GIUNTA REGIONALE

Omissis

LA GIUNTA REGIONALE

Visto il Reg. (CE) n. 1493/99 del Consiglio, relativo all’organizzazione comune del mercato vitivinicolo, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto, in particolare, l’art. 2, par. 3 e 5, del predetto Reg. (CE) n. 1493/99, che prevede, a determinate condizioni e requisiti, la possibilità di regolarizzare in deroga i vigneti impiantati anteriormente al 1° settembre 1998 senza la prescritta autorizzazione;

Vista la propria D.G.R n. 1143/2000, con la quale è stata data ai produttori viticoli abruzzesi interessati la facoltà di avvalersi della deroga al divieto di vinificazione di uve provenienti da vigneti non regolari come previsto dall’articolo 2 paragrafo 3 del Reg. (CE) 1493/99 e dall’articolo 2 paragrafo 2 del Reg. (CE) n. 1227/2000;

Vista la legge regionale del 26 aprile 2004 n. 15 disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2004 e pluriennale 2004-2006 della Regione Abruzzo (Legge Finanziaria Regionale 2004) e in particolare l’art. 130;

Preso atto di tutte le domande di deroga presentate, ai sensi dell’art. 2, comma 3, del Reg. (CE) n. 1493/99, dai produttori vitivinicoli abruzzesi;

Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1369 del 27.12.2007 avente ad oggetto “Regolamento (CE) n. 1493/1999, articolo 2, paragrafo 3. Regolarizzazione dei vigneti abusivamente impiantati anteriormente al 31 agosto 1998. Concessione deroga;

Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n. 317 del 14.04.2008 con la quale la Giunta Regionale ha Deliberato le “Modifiche ed integrazioni alla DGR n. 1369 del 27.12.2007;

Considerato che con Deliberazione n. 317 del 14.04.2008 la Giunta Regionale ha approvato il documento recante le “Procedure per la concessione della Regolarizzazione dei vigneti abusivamente impiantati, nella Regione Abruzzo, anteriormente al 1° settembre 1998, ai sensi del Regolamento (CE) n. 1493/1999, articolo 2, paragrafo 3”, composto di n. 76 pagine, denominato Allegato “A”;

Considerato che il richiamato documento Allegato “A” comprendeva anche la modulistica con la quale i SIPA competenti per territorio avrebbero concesso la regolarizzazione agli interessati alla sanatoria;

Considerato che la stessa modulistica stabiliva in 30 giorni il tempo entro il quale le ditte interessate dovevano provvedere al pagamento della sanzione pecuniaria prevista;

Considerato che i tempi imposti alle ditte interessate per il pagamento delle suddette sanzioni si sono rivelati troppo ristretti e motivo di ulteriori disagi in considerazione del particolare momento in cui versa il settore vitivinicolo e la condizione di crisi che attraversano le stesse aziende unitamente alle proprie cantine sociali che, nella situazione attuale, non dispongono di sufficiente liquidità finanziaria;

Vista la nota n. 660 del 09.07.2008 con la quale la Federazione Regionale Coldiretti Abruzzo segnala l’apprensione con cui i viticoltori stanno vivendo il ricevimento delle comunicazioni di pagamento delle sanzioni dovute;

Preso atto che, nella stessa nota chiede, sia uno slittamento dei termini per il pagamento delle sanzioni, sia una rateizzazione degli importi al fine di consentire ai viticoltori ed alle cantine di superare il particolare momento di difficoltà in cui versa il settore vitivinicolo;

Ritenuto di poter accogliere le istanze che giungono dal mondo produttivo e dalle rappresentanze degli stessi viticoltori al fine di non appesantire una situazione di mercato già difficile e consentire che il processo di regolarizzazione avviato possa giungere a buon fine per il maggior numero dei produttori interessati;

Vista la Legge Regionale n. 77/99 art. 4;

Dato atto che il Direttore Regionale apponendo la propria firma in calce al presente provvedimento ne ha attestato la regolarità e la legittimità, in quanto il Dirigente del Servizio Produzioni Agricole e Mercato, collocato a riposo ai sensi della L.R. 7/07, non può essere sostituito da altro Dirigente nelle funzioni;

A voti unanimi espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1.   di modificare il documento Allegato “A” della DGR 317 del 14.04.2008 nella sola parte riguardante il termine contenuto nella modulistica che prevede trenta (30) giorni per effettuare il versamento della sanzione prevista;

2.   di prorogare tale termine di pagamento al 31.12.2008 per le ditte e per le superfici indicate nell’Elenco “A”, contenuto nel documento Allegato “A”, cui al precedente punto 1;

3.   di stabilire che, il pagamento avvenga con maggiorazione degli interessi legali a partire dal giorno successivo alla data di scadenza del 30° giorno e fino alla data dell’avvenuto pagamento;

4.   di stabilire che, spetta ai SIPA, competenti per territorio, la gestione delle procedure relative all'attuazione del presente provvedimento;

5.   di rinviare a successivi provvedimenti legislativi l’eventuale rateizzazione del pagamento delle sanzioni dovute;

6.   di autorizzare la Direzione Agricoltura - Servizio Produzioni Agricole e Mercato ad emanare eventuali ulteriori atti esecutivi che si rendessero necessari sia per l’applicazione del presente provvedimento che per l’operatività in materia di potenziale viticolo regionale, ivi compresa la predisposizione della relativa modulistica;

7.   di consentire ai Dirigenti dei Servizi Ispettorato Provinciale dell’Agricoltura ad integrare la modulistica, contenuta nell’Allegato “A” alla D.G.R. n. 317 del 14.04.2008 qualora si rendesse necessario per adattarla alle diverse esigenze territoriali;

8.   di inviare, ai sensi dell'articolo 16, lett. d), del regolamento CE 1493/99, il presente provvedimento al Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali (MIPAAF) e all'Agenzia per gli Interventi nel Mercato Agricolo (AGEA);

9.   di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo e sul sito internet della Regione Abruzzo – Direzione Agricoltura;

10. di stabilire che la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo ha valore di notifica per gli interessati.

Segue allegato