GIUNTA REGIONALE

Omissis

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la deliberazione di Giunta Regionale 28/08/2006 n. 979 “Decreto Legislativo 3aprile 2006 n. 152 –  Approvazione schema convenzione tipo e relativo disciplinare tra l’Autorità d’Ambito Territoriale ed il Gestore per la gestione del Servizio Idrico Integrato”;

Vista la L.R. 21 novembre 2007 n. 37 “Riforma del Servizio Idrico Integrato nella Regione Abruzzo” con la quale la Regione ha provveduto alla riduzione degli Enti d’ambito da 6 a 4 ed ha attivato la gestione commissariale degli A.T.O.;

Visto che l’art. 2, comma 38, della Legge n. 244 del 24 dicembre 2007 - Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008) prevede che le Regioni, nell’esercizio delle rispettive prerogative costituzionali in materia di organizzazione e gestione del servizio idrico integrato e del servizio di gestione integrata dei rifiuti, fatte salve le competenze del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, in ottemperanza agli obblighi comunitari, procedono entro il 1º luglio 2008, fatti salvi gli affidamenti e le convenzioni in essere, alla rideterminazione degli ambiti territoriali ottimali per la gestione dei medesimi servizi secondo i princıpi dell’efficienza e della riduzione della spesa …omissis…, quali indirizzi di coordinamento della finanza pubblica;

Visto che l’art. 2, comma 38, lett. a), in particolare, prevede, in sede di delimitazione degli ambiti secondo i criteri e i princıpi di cui agli articoli 147 e 200 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, la valutazione prioritaria dei territori provinciali quali ambiti territoriali ottimali ai fini dell’attribuzione delle funzioni in materia di rifiuti alle province e delle funzioni in materia di servizio idrico integrato di norma alla provincia corrispondente ovvero, in caso di bacini di dimensioni più ampie del territorio provinciale, alle regioni o alle province interessate, sulla base di appositi accordi; in alternativa, l’attribuzione delle medesime funzioni ad una delle forme associative tra comuni di cui agli articoli 30 e seguenti del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, composte da sindaci o loro delegati che vi partecipano senza percepire alcun compenso;

Visto in particolare l'art. 1, comma 12, della LR n. 37 del 21 novembre 2007 che prevede: "Per assicurare la continuità del servizio idrico le convenzioni tra gli Enti d’Ambito ed i soggetti gestori sono prorogate di sei mesi a far data dall’approvazione della presente legge";

Visto che il termine di cui al precedente punto è scaduto lo scorso 22 giugno 2008 e che pertanto è necessario garantire la continuità del servizio fino al momento in cui si provvederà ad i nuovi affidamenti ai sensi dell'art. 150 del D. Lgs. 152/2006 “Norme in materia ambientale”;

Visto che l’art. 23 bis, comma 8, del DL 25 giugno 2008 n. 112 - Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria, convertito con L. 133/2008, prevede che le concessioni relative al servizio idrico integrato rilasciate con procedure diverse dall’evidenza pubblica cessano comunque entro e non oltre la data del 31 dicembre 2010, senza necessità di apposita deliberazione dell’ente affidante;

Visto che l’art. 23 bis comma 9 prevede che i soggetti affidatari dei servizi pubblici di rilevanza economica senza ricorrere a procedure competitive ad evidenza pubblica non possano acquisire la gestione di servizi ulteriori ovvero in ambiti territoriali diversi né svolgere servizi e attività per altri enti pubblici e privati, né direttamente né tramite loro controllanti o altre società che siano da essi controllati o partecipati, anche in forma indiretta, né partecipando a gare;

Visto che l’art. 113, comma 5, lett. c) del dlgs 267/2000 prevede che l'erogazione del servizio avviene secondo le discipline di settore e nel rispetto della normativa dell'Unione europea, con conferimento della titolarità del servizio a società a capitale interamente pubblico a condizione che l'ente o gli enti pubblici titolari del capitale sociale esercitino sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi e che la società realizzi la parte più importante della propria attività con l'ente o gli enti pubblici che la controllano;

Considerato che attualmente in tutti gli ATO, in via di riforma, si è proceduto all’affidamento diretto del servizio idrico integrato a società a capitale interamente pubblico, senza ricorrere a procedure di evidenza pubblica;

Considerato che ai fini del “controllo analogo” su una società, la partecipazione pubblica totalitaria è necessaria ma non sufficiente, essendo necessari maggiori strumenti di controllo da parte dell’ente pubblico rispetto a quelli previsti dal diritto civile (Consiglio di Stato Ad. plen. 3 marzo 2008 n. 1);

Considerato che perché si configuri il controllo analogo tra l’Ente affidatario del servizio idrico integrato ed il soggetto gestore del servizio:

-    lo statuto della società non deve consentire che alcuna quota del capitale sociale, anche minoritaria, possa essere alienata a soggetti privati (Cons. Stato, sez. V, 30 agosto 2006, n. 5072);

-    il consiglio di amministrazione della società non deve avere rilevanti poteri gestionali e all’ente pubblico controllante deve essere consentito esercitare poteri maggiori rispetto a quelli che il diritto societario riconosce normalmente alla maggioranza sociale (Cons. Stato, sez. VI, 3 aprile 2007, n. 1514);

-    l’impresa non deve avere acquisito una vocazione commerciale che rende precario il controllo dell’ente pubblico e che risulterebbe, tra l’altro: dall’ampliamento dell’oggetto sociale; dall’apertura obbligatoria della società, a breve termine, ad altri capitali; dall’espansione territoriale dell’attività della società a tutta l’Italia e all’estero (C. giust. CE: 10 novembre 2005, C-29/04, Mödling o Commissione c. Austria; 13 ottobre 2005, C-458/03, Parking Brixen);

-    le decisioni più importanti devono essere sottoposte al vaglio preventivo dell’ente affidante (Cons. Stato, sez. V, 8 gennaio 2007, n. 5);

Considerato che il requisito del controllo analogo deve essere verificato in concreto - Cons. Stato, sez. V, 30 agosto 2006, n. 5072 - e che gli attuali statuti delle società affidatarie del servizio idrico integrato non consentono all’Ente d’Ambito di esercitare il controllo analogo previsto per legge nel caso di affidamento diretto del Servizio;

Visto che l’art. 14, comma 1, della LR n. 2 del 13 gennaio 2007 prevede che con la costituzione ed insediamento dell'Ente d'Ambito, gli enti locali associati cessano l'esercizio delle funzioni individuali attinenti i propri servizi idrici per esercitarle in forma associata;

Preso atto dell’inchiesta attualmente in corso da parte dell’Autorità di vigilanza per i Lavori pubblici per la verifica della regolarità degli affidamenti diretti ed in particolare con riguardo alla ricorrenza del controllo analogo tra ente affidatario del SII (Ente d’Ambito) e soggetto gestore;

Preso atto del mancato aggiornamento da parte di tutti gli Enti d’Ambito dei Piani d’ambito approvati con Delibera Assembleare n. 3 del 01/02/2002 dell’ATO n. 1 Aquilano, Delibera Assembleare n. 9 del 23/09/2002 dell’ATO n. 2 Marsicano, Delibera Assembleare n. 16 del 30/12/2002 dell’ATO n. 3 Peligno Alto Sangro, Delibera Assembleare n. 13 del 08/04/2002 dell’ATO n. 4 Pescarese, Delibera Assembleare n. 7 del 12/06/2002 dell’ATO n. 5 Teramano, Delibera Assembleare n. 9 del 18/12/2002 dell’ATO n. 6 Chietino;

Preso atto del mancato aggiornamento annuale del programma degli interventi e del piano tecnico – finanziario come previsto dall’art. 9 della LR 2/97;

Considerato il mancato aggiornamento da parte di tutti gli Enti d’Ambito, fatta eccezione per gli Enti d’Ambito n. 2 Marsicano e n. 3 Peligno Alto Sangro, della convenzione tra Ente d’Ambito ed il soggetto gestore secondo lo schema di Convenzione Tipo, allegato alla L.R. n. 2 del 13 gennaio 1997, approvato con delibera della Giunta Regionale n. 979 del 28 agosto 2006;

Preso atto che in alcuni ATO le convenzioni, che regolano i rapporti tra Ente affidatario e soggetto gestore, al momento della stipula avevano carattere provvisorio ed una durata non in linea con il piano di investimenti definito con il Piano d’Ambito e non si è finora provveduto ad adeguarle al Piano:

 

ATO

Gestore

Convezione

Sottoscritta

Durata

1 Aquilano

Gran Sasso Acque SpA

Delibera dell’Ente d’Ambito n. 27 del 23.06.2003 di approvazione Convenzione

26.06.2003

Fino al 31.12.2005

2 Marsicano

CAM SpA

Contratto di concessione del 23.01.2004

23.01.2004

Fino al 31.12.2008

3 Peligno Alto Sangro

SACA SpA

Convenzione del 11.10.07

11.10.2007

20 anni

4 Pescarese

ACA SpA

Contratto di servizio del 14.05.2003

30.06.2003

5 anni

5 Teramano

Ruzzo Servizi SpA

Convenzione del 23.12.2003

23.12.03

20 anni

6 Chietino

SASI SpA

Delibera dell’Ente d’Ambito di affidamento n. 12 del 18.12.2002

31.12.2002

3 anni dal 1.01.2003

 

Ritenuto opportuno assicurare la continuità del servizio idrico, le concessioni tra gli Enti d’Ambito ed i soggetti gestori del Servizio Idrico Integrato sono prorogate fino al 31 dicembre 2010;

Considerato che il presente provvedimento è da ritenersi urgente ed indifferibile in quanto fornisce direttive ai soggetti affidatari del SII ed agli Enti d’Ambito relativamente all’aggiornamento e proroga delle convenzioni di affidamento del S.I.I, all’aggiornamento dei Piani d’Ambito ed all’adeguamento degli statuti delle società affidatarie in house del S.I.I. al controllo analogo;

Dato Atto della legittimità del presente provvedimento attestata con le firme in calce allo stesso a norma degli artt. 23 e 24 della L.R. n. 77/99;

A voti unanimi espressi nelle forme di legge

DELIBERA

per le motivazioni espresse in premessa di fornire le seguenti direttive, ai sensi dell’art. 4 della L.R. 14 settembre 1999 n. 77 ai soggetti affidatari del Servizio Idrico Integrato ed agli Enti d’Ambito:

-    di procedere all’aggiornamento dei Piani d’Ambito attraverso l’organizzazione di tavoli tecnici che garantiscano il confronto e la partecipazione delle parti i cui lavori dovranno essere avviati non oltre 30 giorni dall’approvazione della presente delibera e concludersi entro 6 mesi dall’avvio dei tavoli tecnici;

-    di procedere, non oltre un anno dalla approvazione della presente delibera, all’aggiornamento della convenzione per la gestione del Servizio Idrico Integrato, di cui all’art. 15 della LR. n. 2 del 13 gennaio 1997, secondo lo schema tipo approvato con delibera della Giunta Regionale n. 979 del 28 agosto 2006, in linea con la proroga della concessione fino al 31 dicembre 2010;

-    di procedere all’adeguamento da parte delle società affidatarie in house del Servizio Idrico Integrato dei propri statuti societari al fine di consentire un effettivo controllo analogo da parte dell’Ente d’Ambito attraverso la previsione:

-             dell’obbligo di trasmissione, da parte della società affidataria, dei documenti di programmazione e del piano industriale, al fine di consentire la preventiva approvazione degli stessi da parte dell’Ente d’Ambito;

-    della facoltà, da parte dell’Ente d’Ambito concedente, di modificare gli schemi tipo di contratto di servizio e di verificare lo stato di attuazione degli obiettivi assegnati anche sotto il profilo della efficacia, efficienza ed economicità;

-             dell’approvazione, da parte dell’Ente d’Ambito concedente, delle deliberazioni societarie di amministrazione straordinaria e degli atti fondamentali della gestione quali:

-    il bilancio, preventivo e consuntivo,

-    la relazione programmatica,

-       l’organigramma,

-    il piano degli investimenti,

-    il piano di sviluppo industriale,

-    della nomina e revoca, da parte dell’Ente d’Ambito controllante, di componenti del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale della società;

-             dell’esercizio di poteri sostitutivi ed ispettivi diretti e concreti, da parte dell’Ente d’Ambito controllante;

-             nell’esercizio di poteri inibitivi di iniziative o decisioni che si pongano in contrasto con gli interessi dell’Ente d’Ambito controllante;

-    nella facoltà di convocare l’assemblea ed il consiglio di amministrazione del soggetto affidatario e di proporre argomenti da portare all’ordine del giorno dei due organi societari.

-    di demandare al Dirigente del Servizio Idrico Integrato gli adempimenti connessi alla comunicazione agli Enti d’Ambito e alla pubblicazione sul BURA della presente deliberazione.