il presidente della giunta regionale
Vista la legge 1766/27 nonché il Regolamento per l’esecuzione della stessa approvato con R.D. n. 332/28;
Visto il D.P.R. n. 616/77;
Vista la L.R. n. 25/88;
Vista la L.R. n. 68/99 e successive modifiche e integrazioni;
Vista la Determinazione Dirigenziale n. DH7/757/Usi Civici del 22/09/2008 con la quale, il Dirigente del Servizio Foreste Demanio Civico ed Armentizio della Direzione Agricoltura Foreste e Sviluppo Rurale, Alimentazione Caccia e Pesca ha approvato la richiesta di legittimazione di terre civiche site nel Comune di L’Aquila avanzata dalla Ditta D’Ascenzo Giuseppe;
Visto l’allegato “A” datato 03/03/2008 allegato alla Determinazione Dirigenziale sopra richiamata dal quale risulta che il terreno di natura civica oggetto di legittimazione è la particella n. 6 del Foglio di mappa n. 24 del Comune di L’Aquila per una superficie di mq. 1.320 sulla quale è stato imposto un canone annuo di euro 1,82 oltre al pagamento di 10 annualità pregresse;
Considerato che le spese relative alla voltura catastale nonché alla trascrizione nei registri immobiliari sono a totale carico della Ditta D’Ascenzo Giuseppe;
Vista la L.R. n. 68/99 ed in particolare gli artt. 2 (valori base di riferimento) e 3 (legittimazione ed affrancazione) e successive modifiche e integrazioni;
Ritenuto che sussistono le condizioni per concedere l’istituto della legittimazione, ai sensi della Legge 1766/27 e L.R. n. 68/99, a favore della Ditta D’Ascenzo Giuseppe;
Dato atto che il Dirigente del Servizio Foreste Demanio Civico ed Armentizio ed il Direttore della Direzione Agricoltura, Foreste e Sviluppo Rurale, Alimentazione Caccia e Pesca hanno espresso parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica amministrativa nonché sulla legittimità del presente provvedimento e trattasi di atto di ordinaria amministrazione:
decreta
- sono legittimate nel possesso le terre civiche site nel Comune di L’Aquila, in catasto al foglio n. 24 particella n. 6 per una superficie di mq. 1.320, a favore della Ditta D’Ascenzo Giuseppe nato a Arischia (AQ) il 16/09/1937 ed ivi residente in Via Nazionale, 22 –Arischia-, con imposizione di un canone annuo di euro 1,82, da pagarsi entro il 31 Agosto di ogni anno, oltre a n. 10 annualità pregresse;
- di fare obbligo al Comune di L’Aquila a riscuotere i canoni sopra richiamati;
- il canone di legittimazione, ferma restando la piena proprietà a favore del legittimatario, può essere affrancato mediante capitalizzazione al saggio legale e la richiesta di affrancazione deve essere presentata al Comune di L’Aquila;
- di autorizzare il Dirigente del Servizio Foreste Demanio Civico ed Armentizio, con proprie Determinazioni, ad eliminare eventuali errori materiali dovuti da trascrizione di dati;
Il Presente decreto costituisce titolo esecutivo ai fini della volturazione e trascrizione ed è, come tutti gli atti relativi, esente in modo assoluto da tasse di bollo, registro e altre imposte, ai sensi della legge 01/12/81, n. 692.
Il Presente decreto è definitivo e contro di esso è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR Abruzzo entro 60 giorni dalla data di ricevimento da parte del Comune di L’Aquila e della Ditta del presente atto, ovvero ricorso straordinario al Capo delle Stato nel termine di 120 giorni, sempre dalla data di ricevimento da parte del Comune e della Ditta.
Pescara Lì 09.10.2008
IL VICE PRESIDENTE
Enrico Paolini
Segue Allegato