IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Omissis

DETERMINA

per le motivazioni riportate in premessa, che qui di seguito si intendono integralmente riportate:

1)   di prorogare,  ai sensi dell’art. 208 del D.Lgs 03.04.2006 n. 152 e s.m.i., e della L.R. 19.12.2007, N. 45, alla Ditta Ranalli Roberto – s.n.c.  Viale Kennedy, 254 – 64016 S. Egidio alla Vibrata (TE), l’Autorizzazione n. 2448 del 17.11.1999 limitatamente all’esercizio di un impianto di autodemolizione, recupero, rottamazione di veicoli a motore, rimorchi e simili fuori uso (data di avvio impianto 24.09.2003) attività di smaltimento e recupero di cui agli Allegati B e C della parte IV del D.L.gs. 152/06 e s.m.i. così definite: R13-D15, ubicato nel Comune di S. Egidio Alla Vibrata (TE), al foglio di mappa catastale  n. 18, particelle catastali 174, per una estensione complessiva, di circa 1.470 mq. e una potenzialità istantanea pari a 25 autoveicoli e per una potenzialità massima di 800 veicoli/anno;

2)   di approvare, ai sensi dell’art. 15 del D.Lgs n. 209/03 e s.m.i., il Piano di Adeguamento del centro di veicoli fuori uso della Ditta Ranalli Roberto S.n.c. Viale Kennedy, 254 - 64016 S. Egidio alla Vibrata (TE), così come risultante dalla documentazione presentata e delle successive integrazioni;

3)   di stabilire che, in conformità a quanto previsto dall’art. 208, comma 12 del D.Lgs. n. 152 e s.m.i. del 03.04.2006 e della L.R. 19.12.2007 n.45, recando quanto precisato in premessa, il rinnovo dell’autorizzazione di cui al precedente punto 1) è concesso per un periodo di anni dieci (10) dalla data di adozione del presente provvedimento ed è rinnovabile nelle forme stabilite dalla Legge;

4)   di obbligare la Ditta in oggetto a produrre, entro trenta giorni antecedenti la data di scadenza del contratto relativo alla garanzia finanziaria, certificazione attestante la proroga del contratto stesso per un periodo e una entità congrua con quanto stabilito dalla D.G.R. n. 790/07, in caso contrario si stabilisce che il termine di validità temporale della presente autorizzazione è fissata al giorno 24 settembre 2010;

5)   di stabilire che i CER ammissibili all’impianto in ingresso ed in uscita sono quelli riportati nelle successive tabelle 1 e 2, secondo quanto riportato nel parere dell’Arta del 13.08.2008 al prot. N. 7471:

 

 

 

6)   di ritenere, secondo quanto riportato nel parere A.R.T.A. Dipartimento Prov.le di Teramo  prot. n. 7471 del 13.08.2008, che nel corso del sopralluogo non è stata riscontrata la presenza di CER che possono costituire oggetto di variante sostanziale,  ai sensi della lettera b), comma 10 art. 45 della L.R. 45/07 “Norme per la gestione integrata dei rifiuti” e della Deliberazione n. 1398 del 29.11.06 “Direttive in materia di varianti degli impianti di smaltimento e/o recupero”;

7)   di obbligare la Ditta in oggetto, secondo quanto riportato  nella nota  dall’A.R.T.A.- Dipartimento Prov.le di Teramo prot. n.. 7471 del 13.08.2008, citata in premessa, all’adempimento delle prescrizioni di seguito elencate:

      “….omississ….

      La ditta è inoltre tenuta a realizzare i lavori prescritti nel Verbale del Gruppo di Lavoro, datato 28.02.2008, entro un massimo 15 mesi dalla data di notifica del provvedimento di adeguamento.

      …omississ… “;

8)   di prescrivere, pertanto, che il termine per la conclusione dei lavori previsti dal Piano di Adeguamento, da eseguirsi con modalità previste nel progetto, non può essere superiore a 15 mesi, a decorrere dalla data di approvazione del progetto, riferita a quella di rilascio della presente autorizzazione;

9)   di prescrivere, inoltre, che il beneficiario della presente autorizzazione provveda a comunicare alla Regione Abruzzo (Servizio Gestione Rifiuti), all’A.R.T.A. ed alla Provincia, territorialmente competente, la conclusione dei lavori, entro e non oltre il termine di gg. 30 dalla conclusione;

10) di prescrivere, infine, che le operazioni di trattamento, di cui all’art. 3, comma 1, lett. f) del D.Lgs 209/03 e s.m.i., siano svolte in conformità ai principi generali previsti dal D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i. ed alle pertinenti prescrizioni dell’Allegato I del D.Lgs. 209/03 e s.m.i., nonché nel rispetto dei seguenti obblighi:

a.   effettuare al più presto le operazioni per la messa in sicurezza del veicolo fuori uso di cui all'allegato I, punto 5 del D. Lgs. n° 209/03 e s.m.i.;

b.   effettuare le operazioni per la messa in sicurezza, di cui all’allegato I, punto 5 del D.Lgs.209/03 e s.m.i., prima di procedere allo smontaggio dei componenti del veicolo fuori uso o ad altre equivalenti operazioni volte a ridurre gli eventuali effetti nocivi sull'ambiente;

c.   rimuovere preventivamente, nell'esercizio delle operazioni di demolizione, i componenti ed i materiali di cui all'allegato II del D.Lgs.209/03 e s.m.i., etichettati o resi in altro modo identificabili, secondo quanto disposto in sede comunitaria;

d.   rimuovere e separare i materiali e i componenti pericolosi in modo da non contaminare i successivi rifiuti frantumati provenienti dal veicolo fuori uso;

e.   eseguire le operazioni di smontaggio e di deposito dei componenti in modo da non comprometterne la possibilità di reimpiego, di riciclaggio e di recupero.

11) di stabilire che, ai sensi dell’art.15, commi 6, 7 e 8 del D.Lgs. 209/03 e s.m.i., richiamati dall’art.231, commi 10, 11 e 12 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., è consentito:

a.   il commercio delle parti di ricambio recuperate in occasione dello svolgimento delle operazioni di trattamento del veicolo fuori uso, ad esclusione di quelle che hanno attinenza con la sicurezza dello stesso veicolo individuate all’Allegato III dello stesso;

b.   le parti di ricambio attinenti alla sicurezza del veicolo fuori uso possono essere  cedute solo agli iscritti alle imprese esercenti attività di autoriparazione, di cui alla legge 5 febbraio 1992, n.122, e successive modificazioni e sono utilizzate se sottoposte alle operazioni di revisione singola previste dall'art.80 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.285;

c.   l'utilizzazione, da parte della ditta, delle parti di ricambio di cui sopra, deve risultare da fatture rilasciate al cliente.

12) di dare atto che il presente provvedimento autorizza l’esercizio del centro di raccolta veicoli a motore fuori uso in virtù dell’approvazione del Piano di adeguamento che disciplina la gestione dei veicoli fuori uso indicati all’art. 3, comma 1, lett. a) del D.Lgs. n. 209/2003, mentre per quanto riguarda la prosecuzione della gestione delle categorie veicoli fuori uso non ricompresse nel suddetto articolo, si applicano, per espressa disposizione della norma, le disposizioni di cui all’art. 231, comma 13, del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.;

13) di stabilire che la sussistenza dei predetti requisiti soggettivi, valutati in via preliminare ai sensi della D.G.R. 29.11.2007, n. 1227 non costituiscono elementi ostativi all’atto del rilascio della presente autorizzazione;

14) di prescrivere che nell’impianto  oggetto della presente autorizzazione non possono essere esercitate altre attività, ancorché afferenti alla gestione dei rifiuti così come già previsto dalle vigenti norme regionali, ogni modifica agli impianti e/o alle attività di gestione deve essere preventivamente autorizzata dalla Regione Abruzzo;

15) di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a revoca o modifica ove risulti  accertata pericolosità o dannosità dell’attività esercitata e nei casi di violazione di legge, di normative tecniche e/o delle prescrizioni contenute nell’autorizzazione, con la eventuale e conseguente applicazione dei provvedimenti previsti all’art. 208, comma 13, del D.Lgs.  03.04.2006, n. 152 e s.m.i. e della L.R. 19.12.2007, n. 45;

16) di fare salve eventuali ed ulteriori autorizzazioni, visti, pareri tecnici, nulla-osta e prescrizioni di competenza di altri Enti ed organismi, nonché le altre disposizioni e direttive vigenti nella materia, sono fatti salvi eventuali diritti di terzi;

17) di richiamare la Ditta Ranalli Roberto S.n.c. autorizzata, al rispetto degli obblighi  previsti dall’art. 187 (Divieto di miscelazione di rifiuti pericolosi), dell’art. 189 (Catasto Rifiuti), dell’art. 190 (Registri di carico e scarico)  del Decreto Legislativo 03.04.2006 n. 152 e s.m. (Norme in materia ambientale), e alla trasmissione con cadenza semestrale, al Servizio Tutela Ambiente della Provincia di Teramo e all’A.R.T.A. – Agenzia Regionale Tutela Ambiente – Dipartimento Provinciale di Teramo di una comunicazione concernente la quantità di rifiuti movimentati, la provenienza e la loro destinazione, in conformità con le disposizioni di cui alla D.G.R. N. 1399 del 29.11.2006;

18) di trasmettere copia del presente provvedimento al Comune di S. Egidio alla Vibrata (TE), all’Amministrazione Provinciale di Teramo, all’A.R.T.A. - Dipartimento Provinciale di Teramo, all’A.R.T.A. –  Direzione Centrale di Pescara, all’Albo Nazionale Gestori Ambientali presso la C.C.I.A.A. di L’Aquila e al Pubblico Registro Automobilistico [P.R.A] di Teramo;

19) di redigere il presente provvedimento in numero due originali, di cui uno viene notificato,  ai sensi di Legge, alla  Ditta Ranalli Roberto S.n.c., Viale Kennedy, 254 - 64016 – S. Egidio alla Vibrata (TE);

20) di disporre  la pubblicazione del presente provvedimento, limitatamente all’oggetto e al dispositivo, sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo;

Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al competente Tribunale Amministrativo Regionale entro sessanta giorni o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla notifica.

Il Dirigente del Servizio

Dott. Franco Gerardini