IL DIRIGENTE DEL
SERVIZIO FITOSANITARIO REGIONALE
Visto il Decreto Legislativo 19 agosto
2005, n. 214 "Attuazione della direttiva 2002/89/CE concernente le misure
di protezione contro l'introduzione e la diffusione nella Comunità di organismi
nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali" che, tra l'altro, affida le
attività di controllo fitosanitario ai Servizi fitosanitari regionali i quali,
ai sensi dell'articolo 50 lettere g) ed i), devono: - prescrivere, sul
territorio di propria competenza, tutte le misure ufficiali ritenute
necessarie, ivi compresa la distruzione di vegetali e prodotti vegetali
ritenuti contaminati o sospetti tali, nonché dei materiali di imballaggio,
recipienti o quant'altro possa essere veicolo di diffusione di organismi nocivi
ai vegetali o ai prodotti vegetali;
- istituire
zone caratterizzate da uno specifico status fitosanitario e prescrivere per
tali zone tutte le misure fitosanitarie ritenute idonee a prevenire la
diffusione di organismi nocivi, compreso il divieto di messa a dimora e
l'estirpazione delle piante ospiti di detti organismi;
Vista la decisione in materia della
Commissione della Comunita' Europea n. 2007/365/CE del 25 maggio 2007, che ha
stabilito le misure d'emergenza per impedire l'introduzione e la diffusione
nella Comunità di Rhynchophorus ferrugineus (Olivier);
Visto il decreto del MIP AAF 9 novembre
2007 "Disposizioni sulla lotta obbligatoria contro il punteruolo rosso
della palma Rhynchophorus ferrugineus (Olivier). Recepimento decisione
della Commissione 2007/365/CE del 25 maggio 2007";
Vista la Direttiva del Consiglio 200/29/CE
dell'8 maggio 2000, concernente "Misure di protezione contro
l'introduzione negli Stati membri di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti
vegetali" e successive modifiche ed integrazioni;
Tenuto conto che, sulla base dei
monitoraggi eseguiti dal Servizio Fitosanitario Regionale in ottemperanza al
sopraccitato Decreto di lotta obbligatoria e delle segnalazioni pervenute allo
stesso, è stata accertata la presenza del punteruolo delle palme in aree del
territorio regionale;
Ritenuto necessario classificare, ai sensi
delle definizioni di cui all'articolo 2, punto 2, del Decreto del MIPAAF 9
novembre 2007, le aree del territorio regionale in cui adottare le misure
fitosanitarie di contenimento e, se possibile, di eradicazione del fitofago
previste all'articolo 7 del medesimo decreto;
Considerato che il decreto del MIPAAF 9
novembre 2007 "Disposizioni sulla lotta obbligatoria contro il punteruolo
rosso della palma Rhynchophorus ferrugineus (Olivier), all'articolo 2,
punto 2, definisce la "zona infestata" come l’area compresa nel
raggio di un chilometro dal punto dove si è riscontrata la presenza dell'
organismo nocivo su una o più specie di piante sensibili e dove sono adottate le
misure volte all' eradicazione; la "zona cuscinetto" come la fascia
perimetrale di almeno l0 Km a partire dal confine della zona infestata e
"area delimitata" l'area costituita dall'insieme della "zona
infestata" e della "zona cuscinetto";
DETERMINA
- di
dichiarare ai sensi dell'articolo 2, punto 2, lettera b) del D.M. 9/11/2007
zona infestata da Rhynchophorus ferrugineus (Olivier) - punteruolo rosso
della palma - l’area ricadente nel territorio del Comune di Pescara compresa all’interno del
quadrilatero i cui vertici hanno le seguenti coordinate UTM33:
Longitudine |
Latitudine |
432960 |
4705120 |
433900 |
4700850 |
435590 |
4702500 |
431280 |
4703500 |
e l’area ricadente nel territorio del
Comune di Montesilvano compresa
all’interno del quadrilatero i cui vertici hanno le seguenti coordinate
UTM33:
Longitudine |
Latitudine |
431280 |
4707470 |
431650 |
4704630 |
432750 |
4705400 |
430180 |
4706700 |
- dichiarare
ai sensi dell'articolo 2, punto 2, lettera b) del D.M. 9/11/2007 zona
cuscinetto la fascia perimetrale di 10 Km a partire dal confine della zone
infestate;
- di
applicare nelle zone infestate e nelle “zone cuscinetto” le disposizioni di cui
al D.M.09/11/2007ed al D.Lgs.214/05 nel senso di vietare nella zona infestata
gli spostamenti a qualsiasi titolo delle piante sensibili al di fuori o
all'interno della zona infestata ad eccezione del caso in cui durante un
periodo di due anni prima dello spostamento le piante sensibili siano tenute in
un sito a . protezione fisica totale per impedire l'introduzione dell'organismo
nocivo oppure siano state sottoposte a trattamenti preventivi adeguati e non
siano state riscontrate manifestazioni circa la presenza dell' organismo nocivo
dai controlli ufficiali effettuati almeno ogni tre mesi.
Eventuali operatori interessati al comma
precedente devono richiedere autorizzazione al Servizio Fitosanitario regionale
che disporrà le necessarie misure di profilassi fitosanitaria;
La presente determinazione sarà pubblicata
integralmente sul Bollettino Ufficiale
della Regione Abruzzo.
IL DIRIGENTE
Angelo Tarquini