L’AUTORITà COMPETENTE

(D.G.R. 351 del 12/04/2007 e s.m.i.)

Omissis

AUTORIZZA
ai sensi dell’art. 12 del D.Lgs. 29 dicembre 2003 n. 387

per tutto quanto esposto in premessa che in questa sede si intende riportato:

Art. 1

La Società F.lli Ettore e Carlo Barattelli S.r.l. con sede legale a L’Aquila in Via dei Farnese 2/A, di seguito denominata “Proponente” nella persona del Legale Rappresentante pro tempore, ai sensi dell’art. 12 del D.Lgs. 387/03, alla costruzione e all’esercizio di un impianto fotovoltaico della potenza di 84.7 KWp da installare sulla copertura di due capannoni industriali ubicati in Via Rocco Carabba n. 22-24 in loc. Pile nel Comune di L’Aquila;

Art. 2

L’impianto e le opere connesse devono essere realizzate in conformità al progetto approvato nella conferenza dei servizi del 05/08/2008, allegato al presente provvedimento e depositato agli atti del Servizio Politica Energetica, Qualità dell’Aria, Inquinamento Acustico, Elettromagnetico, Rischio Ambientale, SINA.

Art. 3

Il Proponente è obbligato al rispetto di tutte le vigenti normative in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e in materia di tutela ambientale per tutti gli aspetti e per tutte le prescrizioni e disposizioni non altrimenti regolamentate dal presente atto.

Sono a carico del proponente tutte le azioni e gli oneri inerenti la dismissione dell’impianto una volta cessata l’attività di produzione di energia elettrica e la comunicazione preventiva all’Autorità Competente e al Comune interessato.

Art. 4

L’inizio dei lavori per la realizzazione dell’impianto e delle opere connesse all’esercizio dello stesso deve essere effettuato entro il termine massimo di 12 (dodici) mesi dalla data del presente provvedimento.

E’ fatto obbligo al proponente di comunicare all’Autorità Competente e al Comune interessato, la data di inizio lavori nonché quella di ultimazione.

Quindici giorni dopo la conclusione dei lavori, il Legale rappresentate della società deve inviare al all’Autorità Competente e al Comune interessato certificato di collaudo redatto dal direttore dei lavori attestante la conformità dell’opera realizzata al progetto approvato.

Quindici giorni prima dell’entrata in esercizio dell’impianto, ne deve essere data comunicazione all’Autorità Competente e al Sindaco del Comune interessato.

Art. 5

Il Proponente è tenuto al rispetto di tutte le prescrizioni risultanti dai pareri espressi dalle Amministrazioni competenti, acquisiti nel corso del procedimento e che qui si intendono integralmente riportate e trascritte.

Art. 6

Il Proponente deve inviare all’Autorità Competente, a mezzo raccomandata A.R. entro il 30 aprile di ciascun anno, i dati di funzionamento dell’impianto e i dati certificati dell’energia prodotta nonché qualsiasi altra informazione inerente l’impianto, il suo funzionamento e la produzione di energia su richiesta del Servizio Regionale stesso.

Il Proponente ha l’obbligo di comunicare immediatamente al Sindaco del Comune di L’Aquila e al Responsabile del Procedimento, eventuali interruzioni e/o malfunzionamenti degli impianti e situazioni di pericolo per la salute e la sicurezza.

Art. 7

Al fine di consentire l’attività di raccolta dati, analisi delle prestazioni e monitoraggio dell’impianto la Società F.lli Ettore e Carlo Barattelli S.r.l. dovrà consentire al personale della Regione Abruzzo o da essa delegato il libero accesso all’impianto stesso.

Le attività di vigilanza e controllo relativamente al corretto funzionamento dell’impianto, fanno capo agli organi preposti, ciascuno nell’ambito delle proprie competenze.

Art. 8

La presente Autorizzazione Unica ha durata triennale relativamente alla costruzione dell’impianto, salvo richiesta di proroga e durata quinquennale relativamente all’esercizio del medesimo.

Ai fini del rinnovo dell’autorizzazione all’esercizio, il proponente è tenuto a presentare apposita domanda allo Sportello Regionale per l’Energia, almeno tre mesi prima della data di scadenza della autorizzazione. Nelle more dell’adozione del provvedimento di rinnovo, l’esercizio degli impianti può continuare anche dopo la scadenza dell’autorizzazione, alle stesse condizioni previste dal presente provvedimento.

Ogni modifica al progetto autorizzato deve essere preventivamente comunicata allo S.R.E. che entro 30 giorni ne dà comunicazione in caso di modifica sostanziale ovvero aggiorna l’autorizzazione e le relative condizioni in caso di modifica non sostanziale.

Art. 9

a)   Il presente provvedimento viene redatto in numero due originali, di cui uno viene notificato, ai sensi di legge, Società F.lli Ettore e Carlo Barattelli S.r.l. con sede legale a L’Aquila in Via dei Farnese 2/A nella persona del Legale Rappresentante pro tempore;

b)   Il Responsabile del Procedimento trasmette copia del presente provvedimento ai soggetti coinvolti nel procedimento autorizzatorio e al B.U.R.A. per la relativa pubblicazione.

Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al competente Tribunale Amministrativo Regionale entro sessanta giorni o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dal rilascio del presente provvedimento.

Il DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Dott.ssa Iris Flacco