Il dirigente del servizio

Omissis

DETERMIINA

1.   di autorizzare ai sensi dell’art 208 del D.Lgs. 03.04.2006 n° 152 (Norme in materia ambientale) e s.m.i., della L.R. 19.12.2007 n° 45 e del D.Lgs n. 209/2003 e s.m.i., la ditta DI.MA.VI. srl ad ampliare l’impianto di trattamento di veicoli fuori uso ubicato in via Pienotti n. 53 nel Comune di S. Omero (TE), identificabile nel N.C.T. al foglio 17, particelle 373, 374 per un estensione di 9400 mq, per le fasi di smaltimento e recupero, preso atto di quanto riportato negli allegati “C” e “D”, della parte IV del D.Lgs. n. 152/06 e sani cosi definite: D15 e R13;

2.   di approvare, altresì, ai sensi dell’art. l5 del D.Lgs, n. 209/03 e s.m.i., il piano di adeguamento del Centro di raccolta veicoli fuori uso di cui al punto precedente;

3.   di stabilire che l’autorizzazione di cui al punto 1), e l’approvazione di cui al precedente punto 2), sono rilasciate in conformità dei seguenti elaborati progettuali, richiamati in premessa, a firma dei tecnici Ing. R. Ruggeri e Dott. L. Fazzini, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:

1) — Elaborato n. 1 — Scheda;

2)— Elaborato n. 2— Ubicazione;

3)— Elaborato n. 3 — Caratteristiche infrastrutturali;

4) — Elaborato n. 4 — Organizzazione;

5)— Elaborato n. 5 — Criteri stoccaggio;

6) — Elaborato n. 6— Messa in sicurezza veicoli;

7)— Elaborato n. 7—Attività di demolizione;

8) — Elaborato n. 8 — Trattamento e riciclaggio;

9) — Elaborato n. 9 — Criteri di gestione;

10) — Elaborato n. 10 — Piano di ripristino ambientale;

11)— Tavola n. 1 —Inquadramento territoriale;.

12) — Tavola n. 2 — Destinazione aree;

13)— Tavola n. 3 — Ubicazione container riciclo-recupero;

14) — Tavola n. 4 — Planimetria generale.

4.   di stabilire che l’autorizzazione di cui al precedente punto 1) è concessa per un periodo pari ad anni dieci dalla notifica del presente provvedimento, detto periodo risulta comprensivo sia della fase di costruzione che della fase di esercizio;

5.   di stabilire, in conformità quanto prescritto dall’art. 15 del D.Lgs n. 209/2003 e s.m.i, che i lavori di ampliamento e adeguamento dell’impianto dovranno essere conclusi entro 18 mesi dalla notifica del presente provvedimento;

6.   di stabilire che nell’impianto possono essere trattati in ingresso le seguenti tipologie di rifiuti, per una potenzialità dell’impianto di 1880 veicoli/anno:

Dall’attività di trattamento e messa in sicurezza potranno generarsi i seguenti rifiuti che la Ditta potrà gestire solo in uscita dall’impianto in oggetto per la fase di smaltimento D15 ovvero per la fase di recupero Rl3:

7.   di stabilire che nell’impianto in oggetto potranno essere gestite le categorie di veicoli fiori uso di cui all’art. 3, comma 1, lett a) del D.Lgs n. 209/2003 e s.m.i. Per quanto riguarda la prosecuzione della gestione delle categorie di veicoli fuori uso non ricomprese nel suddetto articolo, si applicano, per espressa disposizione della norma, le disposizioni di cui all’art. 231, comma 13, del D.Lgs n. 152/2006 e s.m.i.

8.   di precisare che l’autorizzazione di cui al punto 1) è rinnovabile relativamente alla fase di esercizio dell’impianto nelle forme stabilite dal D.Lgs. n° 152/2006 e s.m.i e della L.R. n° 45/2007;

9.   di stabilire che al termine dei lavori di realizzazione dell’impianto, l’Azienda produca una comunicazione alla quale deve essere allegata una dichiarazione del direttore dei lavori che attesti:

-    l’ultimazione delle opere in conformità al progetto approvato;

-    l’avvenuta effettuazione con esito positivo della verifica di idoneità funzionale;

-    il nominativo del responsabile della gestione dell’impianto, in possesso di idonee e documentate conoscenze tecniche; da trasmettere al Dirigente del Servizio Gestione Rifiuti, mentre relativamente all’avvio dell’impianto e l’esercizio provvisorio dello stesso, tali fasi devono essere precedute dall’invio al predetto Dirigente della documentazione attestante la prestazione delle garanzie finanziarie e della data di avvio dell’impianto;

10. di disporre che entro centottanta giorni dalla comunicazione di avvio dell’impianto, salvo proroga accordata su motivata istanza dell’interessato, il soggetto autorizzato alla realizzazione dell’impianto deve presentare il certificato di collaudo dell’impianto stesso. Il certificato di collaudo deve attestare, tra l’altro, in funzione anche della tipologia di impianto:

a)   la conformità dell’impianto realizzato con il progetto a suo tempo approvato;

b)  la funzionalità dei sistemi di stoccaggio e dei processi di smaltimento, trattamento e recupero in relazione alla quantità e qualità dei rifiuti da smaltire o da recuperare;

c)   l’idoneità delle singole opere civili ed elettromeccaniche dell’impianto a conseguire i rispettivi risultati funzionali;

d)  il regolare funzionamento dell’impianto nel suo complesso a regime di minima e di massima potenzialità;

e)   l’idoneità dell’impianto a garantire il rispetto dei limiti di legge ovvero di quelli prescritti come condizione nel provvedimento di approvazione;

f)   le attività di monitoraggio e l’esecuzione di campionamenti ed analisi sui rifiuti da trattare, da recuperare o da smaltire, sui rifiuti prodotti, sui materiali recuperati, sulle emissioni e sugli scarichi, con specificazione dei valori, misurati all’atto del prelievo, delle variabili e dei parametri operativi.

11. di prescrivere che negli impianti oggetto della presente autorizzazione non possono essere esercitate altre attività, ancorchè afferenti alla gestione dei rifiuti e così come già previsto dalle vigenti norme regionali, ogni modifica agli impianti e/o alle attività di gestione deve essere preventivamente autorizzata dalla Regione Abruzzo;

12. di disporre che all’atto dell’entrata in esercizio dell’impianto nella sua configurazione adeguata ed ampliata, oggetto del presente provvedimento, la D.D. n. 117 del 03.12.2003 (ovvero eventuali rinnovi) è da intendersi automaticamente revocata;

13. di precisare che la presente autorizzazione è subordinata al rispetto delle seguenti ulteriori prescrizioni:

-    deve essere evitato ogni danno o pericolo per la salute, la incolumità il benessere e la sicurezza della collettività e dei singoli;

-    deve essere garantito il rispetto delle esigenze igienico sanitarie ed evitato ogni rischio di inquinamento dell’aria dell’acqua, del suolo e del sottosuolo, nonché ogni inconveniente derivante da rumori ed odori;

-    devono essere salvaguardate la fauna e la flora e deve essere evitato ogni degrado dell’ambiente e del paesaggio;

-    devono essere promossi, con l’osservanza di criteri di economicità ed efficienza, sistemi tendenti a favorire il riciclo, il riutilizzo ed il recupero di materie prime ed energia;

-    e attrezzature ed i contenitori usati devono essere idonei e rispondenti ai requisiti tecnici necessari per la corretta esplicazione dell’attività, devono impedire la dispersione dei rifiuti e la fuoriuscita di esalazioni moleste; dovranno altresì essere tenuti in buona efficienza e sottoposti a periodiche ed adeguate operazioni di lavaggio e decontaminazione; le acque di lavaggio dovranno essere smaltite secondo la normativa vigente;

14. di richiamare la Ditta DI.MA.VI S.r.l. autorizzata, in particolare, al rispetto degli obblighi previsti dall’art. 189 (Catasto dei Rifiuti) e dell’art. 190 (Registro di carico e scarico) del Decreto Legislativo 03.04.2006 n° 152 (Norme in materia ambientale) e s.m.i. e alla trasmissione, ai sensi della D.G.R. 1399 del 29.11.2006, con cadenza semestrale, al Servizio Tutela Ambiente della Provincia di L’Aquila e all’A.R.T.A. - Agenzia Regionale Tutela Ambiente - Dipartimento Provinciale di L’Aquila di una comunicazione concernente la quantità dei rifiuti movimentati, la provenienza e la loro destinazione, distinguendo quelli provenienti dalla regione da quelli fuori regione;

15. di dare atto che l’inosservanza delle prescrizioni contenute nella presente autorizzazione comporta l’adozione dei provvedimenti previsti dall’art. 208 (Autorizzazione unica per i nuovi impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti) comma 13 (Quanto, a seguito di controlli successivi all’avviamento degli impianti questi non risultino conformi all’autorizzazione di cui al presente articolo, ovvero non stano soddisfatte le condizioni e le prescrizioni contenute nella stessa autorizzazione, quest’ultima è sospesa, previa diffida, per un periodo massimo di dodici mesi. Decorso tale termine senza che il titolare abbia adempiuto a quanto disposto nell’atto di diffida l’autorizzazione è revocata) del Decreto Legislativo 03.04.2006 N° 152 e s.m.i.;

16. di obbligare la Ditta DI.MA.VI S.r.l. ad adeguare, prima della data di entrata di esercizio dell’impianto nella sua conformazione adeguata ed ampliata, oggetto del presente provvedimento, le garanzie finanziarie già trasmesse, polizza fideiussoria n n. 101895228, ai sensi della D.G.R. n. 790 del 03.08.2007, anche in riferimento all’aumentata potenzialità dell’impianto, prestando le stesse a favore della Regione Abruzzo (n° 2 polizze in originale o n° 2 in copia conforme all’originale), a copertura di eventuali danni ambientali; la garanzia controfirmata per accettazione, sarà restituita all’interessato;

17. di obbligare la Ditta DI. MA.VI S.r.l. a possedere nella fase di realizzazione dell’impianto adeguata polizza assicurativa della responsabilità civile d’inquinamento (R.C.I), a copertura di danni ambientali, causati a terzi nella fase di costruzione;

18. di fare salve eventuali e ulteriori autorizzazioni, visti, pareri, nulla-osta e prescrizioni di competenza di altri Enti e Organismi, nonché le altre disposizioni e direttive vigenti in materia; sono fatti salvi, infine eventuali diritti di terzi;

19. di trasmettere copia del presente provvedimento al Comune di S. Omero, all’Amministrazione Provinciale di Teramo, all’A.R.T.A. - Agenzia Regionale Tutela Ambiente - Sede Centrale di Pescara, all’A.R.T.A. - Agenzia Regionale Tutela Ambiente - Dipartimento Provinciale di Teramo, all’Albo Nazionale Gestori Ambientali c/o Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura di L’Aquila

20. di redigere il presente atto in n. 2 originali, di cui un esemplare viene notificato ai sensi di legge alla Ditta DI.MA.VI. srl.;

21. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento, limitatamente all’oggetto e al dispositivo, sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo;

Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al competente Tribunale Amministrativo Regionale entro sessanta giorni o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla notifica.

Il Dirigente del Servizio

Dott. Franco Gerardini