IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Omissis

DETERMINA

Per le motivazioni espresse in narrativa, che qui di seguito si intendono integralmente riportate:

1)   di approvare  ai sensi del Decreto Legislativo 03.04.2006 n. 152 (Norme in materia ambientale)  e successive modifiche ed integrazioni, art. 208 (Autorizzazione unica per i nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti) – Legge Regionale 19.12.2007 n. 45 (Norme per la gestione integrata dei rifiuti) art. 45 (Autorizzazione unica per i nuovi impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti) – Decreto Legislativo 24.06.2003 n. 209 (Attuazione della Direttiva 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso) il progetto presentato dalla Società Autodemolizione MOBILTRE’ S.n.c. – Sede legale: Zona artigianale C.da Ripoli – 64023 MOSCIANO S. ANGELO (TE) – per la realizzazione e gestione di un impianto di autodemolizione in località “C.da Ripoli” del Comune di Mosciano S. Angelo (TE), identificabile nel N.C.T. dello stesso al Foglio 36 – Particelle 396 – 400 – Area classificata nel P.R.G. come: Sottozona D2 – artigianale – della superficie complessiva di 2.247 mq e una potenzialità di trattamento di 460 veicoli/anno, equivalente alla fase D15 (Deposito preliminare prima di una delle operazioni di cui ai punti da D1 a D14 (escluso il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti))” dell’allegato B e alla fase R13 (Messa in riserva di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate nei punti da R1 a R12 (escluso il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti))” dell’allegato C del Decreto Legislativo n. 152/2006 in conformità agli elaborati tecnici  e progettuali indicati in premessa e di seguito elencati: 

Mese di Maggio Anno 2008

Studio di Ingegneria Industriale Ing. Giovanni Di Eugenio - Dott. Geologo Mirco Angelici

Allegato 1) - Tavola 1 – Planimetria dell’area con indicazione degli edifici limitrofi scala 1:5.000;

Allegato 2) - Tavola 2 – Layout centro di autodemolizione scala 1:200;

Allegato 3) - Tavola 3 – Prospetti e sezioni scala 1:200;

Allegato 4) - Tavola 4 – Planimetria acque di raccolta scala 1:200;

Allegato 5) - Tavola 5 – Piano quotato scala 1:2.000;

Allegato 6) - Tavola 6 – Corografia scala 1:25.000;

Allegato 7) - Pareri acquisiti;

Allegato 8) - Tavola - Planimetria catastale scala 1:2.000;

Allegato 9) - Documentazione fotografica;

Allegato 10) - Stralcio P.R.G. vigente e norme tecniche di attuazione scala 1:10.000;

Allegato 11) - Relazione geologica;

Allegato 12) - Carta dei vincoli esistenti sul territorio;

Giorno 18 Mese di Giugno Anno 2007

Studio di Ingegneria Industriale Ing. Giovanni Di Eugenio

      Allegato 13) - Relazione tecnica;

Giorno 05 Mese di Novembre Anno 2007

Studio di Ingegneria Industriale Ing. Giovanni Di Eugenio – Arch. Giuseppina Cerasi

      Allegato 14) - Relazione tecnica – Modalità di recupero di eventuali sversamenti di rifiuti liquidi all’interno di bacini di contenimento prodotti da attività di autodemolizione;

Allegato 15) – Tavola 2 – Layout centro di autodemolizione – Rev. 01;  

      Allegato 16) – Relazione tecnica – Dimensionamento di un sistema di disoleazione per il trattamento di acque derivanti dall’attività di un autodemolitore e di un pozzetto di raccolta;

Allegato 17) – Tavola 4 – Planimetria acque di raccolta – Rev. 01;

Allegato 18) – Relazione esplicativa;

Giorno 10 Mese di Dicembre Anno 2007

Architetto Cerasi Giuseppina – Dott. Geologo Egidio Borsini

Allegato 19) Planimetria generale scala 1:200;

Allegato 20) Indagini geognostiche;

2)   di autorizzare la Società Autodemolizione MOBILTRE’ S.n.c. alla realizzazione e gestione ai sensi del predetto art. 208 del Decreto Legislativo 03.04.2006 n. 152 e successive modifiche e integrazioni, l’iniziativa di cui al punto 1);

3)   di stabilire che l’autorizzazione di cui al precedente punto 2) è concessa per un periodo pari ad anni dieci dalla data di adozione del presente provvedimento; detto periodo risulta comprensivo sia della fase di costruzione che della fase di esercizio e, a tal proposito, si rinvia a quanto disposto dalla Legge Regionale 19.12.2007 n. 45;

4)   di precisare che l’autorizzazione di cui al punto 2) è rinnovabile, per ogni sua fase (costruzione e/o esercizio) nelle forme stabilite dal Decreto Legislativo n. 152/2006 e s.m. ed i. e dalla Legge Regionale n. 45/2007 art. 47 (Rinnovo delle autorizzazioni alle imprese in possesso di certificazione ambientale), comma 1 (Le procedure di rinnovo delle autorizzazioni di cui al presente articolo sono disciplinate dall’art. 209 del D.Lgs. n. 152/2006);

5)   di stabilire che le tipologie di rifiuti con relativi codici C.E.R. ammissibili all’impianto di autodemolizione in ingresso ed in uscita sono quelli riportati nelle successive tabelle 1 e 2 di seguito elencate:

Tabella 1 – Rifiuto in ingresso nel centro di autodemolizione:

 

Codice

C.E.R.

 

Descrizione

16 01 04*

Veicoli fuori uso

 

Tabella 2 – Elenco rifiuti in uscita dal centro di autodemolizione:

 

Codice

C.E.R.

 

Descrizione

13 01 10*

Oli minerali per circuiti idraulici, non clorurati

13 01 11*

Oli sintetici per circuiti idraulici

13 02 04*

Scarti di olio minerale per motori, ingranaggi e lubrificazione clorurati

13 02 05*

Scarti di olio minerale per motori, ingranaggi e lubrificazione non clorurati

13 02 06*

Scarti di olio sintetico per motori ingranaggi e lubrificazione

13 02 07* 

Olio per motori, ingranaggi e lubrificazione, facilmente biodegradabile

13 05 06*

Oli prodotti dalla separazione olio-acqua

13 07 01*

Olio combustile e carburante diesel

13 07 02*

Petrolio

13 07 03*

Altri carburanti (comprese le miscele)

14 06 01*

Clorofluorocarburi, HCFC, HFC

16 01 03

Pneumatici fuori uso

16 01 06

Veicoli fuori uso, non contenenti liquidi  né altre componenti pericolose

16 01 07*

Filtri dell’olio

16 01 08*

Componenti contenenti mercurio

16 01 09*

Componenti contenenti PCB

16 01 10*

Componenti esplosivi (ad esempio “air bag”)

16 01 11*

Pastiglie per freni contenenti amianto

16 01 12

Pastiglie per freni, diverse da quelle di cui alla voce 16 01 11

16 01 13*

Liquidi per freni

16 01 14*

Liquidi antigelo contenenti sostanze pericolose

16 01 15

Liquidi antigelo diversi da quelli di cui alla voce 16 01 14

16 01 16

Serbatoi per gas liquido

16 01 17

Metalli ferrosi

16 01 18

Metalli non ferrosi

19 01 19

Plastica

16 01 20

Vetro

16 01 21*

Componenti pericolosi diversi da quelli di cui alle voci da 16 01 07 a 16 01 11, 16 01 13 e 16 01 14

16 01 22

Componenti non specificati altrimenti

16 02 14

Apparecchiature fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci da 16 02 09 a 16 02 13

16 06 01*

Batterie al piombo

16 08 01

Catalizzatori esauriti contenenti oro, argento, renio, rodio, palladio, iridio o platino (tranne 16 08 07)

16 08 03

Catalizzatori esauriti contenenti metalli di transizione o composti di metalli di transizione non specificati altrimenti

16 08 05*

Catalizzatori esauriti contenenti acido fosforico

16 08 07*

Catalizzatori esauriti contaminati  da sostanze pericolose

19 10 04

Fluff-frazione leggera e polveri diversi da quelli di cui alla voce 19 10 03

 

Per una potenzialità di trattamento di 460 veicoli/anno;

6)   di prescrivere, che le operazioni di trattamento, di cui all’art. 3, comma 1, lett. f) del Decreto Legislativo 24.06.2003 n. 209 e successive modifiche ed integrazioni, siano svolte in conformità ai principi generali previsti dal Decreto Legislativo 03.04.2006 n. 152 e successive modifiche ed integrazioni ed alle pertinenti prescrizioni dell’Allegato I del D.Lgs. n. 209/2003 e s.m. ed i., nonché nel rispetto dei seguenti obblighi:

1)             Effettuare al più presto le operazioni per la messa in sicurezza del veicolo fuori uso di cui allegato I,  punto 5 del D.Lgs. n. 209/2003 e s.m.i.;

2)             Effettuare le operazioni per la messa in sicurezza, di cui all’allegato I  punto 5 del D.Lgs. n. 209/2003 e s.m. ed i., prima di procedere allo smontaggio dei componenti del veicolo fuori uso o di altre equivalenti operazioni volte a ridurre gli eventuali effetti nocivi sull’ambiente;

3)             Rimuovere preventivamente, nell’esercizio delle operazioni di demolizione, i componenti ed i materiali di cui all’allegato II del D.Lgs. n. 209/2003 e s.m. ed i., etichettati o resi in altro modo identificabili, secondo quanto disposto in sede comunitaria;

4)             Rimuovere e separare i materiali e i componenti pericolosi in modo da non contaminare i successivi rifiuti frantumati provenienti dal veicolo fuori uso;

5)  Eseguire le operazioni di smontaggio e di deposito dei componenti in modo da non comprometterne la possibilità di reimpiego, di riciclaggio e di recupero.

7)   di stabilire che, ai sensi dell’art. 15, commi 6, 7, e 8 del D.Lgs. n. 209/2003 e s.m. ed i., richiamati dall’art. 231, commi 10, 11 e 12 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m. ed i., è consentito:

1)  Il commercio delle parti di ricambio recuperate in occasione dello svolgimento delle operazioni di trattamento del veicolo fuori uso, ad esclusione di quelle che hanno attinenza con la sicurezza dello stesso veicolo individuate all’Allegato III dello stesso;

2)  Le parti di ricambio attinenti alla sicurezza del veicolo fuori uso possono essere cedute solo agli iscritti alle imprese esercenti attività di autoriparazione, di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 122, e successive modificazioni e sono utilizzate se sottoposte alle operazioni di revisione singola previste dall’art. 80 del Decreto Legislativo 30 Aprile 1992, n. 285;

3)             L’utilizzazione, da parte della Ditta, delle parti di ricambio di cui sopra, deve risultare da fatture rilasciate al cliente.

8)   di precisare che la presente autorizzazione è subordinata al rispetto delle seguenti ulteriori prescrizioni:

1)  Deve essere evitato ogni danno o pericolo per la salute, la incolumità, il benessere e la sicurezza della collettività e dei singoli;

2)  Deve essere garantito il rispetto delle esigenze igienico sanitarie ed evitato ogni rischio di inquinamento dell’aria, dell’acqua del suolo e del sottosuolo, nonché ogni inconveniente derivante da rumori ed odori;

3)  Le attrezzature ed i contenitori usati devono essere idonei e rispondenti ai requisiti tecnici necessari per la corretta esplicazione dell’attività, devono impedire la dispersione dei rifiuti e la fuoriuscita di esalazioni moleste; dovranno altresì essere tenuti in buona efficienza e sottoposti a periodiche ed adeguate operazioni di lavaggio e decontaminazione; le acque di lavaggio dovranno essere smaltite secondo la normativa vigente;

4)  E’ vietata la miscelazione dei rifiuti pericolosi e/o lo stoccaggio contemporaneo in uno stesso contenitore di rifiuti che risultino tra loro chimicamente incompatibili e che possono dar luogo a reazioni indesiderate;

9)   di stabilire che la sussistenza dei predetti requisiti soggettivi, valutati in via preliminare ai sensi della D.G.R. 29.11.2007, n. 1227 non costituiscono elementi ostativi all’atto del rilascio della presente autorizzazione;

10) di prescrivere che nell’impianto oggetto della presente autorizzazione non possono essere esercitate altre attività, ancorché afferenti alla gestione dei rifiuti così come già previsto dalle vigenti norme regionali, ogni modifica agli impianti e/o alle attività di gestione deve essere preventivamente autorizzata dalla Regione Abruzzo;

11) di fare salve eventuali ed ulteriori autorizzazioni, visti, pareri tecnici, nulla-osta e prescrizioni di competenza di altri Enti ed Organismi, nonché le altre disposizioni e direttive vigenti nella materia, sono fatti salvi eventuali diritti di terzi;

12) di dare atto che l’inosservanza delle prescrizioni contenute nella presente autorizzazione comporta l’adozione dei provvedimenti previsti dall’art. 208 (Autorizzazione unica per i nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti) comma 13 (Quanto a seguito di controlli successivi all’avviamento degli impianti, questi non risultino conformi all’autorizzazione di cui al presente articolo, ovvero non siano soddisfatte le condizioni e le prescrizioni contenute nella stessa autorizzazione, quest’ultima è sospesa, previa diffida, per un periodo massimo di dodici mesi. Decorso tale termine senza che il titolare abbia adempiuto a quanto disposto nell’atto di diffida l’autorizzazione è revocata) del Decreto Legislativo 03.04.2006 n. 152 e s.m. ed i. e dell’art. 45 (Autorizzazione unica per i nuovi impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti) comma 16 (Qualora a seguito di controlli successivi all’avviamento dell’impianto, questo non risulti conforme all’autorizzazione di cui al presente articolo, a seconda della gravità delle infrazioni si procede:

a)  alla Diffida, stabilendo un termine entro il quale devono essere eliminate le irregolarità;

b)  alla diffida e contestuale sospensione dell’autorizzazione per un tempo determinato;

c)   alla revoca dell’autorizzazione in caso di mancato adeguamento alle prescrizioni ed in caso di reiterate violazioni) della Legge Regionale 19.12.2007 n. 45;

13) di richiamare la Società Autodemolizione MOBILTRE’ S.n.c. autorizzata, al rispetto degli obblighi previsti dall’art. 189 (Catasto dei rifiuti) e dell’art. 190 (Registro di carico e scarico) del Decreto Legislativo 03.04.2006 n. 152 (Norme in materia ambientale) e s.m.ed i. e alla trasmissione con cadenza semestrale, all’Amministrazione Provinciale di Teramo e all’A.R.T.A. – Agenzia Regionale Tutela Ambiente – Dipartimento Provinciale di Teramo di una comunicazione concernente la quantità dei rifiuti movimentati la provenienza e la loro destinazione, distinguendo quelli provenienti dalla Regione da quelli fuori Regione;

14) di obbligare la Società:

-    di possedere, nel corso della fase di realizzazione dell’impianto, la prescritta polizza assicurativa della responsabilità civile d’inquinamento (R.C.I.), a copertura di danni ambientali, causati a terzi nella fase di costruzione dell’impianto. Terminata la fase di costruzione dell’impianto ed eseguiti i dovuti accertamenti, si procederà allo svincolo della citata polizza assicurativa secondo quanto stabilito dalla Delibera di Giunta regionale n. 790 del 03.08.2007 pubblicata sul B.U.R.A. n. 71 Speciale del 05.09.2007;

-    di prestare al momento dell’avvio effettivo dell’esercizio dell’impianto adeguate garanzie finanziarie, a favore della Regione Abruzzo secondo quanto previsto dalla D.G.R n. 790 del 03.08.2007 e relativi allegati (Allegato A – Allegato B – Allegato C – Allegato D – Allegato E) e/o a conformare le garanzie già prestate entro 120 giorni dalla data di pubblicazione della stessa sul B.U.R.A. ovvero alla prima scadenza utile a copertura di eventuali danni ambientali; detta garanzia, controfirmata per accettazione, sarà restituita all’interessato;

-    al rispetto di quanto previsto dall’art. 48 (Garanzie finanziarie), comma 1 (La Giunta Regionale definisce entro 60 giorni dall’entrata in vigore della presente legge, i criteri e i parametri per la determinazione delle garanzie finanziarie che l’interessato è tenuto a fornire per ottenere l’autorizzazione all’esercizio di un impianto, articolati per tipo di attività, per caratteristiche tecniche degli impianti, compresi quelli di cui al titolo quinto del decreto e per natura e caratteristiche tecniche degli impianti, compresi quelli di cui al titolo quinto del decreto e per natura e caratteristiche dei rifiuti, con particolare riferimento ai rischi ambientali ed agli eventuali costi di bonifica e ripristino ambientale), comma 2 (La prestazione e l’accettazione delle garanzie finanziarie costituiscono requisito di efficacia dell’autorizzazione e condizione per l’avvio effettivo dell’esercizio dell’impianto; a tal fine le garanzie finanziarie per la gestione di una discarica, anche per la fase successiva alla sua chiusura, sono prestate conformemente a quanto disposto dall’art. 14 del D.Lgs. 13 gennaio 2003, n. 36 (Attuazione della direttiva 1999/31/CE relative alle discariche di rifiuti) e successive modifiche ed integrazioni), comma 3 (Le garanzie finanziarie possono coesistere in depositi cauzionali, polizze fidejussorie, coperture assicurative e il loro importo deve essere idoneo ad assicurare, in qualunque momento, l’esecuzione delle operazioni di messa in sicurezza, di chiusura dell’impianto e ripristino del sito, eventuale bonifica e risarcimento del danno ambientale ed è soggetto ad aggiornamenti biennali), comma 4 (Le garanzie finanziarie sono ridotte del 50% per le imprese registrate ai sensi del regolamento (CE) 19 marzo 2001, n. 761/2001 “Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sull’adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS)” del 40% nel caso di imprese in possesso della certificazione ambientale ai sensi della norma Uni En Iso 14001), comma 5 (Le garanzie finanziarie sono trattenute per due anni successivi al periodo garantito o alla chiusura degli impianti. Per le discariche le garanzie finanziarie sono trattenute per tutto il tempo necessario alle operazioni di manutenzione e di gestione successiva alla chiusura della discarica), comma 6 (La Giunta regionale può prevedere le garanzie finanziarie di cui all’art. 14 del D.Lgs. 36/2003 non si applicano a particolari tipologie di impianti aventi un basso impatto ambientale) della Legge Regionale 19.12.2007 N. 45, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo (B.U.R.A.) n. 10 Straordinario del 21.12.2007;

15) di redigere il presente provvedimento in numero due originali, di cui un esemplare viene notificato, ai sensi di legge alla Società MOBILTRE’ S.n.c. – Sede legale: Zona artigianale  “C.da Ripoli” – 64023 MOSCIANO S. ANGELO (TE);

16) di trasmettere copia del presente provvedimento al Comune di Mosciano S. Angelo (TE), all’Amministrazione Provinciale di Teramo, all’A.R.T.A. – Agenzia Regionale Tutela Ambiente – Direzione Centrale di Pescara, all’A.R.T.A. – Agenzia Regionale Tutela Ambiente – Dipartimento Provinciale di Teramo e al P.R.A. – Pubblico Registro Automobilistico di Teramo;

17) di trasmettere, altresì, ai sensi dell’art. 208, comma 18 del Decreto Legislativo 03.04.2006 n. 152 (Norme in materia ambientale) e s.m. ed i. copia del presente provvedimento all’Albo Nazionale Gestori Ambientali c/o Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura di L’Aquila;

18) di disporre la pubblicazione del presente provvedimento, limitatamente all’oggetto e al dispositivo, sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al competente Tribunale Amministrativo Regionale entro sessanta giorni o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla notifica;

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Dott. Franco Gerardini