IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164 e successive modifiche ed integrazioni, recante la nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini;

Visto il Reg. (CE) n. 1493/99 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo alla organizzazione comune del mercato vitivinicolo, e, in particolare:

-    il Titolo V, Capo I, articoli da 42 a 46;

-    l’Allegato V, sezione C, punto 1., che prevede: “quando le condizioni climatiche in talune zone viticole della Comunità lo richiedano, gli Stati membri interessati possono autorizzare l’aumento del titolo alcolometrico volumico naturale delle uve fresche, del mosto di uve, del mosto di uve parzialmente fermentato e del vino nuovo ancora in fermentazione, ottenuti dalle varietà di viti di cui all’articolo 42, paragrafo 5, del vino atto a diventare vino da tavola, e del vino da tavola”, nonché il punto 3. della medesima sezione che fissa, tra l’altro, i limiti per l’aumento del titolo alcolometrico volumico naturale minimo dei prodotti di cui al succitato punto 1.;

-    l’Allegato V, sezione D, che fissa le modalità per l’aumento del titolo alcolometrico volumico naturale di cui alla sezione C;

-    l’Allegato V, sezione H, punto 4., che prevede che ogni Stato membro può autorizzare, per le Regioni e le varietà per le quali sia giustificato dal punto di vista tecnico e secondo condizioni da stabilirsi, l’arricchimento della partita (“cuvée”) nel luogo di elaborazione dei vini spumanti;

-    l’Allegato VI, sezione E, che stabilisce che ogni Stato membro fissa il titolo alcolometrico volumico minimo naturale per ciascuno dei V.Q.P.R.D. ottenuti nel suo territorio.

-    l’Allegato VI, sezione F, punto 2., che prevede: “qualora le condizioni climatiche lo richiedano, in una delle zone viticole di cui alla sezione E, gli Stati membri interessati possono autorizzare un aumento del titolo alcolometrico volumico naturale (effettivo o potenziale) delle uve fresche, del mosto di uve, del mosto di uve parzialmente fermentato, del vino nuovo ancora in fermentazione e del vino, atti a diventare V.Q.P.R.D. ad eccezione dei prodotti destinati ad essere trasformati in V.L.P.R.D. L’Aumento non può superare i limiti di cui all’Allegato V, sezione C, punto 3.”;

Visto il Reg. (CE) n. 423/08 della Commissione, del 8 maggio 2008, che istituisce un codice comunitario delle pratiche e dei trattamenti enologici;

Visto il Reg. (CE) n. 479/08 del Consiglio, del 29 aprile 2008, relativo alla organizzazione comune del mercato vitivinicolo, che modifica i regolamenti (CE) n. 1493/99, n. 1782/03, n. 1290/05 e n. 3/08 e abroga i regolamenti (CEE) n. 2392/86 e n. 1493/99;

Visto il Reg. (CE) n. 555/08 della Commissione, del 28/06/2008, recante modalità di applicazione del Reg. (CE) n. 479/08 del Consiglio, relativo alla organizzazione comune del mercato vitivinicolo, in ordine ai programmi di sostegno, agli scambi con i paesi terzi, al potenziale produttivo e ai controlli nel settore vitivinicolo;

Visto il Programma nazionale di sostegno per la viticoltura, predisposto sulla base dell’accordo intervenuto nel corso della riunione della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Provincie autonome di Trento e Bolzano in data 20 marzo 2008, inviato dal Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali alla Commissione UE il 30 giugno 2008;

Vista la legge 20 febbraio 2006, n. 82 recante: “Disposizione di attuazione della normativa comunitaria concernente l’organizzazione comune di mercato (OCM) del vino”, in particolare il Capo I, articolo 9, comma 2 il quale stabilisce che le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano, autorizzano annualmente l’aumento del titolo alcolometrico volumico naturale dei prodotti destinati a diventare vini da tavola con o senza indicazione geografica (IGT), dei VQPRD e delle partite per l’elaborazione dei vini spumanti, dei VSQ e dei VSQPRD;

Ritenuto, sulla base dell’articolo 9, comma 2 della predetta legge n. 82/2006, ed in considerazione dell’avanzato stato del ciclo vegetativo raggiunto al momento dalle coltivazioni viticole presenti nel territorio della regione Abruzzo, di emanare il previsto provvedimento regionale che autorizza l’aumento del titolo alcolometrico volumico naturale minimo dei prodotti della vendemmia 2008, come sopra precisato;

Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n. 845 del 24.07.2006 con la quale si da mandato al Dirigente del Servizio Produzioni Agricole e Mercato, competente in materia di stabilire quanto previsto dall’articolo n. 9 della legge 20 febbraio 2006, n. 82;

Vista la richiesta, formulata, con nota n. 38 del 11 luglio 2008, dal “Consorzio di Tutela dei Vini d’Abruzzo”, riconosciuto ai sensi della legge n. 164/92, con la quale si chiede dell’aumento del titolo alcolometrico volumico naturale dei prodotti destinati a diventare vini da tavola con o senza indicazione geografica (IGT), dei VQPRD (Vini di Qualità Prodotti in Regioni Determinate) e delle partite di uve per l’elaborazione dei vini spumanti, dei VSQ e dei VSQPRD ottenuti da tutte le varietà idonee alla coltivazione nella Regione Abruzzo;

Viste le relazioni tecniche con le quali:

1.             ARSSA – Ente Regionale per i Servizi di Sviluppo Agricolo;

2.             CRIVEA – Consorzio per la Ricerca Viticola ed Enologica in Abruzzo;

3.   AEEI – Associazione degli Enologi ed Enotecnici Italiani;

4.   CAR – Centro Agrometeorologico Regionale;

hanno attestato che sul territorio della Regione Abruzzo l’attuale stato dell’attività vegetativa della vite e le condizioni climatiche verificatesi durante la campagna viticola 2008-2009 giustificano dal punto di vista tecnico l’utilizzo dell’aumento del titolo alcolometrico volumico naturale dei prodotti della vendemmia 2008 destinati a diventare vino da tavola, vino IGT (Indicazione Geografica Tipica), VQPRD (Vini di Qualità Prodotti in Regioni Determinate), delle partite per l’elaborazione dei vini spumanti, dei VSQ e dei VSQPRD ottenuti da tutte le varietà idonee alla coltivazione;

Vista la Legge Regionale n. 77 del 14 Settembre 1999;

DETERMINA

Ai sensi della normativa e delle disposizioni specificate in premessa:

      di autorizzare, nelle aree viticole della Regione Abruzzo per la Campagna vitivinicola 2008-2009, l’autorizzazione all’aumento del titolo alcolometrico volumico naturale dei prodotti della vendemmia 2008 destinati a diventare vino da tavola, vino IGT (Indicazione Geografica Tipica), VQPRD (Vini di Qualità Prodotti in Regioni Determinate), delle partite per l’elaborazione dei vini spumanti, dei VSQ e dei VSQPRD per la Regione Abruzzo;

      di stabilire che le operazioni di arricchimento siano effettuate secondo modalità previste dai regolamenti comunitari richiamati in premessa e nel limite massimo di due gradi;

1.   di far pubblicare integralmente la presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo (BURA);

2.   di stabilire che la pubblicazione del presente provvedimento sul BURA costituisce atto informativo per tutti i soggetti interessati;

3.   di far pubblicare integralmente la presente determinazione, per una maggiore divulgazione a tutti i soggetti interessati, sul sito internet della Direzione Agricoltura Foreste e Sviluppo Rurale, Alimentazione, Caccia e Pesca: www. regione.abruzzo.it/agricoltura;

4.   di inviare copia del presente provvedimento al:

-             MIPAAF - Dipartimento delle Politiche Comunitarie e Internazionali - Direzione Generale delle Politiche Comunitarie e Internazionali di Mercato – APTO II – Via XX Settembre, 20 – Roma;

-    ICQ - Ispettorato Centrale per il Controllo della Qualità dei prodotti agroalimentari – Via Quintino Sella, 42 – Roma;

5.   di comunicare la presente determinazione alle Prefetture e all’Ispettorato Centrale per il Controllo della Qualità Ufficio di Roma sede distaccata di Pescara.

Per IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Vacat

IL DIRETTORE REGIONALE

Dott. Ing. Mario Pastore