LA GIUNTA REGIONALE
Visto il D. Lgs. 30.12.1992, n. 502, e successive modificazioni e integrazioni e in particolare gli articoli 8 bis, 8 ter, 8 quater, in materia di autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie;
Rilevato che ai sensi della predetta normativa:
- la realizzazione di strutture e l'esercizio di attività sanitarie e sociosanitarie sono subordinate ad autorizzazione;
- le regioni assicurano i livelli essenziali e uniformi di assistenza di cui all'articolo 1 avvalendosi dei presidi direttamente gestiti dalle Aziende Unità Sanitarie Locali, delle Aziende ospedaliere, delle Aziende universitarie e degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, nonché di soggetti accreditati ai sensi dell'articolo 8-quater;
- l'accreditamento istituzionale è rilasciato dalla regione alle strutture autorizzate, pubbliche o private e ai professionisti che ne facciano richiesta, subordinatamente alla loro rispondenza ai requisiti ulteriori di qualificazione, alla loro funzionalità rispetto agli indirizzi di programmazione regionale e alla verifica positiva dell'attività svolta e dei risultati raggiunti;
Visto il D.P.R. 14.1.1997 recante: “Approvazione dell’atto di indirizzo e coordinamento alle Regioni e alle Province autonome di Trento e di Bolzano, in materia di requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi minimi per l’esercizio delle attività sanitarie da parte delle strutture pubbliche e private:
Visto il Piano Sanitario Nazionale 2006-2008 (DPR 7 aprile 2006);
Vista la Del. G.R. n. 224 del 13.03.2007, recante “Approvazione dell’Accordo tra il Ministero della Salute, il Ministero dell’Economia e delle Finanze e la Regione Abruzzo per l’approvazione del piano di rientro e di individuazione degli interventi per il perseguimento dell’equilibrio economico ai sensi dell’art. 1, comma 180, della legge 30.12.2004 n° 311”;
Vista la L.R. 31 luglio 2007, n. 32 recante: “Norme regionali in materia di autorizzazione, accreditamento istituzionale e accordi contrattuali delle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private”;
Vista la L.R. 5 aprile 2007, n. 6, “Linee-guida per la redazione del Piano Sanitario 2007/2009 - Un sistema di garanzie per la salute - Piano di riordino della rete ospedaliera”, recante indicazioni sulla programmazione sanitaria regionale e in particolare sul Piano Sanitario Regionale;
Vista la L.R. 10 marzo 2008, n. 5 recante: “Un sistema di garanzie per la salute – Piano Sanitario Regionale 2008-2010”;
Considerato che ai sensi della suddetta L.R. n. 32/2007 le linee guida per la redazione del manuale di autorizzazione (art. 4) e per la redazione del manuale di accreditamento (art. 6) sono emanate dal Consiglio Regionale:
Visto a tal proposito il P.S.R. 2008-2010 (L.R. n. 5/2008) che alle pagg. 312 e seguenti ha emanato le linee guida per la stesura del manuale di autorizzazione e del manuale di accreditamento, nonché le linee guida per la costituzione dell’Organismo Regionale per l’Accreditamento (O.R.A.);
Considerato che
- ai sensi dell’articolo 3 della L.R. n. 32/2007 con Deliberazione di Giunta Regionale, sentita la Commissione consiliare competente in materia, sono stabilite le procedure di autorizzazione alla realizzazione, ampliamento, trasformazione o trasferimento in altro comune di strutture sanitarie e socio-sanitarie;
- ai sensi dell’articolo 4 della L.R. n. 32/2007 con Deliberazione di Giunta Regionale, sentita la Commissione consiliare competente in materia, sono stabiliti la procedura di autorizzazione all’esercizio, i termini, il modello di richiesta di autorizzazione all’esercizio indicante le documentazioni da allegare, le necessarie autocertificazioni ed il manuale di autorizzazione integrativo rispetto alla L.R. 29 luglio 1998, n. 62 – Recepimento atto di indirizzo e coordinamento contenuto nel DPR 14 gennaio 1997;
- ai sensi dell’articolo 6 della L.R. n. 32/2007 2007 con Deliberazione di Giunta Regionale, sentita la Commissione consiliare competente in materia, sono adottati:
- la costituzione dell’Organismo Regionale per l’Accreditamento
- la procedura di accreditamento istituzionale
- il modello di richiesta di accreditamento istituzionale definitivo indicante le documentazioni da allegarsi e le necessarie auto-certificazioni
- il Manuale di Accreditamento che prevede un’articolazione per gradi di qualità progressivamente crescenti a partire da un livello essenziale in funzione dei requisiti posseduti dalle strutture sanitarie e socio-sanitarie;
Rilevato che ai sensi della normativa richiamata, nazionale e regionale, la Regione deve dotarsi di un’adeguata regolamentazione delle procedure concernenti l’autorizzazione e l’accreditamento delle strutture sanitarie e socio-sanitarie, in funzione:
- della realizzazione di obiettivi di riqualificazione e adeguamento della propria organizzazione sanitaria e socio-sanitaria;
- dell’attuazione degli impegni assunti in sede di Accordo tra il Ministero della Salute, il Ministero dell’Economia e delle Finanze e la Regione Abruzzo, nell’ambito del Piano di rientro di cui alla citata Deliberazione 224/2007;
Richiamata la L. 296/2006 (Legge Finanziaria per l’anno 2007), art. 1, comma 796, lett. s) e t), che stabiliscono, a decorrere dal 1° gennaio 2008, la cessazione dei transitori accreditamenti delle strutture private già convenzionate, ai sensi dell'articolo 6, comma 6, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, non confermati da accreditamenti provvisori o definitivi disposti ai sensi dell'articolo 8-quater del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni; nonché l’adozione di provvedimenti finalizzati a garantire che dal 1° gennaio 2010 cessino gli accreditamenti provvisori delle strutture private, di cui all'articolo 8-quater, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, non confermati dagli accreditamenti definitivi di cui all'articolo 8-quater, comma 1, del medesimo decreto legislativo n. 502 del 1992;
Vista la nota dell’Agenzia Sanitaria Regionale prot. n. 1434 del 20.6.2008, acquisita alla Direzione Sanità col n° 15600, in pari data, relativa alla trasmissione dei seguenti documenti:
1. Manuale di Autorizzazione
2. Manuale di Accreditamento
3. Manuale di Autorizzazione dei Servizi Trasfusionali
4. Manuale di accreditamento dei Servizi Trasfusionali
5. Glossario Manuali di Autorizzazione e Accreditamento
6. Procedure (Procedura autorizzazione alla realizzazione, procedura all’esercizio, procedura all’accreditamento istituzionale)
7. Definizione del fabbisogno delle Risorse Infermieristiche, Fisioterapisti, del personale di supporto e del Personale Sanitario della Riabilitazione;
Tenuto conto che il suddetto documento concernente “Procedure” contiene anche i Moduli per le Domande di autorizzazione alla realizzazione, per l’autorizzazione all’esercizio, per l’accreditamento istituzionali e le istruzioni per le domande per l’autorizzazione all’esercizio e per l’accreditamento istituzionale;
Vista la successiva nota dell’Agenzia Sanitaria Regionale prot. n. 1491 del 26.6.2008, acquisita alla Direzione Sanità col n° 116067, in pari data, relativa alla trasmissione dell’ulteriore documento concernente:
- Tipologie di accreditamento;
Considerato che detta Agenzia ha curato l’istruttoria, comprensiva dell’acquisizione e conseguenziale valutazione di tutti i dati necessari, e la redazione definitiva dei suddetti documenti, in quanto essa, ai sensi della L.R. n. 5/2008, assicura supporto tecnico-scientifico e di consulenza alla Direzione Sanità, oltre ad essere attributaria dei compiti previsti nella legge stessa;
Atteso che in considerazione dell’urgenza sia da addivenire alla regolamentazione di che trattasi in tempi brevissimi sia per le esigenze imposte dall’esecuzione degli obblighi assunti con il piano di rientro sopra-citato, occorre procedere immediatamente all’adozione del presente atto;
Ritenuto di riservarsi di procedere con successivi provvedimenti a:
- costituzione dell’Organismo Regionale per l’Accreditamento ai sensi dell’articolo 6 della L.R. n. 32/2007;
- determinazione degli oneri finanziari per il finanziamento dell’Organismo Regionale per l’Accreditamento ai sensi dell’allegato 2.3 del Piano Sanitario Regionale (L.R. n. 5/2008, pag. 320);
Ritenuto altresì
- di prevedere che nelle procedure di autorizzazione e di accreditamento qualsiasi richiesta interlocutoria motivata da parte dell’Ente pubblico che partecipa al procedimento sospende i termini previsti per il compimento dell’attività correlata alla rispettiva fase procedimentale;
- di richiamare, in ordine alla dotazione organica del personale, le disposizioni nazionali e regionali vigenti, non in contrasto con quanto previsto col presente atto, fatto salvo, comunque, che va assicurata in qualsiasi struttura la presenza , oltre, ovviamente alle altre figure indispensabili in relazione all’attività da espletare – per ciò che concerne il personale della Dirigenza – nella disciplina di riferimento, di una figura dirigenziale apicale ed un numero di altre figure dirigenziali necessario per assicurare i turni di servizio;
- di tenere conto, inoltre - riguardo alla dotazione organica delle case di cura private – nelle more dell’adozione di ulteriore atto concernente i requisiti di personale, anche delle disposizioni degli articoli dal 31 al 42 compreso dell’abrogata L.R. n. 85/1989 - abrogati dal momento dell’esecutività del presente provvedimento ai sensi dell’articolo 13 della L.R. n. 32/2007 - i cui contenuti si intendono riportati e trascritti nella presente deliberazione, per quanto non incompatibile con il presente atto;
Ritenuto, infine
- che per le strutture già operanti vadano posseduti tutti i requisiti previsti nel manuale di autorizzazione, per cui il non possesso di parte di essi può dar luogo o al diniego dell’autorizzazione richiesta o a prescrizioni e tempi di adeguamento, tenendo conto anche di quanto previsto dall’allegato 2.1 del Piano Sanitario Regionale (L.R. n. 5/2008, pag. 313) e dalla L.R. n. 32/2007;
- che per le strutture già operanti vadano posseduti tutti i requisiti previsti nel manuale di accreditamento, per cui il non possesso di parte di essi può dar luogo al diniego di accreditamento o a prescrizioni e tempi di adeguamento, tenendo conto anche di quanto previsto dall’allegato 2.2 del Piano Sanitario Regionale (L.R. n. 5/2008, pag. 315) e della L.R. n. 32/2007;
Vista la nota del Dirigente del Servizio Pianificazione e Sviluppo Risorse Umane della Direzione Sanità prot. 16026/DG12 del 26.6.2008, con cui viene ribadita la necessità, prima dell’emanazione del manuale in questione, che per quanto concerne il personale necessario e, quindi, le relative dotazioni organiche, per le strutture pubbliche si debba procedere ad una valutazione di impatto economico nell’applicazione degli standards previsti sugli attuali modelli organizzativi, in considerazione dei limiti di spesa esistenti ai sensi delle vigenti disposizioni;
Ritenuto a tal proposito di rivolgere invito alle Aziende U.S.L. a tener conto di detta valutazione nella fase di applicazione del presente provvedimento, provvedendo ai debiti accorgimenti nella organizzazione del personale;
Vista la L.R. 14 settembre 1999, n. 77;
Dato atto che il Direttore Regionale della Direzione Sanità ha espresso il proprio parere favorevole in merito alla regolarità tecnica ed amministrativa della presente proposta di deliberazione ed alla sua conformità alla legislazione vigente;
A voti unanimi espressi nelle forme di legge;
DELIBERA
- per le motivazioni espresse in narrativa che si intendono qui di seguito riportate ed approvate –
A. di approvare i seguenti documenti richiamati nelle premesse, allegati alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale:
1. Manuale di Autorizzazione (All. 1);
2. Manuale di Accreditamento (All. 2);
3. Manuale di autorizzazione dei Servizi Trasfusionali (All. 3);
4. Manuale di accreditamento dei Servizi Trasfusionali (All. 4);
5. Manuale di autorizzazione e accreditamento – GLOSSARIO (All. 5);
6. Procedure – Procedura Autorizzazione alla realizzazione – Procedura Autorizzazione all’esercizio – Procedura di Accreditamento istituzionale (All. 6);
7. Manuale di autorizzazione - Definizione del fabbisogno delle Risorse Infermieristiche, Fisioterapisti, del Personale di Supporto e del Personale Sanitario della Riabilitazione (All. 7);
8. Tipologie di accreditamento (All. 8);
B. di stabilire che nelle procedure di autorizzazione e di accreditamento qualsiasi richiesta interlocutoria motivata da parte dell’Ente pubblico che partecipa al procedimento sospende i termini previsti per il compimento dell’attività correlata alla rispettiva fase procedimentale;
C. di richiamare, in ordine alla dotazione organica del personale, le disposizioni nazionali e regionali vigenti, non in contrasto con quanto previsto col presente atto, fatto salvo, comunque, che va assicurata in qualsiasi struttura la presenza – per ciò che concerne il personale della Dirigenza – nella disciplina di riferimento, di una figura dirigenziale apicale ed un numero di altre figure dirigenziali necessario per assicurare i turni di servizio, oltre, ovviamente alle altre figure indispensabili in relazione all’attività da espletare;
D. di tenere conto, inoltre - riguardo alla dotazione organica delle case di cura private – nelle more dell’adozione di ulteriore atto concernente i requisiti di personale, anche delle disposizioni degli articoli dal 31 al 42 compresi dell’abrogata L.R. n. 85/1989 - abrogati dal momento dell’esecutività del presente provvedimento ai sensi dell’articolo 13 della L.R. n. 32/2007 - i cui contenuti si intendono riportati e trascritti nella presente deliberazione, per quanto non incompatibile con il presente atto;
E. di rivolgere invito alle Aziende U.S.L. di tener conto nella fase di applicazione del presente provvedimento - provvedendo ai debiti accorgimenti nella fase di organizzazione del personale necessario e, quindi, delle relative dotazioni organiche - a procedere ad una valutazione di impatto economico nell’applicazione degli standards previsti sugli attuali modelli organizzativi, in considerazione dei limiti di spesa esistenti ai sensi delle vigenti disposizioni;
F. di stabilire che per le strutture già operanti vadano posseduti tutti i requisiti previsti nel manuale di autorizzazione, per cui il non possesso di parte di essi può dar luogo o al diniego dell’autorizzazione richiesta o a prescrizioni e tempi di adeguamento, tenendo conto anche di quanto previsto dall’allegato 2.1 del Piano Sanitario Regionale (L.R. n. 5/2008, pag. 313) e della L.R. n. 32/2007;
G. che per le strutture già operanti vadano posseduti tutti i requisiti previsti nel manuale di accreditamento, per cui il non possesso di parte di essi può dar luogo o al diniego di accreditamento o a prescrizioni e tempi di adeguamento, tenendo conto anche di quanto previsto dall’allegato 2.2 del Piano Sanitario Regionale (L.R. n. 5/2008, pag. 315) e della L.R. n. 32/2007;
H. di riservare a successive deliberazioni :
- la costituzione dell’Organismo Regionale per l’Accreditamento ai sensi dell’articolo 6 della L.R. n. 32/2007;
- la determinazione degli oneri finanziari per il finanziamento dell’Organismo Regionale per l’Accreditamento ai sensi del paragrafo 5, allegato 2.3 del P.S.R. (L.R. n. 5/2008, pag. 320);
I. di dare atto che l’esecutività del presente provvedimento è subordinata al parere della competente V^ Commissione Consiliare del Consiglio Regionale;
L. Che il presente provvedimento venga pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo e sul sito ufficiale della Regione.
Seguono allegati