LA GIUNTA REGIONALE

Vista la L.R. 53/97 recante “Interventi nel settore agricolo ed agro-alimentare”;

Richiamati i seguenti provvedimenti: D.G.R. n. 74/P del 13 febbraio 2004; D.G.R. n. 1286/P del 29 novembre 2005; Determinazione dirigenziale n. DH17/7 del 21 febbraio 2006;

Riscontrato che l’attuazione del Programma Operativo per il miglioramento della viabilità rurale per l’anno 2004 (di seguito chiamato per brevità “Programma Operativo”), approvato con D.G.R. n. 74/P del 13 febbraio 2004, ha subito notevoli ritardi, da parte degli Enti beneficiari, nell’attivazione delle procedure relative al perfezionamento degli atti necessari al reperimento della quota parte degli oneri finanziari indispensabili alla copertura degli investimenti;

Riscontrato, in particolare, che le oggettive difficoltà, emerse da parte degli Enti beneficiari in ordine al reperimento della quota parte degli oneri finanziari indispensabili alla copertura degli investimenti, hanno provocato enormi ritardi nell’attivazione delle procedure relative al perfezionamento degli atti necessari, tanto ché con la richiamata D.G.R. n. 1286/P del 29 novembre 2005 si è provveduto, tra l’altro, a derogare dal termine previsto al punto 7.3 concesso per l’inizio dei lavori riconfermando, comunque, il termine complessivo di mesi diciotto per il completamento degli stessi a partire dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A. delle graduatorie regionali delle iniziative ammesse a finanziamento;

Constatato che la pubblicazione delle graduatorie regionali di cui al punto precedente è avvenuta sul B.U.R.A. n. 23 - Speciale Agricoltura - in data 8 marzo 2006, quindi il termine complessivo di mesi diciotto, previsto per il completamento dei lavori, comporta la nuova scadenza del termine ammesso per l’ultimazione delle opere in data 8 settembre 2007;

Constatato, inoltre, che con la citata D.G.R. n. 1286/P del 29 novembre 2005 sono state riconfermate, per le parti non in contrasto con il provvedimento medesimo, tutto quanto indicato nel Programma Operativo che è parte integrante e sostanziale della deliberazione di Giunta Regionale n° 74/P del 13.2.2004;

Dato atto, in forza di detta riconferma, che deve intendersi riconfermata anche la possibilità, prevista al punto 7.3 del Programma Operativo di che trattasi, che il Dirigente del S.I.P.A. competente per territorio, su motivata richiesta dell’Ente interessato, conceda una proroga per un massimo di mesi sei per l’ultimazione dei lavori, e quindi fino alla concorrenza massima del termine ultimo per l’ultimazione dei lavori alla data del giorno 8 marzo 2008;

Dato atto, altresì, che tra le disposizioni da intendersi riconfermate del Programma Operativo è ricompressa anche la disposizione di cui al secondo trattino del punto 7.5 che statuisce che il saldo finale è liquidato a seguito di presentazione, nei termini di mesi 6 dall’avvenuta ultimazione dei lavori, degli atti di approvazione dello stato finale dei lavori e del certificato di regolare esecuzione approvati da parte dell’Ente beneficiario, delle determinazioni di approvazione e liquidazione di tutte le spese sostenute nonché del quadro riepilogativo delle spese sostenute, erogate e da erogare;

Riscontrato, in fase di monitoraggio dell’avanzamento del Programma Operativo e su segnalazione dei S.I.P.A. interessati, la persistenza, da parte di alcuni Enti beneficiari, di ritardi maturati sulla tempistica afferente sia all’ultimazione dei lavori, di cui al richiamato punto 7.3 del Programma Operativo, sia sui termini di presentazione della documentazione giustificativa di cui al successivo punto 7.5;

Constatata l’opportunità, data la natura degli Enti destinatari dei finanziamenti, di concedere un ulteriore proroga per l’ultimazione e la chiusura del Programma Operativo fissando al 30 giugno 2009 il termine, a pena di decadenza e conseguente ristoro dei finanziamenti erogati in acconto, entro cui gli Enti beneficiari, in difficoltà sulla conclusione degli adempimenti di propria competenza nei termini di scadenza preordinati, provvedano all’esecuzione degli interventi di propria competenza nonché al rendiconto delle spese sostenute con gli atti contabili ed i provvedimenti amministrativi di cui al sopra richiamato secondo trattino del punto 7.5 del Programma Operativo;

Constatata, altresì, l’opportunità di prevedere:

-    che la formalizzazione della proroga ai singoli Enti interessati avvenga mediante apposita notificazione disposta a firma del Dirigente del S.I.P.A. competente per territorio;

-    la possibilità, ai fini della formalizzazione della proroga da parte del Dirigente del S.I.P.A. competente per territorio, di acquisire a titolo precauzionale, e ad insindacabile giudizio dello stesso, la deliberazione dell’organo esecutivo del singolo Ente interessato che impegna la rispettiva Amministrazione a coprire interamente le spese sostenute in caso di revoca per inadempienza del finanziamento concesso;

Dato atto che il presente provvedimento consta in un atto di ordinaria amministrazione in quanto attiene alla definizione di dettagli per consentire la chiusura del programma operativo in oggetto;

Dato atto che il Direttore della Direzione Agricoltura, apponendo la propria firma in calce al presente provvedimento, ha attestato la regolarità tecnico-amministrativa e la legittimità della presente deliberazione, in quanto il Servizio Gestione del Territorio è privo del Dirigente a seguito di collocamento a riposo ai sensi della L.R. n. 7/07 e, pertanto, non sostituito nelle funzioni.

A voti unanimi espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

per le motivazioni riportate in narrativa che qui si intendono integralmente richiamate:

1)   di concedere, agli Enti beneficiari in difficoltà sulla conclusione degli adempimenti di propria competenza nei termini di scadenza preordinati, un ulteriore proroga per l’ultimazione e la chiusura del Programma Operativo di cui all’oggetto;

2)   di fissare al 30 giugno 2009 il termine, a pena di decadenza e conseguente ristoro dei finanziamenti erogati in acconto, entro cui gli Enti beneficiari di cui al punto precedente provvedano all’esecuzione degli interventi di propria competenza nonché al rendiconto delle spese sostenute con gli atti contabili ed i provvedimenti amministrativi di cui al sopra richiamato secondo trattino del punto 7.5 del Programma Operativo;

3)   di stabilire che la formalizzazione della proroga ai singoli Enti interessati avvenga mediante apposita notificazione disposta a firma del Dirigente del S.I.P.A. competente per territorio;

4)   di stabilire, altresì, che il Dirigente del S.I.P.A. competente per territorio, ai fini della formalizzazione della proroga, possa disporre l’acquisizione, a titolo precauzionale ed a proprio insindacabile giudizio, della deliberazione dell’organo esecutivo del singolo Ente interessato che impegna la rispettiva Amministrazione a coprire interamente le spese sostenute in caso di revoca per inadempienza del finanziamento concesso;

5)   di pubblicare il presente provvedimento sul B.U.R.A..