la giunta regionale

Visto che l'art. 30 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, ha conferito alle regioni le funzioni amministrative in tema di energia, ivi comprese quelle relative alle fonti rinnovabili, all'elettricità, all'energia nucleare, al petrolio e al gas non riservate allo Stato dall'art. 29 del decreto stesso, così come modificato dal decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 443.

Considerato che:

-    Con propria deliberazione 9 agosto 2003, n. 677, la Giunta regionale ha attribuito alla Direzione Attività Produttive la competenza in materia di installazione ed esercizio di impianti e depositi di oli minerali, di installazione ed esercizio di depositi ed impianti di riempimento e travaso di g.p.l. nonché di distribuzione e vendita di g.p.l. in bombole e in piccoli serbatoi.

-    Con sentenza 6 giugno 2001, n. 206, la Corte Costituzionale deliberava l'illegittimità costituzionale dell'art. 3, comma 1, lettera a) del d.lgs. n.443/99, di modifica dell'art. 29, comma 2, lettera b) del d.lgs. n. 112/98 che aveva riservato alla competenza statale esclusivamente le funzioni inerenti lo stoccaggio di metano in giacimento.

-    le esigenze di riordino e razionalizzazione dell'intero settore dell'energia, inclusi gli oli minerali, sono poi sfociate nella legge 23 agosto 2004, n.239, di riordino del settore energetico e di delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia.

Considerato, inoltre, che la Regione o l'ente al quale la Regione stessa ha conferito le relative funzioni amministrative (art. 1, comma 56,legge n. 239/04), con l'entrata in vigore della citata legge 239/04 è l'autorità competente al rilascio delle autorizzazioni per tutti gli stabilimenti di lavorazione e stoccaggio di oli minerali.

Che riguardo agli oli minerali, gli stessi si intendono, ai sensi di legge, i prodotti della distillazione e tutte le specie e qualità di prodotti petroliferi derivati ed assimilati, compresi il gas di petrolio liquefatto ed il biodiesel e pertanto, sulla base dell'art. 1, comma 56, della legge n. 239/04, soggetti a regimi autorizzativi:

-                  l'installazione e l'esercizio di nuovi stabilimenti di lavorazione e di stoccaggio di oli minerali;

-    la dismissione degli stabilimenti di lavorazione e stoccaggio di oli minerali;

-    la variazione della capacità complessiva di lavorazione degli stabilimenti di oli minerali;

-    la variazione di oltre il 30% della capacità complessiva autorizzata di stoccaggio di oli minerali.

Dato atto che le attività residue operano in un regime liberalizzato, salvo sempre il rispetto delle disposizioni vigenti in materia ambientale, sanitaria, fiscale, di sicurezza, di prevenzione incendi e di demanio marittimo.

Preso atto che con il trasferimento delle funzioni amministrative in materia di lavorazione e deposito di oli minerali sono, quindi, diventati di competenza regionale anche i relativi collaudi e la disciplina delle modalità relative alle Commissioni che provvederanno agli accertamenti medesimi.

Ritenuto, pertanto di dover costituire apposita Commissione di collaudo  composta da un rappresentante dell'Amministrazione regionale, individuato nel Dirigente delle Attività Estrattive della Direzione regionale Attività Produttive o da un suo delegato (con funzioni di Presidente della Commissione), dal responsabile del Comando dei Vigili del Fuoco o da un suo delegato, dal responsabile dell'Agenzia delle Dogane o da un suo delegato, competenti per territorio;

Ritenuto di corrispondere ai componenti la Commissione esterni all'Amministrazione regionale il rimborso delle spese di viaggio e  il trattamento economico di missione nella misura ed alle condizioni stabilite dai rispettivi ordinamenti di appartenenza;

Vista la L.R. N.34 del 1.10.2007 che all’art.37 stabilisce che gli oneri per il collaudo delle opere di cui all’art.1, comma 56 della legge 239/2004, da utilizzarsi per i rimborsi alle Commissioni appositamente cosituite, sono a carico dei richiedenti, i quali a titolo di contributo devono versare un importo di € 250.

Che i contributi di cui sopra dovranno essere versati sul c.c.p. n.208678 intestato alla Regione Abruzzo – Entrate regionali” con causale “Oneri commissioni di collaudo L.239/2004 – Cap.35103/e”

Precisato che:

a)   la Commissione deve provvedere ad effettuare il collaudo entro 60 giorni dalla presentazione della domanda da parte dell'interessato.

b)   Il collaudo deve essere effettuato alla presenza di un rappresentante dell'impresa richiedente e copia del verbale di collaudo sarà trasmessa, a cura dell'Ufficio regionale competente per materia, al soggetto autorizzato ed ai competenti Comando dei Vigili del Fuoco e Agenzia delle Dogane.

c)   In caso di esito negativo del collaudo, l'Ufficio della Regione competente per materia assegnerà un termine perentorio al richiedente per l'eliminazione delle irregolarità riscontrate all'impianto e/o deposito e disporrà un nuovo collaudo.

d)   nel caso in cui due collaudi consecutivi abbiano esito negativo, l'Ufficio della Regione competente per materia disporrà la sospensione dell'attività oggetto delle irregolarità.

e)   analoga procedura verrà adottata anche nel caso di collaudo di depositi ed impianti di riempimento e travaso di g.p.l., attualmente disciplinati dal decreto legislativo 22 febbraio 2006, n. 128.

Visto il decreto ministeriale 1 dicembre 1986, n. 5440

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 420;

Visto il decreto legislativo 22 febbraio 2006, n. 128;

Dato atto del parere favorevole espresso dal Direttore Regionale della Direzione Attività Produttive in ordine alla regolarità tecnico-aministrativa, nonché alla legittimità del presente provvedimento;

Dato atto che lo stesso è da ritenersi atto di ordinaria amministrazione e comunque indifferibile ed urgente;

A voti unanimi espressi nelle forme di legge

DELIBERA

in conformità con le premesse,

-    di costituire apposita Commissione di collaudo per gli impianti e i depositi di oli minerali, incluso il g.p.l. composta da un rappresentante dell'Amministrazione regionale, individuato nel Dirigente delle Attività Estrattive della Direzione regionale Attività Produttive o da un suo delegato (con funzioni di Presidente della Commissione), dal responsabile del Comando dei Vigili del Fuoco o da un suo delegato, dal responsabile dell'Agenzia delle Dogane o da un suo delegato, competenti per territorio;

-    di approvare le modalità relative al funzionamento della Commissione in questione così come illustrate nella parte narrativa della presente deliberazione ai punti a) b) c) d) ed e) che qui si intendono integralmente e sostanzialmente riportati;

-    Dare atto che i contributi di cui all’art.37 della L.R. N.34 del 1.10.2007 dovranno essere versati sul c.c.p. n.208678 intestato alla Regione Abruzzo – Entrate regionali” con causale “Oneri commissioni di collaudo L.239/2004 – Cap.35103/e”:

-    Dare atto, inoltre, che il presente deliberato è un atto di ordinaria amministrazione e comunque indifferibile ed urgente;

-    Di pubblicare la presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale Regionale