IL DIRIGENTE DEL
SERVIZIO
Omissis
DETERMINA
1) di
autorizzare in via definitiva, ai sensi dell’art. 208, comma 15 del
D.Lgs. 03.04.06 n. 152 e s.m.i., e della L.R. n. 45/07, art. 50, la Ditta “DI
GIOVANNI LUCIO”.” con sede in Montesilvano (PE)– Via Lombardia n. 3 - all’esercizio dell’impianto mobile
del tipo frantoio CAESAR 3,
matricola n. CAESAR3000003 per l’attività di recupero, riutilizzo e riciclo dei
rifiuti non pericolosi consistente nelle operazioni di selezione e
frantumazione dei materiali provenienti dalle demolizioni edilizie. La
tipologia di rifiuti ammessi all’impianto, con capacità di trattamento fino a 80 mc/h, e le operazioni autorizzate
sono individuate nella tabella seguente:
** = i seguenti codici
CER potranno essere ammessi al trattamento nell’impianto mobile purchè avvenga
nel luogo di produzione degli stessi, ai sensi della della D.G.R. 1398/2008
2) di stabilire che l’autorizzazione di cui al
punto 1) è concessa per un periodo di 10 (dieci) anni dalla data di notifica
del presente provvedimento ed è rinnovabile previa apposita domanda da
presentarsi all’Autorità competente almeno 180 giorni prima della scadenza
della stessa;
3) di stabilire che la presente autorizzazione
riguarda le operazioni di recupero R5 di cui all’Allegato C alla Parte IV del
D.Lgs 152/06 e s.m.i., da svolgersi nel pieno rispetto degli elaborati
progettuali citati in premessa e nel rispetto di quanto stabilito nel D.M.
05/02/98 e s.m.i. par. 7.1, nei limiti delle attività di recupero ammissibili
indicate al sottoparagrafo 7.1.3 dello stesso D.M. 05/02/98;
4) di stabilire che dovranno essere rispettate
le condizioni e prescrizioni per la gestione dell’impianto, dettate dall’ARTA –
Dipartimento Provinciale di Pescara, con parere tecnico di cui alla già citata
nota prot. n. 2868 del 19/05/08 acquisita agli atti in data 28/05/08, prot. n.
DN3/13997, come riportate in premessa;
5) di stabilire inoltre, in ordine allo
svolgimento delle singole campagne di attività, che:
a. devono essere adempiute tutte le condizioni
previste dal comma 15 dell’art. 208 del D.Lgs.152/06 e s.m.i.;
b. almeno 60 giorni prima dell’inizio di ogni
campagna di attività, prima dell’installazione dell’impianto in un qualsiasi
cantiere, il responsabile deve presentare alla Regione e/o Provincia nel cui
territorio si trova il sito prescelto, la comunicazione prevista ai sensi
dell’art. 208, comma 15 del D.Lgs 152/06 e s.m.i., in n. 4 copie, allegando
alla stessa copia dell’autorizzazione prevista dal medesimo articolo, nonché,
una volta entrati in vigore i previsti decreti ministeriali di regolamentazione
delle modalità di iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali
(l’iscrizione all’Albo è requisito fondamentale come previsto dall’art. 212,
comma 5 del D.Lgs 152/06 e s.m.i.) il relativo certificato di iscrizione per la
Categoria 7;
c. la comunicazione di cui al punto b) dovrà
contenere:
- il luogo, la data di inizio e la durata
della campagna di attività;
- copia del contratto di affidamento dei
lavori relativi all’effettuazione della campagna oggetto della comunicazione;
- cronoprogramma della campagna oggetto della
comunicazione;
- i dati specifici inerenti all’attività;
- la descrizione dettagliata del sito relativo
alla campagna di attività, allegando una planimetria del sito riportante
l’esatta ubicazione dell’impianto, i confini dell’area prescelta per lo
svolgimento dell’attività con indicazione delle tipologie di insediamenti
esistenti al fine di valutare, sotto un profilo ambientale ed igienico
sanitario i potenziali effetti correlati all’esercizio dell’impianto, nonché
l’indicazione dell’eventuale prossimità ad aree naturali protette;
- le modalità di esercizio (in ordine ad
esempio allo svolgimento della specifica attività, alle verifiche, alle analisi
di controllo, alla registrazione dei dati relativi all’attività);
- indicazione di un Responsabile Tecnico dell’impianto avente i requisiti professionali
pari a quelli stabiliti dalle vigenti disposizioni dell’Albo Nazionale Gestori
Ambientali;
- copia delle garanzie finanziarie;
- qualora ricorrano i presupposti di cui alla
D.G.R. n. 119/2002 e s.m.i., copia del giudizio inerente lo studio di impatto
ambientale;
d. sono fatti salvi i compiti di vigilanza e
controllo, in ordine al concreto utilizzo dell’impianto, da parte della
Provincia, del Comune e dell’ARTA nel
cui territorio sono effettuate le campagne di attività, per quanto di
rispettiva competenza, nonché le disposizioni ed i provvedimenti degli Enti
competenti in ordine alla operazioni di trattamento e smaltimento dei rifiuti;
e. il Servizio Gestione Rifiuti, sulla scorta
delle eventuali osservazioni presentate entro 30 (trenta) giorni dal
ricevimento della suddetta documentazione dalla Provincia, dal Comune e
dall’ARTA, Dipartimento Provinciale competente per territorio, comunica le eventuali
prescrizioni integrative ovvero assume un provvedimento di divieto allo svolgimento dell’attività, qualora la
stessa nello specifico sito risulti non compatibile con la primaria esigenza di
tutela della salute pubblica e/o dell’ambiente.
f. Per lo svolgimento delle singole campagne di
attività sul territorio, i soggetti interessati sono tenuti ad osservare gli
adempimenti previsti dagli artt 189, 190, 193 del D.Lgs 152/06 e s.m.i.
(catasto rifiuti, registri di carico e scarico, formulario di trasporto);
g. qualora l’impianto mobile finalizzato allo
svolgimento di operazioni di recupero e/o smaltimento rifiuti per le quali la
vigente normativa nazionale o regionale richieda lo svolgimento della procedura
di valutazione di impatto ambientale, l’effettuazione della relativa campagna
sarà subordinata alla preventiva acquisizione del favorevole giudizio di
compatibilità ambientale, di competenza statale o regionale. In tal caso il
termine di cui al punto b) resta sospeso fino all’acquisizione del giudizio di
compatibilità ambientale di competenza statale o regionale;
h. nell’esecuzione delle singole campagne, su
ciascuna delle diverse componenti impiantistiche, al fine di favorire la loro
identificazione anche in funzione della registrazione delle campagne di
trattamento, va apposta una targa metallica inamovibile nella quale compaia la
sigla, relativa agli impianti interessati, riportante il relativo modello e
numero di matricola e la dizione:” D.Lgs 3.04.2006, n. 152, art. 208, comma 15
– Autorizzazione Regione Abruzzo”, accompagnata dagli estremi del presente
provvedimento costituiti dal numero e dalla data di emanazione.
6) di stabilire inoltre, che dovranno essere
rispettate le seguenti prescrizioni per la gestione dell’impianto:
a. il macchinario dovrà essere utilizzato
esclusivamente da personale qualificato e dotato di dispositivi di protezione
individuale e, prima di ogni attivazione, si dovrà comunicare il nominativo e
la qualifica di un direttore tecnico responsabile dell’impianto che dovrà garantire
la custodia continuativa e la regolare conduzione dell’impianto stesso; la
Ditta deve valutare il rischio dell’attività e prevedere gli accorgimenti
necessari per la salute e la sicurezza dei lavoratori, secondo quanto previsto
dal D.Lgs. 626/94 e s.m.i.;
b. l’utilizzo dell’impianto deve rispettare le
prescrizioni contenute nel manuale d’uso dell’impianto; relativamente alle
componenti elettro-meccaniche, si richiama il rispetto delle direttive
comunitarie CE 98/37 (“direttiva macchine”), CEE 89/336 sulla compatibilità
elettromagnetica e CEE 73/23 sulla bassa tensione;
c. per l’esecuzione delle singole campagne di
attività, le condizioni di funzionamento dell’impianto dovranno essere conformi
al D.Lgs. 04/09/2002, n. 262 “Attuazione
della direttiva 2000/14/CE concernente l’emissione acustica ambientale delle
macchine ed attrezzature destinate a funzionare all’aperto”;
d. le operazioni di carico e scarico dei rifiuti
devono avvenire in modo da evitare dispersioni incontrollate in atmosfera e sul
suolo; relativamente al funzionamento dell’impianto si richiama al rispetto
della normativa ambientale in materia di emissioni in atmosfera, inoltre
nell’esercizio dell’impianto dovranno essere predisposti appositi sistemi atti
a limitare la formazione delle polveri nelle operazioni connesse alle attività
di cantiere ed alla movimentazione dei mezzi;
e. per quanto attiene all’attivazione
dell’impianto in relazione alla componente rumore, gli stessi potranno essere
utilizzati solo in orario diurno, subordinatamente comunque al regolamento
comunale o ad una eventuale deroga richiesta al Comune stesso. Deve essere
adottato ogni sistema teso alla diminuzione della rumorosità. Devono essere
comunque rispettati i valori limite di emissione delle sorgenti sonore previsti
dal D.P.C.M. del 14.11.1997;
f. per ogni campagna di attività da condurre
nell’ambito della Regione Abruzzo dovrà essere allegata alla comunicazione
(art. 208, comma 15 del D.Lgs 152/06 e s.m.i.), la documentazione di impatto
acustico, indicando l’orario di esercizio, la tipologia e le performance
acustiche delle componenti impiantistiche, delle eventuali barriere
fonoassorbenti da frapporre tra gli impianti e i ricettori esposti tenendo
conto del livello sonoro preesistente;
g. per ogni campagna di attività da condurre
nell’ambito della Regione Abruzzo dovrà essere dichiarato dal richiedente se
l’impianto è assoggettato all’esame e parere dei comandi dei VV.FF., ai fini
del rilascio del certificato di prevenzione incendi (Allegato al D.M.
16.02.1982);
h. nel caso sia espressamente previsto dalle
normative regionali o provinciali, dovrà essere preventivamente acquisita
l’autorizzazione allo scarico delle acque ai sensi del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
i. per ogni singola attività la Ditta dovrà
indicare all’Autorità competente l’impianto di recupero e/o smaltimento a cui
verranno conferiti i rifiuti prodotti dalle stesse;
j. il deposito dei rifiuti dovrà avvenire su
superfici pavimentate o cementate e, qualora tali superfici non siano
disponibili, utilizzando teloni impermeabili a difesa del suolo;
k. in caso di blocco parziale o totale
dell’attività dell’impianto a causa di eventuali incidenti, deve essere data
comunicazione alla Provincia, al Comune, all’ARTA ed all’ASL, competenti
territorialmente;
l. tutte le attrezzature costituenti l’impianto
devono essere sottoposte a periodiche verifiche e manutenzioni al fine di
garantirne e mantenerne l’efficienza, procedendo alle riparazioni e/o
sostituzioni necessarie;
m. durante lo svolgimento di ogni singola
campagna di attività, una copia della presente autorizzazione deve essere
sempre disponibile presso l’impianto;
7) di stabilire altresì, che:
a. la presente autorizzazione ha validità
sull’intero territorio nazionale, nei limiti ed alle condizioni stabilite dal
comma 15 dell’art. 208 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
b. è fatto salvo l’obbligo di ottemperare
all’onere inerente l’iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali di cui
all’art. 212 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., in conformità a quanto stabilito dalla
Deliberazione del Comitato Nazionale dell’Albo 1° febbraio 2000;
c. la garanzia finanziaria prevista dall’art.
208, comma 11, lett. g) del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., che deve essere prestata
dall’interessato, al momento dell’avvio effettivo dell’esercizio dell’impianto,
deve essere riferita ad ogni singola campagna di attività dell’impianto mobile,
in relazione ai quantitativi ed alla tipologia di rifiuti oggetto dell’attività
stessa; pertanto, per i cantieri allestiti nella Regione Abruzzo, dovrà essere
prestata ai sensi della D.G.R. n. 790/07, per i cantieri allestiti al di fuori
della Regione Abruzzo si dovrà fare riferimento alla specifica normativa
regionale vigente;
d. si dovrà ottemperare da parte della Ditta
agli obblighi previsti dall’art. 189 (Catasto
dei rifiuti - MUD), dall’art. 190 (Registro
di carico e scarico) e dall’art. 193 (Trasporto
dei rifiuti), comunicazioni, ..etc del D.Lgs. 152/06 e, per quanto riguarda
le attività nella Regione Abruzzo, alla trasmissione di una comunicazione, con
cadenza semestrale, al Servizio Ambiente della Provincia di Pescara ed
all’A.R.T.A – Dipartimento Provinciale di Pescara, concernente la quantità di
rifiuti movimentati, la provenienza e la loro destinazione, in conformità con
le disposizioni di cui alla D.G.R. n. 1399 del 29.11.2006; è fatto salvo,
comunque, il rispetto di quanto prescritto in ordine al deposito temporaneo dei
rifiuti ai sensi dell’art. 183, comma 1, lett. m);
e. è fatto obbligo di rispettare le disposizioni
di cui agli articoli 34 e 35 della L.R.45/07 ;
f. è fatto obbligo di comunicare
tempestivamente alle Autorità competenti, le eventuali variazioni relative
all’impianto autorizzato o all’assetto societario;
g. in caso di cessione dell’attività autorizzata
la Ditta dovrà darne tempestiva comunicazione e contestualmente il subentrante
dovrà chiedere la volturazione dell’autorizzazione allegando la necessaria
documentazione; le autorizzazioni inerenti l’intero impianto verranno revocate
nell’eventualità che il procedimento di volturazione abbia esito negativo;
h. la presente autorizzazione deve essere sempre
custodita, anche in copia, presso la sede legale della Ditta. Durante lo
svolgimento di ogni singola campagna di attività, copia della stessa deve
essere disponibile presso il sito operativo;
8) di fare salve eventuali ed ulteriori
autorizzazioni, visti, pareri, nulla-osta e prescrizioni di competenza di altri
Enti e Organismi, nonché le altre disposizioni e direttive vigenti nella materia;
sono fatti salvi, infine, eventuali diritti di terzi;
9) di dare atto che il presente provvedimento è
soggetto a revoca o modifica, ove risulti accertata pericolosità o dannosità
dell’attività esercitata e nei casi di violazione di legge, di normative
tecniche e/o delle prescrizioni contenute nell’autorizzazione, con l’eventuale
e conseguente applicazione dei provvedimenti previsti dalla parte IV del D.Lgs
3/04/2006, n. 152 e s.m.i.;
10) di dare atto che il presente provvedimento non
comporta alcuna spesa a carico regionale;
11) di prescrivere che nell’ impianto oggetto della
presente autorizzazione non possono essere esercitate altre attività, ancorché
afferenti alla gestione dei rifiuti così come già previsto dalle vigenti norme
regionali, ogni modifica agli impianti e/o alle attività di gestione deve
essere preventivamente autorizzata dalla Regione Abruzzo;
12) di disporre l’invio del presente provvedimento
alla Provincia di Pescara, all’ARTA - Dipartimento Provinciale di Pescara,
all’ARTA – Direzione Centrale di Pescara, all’ASL di Pescara, al Comune di
Montesilvano (PE), all’Albo Nazionale Gestori Ambientali presso la C.C.I.A.A.
di L’Aquila, nonché a tutte le Regioni ed alle Province autonome di Trento e
Bolzano;
13) di redigere il presente atto in n. 2 originali
e di notificarne n. 1 esemplare, ai sensi di legge, copia del provvedimento
alla Ditta DI GIOVANNI LUCIO – Via Lombardia n. 3 – 65016 Montesilvano (PE);
14) di disporre la pubblicazione del presente
provvedimento, limitatamente all’oggetto ed al dispositivo, sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.
Contro il presente
provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al competente Tribunale
Amministrativo Regionale entro sessanta giorni o ricorso straordinario al Capo
dello Stato entro centoventi giorni dalla notifica.
IL DIRIGENTE
DEL SERVIZIO
Dott. Franco Gerardini