IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Omissis

determina

Per le motivazioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate;

La ditta EUROSCAVI DI SCIASCIA DANIELE nel prosieguo semplicemente Ditta, con sede legale in C/da Reliscia, 61 Scerni (CH), è autorizzata all’apertura della cava di ghiaia sita in località “Santa Maria dei Fieni” del Comune di Monteodorisio (CH) individuata in Catasto al Foglio di mappa n. 9 particelle nn. 100-101-102-103-163-164-165 (tutte parte), alle seguenti norme e condizioni:

Art. 1

La ditta è obbligata ad osservare le norme contenute nel disciplinare approvato con delibera della Giunta Regionale n. 204 del 23.01.1985 e le modalità indicate nei disegni approvati dalla Conferenza, timbrati e firmati dal Responsabile del Procedimento.

Art. 2

La zona interessata dagli scavi deve essere delimitata con termini lapidei infissi sul terreno e disposti ai vertici dell’area assegnata.

Art. 3

L’autorizzazione è valida per anni 5 (cinque), dalla data di notifica del presente provvedimento e l’attività estrattiva deve essere intrapresa entro novanta giorni dalla predetta data. Per giustificati motivi possono essere concessi fino ad ulteriori novanta giorni di proroga. La denuncia di inizio lavori completa di idonea documentazione, attestante l’avvenuto rispetto dell’art. 4 del D.L.gs. n. 624/1996, deve essere presentata, ai sensi dell’art. 28 del D.P.R. 128/1959, al Servizio Attività Estrattive e Minerarie. Qualora, entro i termini suddetti, non pervenga al predetto Servizio la denuncia di esercizio, il presente provvedimento si intende decaduto.

Art. 4

Il deposito cauzionale per un importo nella misura di Euro 50.000,00 (cinquantamila/00) è stato effettuato con polizza fidejussoria N. 48634159 emessa in data 04.04.2008 dalla “UNIPOL Assicurazioni” Agenzia di Vasto.

Art. 5

La ditta deve fornire al Pubblico Ufficiale preposto al Servizio di vigilanza e controllo i mezzi necessari per visitare i lavori e comunicare l’avvenuta ottemperanza alle eventuali prescrizioni impartite nel corso delle operazioni di Polizia Mineraria.

Art. 6

Preso atto della documentazione richiesta dalla Conferenza dei Servizi nella seduta del 30.10.07, deve altresì attenersi alle disposizioni di Legge in materia mineraria e alle seguenti prescrizioni:

1.   devono essere mantenute le distanze regolamentari di 5,00 mt. dai confini, 20,00 mt. dalla strada Comunale e 50,00 mt. dai metanodotti SNAM Rete Gas;

2.   gli scavi devono restare 2,00 mt. al di sopra del livello della falda acquifera, mantenendo sempre in efficienza il piezometro già installato;

3.   il materiale di scotico deve essere lasciato sul posto e per il ritombamento, deve essere utilizzato materiale non compreso negli allegati di cui al Dec. Leg.vo n. 22/97 e s.m.i;

4.   il ripristino dell’area di cava deve essere effettuato contestualmente alle operazioni di estrazione del materiale inerte, garantendo una distanza minima di 30,00 mt. lineari tra il fronte di scavo e quello di ripristino.

Art. 7

La ditta ha l’obbligo di fornire periodicamente e comunque quando il Servizio Attività Estrattive e Minerarie lo riterrà necessario, i dati statistici relativi all’attività estrattiva.

Art. 8

La quantità media estraibile annualmente è di mc. 2.930 e complessivamente di mc. 14.650 per l’intera durata dell’attività.

Art. 9

La ditta deve attenersi alle modalità di coltivazione indicate negli elaborati progettuali approvati dalla Conferenza e depositati agli atti d’Ufficio, mediante l’utilizzo dei seguenti mezzi meccanici omologati a norma di Legge:

a) n. 1 escavatori; b) n. 1 ruspa; c) vari autocarri.

Art. 10

Circa le modalità della sistemazione ambientale durante l’escavazione, la ditta deve rispettare il progetto approvato, timbrato e firmato dal Responsabile del Procedimento, allegato “E” art. 6 L.R. 67/1987.

Art. 11

Avverso il presente provvedimento è ammesso, nei termini e modi di Legge decorrenti dalla notificazione, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale (L. 1034/1971) oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica (D.P.R. N. 1199/1971).

Art. 12

Il presente Provvedimento deve essere pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo e notificato alla ditta interessata nei modi consentiti dalla legge.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Ing. Ezio Faieta