LA FIRA SPA

Visto Il Regolamento CEE n. 875/2007 della Commissione del 24/07/2007, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea n. L 193 del 25/07/2007. Tale Regolamento, è entrato in vigore il giorno 01/08/2007 ed è relativo all’applicazione degli art. 87 e 88 del Trattato CE agli Aiuti de Minimis nel settore della pesca e reca modifica del Regolamento CE n. 1860 del 2004;

Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 489/p del 26/05/2008 , pubblicata sul BURA n.46 ordinario del 17/08/2007, relativa, tra l’altro alla concessione di contributi in regime de minimis a favore degli Imprenditori Ittici Abruzzesi che esercitano la Piccola pesca ( di seguito denominato per brevità anche “aiuto de minimis” ), alla destinazione per tale finalità della somma di € 200.000,00 ed alla approvazione del Disciplinare di Concessione per l’affidamento alla Fira Spa della gestione dell’intervento, nonché alla definizione dei criteri di finanziamento del medesimo intervento;

Vista la nota prot. N.RA 84764 del 28.07.2008 del Servizio Economia Ittica e Programmazione venatoria della Direzione Agricoltura, Foreste e Sviluppo Rurale Alimentazione Caccia e Pesca;

Dato atto che, in relazione agli aiuti di cui alla predetta delibera DGR 489/p del 26/05/2008, sono stati aquisiti i seguenti 2 pareri ed autorizzazioni:

1.   Autorizzazione resa, ai sensi dell’articolo 4 del Regolamento CEE n. 875/2007, dal competente Ministero ad erogare, nel rispetto della vigente normativa “de minimis”, gli aiuti di che trattasi;

2.   Avvenuto decorso del termine utile per l’adozione del parere consiliare di cui all’articolo 19 della L.R. 53/97.

Dato atto che in data 28 luglio 2008  è stata sottoscritta dal Presidente della Fira Spa , Dott. Mario Santucci, il Disciplinare di Concessione, conforme all’allegato C della DGR 489/P del 26.05.2008 di cui all’aiuto de minimis in discorso;

Approva il presente Bando pubblico:

Articolo 1

Ambito di Applicazione e soggetti beneficiari

I soggetti beneficiari dell’aiuto de minimis sono le Imprese di Pesca che soddisfano tutti i requisiti elencati nei successivi  paragrafi 1), 2) ,3) ,4) e 5):

1)   essere armatrici, alla data del 1 novembre 2006, di una o più unità da pesca, ed essere iscritte alla stessa data nel registro delle imprese di pesca di uno dei   compartimenti marittimi abruzzesi di Ortona o Pescara;

2)   essere armatrici alla data del 1 novembre 2006 di unità da pesca aventi le seguenti caratteristiche desumibili dai documenti di bordo in possesso delle ditte armatrici (ruolino di bordo e licenza di pesca):

a)   lunghezza fuori tutto inferiori a 12 metri;

b)  non essere autorizzati all’utilizzo degli attrezzi trainati elencati nella tabella 3 dell’allegato I del Regolamento CE n. 26/2004 della Commissione del 30/12/2003 relativo al registro della flotta Comunitaria, ovvero essere autorizzate all’esercizio della pesca con attrezzi da traino, ad esclusione delle draghe, entro le 6 miglia dalla costa;

3)   non aver beneficiato, per la medesima unità da pesca, dell’aiuto de minimis previsto all’articolo 2 (Determinazione del contributo) del Bando concernente “D.G.R. n. 701 del 16/07/2007, concessione di contributi in regime de minimis a favore degli imprenditori ittici abruzzesi che esercitano la piccola pesca nei compartimenti di Pescara e Ortona L.R. 22/2004 Fondo Unico per le politiche della pesca “ pubblicato sul B.U.R.A. n.55 Ordianrio del 5/10/20007;

4)   ottemperare a quanto previsto dall’art. 6, comma 7 del Decreto Legislativo 26/5/2004, n. 154 e s.m.i. ed inoltre, in conformità all’art. 1, comma 1223 della Legge 27/12/2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) e del D.P.C.M. 23/5/2007 (G.U.R.I. del 12/7/2006, n. 160) non aver usufruito di benefici considerati illegali o incompatibili dalla Commissione Europea ovvero di averli restituiti o bloccati in un conto particolare;

5)   aver ottemperato, durante il periodo di sovvenzione, al Diritto Comunitario ed in particolare alle norme della Politica Comune della Pesca ed impegnarsi, in caso di inosservanza accertata, a rimborsare quanto percepito in proporzione alla gravità dell’infrazione.

Articolo 2

Determinazione del Contributo

La somma complessiva stanziata per l’aiuto in discorso è di € 200.000,00 (duecentomila/00) comprensiva anche del compenso per la Fira Spa di cui all’art. 5 del Disciplinare di Concessione.

Il contributo massimo erogabile, in “de minimis” per unità da pesca, è pari ad € 5.568,18 (cinquemilacinquecentosessantotto/18) .

Articolo 3

Termini e modalità di presentazione delle istanze

Le istanze redatte in conformità all’allegato A (fax simile di domanda) e, corredate della relativa documentazione richiesta, devono essere trasmesse esclusivamente  a mezzo raccomandata  postale con avviso di ricevimento alla Fi.r.a. S.p.a. - Via Parini, 21 - 65122 Pescara  entro e non oltre 30 giorni decorrenti dal giorno successivo alla Pubblicazione del presente Bando sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

Nel caso in cui una Impresa di pesca richieda aiuti per più di una unità da pesca, dovrà produrre, per ciascuna unità, una specifica istanza conforme al predetto allegato A.

Nel caso in cui per la medesima unità da pesca vi sia più di una Impresa avente diritto , in relazione ai periodi in cui l’Impresa risulta armatrice dell’unità da pesca desumibili dagli Estratti degli Uffici Marittimi di iscrizione (R.N.M.&G.)  ciascuna Impresa di pesca , per la propria quota parte, dovrà produrre specifica istanza conforme al predetto allegato A.

Le istanze dovranno essere sottoscritte dal Legale rappresentante dell’Impresa richiedente; in caso di Società di Fatto, l’istanza dovrà essere sottoscritta contestualmente da tutti i componenti la società.

Le istanze dovranno essere inviate in busta chiusa recante oltre all’indirizzo del mittente e del destinatario la seguente dicitura: “Intervento straordinario  piccola pesca Abruzzo 2008”.

Le domande inviate prima della data di pubblicazione ovvero dopo la data ultima sono considerate non ricevibili e pertanto saranno escluse; a tal fine fa fede il timbro postale di spedizione.

Articolo 4 (fasi del procedimento)

La Fi.r.a. S.p.a. procede, anche con l’eventuale ausilio di un esperto del settore pesca, alla istruttoria delle istanze trasmesse entro i termini di cui al precedente articolo 3, finalizzata alla verifica della regolarità e completezza della documentazione presentata, al riscontro del possesso dei requisiti previsti  e determina i contributi a favore dei beneficiari attraverso la predisposizione e la  formalizzazione di appositi elenchi contenenti distintamente gli ammessi ai benefici e gli esclusi.

La Fi.r.a. S.p.a. potrà richiedere agli interessati integrazioni documentali ovvero chiarimenti che dovessero rendersi necessari in corso di istruttoria ovvero sulla base di specifiche Disposizioni Normative o Regolamentari assegnando a tal fine il termine massimo di 15giorni.

Articolo 5 (pubblicizzazione)

Il Presente Bando viene  pubblicato, integralmente, sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo, sul sito internet della Fi.R.A. S.p.a. all’indirizzo www.fira.it , sul sito internet del Servizio Economia Ittica e Programmazione venatoria www.regione.abruzzo.it/pesca  e ne viene data notizia della pubblicazione, a mezzo fax, ai Componenti titolari della Conferenza Regionale della Pesca e dell’Acquacoltura di cui alla L.R. 22/2004 ed agli Enti designanti.

Segue allegato