IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Omissis

DETERMINA

per le motivazioni esposte in narrativa, di:  

1.   prendere atto:

-    che  il Servizio Vigilanza e Controllo di qualità dei Servizi Sociali, in relazione ad eventuali variazioni intervenute nello statuto e non comunicate ai sensi e per gli effetti dell’art. 4 della L.R. 38/04, ha posto in essere, a norma dell’art. 3 della legge medesima, la verifica della permanenza delle condizioni e dei requisiti che hanno dato luogo alla originaria iscrizione all’Albo regionale delle cooperative sociali;

-    che, con nota prot. n. 6275/DM2 in data 28 luglio 2008, il Servizio ha richiesto alle Camere di Commercio competenti per territorio, certificato storico di vigenza di iscrizione di ciascuna cooperativa sociale iscritta all’Albo regionale;

-    che, con nota prot. n. 6275/DM2 in data 28 luglio 2008, il Servizio ha richiesto, per ciascuna cooperativa sociale iscritta all’Albo, alle Camere di Commercio territorialmente competenti, il certificato storico di vigenza di iscrizione;

-    che, avendo la “Cooperativa Sociale Filadelfia” con sede in Teramo, richiesto il certificato di iscrizione all’Albo regionale in data 31.07.08, il competente Ufficio con nota Prot. n. 6442/DM2 in data 01.08.08, ha richiesto alla cooperativa medesima copia dello statuto vigente e certificato storico di vigenza di iscrizione presso la competente Camera di Commercio;

-    che, dall’esame della documentazione richiesta la “Cooperativa Sociale Filadelfia” con sede in Teramo, iscritta alla sezione “A” dell’Albo regionale con  D.P.G.R. n. 74/96, è emersa, a seguito di modifiche statutarie successive alla iscrizione, non comunicate al competente Ufficio della Regione Abruzzo, una difformità nell’oggetto sociale che configura attività riconducibili sia alla sezione “A” che alla sezione “B”  di cui all’art. 1, comma 1 della L. 381/91;

-    che, con nota Prot. n. 6874/DM2 del 27 Agosto 2008, il competente Ufficio ha comunicato alla “Cooperativa Sociale Filadelfia”, a norma dell’art. 7, L. 241/90, l’avvio del procedimento finalizzato all’adozione del formale provvedimento di cancellazione dall’Albo regionale delle cooperative sociali, fatta salva la facoltà da parte della Cooperativa medesima di esercitare il diritto previsto dall’art. 10, comma 1, lett. b) della stessa  L. 241/90;

2.   prendere, altresì, atto:

-    che la suddetta cooperativa sociale, nei termini prescritti, ha trasmesso, con nota prot. n. 9284 datata 16/09/2008 ed acquisita  al protocollo della Direzione n. 7359/DM2, pari data, copia conforme del verbale di assemblea straordinaria concernente le modifiche statutarie finalizzate all’adeguamento delle attività sociali con eliminazione, dall’oggetto sociale, di quelle rientranti nella tipologia “B”, giusta atto notaio Dottor Giovanni Battista Bracone di Teramo in data 12.09.08, Repertorio n. 120476 – Raccolta n. 34848, in corso di registrazione;

-    che il competente Ufficio, in applicazione delle richiamate norme, ha proceduto alla verifica istruttoria della documentazione trasmessa, riscontrando, nel riformulato statuto, la regolarità, la conformità e la sussistenza dei requisiti necessari per la conferma della originaria iscrizione alla sezione “A” dell’Albo regionale;

3.   confermare, ai sensi  delle sopra richiamate disposizioni legislative, l’iscrizione della “Cooperativa Sociale Filadelfia” con sede in Teramo, nella sezione “A” dell’Albo regionale, in relazione a quanto comunicato con la citata nota prot. n 9284 del 16/09/08 sussistendo, a seguito del predetto adeguamento statutario, i requisiti che avevano dato luogo alla originaria iscrizione, disposta con il richiamato D.P.G.R. n. 74/96;

4.   disporre, la notifica del presente provvedimento alla cooperativa interessata;

5.   disporre, infine, la pubblicazione della presente determinazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo, ai sensi dell’art. 3, comma 3 della L.R. 38/04 e s.m.i.

Pescara, 22 settembre 2008 

Il DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Dott.  Giuseppe Di Giannantonio