ne facciano espressa richiesta; altresì soggetti della partecipazione sono le organizzazioni e le associazioni economico – sociale e di volontariato di categoria e di quartiere o contrada a carattere locale residenti nel Comune che ne facciano espressa richiesta allegando l’elenco degli aderenti. Si rimanda al regolamento la fissazione del numero minimo dei soci. Al fine della consultazione, nessun cittadino può figurare come aderente a più di una organizzazione. Sono infine soggetti alla partecipazione i Consigli di Circolo e di Istituto dell’Amministrazione Scolastica operanti nell’ambito del territorio comunale, e le consulte.
4. La Giunta, sulla base delle richieste adotta con delibera l’elenco dei soggetti della partecipazione che va aggiornato ogni anno sulla base del rinnovo delle domande e di presentazione di nuove domande, dandone comunicazione agli istanti.
5. La consultazione si attua mediante invio e pubblicazione di un documento chiaramente illustrativo dell’oggetto di esame con l’indicazione delle eventuali soluzioni alternative emerse nella fase preparatoria e con il contestuale deposito di tutti gli atti necessari all’approfondimento presso la sala del Consiglio Comunale.
6. Decorsi almeno giorni sette dall’invio e dalla pubblicazione, si provvede ad una o più pubbliche riunioni di illustrazione e dibattito.
7. Entro gli ulteriori giorni dieci, i soggetti consultanti potranno far pervenire alla Segreteria del Comune documenti contenenti proposte ed osservazioni. Tali documenti dovranno specificare le organizzazioni di provenienza, il numero attuale dei componenti residenti nel comune con i relativi nominativi, il numero delle persone che hanno dibattuto il tema della consultazione e possibilmente il numero delle adesioni a ciascuna delle proposte e osservazioni.
8. Del risultato della consultazione e delle proposte e osservazioni che ne sono derivate con i possibili riferimenti numerici, si dà atto nelle deliberazioni che vengono adottate in merito dagli organi comunali.
Art. 45
Petizioni popolari ed istanze
1. I cittadini, singoli o associati possono rivolgere istanze al comune e chiedere provvedimenti o esporre comuni necessità. Le petizioni sono dirette a promuovere interventi per la migliore tutela di interessi collettivi.
2. Eguali richieste possono formulare 300 cittadini residenti nel Comune, con requisito per l’elettorato attivo. Le relative firme sono dichiarate vere da almeno cinque presentatori che depositano personalmente la petizione alla Segreteria del Comune.
3. Sulla petizione decide l’organo del Comune competente nella materia e la relativa delibera viene comunicata per iscritto al primo firmatario entro 10 giorni dall’adozione, nel rispetto della legge 241.
4. Sulle istanze di cittadini gli organi ai quali sono dirette provvedono nei modi di legge dandone comunicazione per iscritto al primo firmatario entro 10 giorni dalla decisione, nel rispetto della legge 241.
Art. 46
Interrogazioni popolari
1. Le forme associative, possono rivolgere interrogazioni scritte al Consiglio Comunale ed al Sindaco a seconda delle rispettive competenze.
2. La risposta è data per iscritto entro trenta giorni.
Art. 47
Diritto d’iniziativa popolare
1. L’iniziativa popolare per la formazione dei regolamenti comunali e dei provvedimenti amministrativi di interesse generale si esercita mediante la presentazione al Consiglio Comunale di proposte redatte, rispettivamente, in articoli o in uno schema di deliberazione.
2. La proposta deve essere sottoscritta da almeno il 5% dei cittadini elettori al 31 dicembre dell’anno precedente.
3. Sono escluse dall’esercizio del diritto d’iniziativa le seguenti materie:
a. Tributi e Bilancio;
b. Espropriazioni ed occupazioni per pubblica utilità.
4. Le firme devono essere autenticate nei modi di legge.
5. L’attestazione della residenza dei sottoscrittori può anche risultare da certificato collettivo che il competente Ufficio Comunale è tenuto a rilasciare.
6. La Giunta esprime parere sulla ricevibilità ed ammissibilità formale delle proposte e presenta la sua relazione al Consiglio Comunale, entro il termine di sessanta giorni.
7. Il Consiglio è tenuto a prendere in esame la proposta di iniziativa popolare entro sessanta giorni dalla presentazione della relazione della Giunta.
8. Ove il Consiglio non provveda entro il termine di cui al precedente comma, ciascun consigliere ha facoltà di chiedere l’esame e il passaggio alla votazione, entro trenta giorni.
9. Scaduto questo ultimo termine, anche in difetto di richiesta, la proposta à iscritta di diritto all’Ordine del Giorno della prima seduta del Consiglio Comunale, a cura del Segretario Comunale.
10. Qualora la proposta abbia ad oggetto la istituzione o la modifica di un regolamento comunale, il Consiglio decide limitatamente sull’accessibilità o meno della proposta.
11. Tra l’Amministrazione Comunale ed i proponenti si può giungere alla stipulazione di accordi, nel proseguimento del pubblico interesse, al fine di determinare il contenuto del provvedimento finale per cui è stata promossa l’iniziativa popolare.
Art. 48
Referendum Consultivo
a.1. E’ ammesso referendum consultivo su questioni a rilevanza generale, interessanti l’intera collettività comunale.
1. Le seguenti materie non possono costituire oggetto di consultazione referendaria:
a) tributi comunali;
b) tariffe dei servizi pubblici;
c) bilancio di previsione e conto consultivo;
d) assunzione mutui;
e) espropriazione ed occupazione d’urgenza;
f) questioni riguardanti minoranze etniche, opinioni religiose e filosofiche, soggetti deboli della società .
b. E’ consentito un referendum speciale tra i giovani di età compresa tra 14 e 17 anni compiuti. Tale referendum si svolgerà con le stesse norme dei referendum comunali.
2. Si fa luogo a referendum consultivo:
a. Nel caso sia deliberato dal Consiglio Comunale a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati;
b. Qualora vi sia richiesta da parte del 5% (cinque per cento) dei cittadini elettori iscritti nelle liste elettorali risultanti dall’ultima revisione dinamica.
3. Il Regolamento disciplina le modalità ed i temi e la raccolta e l’autenticazione delle firme dei sottoscrittori nonché per lo svolgimento delle operazioni di voto, ed in ordine all’ammissibilità del referendum.
4. Il quesito, sottoposto a referendum è dichiarato accolto e vincola gli organi del Comune in caso in cui vota il 40% (quaranta per cento) degli elettori aventi diritto al voto e dei cittadini residente al comune almeno da un anno ed in regola con le norme generali sui tributi e i voti attribuiti alla risposta affermativa non siano inferiori alla maggioranza assoluta degli elettori che hanno partecipato alla votazione; altrimenti è dichiarato respinto.
5. Entro sessanta giorni dalla proclamazione dell’esito favorevole del referendum, la Giunta Comunale è tenuta a proporre al Consiglio Comunale un provvedimento avente contenuto conforme alla espressione della volontà popolare.
6. Non è ammessa più di una tornata referendaria per ogni anno solare, per una massimo di cinque quesiti o problemi.
7. Il Regolamento disciplina le modalità di scelta fra più domande concorrenti e le garanzie di cui al comma precedente.
Art. 49
Partecipazione ai Procedimenti
amministrativi
1. Il Comune assicura la partecipazione dei destinatari e dei soggetti comunque interessati, secondo i principi stabiliti dalla legge e nel rispetto delle disposizioni del presente statuto, ai procedimenti amministrativi.
2. Nei procedimenti amministrativi, attivati sia da istanza di parte sia d’ufficio, il soggetto destinatario del provvedimento finale può prendere parte al procedimento mediante presentazione di memorie e rapporti. Egli ha altresì diritto di essere ascoltato dal responsabile del procedimento stesso su fatti e temi rilevanti ai fini dell’adozione del provvedimento finale, nonché ad assistere ad accertamenti ed ispezioni condotti in sede di istruttoria procedimentale.
3. Quando ricorrono oggettive ragioni di somma urgenza, il Comune deve comunque assicurare agli interessati la possibilità di partecipare al procedimento amministrativo mediante la presentazione di memorie sintetiche od osservazioni.
4. Il Comune assicura la partecipazione dei cittadini ai processi di pianificazione e programmazione secondo i principi del giusto procedimento.
5. La partecipazione degli interessati è garantita anche in relazione ai procedimenti tributari, nel rispetto dei principi stabiliti dalla legislazione speciale di settore.
6. Il Regolamento disciplina in dettaglio le modalità e gli strumenti mediante i quali viene esercitata dagli interessati la possibilità di prendere parte al procedimento amministrativo.
Art. 50
Pubblicità ed accesso agli atti
1. Tutti gli atti ed i documenti amministrativi del Comune sono pubblici, ad eccezioni di quelli riservati in tutto o in parte per espressa disposizione di legge o di regolamento.
2. Sono pubblici i provvedimenti finali adottati da organi del Comune, anche se non ancora esecutivi ai sensi di legge.
3. Il Comune garantisce a chiunque vi abbia interesse per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti l’accesso ai documenti amministrativi, nel rispetto dei principi stabiliti dalla legge, dalle norme del presente statuto e secondo le modalità definite da apposito regolamento.
4. Il Regolamento disciplina comunque l’esercizio del diritto di accesso e individua le categorie di documenti per i quali l’accesso può comunque essere limitato, negato o differito per ragioni di riservatezza, nonché detta le misure organizzative volte a garantire l’effettività del diritto.
Art. 51
Diritto di informazione
1. Tutti gli atti dell’amministrazione, ad esclusione di quelli aventi destinatario determinato, sono pubblici e devono essere adeguatamente pubblicizzati.
2. La pubblicazione avviene, di norma, mediante affissione in apposito spazio, facilmente accessibile a tutti, situato nell’atrio del palazzo comunale e, su indicazione del Sindaco, in appositi spazi all’uopo destinati.
3. L’affissione viene curata dal Segretario Generale che si avvale di un messo e, su attestazione di questi, certifica l’avvenuta pubblicazione.
4. Gli atti aventi destinatario determinato devono essere notificati all’interessato.
5. Le ordinanze, i conferimenti di contributi ad Enti ed associazioni devono essere pubblicizzati mediante affissione.
6. Inoltre, per gli atti più importanti deve essere disposta l’affissione negli spazi pubblicitari e ogni altro mezzo necessario a darne opportuna divulgazione.
Art. 52
Associazionismo
1. Il Comune riconosce e promuove le forme di associazionismo presenti sul proprio territorio.
2. A tal fine, la Giunta Comunale, a istanza delle interessate, registra le associazioni che operano sul territorio comunale, ivi comprese le sezioni locali di associazioni a rilevanza sopracomunale.
3. Allo scopo di ottenere la registrazione, è necessario che l’Associazione depositi in Comune copia dello statuto e comunichi la sede ed il nominativo del legale rappresentante.
4. Non è ammesso il riconoscimento di associazioni segrete o aventi caratteristiche non compatibili con indirizzi generali espressi dalla Costituzione, dalle norme vigenti e dal presente statuto.
5. Le associazioni registrate devono presentare annualmente il loro bilancio.
6. Il Comune può promuovere e istituire la consulta delle associazioni.
Art. 53
Diritti delle Associazioni
1. Ciascuna associazione registrata ha diritto, per il tramite del legale rappresentante o suo delegato, di accedere ai dati di cui è in possesso l’Amministrazione e di essere consultata, a richiesta, in merito alle iniziative dell’Ente nel settore in cui essa opera.
2. Le scelte amministrative che incidono sull’attività delle associazioni devono essere precedute dall’acquisizione di pareri espressi dagli organi collegiali delle stesse.
3. I pareri devono pervenire all’Ente nei termini stabiliti dalla richiesta, che in ogni caso non devono essere inferiori a dieci giorni.
Art. 54
Contributi alle Associazioni
1. Il Comune può erogare alle associazioni, con esclusione dei partiti politici, contributi economici da destinarsi allo svolgimento dell’attività associativa.
2. Può altresì mettere a disposizione delle associazioni di cui al comma precedente, a titolo di contributi in natura, beni o servizi in modo gratuito.
3. Le modalità di erogazione dei contributi o di godimento delle strutture, beni o servizi dell’Ente è stabilita in apposito regolamento in modo da garantire a tutte le associazioni pari opportunità.
4. Il Comune può gestire servizi in collaborazione con le associazioni di volontariato riconosciute a livello nazionale e inserite nell’apposito albo regionale, l’erogazione dei contributi e le modalità della collaborazione verranno stabilite in apposito regolamento.
5. Le associazioni che hanno ricevuto contributi in danaro o in natura dall’Ente devono redigere, al termine di ogni anno, rendiconto che ne evidenzi l’impiego.
Art. 55
Volontariato
1. Il Comune promuove forme di volontariato per il coinvolgimento della popolazione in attività volte al miglioramento della qualità della vita personale, civile e sociale, in particolare nelle fasce in costante rischio di emarginazione, nonché per la tutela dell’ambiente.
2. Il volontariato potrà esprimere il proprio punto di vista sui bilanci e programmi dell’Ente e collaborare a progetti, strategie, studi e sperimentazioni.
3. Il Comune garantisce che le prestazioni di attività volontarie e gratuite nell’interesse collettivo e ritenute di importanza generale abbiano i mezzi necessari per la loro migliore riuscita e siano tutelate sotto l’aspetto infortunistico.
CAPO II
DIFENSORE CIVICO E TUTELA DEI CITTADINI
Art. 56
Il Difensore Civico
1. Il difensore civico e’ nominato dal Consiglio Comunale, salvo che non sia scelto in forma di convenzionamento con altri Comuni o con la provincia , con compiti di garante della imparzialità e del buon andamento dell’Amministrazione Comunale, nonché degli Enti ed aziende comunali segnalando, anche di propria iniziativa, gli abusi, le discrezioni, le carenze, i ritardi e le responsabilità.
2. Con specifico provvedimento della Giunta Comunale sono determinati il funzionamento, le risorse, la dotazione organica e strutturale del suo ufficio.
3. L’indennità di carica viene stabilita dal Consiglio Comunale entro la misura massima dell’indennità spettante al Presidente del Consiglio.
4. L’elezione del difensore civico ha luogo a scrutinio segreto, a maggioranza dei quattro quinti dei Consiglieri assegnati, nella prima votazione, e dei due terzi dei Consiglieri assegnati, nelle successive tre votazioni. In caso di mancata elezione dopo quattro votazioni, la designazione ha luogo a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.
5. Può essere eletto difensore civico ogni cittadino italiano, incensurato, munito del titolo di studio non inferiore al diploma della scuola media superiore avente i requisiti per essere eletto Consigliere Comunale.
6. Non può essere nominato difensore civico:
a. Colui che abbia partecipato negli ultimi cinque anni a competizioni elettorali;
b. I ministri di culto;
c. Colui che ricopra o abbia ricoperto cariche di partito negli ultimi tre anni;
d. Che abbia rapporto di parentela fino al quarto grado tra i dipendenti del comune o gli amministratori;
7. Il difensore civico deve essere scelto tra persone di particolare integrità morale ed indipendenza, con provata esperienza nel campo del diritto e dell’amministrazione. Il difensore civico non può svolgere attività inerenti ad associazioni o partiti politici;
8. Il difensore civico rimane in carica quanto il Consiglio che lo ha eletto ed esercita le sue funzioni fino all’insediamento del successore. Può essere rieletto per una sola volta;
9. Il difensore civico può essere revocato dal Consiglio Comunale per giustificato motivo attinente le carenze della sua attività o per gravi ragioni attinenti ai requisiti di indipendenza ed integrità morale, con deliberazione adottata a scrutinio segreto a maggioranza dei due terzi dei consiglieri assegnati;
10. Quando al difensore civico vengono a mancare i requisiti di cui al comma 7, il Consiglio Comunale deve dichiarare la decadenza a maggioranza semplice;
11. L’incarico di difensore civico è incompatibile con ogni altra carica elettiva pubblica e con incarichi professionali conferiti dal Comune o da Enti comunali di Martinsicuro. In caso di incompatibilità sopravvenuta il Consiglio pronuncia la decadenza a norma dell’art. 13;
12. In caso di revoca o decadenza, il Consiglio Comunale provvede alla nomina del nuovo difensore civico, ai sensi del precedente settimo comma, nel termine dei successivi 30 giorni;
13. Al Difensore Civico spetta il trattamento di missione stabilita con provvedimento consiliare;
14. Il difensore civico invia al Consiglio Comunale, ogni sei mesi, giugno – dicembre, una relazione sugli accertamenti espletati, sui risultati di essi, sui rimedi organizzativi di cui intende segnalare la necessità. Egli può anche inviare al Consiglio Comunale, in ogni momento, relazioni su questioni specifiche, in casi di particolare importanza o comunque meritevoli di urgente considerazione. Le relazioni sono sottoposte alla discussione del Consiglio Comunale, unitamente alle osservazione della Giunta Comunale entro sessanta giorni;
15. Il Consiglio esamina le relazioni e tenuto conto, delle osservazioni e dei suggerimenti in essi formulati, adotta le determinazioni di propria competenza ed invia i competenti organi del Comune ad adottare le ulteriori misure, anche con riguardi:
a. Alla modifica della struttura del servizio ufficio;
b. Alla revoca degli incarichi di dirigenti di servizio;
c. Alla promozione di eventuali procedimenti disciplinari;
d. Alla sostituzione per l’espletamento di singoli atti, dei funzionari responsabili.
16. Le funzione del difensore civico sono prorogate fino all’entrata in carica del successore.
19. Gli amministratori e i funzionari del Comune e degli Enti di cui al precedente quarto comma sono tenuti a fornire al difensore civico le informazioni nonché la copia degli atti e dei documenti di cui questi faccia richiesta per l’esercizio delle proprie funzioni. In difetto il difensore civico può promuovere l’azione disciplinare, può riferire all’Autorità Giudiziaria penale e può trarre dalla inottemperanza presunzioni a carico dell’organo o ufficio inadempiente.
TITOLO
V
L’ORDINAMENTO AMMINISTRATIVO DEL COMUNE
CAPO I
GLI UFFICI COMUNALI
Art. 57
Personale - Organizzazione degli uffici
e dei servizi
1. L’organizzazione del personale degli uffici e dei servizi del Comune e la sua dotazione organica sono costituite tenendo conto di quanto previsto dal capo I del titolo IV del Testo Unico n. 267/ 2000, secondo i seguenti criteri:
a) affermazione del principio di servizio alla popolazione per le attività, gli interventi, i servizi effettuati dal personale comunale;
b) semplificazione delle procedure ancora vigenti ed effettuazione delle stesse, tutelando prioritariamente i diritti dei cittadini;
c) attivazione di servizi di comunicazione alla comunità ed agli organismi di partecipazione e di rappresentanza di ogni informazione utile ai cittadini ed alle aziende;
d) organizzazione delle reti informatica, elettronica e telematica con proiezioni esterne, per dare informazioni e rilasciare documentazioni richieste dalla popolazione e dalle aziende;
e) programmazione di attività di formazione e di aggiornamento permanente di tutto il personale per realizzare e gestire il rinnovamento organizzativo del Comune.
2. Il regolamento per il funzionamento degli uffici e servizi definisce gli strumenti e le metodologie del controllo interno di gestione per realizzare le seguenti finalità, criteri e modalità:
a) garantire attraverso il controllo di regolarità amministrativa e contabile, la legittimità, regolarità e correttezza dell’azione amministrativa;
b) verificare, attraverso il controllo di gestione, l’efficacia, efficienza ed economicità dell’azione amministrativa, al fine di ottimizzare, anche mediante tempestivi interventi di correzione, il rapporto tra costi e risultati;
c) valutare le prestazioni del personale con qualifica dirigenziale;
d) valutare l’adeguatezza delle scelte compiute in sede di attuazione dei piani, programmi ed altri strumenti di determinazione dell’indirizzo politico, in termini di congruenza tra risultati conseguiti e obiettivi predefiniti.
3. Il controllo di gestione è effettuato con la cadenza periodica stabilita dal regolamento, non inferiore al trimestre. L’individuazione degli strumenti e metodologie del controllo interno viene effettuata dall’ente, nell’ambito della sua autonomia normativa ed organizzativa, secondo i principi enunciati dagli artt. 147, 196, 197 e 198 del Testo Unico 18 agosto 2000, n. 267 e del titolo V del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165.
4. L’organizzazione del controllo di gestione è effettuata dal Comune anche in deroga ai principi dell’art. 1, comma 2, del D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 286, fermi restando i seguenti:
a) l’attività di valutazione e controllo supporta l’attività di programmazione strategica e di indirizzo politico-amministrativo. Essa è svolta da strutture che rispondono direttamente agli organi di indirizzo politico-amministrativo;
b) il controllo di gestione è svolto dalla struttura unica che provvede alle altre competenze di cui alla lett. a) la quale risponde anche per esso agli organi di governo dell’ente.
5. Per l’effettuazione dei controlli di cui al precedente comma 3, il Comune può promuovere forme associative con altri Comuni per istituire uffici unici, mediante convenzione, che ne regola le modalità di costituzione e funzionamento.
6. L’attribuzione delle incentivazioni al personale è effettuata secondo criteri riferiti alla qualità ed efficienza delle singole prestazioni, con esclusione di forme di ripartizione non motivate.
7. La Giunta indirizza i responsabili della gestione al fine di conseguire il contenimento della spesa per il personale entro i limiti massimi stabiliti per i Comuni.
Sezione Prima
Direttore Generale – Segretario Generale - Responsabili Uffici e servizi
Ufficio di supporto agli organi di direzione politica
Art. 58
Il Direttore Generale
1. Il Sindaco promuove una intesa con i Comuni contermini che, insieme al nostro, raggiungono una popolazione di 15.000 abitanti, per la stipula di una convenzione per regolare in forma associata la nomina, l’attività, la durata dell’incarico, la revoca, il trattamento economico del Direttore generale che presterà la sua opera esercitando per tutti i Comuni convenzionati le funzioni di cui al primo comma dell’art. 108 del T.U. n. 267/2000 e provvedendo alla gestione coordinata o unitaria dei servizi per i Comuni convenzionati.
2. Quando non risulta stipulata la convenzione per il servizio di Direzione generale, le relative funzioni possono essere conferite dal Sindaco al Segretario Generale, sentita la Giunta Comunale.
3. Nel caso di conferimento delle funzioni di direttore generale, al segretario generale, spetta una indennità di direzione determinata dal Sindaco con il provvedimento di conferimento dell’incarico, entro i limiti indicati dalla contrattazione di categoria.
Art. 59
Compiti e funzioni del Direttore
Generale
1. Il Direttore generale provvede ad attuare gli indirizzi e gli obiettivi stabiliti dagli Organi di governo dell’Ente secondo le direttive che, a tale riguardo, gli impartirà il Sindaco.
2. Il Direttore generale sovrintende alla gestione dell’ente perseguendo livelli ottimali di efficacia ed efficienza tra i Responsabili di Servizi che allo stesso tempo rispondono nell’esercizio delle funzioni loro assegnate.
3. La durata dell’incarico non può eccedere quella del mandato elettorale del Sindaco che può procedere alla sua revoca previa deliberazione della Giunta Comunale nel caso in cui non riesca a raggiungere gli obiettivi fissati o quando sorga contrasto con le linee di politica amministrativa della Giunta, nonché in ogni altro caso di grave opportunità.
4. Il Direttore generale predispone la proposta di piano esecutivo di gestione e del piano dettagliato degli obiettivi previsto dalle norme della contabilità, sulla base degli indirizzi forniti dal Sindaco e dalla Giunta Comunale.
5. Egli esercita le seguenti funzioni:
a) predispone, sulla base delle direttive stabilite dal Sindaco, programmi organizzativi o di attuazione, relazioni o studi particolari;
b) organizza e dirige il personale, coerentemente con gli indirizzi funzionali stabiliti dal Sindaco e dalla Giunta comunale;
c) verifica l’efficacia e l’efficienza dell’attività degli uffici e del personale ad essi preposto;
d) promuove i procedimenti disciplinari nei confronti dei responsabili degli uffici e dei servizi;
e) autorizza le missioni, i congedi, i permessi dei Responsabili dei Servizi;
f) emana gli atti di esecuzione delle deliberazioni non demandati alla competenza del Sindaco o dei Responsabili dei Servizi;
g) gestisce i processi di mobilità intersettoriale del personale;
h) riesamina annualmente, sentiti i responsabili dei servizi, l’assetto organizzativo dell’Ente e la distribuzione dell’organico effettivo proponendo alla Giunta e al Sindaco eventuali provvedimenti in merito;
i) promuove i procedimenti e adotta, in via surrogatoria, gli atti di competenza dei responsabili dei servizi nei casi in cui essi siano temporaneamente assenti, previa istruttoria curata dal servizio competente.
Art. 60
Il Segretario comunale
1. Il Segretario comunale, iscritto nell’albo previsto dall’art. 98 del Testo Unico, svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi del Comune in merito alla conformità dell’azione amministrativa alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti.
2. Il Segretario comunale partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni del Consiglio e della Giunta e ne cura la verbalizzazione. Può rogare tutti i contratti nei quali l’ente è parte ed autenticare scritture private ed atti unilaterali nell’interesse dell’ente. Esercita ogni altra funzione attribuitagli dallo statuto, dai regolamenti e conferitagli dal Sindaco.
3. l Segretario comunale sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei dirigenti e dei responsabili dei servizi e ne coordina l’attività, eccettuato quando il Sindaco ha nominato il Direttore generale ai sensi dell’art. 108 del Testo Unico, al quale spetta l’esercizio delle funzioni suddette. Il Sindaco, nel procedere alla nomina del Direttore generale, contestualmente disciplina, secondo le norme previste dal presente e dal successivo art. 98 e dal regolamento, i rapporti tra il Segretario ed il Direttore, nel rispetto dei loro autonomi e distinti ruoli.
4. Quando non sia nominato il Direttore generale le relative funzioni possono essere conferite dal Sindaco al Segretario comunale.
Art. 61
Il Vice – segretario
1. Il Responsabile dell’area “Affari generali ed istituzionali” svolge le funzioni di Vice – segretario.
2. Al Vice – Segretario competono compiti di collaborazione con il Segretario – Direttore nell’esercizio delle sue funzioni, oltre che la sua sostituzione in caso di vacanza, assenza, impedimento.
3. Il Responsabile a cui è conferito l’incarico di vice – segretario conserva la direzione dell’area cui è preposto.
4. Le funzioni vicarie del Vice – Segretario si attivano a seguito di provvedimento del Sindaco per le assenze del Segretario fino a sessanta giorni. Oltre tale termine le funzioni si attivano a seguito di richiesta alla competente Agenzia albo dei segretari.
Art. 62
Responsabili degli uffici e dei servizi
1. I Responsabili degli uffici e dei servizi sono individuati nel regolamento di organizzazione e nel regolamento organico del personale.
Art. 63
Funzioni e responsabilità dei
Responsabili degli Uffici e dei Servizi
1. La direzione degli uffici e dei servizi spetta ai Responsabili che la effettuano secondo i criteri e le norme stabilite dallo statuto e dai regolamenti, che si uniformano al principio secondo il quale i poteri di indirizzo e di controllo politico-amministrativo spettano agli organi di governo mentre la gestione amministrativa, finanziaria e tecnica è attribuita ai Dirigenti che hanno autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo del settore dell’ente del quale sono responsabili.
3. Appartengono ai Responsabili tutti i compiti relativi all’adozione degli atti e provvedimenti amministrativi che impegnano l’amministrazione verso l’esterno, non compresi espressamente dal Testo Unico o dallo statuto tra le funzioni di indirizzo e controllo politico-amministrativo degli organi di governo del Comune e non inclusi fra le funzioni del Segretario generale o del Direttore generale, stabilite rispettivamente dagli artt. 97 e 108 del Testo Unico.
4. Sono attribuiti ai Dirigenti tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dagli organi di governo fra i quali, in particolare, quelli stabiliti dal terzo comma dell’art. 107 del Testo Unico.
5. Le attribuzioni dei Responsabili possono essere derogate soltanto espressamente e ad opera di specifiche disposizioni legislative.
6. Dall’entrata in vigore del Testo Unico 18 agosto 2000, n. 267, le disposizioni che conferiscono agli organi di governo del Comune l’adozione di atti di gestione e di atti o provvedimenti amministrativi, si intendono nel senso che la relativa competenza spetta ai Responsabili, salvo quanto previsto dall’art. 50, relativo alle funzioni attribuite al Sindaco dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti, alla sovrintendenza del Sindaco stesso al funzionamento degli uffici e servizi ed all’esecuzione degli atti, all’espletamento delle funzioni statali attribuite o delegate al Comune. Sono altresì di diretta competenza del Sindaco le funzioni quale autorità locale nelle materie previste da specifiche disposizioni di legge e nei servizi di competenza statale di cui all’art. 54 del Testo Unico.
7. Essi sono direttamente responsabili, in via esclusiva, in relazione agli obiettivi dell’ente, della correttezza dell’attività amministrativa, dell’efficienza e dei risultati della gestione.
8. Alla valutazione dei Responsabili degli enti locali si applicano i principi contenuti nell’art. 5, commi 1 e 2, del D. Lgs. 20 luglio 1999, n. 286, secondo le modalità previste dall’art. 147 del Testo Unico.
Art. 64
Ufficio di supporto agli organi di direzione politica
1. La Giunta comunale può disporre la costituzione di un ufficio posto alla diretta dipendenza del Sindaco, della Giunta o degli Assessori, per l’esercizio delle funzioni di indirizzo e di controllo loro attribuite dalla legge.
2. I collaboratori inseriti in detto ufficio, se dipendenti da una pubblica amministrazione, sono collocati in aspettativa senza assegni. Con provvedimento motivato della Giunta, al detto personale, il trattamento economico accessorio previsto dai contratti collettivi può essere sostituito da un unico emolumento comprensivo dei compensi per il lavoro straordinario, per la produttività collettiva e per la qualità della prestazione individuale.
3. Si rinvia per la disciplina ad apposito regolamento.
Sezione Seconda
Organizzazione degli Uffici e del Personale
Art. 65
Organizzazione del Personale
1. Il personale è inquadrato secondo il sistema di classificazione del personale previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro e dall’ordinamento professionale, perseguendo le finalità del miglioramento della funzionalità degli uffici, dell’accrescimento dell’efficienza ed efficacia dell’azione amministrativa e della gestione delle risorse, e attraverso il riconoscimento della professionalità e della qualità delle prestazioni lavorative individuali.
2. Trova applicazione la dinamica dei contratti di lavoro del comparto degli enti locali.
3. Alle finalità previste dal comma primo sono correlati adeguati e organici interventi formativi, sulla base di programmi pluriennali.
Art. 66
Stato giuridico e trattamento economico
del personale
1. Lo stato giuridico ed il trattamento economico del personale dipendente del comune sono disciplinati dai contratti collettivi nazionali di lavoro.
Art. 67
Collaborazioni e incarichi esterni
1. Il regolamento degli uffici e dei servizi può prevedere collaborazioni esterne ad alto contenuto di professionalità, con rapporto di lavoro autonomo o di collaborazione coordinata e continuativa, per obiettivi determinati e con convenzioni a termine.
2. Le norme regolamentari per il conferimento degli incarichi di collaborazione a soggetti estranei all’Amministrazione devono stabilirne la durata, che non potrà essere superiore alla durata del mandato elettorale e i criteri per la determinazione del relativo trattamento economico.
3. La Giunta comunale, nelle forme, nei limiti e le modalità previste dalla legge e dal regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, può deliberare, al di fuori della dotazione organica, l’assunzione con contratto a tempo determinato di personale dirigenziale o di alta specializzazione nel caso in cui tra i dipendenti dell’ente non siano presenti analoghe professionalità.
4. La Giunta comunale, nel caso di vacanza del posto o in assenza di personale idoneo o per altri gravi motivi, può assegnare, nelle forme e con le modalità previste dal regolamento, la titolarità di uffici e servizi a personale assunto con contratto a tempo determinato di diritto pubblico o incaricato con contratto di lavoro autonomo ai sensi dell’art 110 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n° 267, fermi restando i requisiti richiesti dalla qualifica da ricoprire.
5. I contratti a tempo determinato non possono essere trasformati a tempo indeterminato, salvo che lo consentano apposite norme di legge.
CAPO II
ENTI, AZIENDE E SOCIETA’ A PARTECIPAZIONE COMUNALE
Art. 68
Costituzione e partecipazione
1. La deliberazione del Consiglio Comunale, che autorizza l’istituzione di associazioni, fondazioni, consorzi, aziende e società, o la partecipazione ad essi del Comune, ne regola la finalità, l’organizzazione ed il finanziamento, provvedendo ad assicurare che la loro attività si svolga conformemente agli indirizzi fissati e secondo i criteri di efficienza, efficacia ed economicità di gestione.
2. Per la nomina e la designazione dei rappresentanti del Comune negli enti di cui al precedente comma, si applicano gli artt. 42 – lett. m), e 50, comma 8, della D. Lgs.n. 267/2000.
3. Per la disciplina delle nomine e delle designazioni a pubblici incarichi, il Consiglio Comunale adotta apposito regolamento.
4. Qualora si intenda addivenire alla revoca di un singolo amministratore o dell’intero organo esecutivo di un Ente, la relativa motivata proposta formulata dal Sindaco o sottoscritta da almeno un terzo dei Consiglieri assegnati, deve essere accompagnata dalla contestuale indicazione dei nuovi amministratori. La delibera di revoca deve contenere la contestuale nuova nomina.
5. I rappresentanti del Comune negli Enti di cui al comma 1 debbono possedere i requisiti per la nomina a Consigliere Comunale ed una speciale competenza tecnica o amministrativa, per studi compiuti, per funzioni disimpegnate presso aziende, pubbliche o private, per incarichi pubblici ricoperti.
6. Ai predetti rappresentanti spettano le indennità ed i permessi previsti dalla legge o stabiliti dal Comune in apposita delibera.
Art. 69
Vigilanza e controlli
1. Il Comune esercita poteri di indirizzo e controllo sugli enti di cui al precedente articolo, anche attraverso l’esame e l’approvazione dei loro atti fondamentali, con le modalità previste dalla legge e dai regolamenti o dagli statuti che ne disciplinano l’attività.
2. Spetta alla Giunta Comunale la vigilanza sulle istituzionali, aziende e società a partecipazione comunale.
3. La Giunta riferisce, annualmente, al Consiglio Comunale in merito all’attività svolta e ai risultati conseguiti dagli enti, aziende e società a partecipazione comunale. A tal fine i rappresentanti del Comune negli enti citati debbono presentare alla Giunta Comunale, a chiusura dell’esercizio finanziario, una relazione illustrativa della situazione economico-finanziaria dell’ente, società e azienda e degli obiettivi raggiunti.
4. La Giunta riferisce annualmente al Consiglio Comunale, o in assemblea aperta sul bilancio ecologico del territorio.
5. La Giunta, riferisce annualmente al Consiglio Comunale o in assemblea aperta sul tema di disagio sociale ed in particolare sulla devianza giovanile.
TITOLO
VI
FINANZA E CONTABILITA’
Art. 70
Demanio e patrimonio
1. Il Comune ha proprio demanio e patrimonio, in conformità alla legge.
2. Di tutti i beni comunali sono redatti dettagliati inventari, secondo le norme stabilite dal regolamento di contabilità.
3. Il Comune svolge altresì funzioni amministrative in materia di Demanio Marittimo con finalità turistiche e ricreative, ai sensi della Legge regionale n. 141/97.
Art. 71
Contabilità e Bilancio
1. L’ordinamento finanziario e contabile del Comune è disciplinato dalla legge e dal regolamento comunale.
2. Alla gestione del bilancio provvede la Giunta Comunale, collegialmente ed a mezzo dell’Assessore competente.
3. I bilanci e i rendiconti degli enti, organismi e aziende, in qualunque modo costituiti, dipendenti dal Comune o ai quali il Comune partecipa, sono trasmessi alla Giunta Comunale e vengono discussi ed approvati insieme, rispettivamente, al bilancio e al conto consuntivo del Comune.
4. I Consorzi ai quali partecipa il Comune trasmettono alla Giunta Comunale il bilancio preventivo e il conto consuntivo, in conformità alle norme previste dallo Statuto consortile comunque in tempo utile perché il loro conto consuntivo possa essere allegato al conto consuntivo del Comune.
5. I Bilanci di previsione e consuntivo devono avere ampia pubblicità; con comunicazione dell’avvenuta affissione all’Albo Pretorio, attraverso manifesti.
6. Il Comune si adopera per organizzare una conferenza ordinaria annuale, congiunta Comune – Associazioni, in preparazione della sessione di bilancio che dovrà essere impostata sulle priorità dei bisogni con particolari attenzioni alle fasce più deboli;
7. E’ garantita la partecipazione della comunità ripartita in quartieri durante le fasi dell’elaborazione, della definizione e dell’esecuzione della programmazione degli investimenti e del Bilancio annuale e pluriennale;
8. La programmazione degli investimenti, il Bilancio annuale e pluriennale, la Relazione revisionale e Programmatica nonché il Piano esecutivo di gestione assumono quale indirizzo di priorità quanto elaborato e definito con la partecipazione della comunità;
9. La comunità, ripartita come sopra, partecipa alle fasi di elaborazione, della definizione e dell’esecuzione della programmazione degli investimenti con modalità regolamentate con apposito atto consiliare.
Art. 72
Revisione economica e finanziaria
1. Il Consiglio Comunale elegge, con voto limitato a due componenti, il Collegio dei Revisori dei Conti , composto da tre membri, secondo i criteri stabiliti dalla legge.
2. I componenti del collegio sono scelti ai sensi dell’art. 234, comma 2, del D.Lgs.n. 267/2000. Ad essi si applicano le cause di ineleggibilità e di decadenza previste dall’art. 2399 del codice civile. Durano in carica tre anni, non sono revocabili, salvo inadempienza, e sono rieleggibili per una sola volta.
3. I revisori hanno diritto di accesso agli atti e documenti del Comune, possono depositare proposte e segnalazioni rivolte agli organi comunali. Hanno facoltà di partecipare senza diritto di voto alle sedute del Consiglio e della Giunta.
4. Il collegio dei revisori collabora con il Consiglio comunale nella funzione di controllo e di indirizzo; esercita, secondo le disposizioni del regolamento di contabilità, la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione ed attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione stessa, redigendo apposita relazione, che accompagna la proposta di deliberazione consiliare del conto consuntivo.
5. Il collegio dei revisori esercita altresì, secondo le disposizioni del regolamento di contabilità, la revisione della contabilità economica. La relazione di cui al comma precedente è corredata di una parte economica che esprime rilievi e proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza, efficacia, produttività ed economicità della gestione. A tal fine il collegio può chiedere alla Giunta che vengano effettuate specifiche rilevazioni attraverso il Controllo di Gestione.
6. I revisori rispondono della verità delle loro attestazioni e adempiono ai loro doveri con la diligenza del mandatario. Ove riscontrino gravi irregolarità nella gestione dell’Ente, ne riferiscono immediatamente al Consiglio Comunale.
7. Il regolamento di contabilità definisce le funzioni del collegio e può attribuire allo stesso ulteriori compiti di verifica e controllo, rispetto a quelli previsti dalla legge, nonché di supporto all’attività degli organi amministrativi dell’Ente.
Art. 73
Controlli Interni
Nell’esercizio dell’autonomia normativa ed organizzativa, spetta al Regolamento dell’ordinamento degli uffici e servizi o al Regolamento di contabilità stabilire le regole, le metodologie e gli strumenti per assumere:
a) il controllo di regolarità amministrativa e contabile, per garantire la legittimità, la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa;
b) il controllo di gestione, per verificare l’efficacia, l’efficienza e l’economicità dell’azione amministrativa, con la finalità di ottimizzare, anche attraverso tempestivi interventi correttivi, il rapporto tra costi e ricavi in riferimento agli obiettivi programmati;
c) il sistema di valutazione delle prestazioni del personale con qualifica dirigenziale, da utilizzare sia ai fini della attribuzione delle componenti significative della retribuzione sia ai fini della conferma dell’incarico conferito;
d) il controllo strategico, quale strumento a supporto degli organi di governo, finalizzato a verificare l’adeguatezza del programma operativo rispetto a quello strategico progettato dagli stessi organi di governo.
Art. 74
Mancata approvazione del bilancio nei
termini - Commissariamento
1. Qualora nei termini fissati dalla legge, non sia stato predisposto dalla giunta lo schema del bilancio di previsione e, comunque, il Consiglio non abbia approvato nei termini di legge lo schema predetto, predisposto dalla giunta, si procede al commissariamento, come segue.
2. Il Segretario Generale attesta con propria nota, da comunicare al Sindaco, che sono trascorsi i termini di cui sopra e che occorre procedere al commissariamento.
3. Il Sindaco, ricevuta la comunicazione di cui al precedente comma, convoca entro 48 ore lavorative la Giunta Comunale per nominare il commissario per la predisposizione dello schema e per l’approvazione del bilancio, nell’ipotesi di cui all’art. 141, comma 2, del D. Lgs. n. 267/2000, scegliendolo tra il difensore civico comunale, il difensore civico provinciale, segretari comunali o dirigenti o funzionari amministrativi in quiescenza, avvocati o commercialisti di comprovata competenza in campo amministrativo contabile e degli enti locali in particolare, revisori dei conti che abbiano svolto almeno un incarico triennale completo presso gli enti locali, segretari provinciali o dirigenti di amministrazioni pubbliche non comunali di comprovata esperienza e competenza di diritto amministrativo e degli enti locali.
4. Qualora il Sindaco non provveda a convocare la Giunta nei termini di cui sopra, o la Giunta non provveda a nominare il commissario, il Segretario Generale informa dell’accaduto il Prefetto, perché provveda a nominare il commissario.
5. Una volta adottato lo schema di bilancio, il commissario nei successivi cinque giorni invia a ciascun Consigliere, con lettera notificata in forma amministrativa, l’avviso di convocazione della seduta, con l’avvertenza che i Consiglieri possono accedere alla documentazione depositata presso la segreteria, assegnando un termine non superiore a venti giorni per l’approvazione del bilancio. Non si applicano i termini previsti dal regolamento sul funzionamento del Consiglio e dal regolamento di contabilità per l’approvazione del bilancio di previsione secondo le procedure ordinarie.
6. Qualora il Consiglio non approvi il bilancio entro il termine assegnato dal Commissario, questi provvede direttamente entro le successive quarantotto ore lavorative ad approvare il bilancio medesimo, informando contestualmente dell’avvenuto il Prefetto, perché avvii la procedura di scioglimento del Consiglio, ai sensi dell’art. 141, comma secondo, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n° 267.
Art. 75
Revisione dello Statuto conseguente ad
innovazioni normative
1. Le innovazioni normative contenute in leggi che abbiano incidenza sul quadro organizzativo e funzionale del Comune comportano la necessaria revisione dello Statuto entro centoventi giorni dell’entrata in vigore degli stessi provvedimenti legislativi.
Art. 76
Abrogazioni
1. Lo Statuto del Comune di Martinsicuro, approvato dal Consiglio Comunale con delibera n° 25 dell’ 11 ottobre 1991, è abrogato.
2. Le disposizioni contenute nei regolamenti comunali vigenti, incompatibili con le norme del presente statuto, sono abrogate.
3. Entro sei mesi dall’entrata in vigore del presente statuto a tutti i regolamenti comunali vigenti saranno apportate le necessarie variazioni.
Art. 77
Pubblicazione ed entrata in vigore
1. Lo Statuto è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione, affisso all’albo pretorio del Comune per trenta giorni consecutivi ed inviato al Ministero dell’Interno per essere inserito nella raccolta ufficiale degli Statuti.
2. Lo Statuto entra in vigore decorsi trenta giorni dalla sua affissione all’albo pretorio dell’Ente.
3. Il Segretario generale, con dichiarazione apposta in calce allo Statuto, ne attesta l’entrata in vigore.
4. Il Consiglio comunale promuove le iniziative più idonee per assicurare la conoscenza dello statuto da parte dei cittadini.