GIUNTA REGIONALE

Omissis

LA GIUNTA REGIONALE

Visto l’art. 142, comma 2, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 Norme in materia ambientale: “Le Regioni esercitano le funzioni e i compiti ad esse spettanti nel quadro delle competenze costituzionalmente determinate e nel rispetto delle attribuzioni statali di cui al comma 1, ed in particolare provvedono a disciplinare il governo del rispettivo territorio”;

Visto l’art. 147, comma 2, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 Norme in materia ambientale: “Le Regioni possono modificare le delimitazioni degli ambiti territoriali ottimali per migliorare la gestione del servizio idrico integrato, assicurandone comunque lo svolgimento secondo criteri di efficienza, efficacia ed economicità”;

Visto l’art. 148, comma 2, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 Norme in materia ambientale: “Le Regioni e le Province autonome possono disciplinare le forme ed i modi della cooperazione tra gli Enti locali ricadenti nel medesimo ambito ottimale, prevedendo che gli stessi costituiscano le Autorità d'ambito di cui al comma 1, cui è demandata l'organizzazione, l'affidamento e il controllo della gestione del servizio idrico integrato”;

Visto l’art. 148, comma 5, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, “Norme in materia ambientale”, come modificato dall’art. 2, comma 14, del Decreto Legislativo del 16 gennaio 2008, n.4 “Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale”: “Ferma restando la partecipazione obbligatoria all'Autorità' d'ambito di tutti gli enti locali ai sensi del comma 1, l'adesione alla gestione unica del servizio idrico integrato e' facoltativa per i comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti inclusi nel territorio delle comunità montane, a condizione che gestiscano l'intero servizio idrico integrato, e previo consenso della Autorità d'ambito competente”;

Visto che l’art. 1, commi da n. 1 al n. 12, della Legge Regionale di Riforma del Sistema Idrico Integrato nella Regione Abruzzo n. 37 del 21 novembre 2007, dispone la nuova perimetrazione degli ATO, riducendoli da 6 a 4, e la ricostituzione degli Enti competenti per i nuovi 4 Ambiti Territoriali Ottimali;

Visto che l’art. 1, comma 7, della Legge Regionale n. 37 del 21 novembre 2007 - Riforma del Sistema Idrico Integrato nella Regione Abruzzo dispone che il Servizio Idrico Integrato è affidato ad un unico soggetto gestore per ciascun Ambito Territoriale Ottimale, salvo quanto disposto dall’art. 148, comma 5, del D.Lgs 152/2006 e s.m.i.;

Visto che l’art. 2 comma 38 della Legge n. 244 del 24 dicembre 2007 - Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008) prevede che le Regioni, nell’esercizio delle rispettive prerogative costituzionali in materia di organizzazione e gestione del servizio idrico integrato e del servizio di gestione integrata dei rifiuti, fatte salve le competenze del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, in ottemperanza agli obblighi comunitari, procedono entro il 1º luglio 2008, fatti salvi gli affidamenti e le convenzioni in essere, alla rideterminazione degli ambiti territoriali ottimali per la gestione dei medesimi servizi secondo i princıpi dell’efficienza e della riduzione della spesa nel rispetto dei criteri generali previsti dal medesimo comma, quali indirizzi di coordinamento della finanza pubblica;

Visto che l’art. 2, comma 38, lett. a), in particolare prevede in sede di delimitazione degli ambiti secondo i criteri e i princıpi di cui agli articoli 147 e 200 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, la valutazione prioritaria dei territori provinciali quali ambiti territoriali ottimali ai fini dell’attribuzione delle funzioni in materia di rifiuti alle province e delle funzioni in materia di servizio idrico integrato di norma alla provincia corrispondente ovvero, in caso di bacini di dimensioni più ampie del territorio provinciale, alle regioni o alle province interessate, sulla base di appositi accordi; in alternativa, l’attribuzione delle medesime funzioni ad una delle forme associative tra comuni di cui agli articoli 30 e seguenti del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, composte da sindaci o loro delegati che vi partecipano senza percepire alcun compenso;

Considerato che, a seguito della nuova perimetrazione, alcuni Comuni sono entrati a far parte di un Ambito Territoriale Ottimale – ATO diverso da quello cui appartenevano prima della riforma di cui alla Legge n. 37/2007 e che pertanto sono tenuti ad aderire alla gestione unica del Servizio Idrico Integrato presente nell’ATO di cui sono entrati a far parte dopo la citata Legge Regionale di riforma del SII;

Preso atto che alcuni dei Comuni hanno conferito le proprie reti ad un Soggetto gestore diverso da quello presente nell’ ATO, in cui sono entrati a far parte con la nuova perimetrazione, ed hanno attualmente in corso con tale soggetto gestore investimenti ed impegni che richiedono un’attenta verifica prima che i Comuni possano formalizzare il passaggio delle proprie reti e del SII al diverso gestore unico del servizio idrico integrato presente nell’ATO in cui sono entrati a far parte con la LR n. 37/2007;

Preso atto che il SII è stato affidato ed è gestito da società per azioni a totale partecipazione pubblica e che pertanto il passaggio dei Comuni da una società di gestione ad un’altra società di gestione necessita della formalizzazione di appositi accordi tra le parti per garantire la tutela delle posizioni dei Comuni e delle stesse società;

Stabilito che tali accordi fra soggetti gestori e i Comuni che transitano da un ATO all’altro, dovranno essere approvati dagli Enti d’Ambito coinvolti nel passaggio del Comune fra i due ATO;

Considerato che l’art. 23 bis, comma 8, del DL 25-6-2008 n. 112 - Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria, convertito con L. 133/2008, prevede che le concessioni relative al servizio idrico integrato rilasciate con procedure diverse dall’evidenza pubblica cessano comunque entro e non oltre la data del 31 dicembre 2010, senza necessità di apposita deliberazione dell’ente affidante;

Preso atto che in alcuni casi pur essendosi raggiunto formalmente l’accordo per il conferimento delle reti da parte delle singole Amministrazioni Comunali al soggetto gestore competente, questo accordo non ha avuto esecuzione e pertanto la gestione del servizio e delle reti sono ancora nella disponibilità dei medesimi Comuni;

Considerato che il presente provvedimento è da ritenersi urgente ed indifferibile in quanto disciplina nel regime transitorio il passaggio dei Comuni da una società di gestione ad un’altra società di gestione che necessita della formalizzazione di appositi accordi tra le parti per garantire la tutela delle posizioni dei Comuni e delle stesse società;

Dato atto della legittimità del presente provvedimento attestata con le firme in calce allo stesso a norma degli artt. 23 e 24 della L.R. n. 77/99;

a voti unanimi e palesi resi nelle forme di legge;

DELIBERA

per i motivi richiamati in premessa e da ritenersi qui integralmente riportati:

-    che entro e non oltre il 31 dicembre 2010, i Comuni, entrati a far parte di un Ambito Territoriale Ottimale diverso da quello cui appartenevano prima della riforma, di cui alla Legge Regionale di Riforma del Sistema Idrico Integrato nella Regione Abruzzo n. 37 del 21 novembre 2007, dovranno procedere al conferimento delle proprie reti e della gestione del servizio al soggetto gestore del servizio idrico integrato attivo nell’ATO in cui sono entrati a far parte a seguito della citata riforma regionale, realizzando l’unicità di gestione all’interno dell’ATO;

-    che gli accordi per il conferimento delle reti e del SII dovranno essere conclusi tra il Comune entrato a far parte di un nuovo ATO ed i soggetti gestori attivi sia nell’ATO di provenienza che nell’ATO in cui il Comune è entrato a far parte a seguito della LR 37/2007;

-    che gli accordi dovranno definire le modalità di liquidazione delle posizioni debitorie e creditorie esistenti tra il singolo Comune ed i soggetti gestori, nonché tra gli stessi soggetti gestori che sono parti dell’accordo, salvaguardando gli interessi ed i diritti maturati dalle parti, nonché la tutela della risorsa idrica e dei diritti degli utenti;

-    che tali accordi fra soggetti gestori e i Comuni che transitano da un ATO all’altro, dovranno essere approvati dagli Enti d’Ambito coinvolti nel passaggio del Comune fra i due ATO;

-    che entro e non oltre 30 giorni dalla approvazione della presente delibera, il singolo Comune, entrato a far parte di un Ambito Territoriale Ottimale diverso rispetto a quello cui apparteneva prima della riforma di cui alla LR n. 37/2007, il soggetto gestore che attualmente gestisce il SII e le reti per conto del Comune, ed il soggetto gestore cui il Comune a seguito della nuova perimetrazione dovrà aderire per legge, avvieranno i lavori per la definizione degli accordi citati, attraverso l’organizzazione di tavoli tecnici che garantiscano il confronto e la partecipazione delle parti ed a cui dovranno prendere parte gli Enti d’Ambito coinvolti nella formalizzazione del passaggio del Comune da un Ambito Territoriale Ottimale ad un altro. Gli amministratori locali non percepiscono alcun emolumento per la partecipazione a tali tavoli;

-    che i Comuni, che pur avendo formalmente conferito al soggetto gestore il SII e le reti, stanno sostanzialmente gestendo direttamente il servizio, possono interrompere l’esecuzione dell’accordo in corso con il gestore del SII attivo nell’ATO, di cui facevano parte prima della entrata in vigore della L.R. del 21 novembre 2007, n. 37, salva la verifica degli interessi e dei diritti maturati, e procedere al conferimento delle reti e del servizio al soggetto gestore del diverso ATO in cui sono entrati a far parte a seguito della perimetrazione di cui alla citata legge regionale;

-    che fino alla conclusione ed esecuzione degli accordi di cui ai precedenti punti, il soggetto gestore, che attualmente detiene le reti e gestisce il servizio idrico per conto dei Comuni entrati a far parte di un ATO diverso rispetto a quello cui appartenevano prima della nuova perimetrazione, dovrà continuare a farsi carico degli obblighi e degli impegni presi nei riguardi del Comune, garantendo la continuità e la regolarità del servizio idrico;

-    di demandare al Dirigente del Servizio Idrico Integrato il compito di trasmettere la presente deliberazione agli Enti d’Ambito, ai Soggetti Gestori e all’Ufficio BURA.