GIUNTA REGIONALE

Omissis

LA GIUNTA REGIONALE

Visti

-    l’Accordo quadro sancito in Conferenza unificata il 19 giugno 2003;

-    l’Accordo del 15 gennaio 2004 tra il Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, per la definizione degli standard formativi minimi in attuazione dell’accordo quadro sancito in Conferenza Unificata il 19 giugno 2003;

-    l’Accordo del 28 ottobre 2004 ai sensi dell’art. 9, comma 2, lett. c), D.Lgs., 28-08-1997, nr. 281, tra il Ministro dell'Istruzione, dell’Università e della Ricerca, il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, le Regioni, le Province autonome di Trento e Bolzano, le Province, i Comuni e le Comunità montane per la certificazione finale ed intermedia e il riconoscimento dei crediti formativi. (Repertorio atti n. 790/CU);

-    l’Accordo 5 ottobre 2006 in Conferenza Stato Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano per la definizione degli Standard formativi minimi relativi alle competenze tecnico professionali in attuazione dell’accordo quadro sancito in Conferenza Unificata il 19 giugno 2003;

-    l’art. 28, comma 1, D.lgs., 17-10-2005, nr. 226, il quale, allo scopo di realizzare il profilo educativo, culturale e professionale di cui all’articolo 1 comma 5 impone alle Regioni di assicurare, quali livelli essenziali dei percorsi:

a)   la personalizzazione, per fornire allo studente, attraverso l’esperienza reale e la riflessione sull’operare responsabile e produttivo, gli strumenti culturali e le competenze professionali per l’inserimento attivo nella società, nel mondo del lavoro e nelle professioni;

b)             l’acquisizione, ai sensi dell’articolo 1, comma 5, di competenze linguistiche, matematiche, scientifiche, tecnologiche, storico sociali ed economiche, destinando a tal fine quote dell’orario complessivo obbligatorio idonee al raggiungimento degli obiettivi indicati nel profilo educativo, culturale e professionale dello studente, nonché di competenze professionali mirate in relazione al livello del titolo cui si riferiscono;

c)             l’insegnamento della religione cattolica come previsto dall’Accordo che apporta modifiche al Concordato lateranense e al relativo protocollo addizionale, reso esecutivo con legge 25 marzo 1985, n. 121, e dalle conseguenti intese, e delle attività fisiche e motorie;

d)  il riferimento a figure di differente livello, relative ad aree professionali definite, sentite le parti sociali, mediante accordi in sede di Conferenza unificata a norma del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, recepiti con decreti del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali. Tali figure possono essere articolate in specifici profili professionali sulla base dei fabbisogni del territorio;

-    l'articolo 27, comma 4, del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, così come modificato dall’articolo 1 comma 8, legge 12 luglio 2006, n. 228 il quale ha previsto che le prime classi dei percorsi liceali e il primo anno di quelli di istruzione e formazione professionale siano avviati contestualmente a decorrere dall'anno scolastico e formativo 2008-2009, previa definizione di tutti gli adempimenti normativi previsti;

Considerata la natura indifferibile ed urgente ed, al contempo,  di ordinaria amministrazione del presente atto;

Dato atto che il Direttore Regionale Politiche Attive del Lavoro, Sistema Integrato Regionale di Formazione ed Istruzione ha espresso parere favorevole in ordine alla legittimità e alla regolarità tecnico-amministrativa del presente provvedimento

A voti unanimi espressi nelle forme di legge,

DELIBERA

per le motivazioni espresse in narrativa che si intendono qui integralmente trascritte ed approvate: 

1.   Di recepire, anche in attuazione di quanto previsto dagli artt. 28 comma 1 e 27 comma 4 D.Lgs 17 ottobre 2005 nr. 226, i seguenti Accordi della Conferenza Stato Regioni:

-             l’Accordo quadro sancito in Conferenza unificata il 19 giugno 2003;

-             Accordo del 15 gennaio 2004 tra il Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, per la definizione degli standard formativi minimi in attuazione dell’accordo quadro sancito in Conferenza Unificata il 19 giugno 2003;

-             Accordo del 28 ottobre 2004 ai sensi dell’articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra il Ministro dell'Istruzione, dell’Università e della Ricerca, il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, le Regioni, le Province autonome di Trento e Bolzano, le Province, i Comuni e le Comunità montane per la certificazione finale ed intermedia e il riconoscimento dei crediti formativi. (Repertorio atti n. 790/CU);

-             Accordo 5 ottobre 2006 in Conferenza Stato Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano per la definizione degli Standard formativi minimi relativi alle competenze tecnico professionali in attuazione dell’accordo quadro sancito in Conferenza Unificata il 19 giugno 2003.

2.   Di dare mandato alla Direzione Politiche Attive del Lavoro, Sistema Integrato regionale di Formazione ed Istruzione di provvedere a dare attuazione immediata a quanto più ampiamente esposto nei predetti accordi, emanando gli atti competenza.

3.   Di disporre la pubblicazione del presente deliberato nel BURA e nel sito http://www.regione.abruzzo.it.