LA GIUNTA REGIONALE
Richiamati
- l’Allegato “A” della D.G.R., 03-08-2006, nr. 890 - P.O.R. F.S.E. Abruzzo - Obiettivo 3 per il 2000/2006 - “Piano degli interventi 2006 - Strumento unitario di pianificazione a supporto della conclusione del programma”;
- l’Allegato 4 al rendiconto della D.G.R., 29-01-2007, nr. 52 -P.O.R. F.S.E. Abruzzo - Obiettivo 3 per il 2000/2006 – “Adozione Primo Disciplinare attuativo”;
Sottolineato che il Paragrafo 4.1. dell’Allegato “A” alla D.G.R., 03-08-2006, nr. 890, dispone che “laddove l’effettiva frequenza delle attività formative sia inferiore di oltre il 20% al monte ore minimo determinato dal prodotto del numero minimo di allievi per la durata (numero minimo allievi x durata attività formative prevista da bando = monte ore), il costo ammesso sarà riparametrato, dal competente Servizio della Direzione, in funzione di una decurtazione proporzionale. Tale riparametrazione sarà portata ad esecuzione in sede di rendicontazione finale”;
Riscontrata la sussistenza di incertezze interpretative in merito al contenuto ed alla ratio effettiva della norma regolamentare in questione, che si frappongono ad una sua effettiva univoca applicazione;
Ravvisata pertanto l’opportunità di precisarne meglio le finalità , sottolineando che tale previsione regolamentare persegue lo scopo d’ancorare la quantificazione di alcune voci di costo ammesse dal revisore in sede di rendicontazione alla spesa effettivamente sostenuta, relativamente al numero reale degli allievi che hanno concretamente usufruito del momento formativo;
Considerato che l’Allegato 4 al rendiconto della D.G.R., 29-01-2007, nr. 52 prevede una serie di voci di costo, alcune delle quali legate al numero reale degli allievi che hanno usufruito del momento formativo ed altre completamente indipendenti da esso;
Ritenuto pertanto d’interpretare la norma regolamentare in questione nel senso che la riparametrazione debba essere effettuata soltanto relativamente alle voci di costo che risultano essere quantificate in diretta correlazione con il numero degli allievi, stante l’inciso della disposizione regolamentare in esame, il quale espressamente precisa che opera il presupposto giuridico-fattuale della “frequenza effettiva degli allievi inferiore al 20% del monte ore minimo”;
Ricordato che l’Allegato 4 al rendiconto della D.G.R., 29-01-2007, nr. 52, prevede il modello riassuntivo dei costi ammessi suddiviso nelle Categorie “A”, “B”, “C” e “D”;
Tenuto conto che, nell’ambito del predetto Allegato 4 la diretta correlazione al numero degli allievi effettivamente frequentanti , suscettibile di indurre una conseguente riparametrazione, è riscontrabile in tutte le voci della Categoria “B” – Spese allievi e nelle voci Attrezzature didattiche, Materiale didattico ed Amministrazione (limitatamente alle sub voci Cancelleria e stampati, Collegamenti e spese telefoniche per formazione a distanza) della Categoria “C” – Spese di funzionamento e gestione;
Sottolineato che la norma regolamentare in questione svolge la funzione di clausola penale relativamente alla sopra indicate voci e che, di conseguenza, una volta superata la soglia di rilevanza del 20% necessita operare la riparametrazione sul totale della percentuale di riscontrata mancata attività formativa e non sulla differenza risultante tra tale percentuale riscontrata e la predetta soglia del 20%;
Rilevato che la presente Deliberazione di Giunta Regionale costituisce, al contempo, atto d’ordinaria amministrazione, nonché atto indifferibile ed urgente, stanti, sia la sua natura di mero atto d’interpretazione di disposizioni già impartite in precedenza, sia l’impellente necessità di fornire dei chiari criteri interpretativi atti ad agevolare l’imminente attività di rendicontazione finale;
Considerato che il Direttore regionale della Direzione Regionale Politiche Attive del Lavoro, Sistema Integrato Regionale di Formazione ed Istruzione ha espresso parere favorevole in ordine alla legittimità ed alla regolarità tecnica-amministrativa del presente provvedimento, nonché sul carattere al tempo stesso ordinario ed indifferibile di esso;
A voti unanimi espressi nelle forme di legge,
delibera
per le motivazioni di cui in narrativa che s’intendono qui integralmente trascritte ed approvate:
1. d’interpretare il contenuto del Paragrafo 4.1. dell’Allegato “A” alla D.G.R., 03-08-2006, nr. 890, nel senso che laddove si dispone che, in sede di rendicontazione finale, l’effettiva frequenza delle attività formative sia inferiore di oltre il 20% al monte ore minimo determinato dal prodotto del numero minimo di allievi per la durata (numero minimo allievi x durata attività formative prevista da bando = monte ore), il costo ammesso debba essere riparametrato in funzione di una decurtazione proporzionale, concernente le soli voci di costo ammesse, la cui quantificazione da parte del revisore in sede di rendicontazione risulti essere direttamente correlata al numero reale di allievi che abbiano concretamente usufruito del momento formativo.
2. di stabilire di conseguenza che, nell’ambito del predetto Allegato 4 al rendiconto della D.G.R., 29-01-2007, nr. 52, il requisito di diretta correlazione al numero degli allievi effettivamente frequentanti e la conseguente riparametrazione afferisca tutte le voci della Categoria “B” – Spese allievi e le voci Attrezzature didattiche, Materiale didattico ed Amministrazione (limitatamente alle sub voci Cancelleria e stampati, Collegamenti e spese telefoniche per formazione a distanza) della Categoria “C” – Spese di funzionamento e gestione.
3. di precisare che la disposizione in questione svolgendo la funzione di clausola penale relativamente alle sopra indicate voci e che, di conseguenza, una volta superata la soglia di rilevanza del 20% necessita operare la riparametrazione sul totale della percentuale di riscontrata mancata attività formativa e non sulla differenza risultante tra tale percentuale riscontrata e la predetta soglia del 20%.
4. di dare mandato alla Direzione Politiche Attive del Lavoro, Sistema Integrato regionale di Formazione ed Istruzione di porre in essere tutti gli adempimenti necessari alla sua implementazione.
5. di disporre la pubblicazione integrale del presente sul B.U.R.A. e sul sito internet della Regione www.regione.abruzzo.it.