IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO FITOSANITARIO REGIONALE

Visto il Decreto Legislativo 19 agosto 2005, n. 214 "Attuazione della direttiva 2002/89/CE concernente le misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali" che, tra l'altro, affida le attività di controllo fitosanitario ai Servizi fitosanitari regionali i quali, ai sensi dell'articolo 50 lettere g) ed i), devono: - prescrivere, sul territorio di propria competenza, tutte le misure ufficiali ritenute necessarie, ivi compresa la distruzione di vegetali e prodotti vegetali ritenuti contaminati o sospetti tali, nonché dei materiali di imballaggio, recipienti o quant'altro possa essere veicolo di diffusione di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali;

-    istituire zone caratterizzate da uno specifico status fitosanitario e prescrivere per tali zone tutte le misure fitosanitarie ritenute idonee a prevenire la diffusione di organismi nocivi, compreso il divieto di messa a dimora e l'estirpazione delle piante ospiti di detti organismi;

Vista la decisione in materia della Commissione della Comunita' Europea n. 2007/365/CE del 25 maggio 2007, che ha stabilito le misure d'emergenza per impedire l'introduzione e la diffusione nella Comunità di Rhynchophorus ferrugineus (Olivier);

Visto il decreto del MIP AAF 9 novembre 2007 "Disposizioni sulla lotta obbligatoria contro il punteruolo rosso della palma Rhynchophorus ferrugineus (Olivier). Recepimento decisione della Commissione 2007/365/CE del 25 maggio 2007";

Vista la Direttiva del Consiglio 200/29/CE dell'8 maggio 2000, concernente "Misure di protezione contro l'introduzione negli Stati membri di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali" e successive modifiche ed integrazioni;

Tenuto conto che, sulla base dei monitoraggi eseguiti dal Servizio Fitosanitario Regionale in ottemperanza al sopraccitato Decreto di lotta obbligatoria e delle segnalazioni pervenute allo stesso, è stata accertata la presenza del punteruolo delle palme in aree del territorio regionale;

Ritenuto necessario classificare, ai sensi delle definizioni di cui all'articolo 2, punto 2, del Decreto del MIPAAF 9 novembre 2007, le aree del territorio regionale in cui adottare le misure fitosanitarie di contenimento e, se possibile, di eradicazione del fitofago previste all'articolo 7 del medesimo decreto;

Considerato che il decreto del MIPAAF 9 novembre 2007 "Disposizioni sulla lotta obbligatoria contro il punteruolo rosso della palma Rhynchophorus ferrugineus (Olivier), all'articolo 2, punto 2, definisce la "zona infestata" come l’area compresa nel raggio di un chilometro dal punto dove si è riscontrata la presenza dell' organismo nocivo su una o più specie di piante sensibili e dove sono adottate le misure volte all' eradicazione; la "zona cuscinetto" come la fascia perimetrale di almeno l0 Km a partire dal confine della zona infestata e "area delimitata" l'area costituita dall'insieme della "zona infestata" e della "zona cuscinetto";

DETERMINA

-    di dichiarare ai sensi dell'articolo 2, punto 2, lettera b) del D.M. 9/11/2007 zona infestata da Rhynchophorus ferrugineus (Olivier) - punteruolo rosso della palma - l’area ricadente nel territorio del Comune di Pescara compresa all’interno del quadrilatero i cui vertici hanno le seguenti coordinate UTM33:  

 

Longitudine

Latitudine

432960

4705120

433900

4700850

435590

4702500

431280

4703500

 

e l’area ricadente nel territorio del Comune di Montesilvano compresa all’interno del quadrilatero i cui vertici hanno le seguenti coordinate UTM33:  

 

Longitudine

Latitudine

431280

4707470

431650

4704630

432750

4705400

430180

4706700

 

-    dichiarare ai sensi dell'articolo 2, punto 2, lettera b) del D.M. 9/11/2007 zona cuscinetto la fascia perimetrale di 10 Km a partire dal confine della zone infestate;

-    di applicare nelle zone infestate e nelle “zone cuscinetto” le disposizioni di cui al D.M.09/11/2007ed al D.Lgs.214/05 nel senso di vietare nella zona infestata gli spostamenti a qualsiasi titolo delle piante sensibili al di fuori o all'interno della zona infestata ad eccezione del caso in cui durante un periodo di due anni prima dello spostamento le piante sensibili siano tenute in un sito a . protezione fisica totale per impedire l'introduzione dell'organismo nocivo oppure siano state sottoposte a trattamenti preventivi adeguati e non siano state riscontrate manifestazioni circa la presenza dell' organismo nocivo dai controlli ufficiali effettuati almeno ogni tre mesi.

Eventuali operatori interessati al comma precedente devono richiedere autorizzazione al Servizio Fitosanitario regionale che disporrà le necessarie misure di profilassi fitosanitaria;

La presente determinazione sarà pubblicata integralmente sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

IL DIRIGENTE

Angelo Tarquini