IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Omissis

determina

1)   di APPROVARE, ai sensi del D.Lgs n. 152/2006 art. 208 (Autorizzazione unica per i nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti) e s.m.i., della Legge Regionale n. 45 del 19.12.2007, il progetto presentato dalla Ditta COVIT S.r.l. teso ad ottenere il rilascio dell’autorizzazione alla realizzazione ed esercizio di un nuovo impianto di trattamento e recupero di rifiuti non pericolosi provenienti dal ciclo siderurgico e della produzione di materiali refrattari sito in Loc. S. Rufina nel Comune di Sulmona (AQ), fasi di recupero (R5 – R13), con potenzialità annua di 18.700 tonnellate all’anno, identificabile nello Stralcio Mappa Catastale del Comune di Sulmona al Foglio n. 9, particelle n. 292 e 164, in conformità agli elaborati indicati in premessa e di seguito elencati;

Elaborati tecnici e grafici:

a)   Tavola 1 “Carta topografica regionale con individuazione del sito oggetto dell’intervento”, scala 1:25.000, datata 10.09.2006 a firma del legale rappresentante Vincenzo Tirone e dell’ing. Francesco Russomanno;

b)  Tavola 1.2 “Carta d’uso del suolo con individuazione del sito oggetto dell’intervento”, 1:25.000, datata 10.09.2006 a firma del legale rappresentante Vincenzo Tirone e dell’ing. Francesco Russomanno;

c)   Tavola 1.3 “Stralcio mappa catastale foglio n. 9 particelle n. 292-164 con individuazione del sito oggetto dell’intervento” scala 1:100, datata 10.09.2006 a firma del legale rappresentante Vincenzo Tirone e dell’ing. Francesco Russomanno;

d)             d)Tavola 1.4 “Piano Paesistico Regionale foglio n. 369, tavola Est, con individuazione del sito oggetto dell’intervento”, 1:25.000, datata 10.09.2006, a firma del legale rappresentante Vincenzo Tirone e dell’ing. Francesco Russomanno;

e)   Tavola 1.5 “Carta della vegetazione con individuazione del sito oggetto dell’intervento” datata 10.09.2006, a firma del legale rappresentante Vincenzo Tirone e dell’ing. Francesco Russomanno;

f)   Tavola 1.6 “Stralcio dello strumento urbanistico con indicazione dell’impianto; ubicazione dei fabbricati vicini con distanze in metri e relative altezze” datata 10.09.2006 a firma del legale rappresentante Vincenzo Tirone e dell’ing. Francesco Russomanno;

g)   Tavola 2.1 “Planimetria generale” scala 1:100, datata 10.09.2006 a firma del legale rappresentante Vincenzo Tirone e dell’ing. Francesco Russomanno;

h)   Tavola 2.2 “Particolare vasca di prima pioggia e disoleatore” scala 1:20, datata 10.09.2006 a firma del legale rappresentante Vincenzo Tirone e dell’ing. Francesco Russomanno;

i)    Tavola 3.1 “Relazione Tecnica” datata 10.09.2006 a firma del legale rappresentante Vincenzo Tirone e dell’ing. Francesco Russomanno;

j)   Tavola 4.1 “Relazione di Studio di Impatto Ambientale”, datata 10.09.2006 a firma del legale rappresentante Vincenzo Tirone e dell’ing. Francesco Russomanno;

k)  Tavola 5.1 “Relazione Geologica, Idrogeologica” datata 10.09.2006 a firma del legale rappresentante Vincenzo Tirone e dell’ing. Francesco Russomanno e del Geologo Dott. Giancarlo Boscaino;

Elaborati trasmessi con nota prot. n. 605 del 09.07.2007 e acquisiti al prot. n. 13273/DN3 del 10.07.2007:

l)    Tavola 2.1 “Planimetria generale e particolari dei macchinari installati” scala 1:200, datata 28.06.2007 a firma del legale rappresentante Vincenzo Tirone e dell’ing. Francesco Russomanno;

m)  Tavola 2.2 “Vasca di trattamento acque di prima pioggia” scala 1:20, datata 28.06.2007 a firma del legale rappresentante Vincenzo Tirone e dell’ing. Francesco Russomanno;

n)   Tavola 3.1 “Relazione Tecnica” datata 28.06.2007 a firma del legale rappresentante Vincenzo Tirone e dell’ing. Francesco Russomanno;

o)             Relazione Geologico Tecnica datata 25.06.2007 a firma del Geologo Manuel Giuseppe:

p)  Copia dell’iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali – Sezione Regionale Abruzzo, prot. n. 5915 del 21.06.2007;

Elaborati trasmessi con nota prot. n. 682 del 01.08.2007 e acquisiti al prot. n. 15234/DN3 del 02.08.2007:

q)  Tabella riassuntiva delle lavorazioni, a firma dell’ing. Francesco Russomanno;

r)             Planimetria dei locali ove si svolgono le suddette attività, a firma dell’ing. Francesco Russomanno;

s)   Copia del Contratto di Locazione;

Elaborati trasmessi agli Enti in data 27.09.2007 e trasmessi alla Regione Abruzzo in data 27 Agosto 2008 acquisiti al prot. n. 20886/DN3:

t)   Tav. A0 Relazione tecnica di Sintesi, datata 07.09.2007, a firma dell’Ing. F. Russomanno e vistata dalla Ditta COVIT S.r.l.;

u)   Tav. A1 Schema di Flusso, datato 07.09.2007, a frma dell’ing. F. Russomanno e vistato dalla Ditta COVIT S.r.l.;

v)   Tav. A2 Sistema di aspirazione ed abbattimento Aria, datato 07.09.2007, a firma dell’ing. F. Russomanno e vistato dalla Ditta COVIT S.r.l.;

w)  “Studio della composizione e valutazione della possibilità di riutilizzo nell’industria ceramica di una miscela costituita da terra di fonderia, scarti di allumina e sabbia silicea” a firma del Prof. M. Pelino e Prof. G. Di Giacomo dell’Università dell’Aquila – Dipartimento di Chimica, Ingegneria Chimica e Materiali;

x)             Integrazioni relative alle emissioni in atmosfera come richieste nella Conferenza dei Servizi del 22.01.2007, trasmesse con nota della Ditta COVIT S.r.l. del 06.03.2008 e consistenti in integrazioni alla relazione tecnica;

y)             Integrazioni relative alle emissioni in atmosfera richieste durante la Conferenza dei Servizi, seduta del 14 Marzo 2008, trasmesse con nota della Ditta COVIT S.r.l. del 29.03.2008, consistenti nella relazione tecnica datata 29.03.2008 e nel Quadro Riassuntivo delle Emissioni datato 29.03.2008;

z)             Ulteriore documentazione integrativa relativa alle emissioni in atmosfera e, trasmesse con nota della Ditta COVIT S.r.l. del 20.05.2008, consistente in una relazione tecnica integrativa contenente un Elaborato Grafico, datata 20.05.2008;

2)   di AUTORIZZARE la Ditta COVIT S.r.l. alla realizzazione ed esercizio ai sensi del predetto art. 208 del Decreto Legislativo 03.04.2006 n. 152, dell’impianto di cui al punto 1);

3)   di STABILIRE che l’autorizzazione di cui al precedente punto 2) preso atto del contenuto del contratto d’affitto datato 1 Agosto 2007, che recita “la locazione avrà la durata di anni 6 con l’inizio dal 1 Marzo 2006 e termine al 29 Febbraio 2012. Il contratto si intende tacitamente rinnovato di sei anni in sei anni se non venga data disdetta da comunicarsi all’altra parte a mezzo lettera raccomandata almeno dodici mesi prima della scadenza” è concessa dalla data di notifica del presente provvedimento sino al 29 Febbraio 2012, fatta salva la presentazione da parte della Ditta interessata entro il trentesimo giorno successivo alla predetta scadenza, di una autocertificazione resa ai sensi di legge, attestante l’avvenuto rinnovo tacito del contratto di affitto suddetto; in questo caso la Ditta è abilitata proseguire l’attività entro il termine temporale di anni dieci dalla data di notifica del presente provvedimento, ex art. 208 del D.Lgs n. 152/06 e s.m.i.;in caso di mancato rinnovo del citato contratto d’affitto, l’esercizio dell’impianto dovrà inderogabilmente cessare alla data del 29 Febbraio 2012, con conseguente dismissione delle attrezzature e ripristino dell’area;a tale proposito si prescrive all’Azienda di produrre entro trenta giorni dalla notifica del presente provvedimento apposito elaborato progettuale, concernente le misure di ripristino dell’area, in merito al cui contenuto il Servizio Gestione Rifiuti si riserva di adozione di opportuni provvedimenti;

4)   di STABILIRE il rinvio a ulteriori prescrizioni e condizioni in ordine all’impianto in oggetto, derivanti dall’applicazione di norme da parte di Enti ed organismi non coinvolti nel procedimento istruttorio, che si fanno salve;

5)   di STABILIRE che al termine dei lavori di realizzazione dell’impianto, l’Azienda produca di una comunicazione alla quale deve essere allegata una dichiarazione del direttore dei lavori il quale attesta:

­             l'ultimazione delle opere in conformità al progetto approvato;

­             l'avvenuta effettuazione con esito positivo della verifica di idoneità funzionale;

­    il nominativo del responsabile della gestione dell'impianto, in possesso di idonee e documentate conoscenze tecniche;

da trasmettere al Dirigente del Servizio Gestione Rifiuti, mentre relativamente all’avvio dell’impianto e l’esercizio provvisorio dello stesso, tali fasi devono essere precedute dall’invio al predetto Dirigente della documentazione attestante la prestazione delle garanzie finanziarie e della data di avvio dell’impianto;

6)   di DISPORRE che entro centottanta giorni dalla comunicazione di avvio dell'impianto, salvo proroga accordata su motivata istanza dell'interessato, il soggetto autorizzato alla realizzazione dell'impianto deve presentare il certificato di collaudo dell'impianto stesso. Il certificato di collaudo deve attestare, tra l'altro, in funzione anche della tipologia di impianto:

a)   la conformità dell'impianto realizzato con il progetto a suo tempo approvato;

b)  la funzionalità dei sistemi di stoccaggio e dei processi di smaltimento, trattamento e recupero in relazione alla quantità e qualità dei rifiuti da smaltire o da recuperare;

c)             l'idoneità delle singole opere civili ed elettromeccaniche dell'impianto a conseguire i rispettivi risultati funzionali;

d)  il regolare funzionamento dell'impianto nel suo complesso a regime di minima e di massima potenzialità;

e)             l'idoneità dell'impianto a garantire il rispetto dei limiti di legge ovvero di quelli prescritti come condizione nel provvedimento di approvazione;

f)   le attività di monitoraggio e l'esecuzione di campionamenti ed analisi sui rifiuti da trattare, da recuperare o da smaltire, sui rifiuti prodotti, sui materiali recuperati, sulle emissioni e sugli scarichi, con specificazione dei valori, misurati all'atto del prelievo, delle variabili e dei parametri operativi.

7)   di STABILIRE che nell’impianto possono essere trattati le tipologie di rifiuti di seguito tabellate, aggregate in 5 gruppi con i rispettivi codici CER, le potenzialità e le operazioni di recupero praticate:

 

Codice CER

Massimo Stoccaggio Istantaneo (ton)

Operazione

Posizione

GRUPPO I°

Stoccaggio Massimo Istantaneo: 60 ton

Quantità Massima Totale: 8.000 ton/anno

 

16 11 02

30

R13

C1-C4

5

4,5,6

16 11 04

30

R13

C1-C4

5

4,5,6

16 11 06

30

R13

C1-C4

5

4,5,6

GRUPPO II°

Stoccaggio Massimo Istantaneo: 30 ton

Quantità Massima Totale: 800 ton/anno

 

10 12 03

30

R13

C2

GRUPPO III°

Stoccaggio Massimo Istantaneo: 30 ton

Quantità Massima Totale: 2.475 ton/anno

 

03 03 09

30

R13

C3

03 03 10

30

R13

C3

03 03 11

30

R13

C3

GRUPPO IV°

Stoccaggio Massimo Istantaneo: 30 ton

Quantità Massima Totale: 1.856,25 ton/anno

 

10 03 05

30

R5

20b- 20c- 20d- 23- 24

GRUPPO V°

Stoccaggio Massimo Istantaneo: 100 ton

Quantità Massima Totale: 5.568,75  ton/anno

 

10 09 06

30

R5

9-23-15-24

10 09 08

30

R5

9-23-15-24

10 09 10

30

R5

9-23-15-24

10 09 12

30

R5

9-23-15-24

 

      Si precisa il quantitativo totale di rifiuti per i quali viene richiesta l’autorizzazione è pari a 18.700 tonnellate/anno; Il massimo stoccaggio istantaneo di tutti i rifiuti è pari a 200 tonnellate e pertanto non si potranno mai avere presenti contemporaneamente i massimi quantitativi di rifiuti sopra descritti.

8)   di PRECISARE che l’autorizzazione di cui al punto 2) è rinnovabile per ogni sua fase (costruzione e/o esercizio) nelle forme stabilite dal D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. e della L. R. n. 45 del 19.12.2007;

9)   DI STABILIRE che l’autorizzazione di cui al punto 2) è concessa alle condizioni e prescrizioni indicate in premessa e di seguito riportate:

      ARTA Dipartimento Provinciale dell’Aquila:

­    Il prodotto Composit06 potrà essere utilizzato esclusivamente per i cicli produttivi espressamente indicati nello studio tecnico scientifico redatto dal Dipartimento di Chimica, Ingegneria Chimica e Materiali, dell’Università degli studi dell’Aquila;

­    La Ditta COVIT deve trasmettere allo scrivente Dipartimento Provinciale ARTA, con cadenza semestrale, copie dei certificati analitici effettuati sul prodotto Composit06 così come indicato nella relazione tecnica di sintesi, Tav. A0 datata 07.09.07, nonché relativa caratterizzazione merceologica;

­    per la produzione del Composit06, vista la relazione del Dipartimento di Chimica dell’Università degli studi di l’Aquila citata in premessa e relativa ai codici CER 100908 e 100305, la ditta attualmente potrà utilizzare esclusivamente i medesimi codici per un quantitativo annuo complessivo di 7425 tonnellate. Il quantitativo massimo previsto nella relazione del 07.09.07 pari a 9.900 t/a, potrà essere raggiunto solo a condizione che la ditta presenti ulteriore documentazione tecnica integrativa, nella quale venga dimostrato che la produzione del Composit06, possono essere utilizzati anche i codici CER 100906, 100910, 100912;

      A tal proposito la Regione Abruzzo dispone, onde poter autorizzare l’incremento di potenzialità da 7425 t/anno a 9900 ton/anno, la Ditta dovrà produrre la suddetta documentazione tecnica integrativa, all’ARTA Dipartimento Provinciale dell’Aquila ed alla Regione Abruzzo – Servizio Gestione Rifiuti, al momento della richiesta di incremento della potenzialità;

­             considerato che il codice 100908 può essere classificato nella Direttiva del 09.04.2002 anche come rifiuto pericoloso con il codice 100907*, la ditta, dovrà trasmettere allo scrivente Dipartimento Provinciale ARTA copia dei certificati analitici ricevuti dalle ditte produttrici dei rifiuti, che attestino la non pericolosità del rifiuto stesso. Analoga considerazione dovrà essere tenuta in considerazione anche per l’eventuale futuro utilizzo degli ulteriori codici CER 100906, 100910 e 100912; La copia dei certificati analitici suddetti dovrà essere inviata entro 150 gg dalla notifica del presente provvedimento;

­    la ditta, con cadenza semestrale, dovrà inviare allo scrivente Dipartimento i quantitativi inerenti l’utilizzo della sabbia silicea pura utilizzata nel processo di produzione del Composit06:

­    per quanto attiene la messa in riserva (R13) degli altri rifiuti utilizzati e non inerenti la produzione del Composit06, non potranno essere superate le quantità massime stoccabili previste nella relazione tecnica del 07.09.2007;

      Prescrizioni per il punto di emissione E1:

-    N. 4 controlli durante la marcia controllata;

-       Frequenze di controllo quadrimestrale;

      A tal proposito la Regione Abruzzo dispone che la messa in esercizio deve essere comunicata, alla Provincia dell’Aquila, all’ARTA Dipartimentale dell’Aquila ed alla Regione Abruzzo – Servizio Gestione Rifiuti, con un anticipo di almeno 15 gg; L’esito dei controlli effettuati durante la marcia controllata deve essere comunicati alla Provincia dell’Aquila, all’ARTA Dipartimentale dell’Aquila ed alla Regione Abruzzo – Servizio Gestione Rifiuti entro 30 gg dall’effettuazione dell’ultimo degli stessi;

      Durante il normale esercizio dell’impianto gli esiti dei controlli quadrimestrali, conteggiati a partire dal termine della marcia controllata, devono rimanere a disposizione per gli accertamenti dell’autorità preposta ed essere comunque trasmessi all’ARTA Dipartimento Provinciale dell’Aquila entro 30 gg dalla scadenza di ogni singolo quadrimestre;

      Provincia dell’Aquila:

-             l’eventuale utilizzo delle acque di prima pioggia è subordinato alla presentazione della documentazione illustrativa delle relative modifiche strutturali e/o impiantistiche nonché di certificato analitico attestante il rispetto dei limiti di cui alla tabella dell’allegato al D.M. 12 giugno 2003, n. 185 “Norme tecniche per l’utilizzo delle acque reflue”; Tale documentazione dovrà essere presentata preliminarmente all’utilizzo delle acque di prima pioggia alla Provincia dell’Aquila;

      Direzione Regionale Sanità – Servizio Prevenzione Collettiva:

-    a condizione che ad impianto attivo venga fornita al Servizio Prevenzione e Sicurezza negli ambienti di lavoro la valutazione dell’esposizione al rumore e alle vibrazioni dei lavoratori addetti ai sensi del D.Lgs. n. 195/96; Tale valutazione dovrà essere trasmessa entro 60 gg dalla notifica del presente provvedimento;

      Genio Civile Regionale dell’Aquila:

-             dovranno essere previsti in fase di realizzazione dell’opera, ed in fase di esercizio degli impianti, tutti gli accorgimento tali da evitare qualsiasi interferenza tra i depositi dei rifiuti (solidi e/o liquidi) che possano comportare l’eventuale inquinamento delle falde acquifere sotterranee;

10) di PRESCRIVERE che negli impianti oggetto della presente autorizzazione non possono essere esercitate altre attività, ancorchè afferenti alla gestione dei rifiuti e così come già previsto dalle vigenti norme regionali, ogni modifica agli impianti e/o alle attività di gestione deve essere preventivamente autorizzata dalla Regione Abruzzo;

11) di PRECISARE che la presente autorizzazione è subordinata al rispetto delle seguenti ulteriori prescrizioni:

-    deve essere evitato ogni danno o pericolo per la salute, la incolumità il benessere e la sicurezza della collettività e dei singoli;

-    deve essere garantito il rispetto delle esigenze igienico sanitarie ed evitato ogni rischio di inquinamento dell'aria dell'acqua, del suolo e del sottosuolo, nonché ogni inconveniente derivante da rumori ed odori;

-    devono essere salvaguardate la fauna e la flora e deve essere evitato ogni degrado dell'ambiente e del paesaggio;

-    devono essere promossi, con l'osservanza di criteri di economicità ed efficienza, sistemi tendenti a favorire il riciclo, il riutilizzo ed il recupero di materie prime ed energia;

-    e attrezzature ed i contenitori usati devono essere idonei e rispondenti ai requisiti tecnici necessari per la corretta esplicazione dell'attività, devono impedire la dispersione dei rifiuti e la fuoriuscita di esalazioni moleste; dovranno altresì essere tenuti in buona efficienza e sottoposti a periodiche ed adeguate operazioni di lavaggio e decontaminazione; le acque di lavaggio dovranno essere smaltite secondo la normativa vigente;

12) di RICHIAMARE la Ditta COVIT S.r.l. autorizzata, in particolare, al rispetto degli obblighi previsti dall’art. 189 (Catasto dei Rifiuti) e dell’art. 190 (Registro di carico e scarico) del Decreto Legislativo 03.04.2006 n. 152 (Norme in materia ambientale) e s.m.i. e alla trasmissione, ai sensi della D.G.R. 1399 del 29.11.2006, con cadenza semestrale, al Servizio Tutela Ambiente della Provincia di L’Aquila e all’A.R.T.A. – Agenzia Regionale Tutela Ambiente – Dipartimento Provinciale di L’Aquila di una comunicazione concernente la quantità dei rifiuti movimentati, la provenienza e la loro destinazione, distinguendo quelli provenienti dalla regione da quelli fuori regione;

13) di DARE ATTO che l’inosservanza delle prescrizioni contenute nella presente autorizzazione comporta l’adozione dei provvedimenti previsti dall’art. 208 (Autorizzazione unica per i nuovi impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti) comma 13 (Quanto, a seguito di controlli successivi all’avviamento degli impianti, questi non risultino conformi all’autorizzazione di cui al presente articolo, ovvero non siano soddisfatte le condizioni e le prescrizioni contenute nella stessa autorizzazione, quest’ultima è sospesa, previa diffida, per un periodo massimo di dodici mesi. Decorso tale termine senza che il titolare abbia adempiuto a quanto disposto nell’atto di diffida l’autorizzazione è revocata) del Decreto Legislativo 03.04.2006 n. 152 e s.m.i.;

14) di OBBLIGARE la Ditta COVIT S.r.l. a prestare adeguate garanzie finanziarie, ai sensi della citata D.G.R. 3.08.2007, n. 790, a favore della Regione Abruzzo (n. 2 polizze in originale o n. 2 in copia conforme all’originale), a copertura di eventuali danni ambientali; la garanzia controfirmata per accettazione, sarà restituita all’interessato;

15) di OBBLIGARE la Ditta COVIT S.r.l. a prestare adeguata assicurazione R.C. per i lavori di realizzazione inerenti le modifiche all’impianto a favore della Regione Abruzzo (n. 2 polizze in originale o n. 2 in copia conforme all’originale); la garanzia controfirmata per accettazione, sarà restituita all’interessato;

16) di OBBLIGARE la Ditta COVIT S.r.l. preventivamente alla realizzazione ed esercizio dell’impianto, a conformarsi a quanto stabilito dal D.P.R. 29 Luglio 1982, n. 577 e s.m.i e di trasmettere entro 150 gg dalla notifica del presente provvedimento agli Enti di controllo, alla Regione Abruzzo – Servizio Gestione Rifiuti, all’ARTA Dipartimento Provinciale dell’Aquila ed alla Provincia dell’Aquila la certificazione di conformità alla suddetta normativa, ovvero la dichiarazione attestante la non sussistenza dell’assoggettabilità alla normativa stessa;

17) di OBBLIGARE la Ditta COVIT preventivamente alla realizzazione ed esercizio dell’impianto, a conformarsi a quanto stabilito dal D.Lgs. n. 334 del 17 Agosto 1999 e s.m.i.e di trasmettere tutti i documenti inerenti gli adempimenti del predetto decreto agli Enti di controllo, alla Regione Abruzzo – Servizio Gestione Rifiuti, all’ARTA Dipartimento Provinciale dell’Aquila ed alla Provincia dell’Aquila, ovvero la dichiarazione attestante la non sussistenza dell’assoggettabilità alla normativa stessa;

18) di FARE SALVE eventuali e ulteriori autorizzazioni, visti, pareri, nulla-osta e prescrizioni di competenza di altri Enti e Organismi, nonché le altre disposizioni e direttive vigenti in materia; sono fatti salvi, infine eventuali diritti di terzi;

19) di TRASMETTERE copia del presente provvedimento all’Amministrazione Provinciale di L’Aquila, all’A.R.T.A. – Agenzia Regionale Tutela Ambiente – Sede Centrale di Pescara, all’A.R.T.A. – Agenzia Regionale Tutela Ambiente – Dipartimento Provinciale di L’Aquila, all’Albo Nazionale Gestori Ambientali c/o Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura di L’Aquila e al Comune di Sulmona;

20) di REDIGERE il presente atto in n. 2 originali, di cui un esemplare viene notificato ai sensi di legge alla COVIT S.r.l.;

21) di DISPORRE la pubblicazione del presente provvedimento, limitatamente all’oggetto e al dispositivo, sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo;

 

Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al competente Tribunale Amministrativo Regionale entro sessanta giorni o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla notifica.

Il Dirigente del Servizio

Dott. Franco Gerardini