La Giunta Regionale
Vista la Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio 2001/77/CE del 27 settembre 2001 “Sulla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità” ed in particolare l’art. 6, comma 1, che prevede la riduzione degli ostacoli normativi e di altro tipo all’aumento della produzione di elettricità da fonti energetiche rinnovabili, la razionalizzazione e semplificazione delle procedure all’opportuno livello amministrativo;
Visto il Decreto Legislativo n. 387 del 29 settembre 2003 “Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell’energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili nel mercato interno dell’elettricità” ed in particolare l’art. 12 comma 4 che, agli effetti del rilascio dell’autorizzazione alla costruzione e all’esercizio di impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, prevede l’attivazione di un procedimento unico al quale partecipano tutte le Amministrazioni interessate, svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalità stabilite dalla legge 241/1990;
Vista la Legge 7 agosto 1990, n. 241 ed in particolare l’art. 1 secondo il quale l’azione amministrativa deve essere esercitata nel rispetto dei criteri di economicità e di efficacia secondo le modalità previste dalla presente legge, dalle leggi di settore e dai principi dell’ordinamento comunitario con il divieto per l’autorità amministrativa di aggravare il procedimento se non per straordinarie e motivate esigenze dettate dallo svolgimento dell’istruttoria;
Vista la Legge Regionale 09 agosto 2006 n. 27 “Disposizioni in materia ambientale” ed in particolare l’art. 4 che demanda alla Giunta Regionale il compito di approvare specifici criteri per l’esercizio delle funzioni amministrative in materia di procedura di autorizzazione, finalizzati, in particolare, a semplificare ed unificare i vari procedimenti autorizzativi interessati;
Vista la D.G.R. 12 aprile 2007, n. 351: D.Lgs. 387/2003 e s.m.i. concernente “Attuazione della Direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell’energia elettrica prodotta da fonti di energia rinnovabili nel mercato interno dell’elettricità” che, in attuazione della L.R. n. 27/2006, individua criteri ed indirizzi finalizzati a regolamentare la procedura di rilascio dell’Autorizzazione Unica prevista dal D. Lgs. 387/2003 per gli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, inclusi gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale e riattivazione, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all’esercizio degli stessi;
Visto il Decreto Legislativo 30 maggio 2008 n. 115 “Attuazione della direttiva 2006/32/CE relativa all’efficienza degli usi finali dell’energia e i servizi energetici e abrogazione della direttiva 93/76/CEE” ed in particolare l’art. 11 co. 3 secondo il quale gli interventi di incremento dell'efficienza energetica che prevedano l’installazione di impianti “fotovoltaici aderenti o integrati nei tetti degli edifici con la stessa inclinazione e lo stesso orientamento della falda e i cui componenti non modificano la sagoma degli edifici stessi, sono considerati interventi di manutenzione ordinaria e non sono soggetti alla disciplina della denuncia di inizio attività di cui agli articoli 22 e 23 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e successive modificazioni, qualora la superficie dell'impianto non sia superiore a quella del tetto stesso”;
Vista la Legge 24 dicembre 2007, n. 244 “Finanziaria 2008” che all’art. 2 comma 150 prevede l’estensione dello scambio sul posto a tutti gli impianti alimentati da fonti rinnovabili di potenza nominale media annua non superiore a 200 kW con modalità da stabilire con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare;
Visto il DPR 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i. “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa” ed in particolare l’art. 47 in materia di dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà;
Considerata la necessità di garantire l’attuazione degli obiettivi imposti dalla predetta normativa relativamente all’impiego di fonti rinnovabili per la produzione di energia, nel rispetto della tempistica prevista;
Tenuto conto, ai fini del raggiungimento di tali obiettivi, della necessità di semplificare la procedura per il rilascio dell’autorizzazione unica ai sensi dell’art. 12 del D. lgs. 387/2003, in linea con quanto previsto dalle recenti disposizioni nazionali sopra citate che mirano ad incentivare la realizzazione degli impianti fotovoltaici per incrementare l’efficienza energetica degli edifici;
Ritenuto opportuno, per quanto sopra esposto, adottare una procedura semplificata per il rilascio dell’autorizzazione unica ai sensi dell’art. 12 del D. Lgs. 387/2003 nei confronti degli impianti fotovoltaici di potenza non inferiore a 20 KW e non superiore a 200 kW installati su elementi di arredo urbano e viario, sulle superfici esterne degli involucri di edifici, di fabbricati e strutture edilizie di qualsiasi funzione e destinazione anche non integrati ai sensi del D.M. 19/02/2007, ritenendoli autorizzati ai sensi dell’art. 12 del D. Lgs. 387/2003, in via generale, nel caso in cui:
- la Ditta sia proprietaria del sito interessato dall’impianto ovvero titolare di altro diritto reale o personale di godimento compatibile;
- la Ditta sia titolare di tutte le autorizzazioni, nulla osta, pareri o altri atti di assenso comunque denominati, eventualmente necessari agli effetti della costruzione e dell’esercizio dell’impianto sulla base della normativa vigente a qualsiasi livello;
- la Ditta trasmetta all’Autorità Competente, all’ARTA e al Comune ove è sito l’impianto autodichiarazione attestante i requisiti di cui ai punti precedenti;
Ritenuto opportuno, in particolare, autorizzare in via generale tali impianti con l’obbligo per la Ditta di rispettare tutte le prescrizioni risultanti dagli atti di assenso autonomamente acquisiti, fermi restando gli altri obblighi derivanti dal presente provvedimento e dalla normativa vigente a qualsiasi livello;
Ritenuto necessario, a tal fine, integrare la D.G.R. n. 351/07 e s.m.i. con quanto sopra esposto riportando dopo il punto 6) il seguente punto:
7) di stabilire che gli impianti fotovoltaici di potenza non inferiore a 20 KWp. e non superiore a 200 kWp. installati su elementi di arredo urbano e viario, sulle superfici esterne degli involucri di edifici, di fabbricati e strutture edilizie di qualsiasi funzione e destinazione anche non integrati ai sensi del D.M. 19/02/2007, si intendono autorizzati ai sensi dell’art. 12 del D. Lgs. 387/2003, in via generale, nel caso in cui:
- la Ditta sia proprietaria del sito interessato dall’impianto ovvero titolare di altro diritto reale o personale di godimento compatibile;
- la Ditta sia titolare di tutte le autorizzazioni, nulla osta, pareri o altri atti di assenso comunque denominati, eventualmente necessari agli effetti della costruzione e dell’esercizio dell’impianto sulla base della normativa vigente a qualsiasi livello;
- la Ditta dichiari all’Autorità Competente - Servizio Politica Energetica, Qualità dell’Aria, Inquinamento Acustico, Elettromagnetico, Rischio Ambientale, SINA di volersi avvalere della succitata autorizzazione unica generalizzata trasmettendo all’Autorità Competente, all’ARTA e al Comune ove è sito l’impianto specifica autodichiarazione attestante, ai sensi del DPR n. 445/2000, il possesso dei requisiti di cui ai punti precedenti, da redigere secondo lo schema allegato al presente provvedimento;
La Ditta è tenuta, in ogni caso, al rispetto delle eventuali prescrizioni contenute negli atti di assenso acquisiti autonomamente, nonché ad ottemperare agli obblighi derivanti dal presente provvedimento e dalla normativa vigente a qualsiasi livello. L’autorizzazione generalizzata è efficace a decorrere dal trentesimo giorno successivo la consegna dell’autodichiarazione presso il Servizio Politica Energetica, Qualità dell’Aria, Inquinamento Acustico, Elettromagnetico, Rischio Ambientale, SINA in Via Passolanciano 75, Pescara. Le attività di vigilanza e controllo relativamente al corretto funzionamento dell’impianto e al rispetto delle prescrizioni succitate, fanno capo agli organi preposti, ciascuno nell’ambito delle proprie competenze.
L’autorizzazione generalizzata ha durata triennale relativamente alla costruzione dell’impianto, salvo richiesta di proroga, e durata quinquennale relativamente all’esercizio del medesimo.
Ai fini del rinnovo dell’autorizzazione generalizzata all’esercizio dell’impianto, il proponente è tenuto a presentare allo Sportello Regionale per l’Energia, almeno tre mesi prima della data di scadenza della autorizzazione, autodichiarazione secondo lo schema allegato, aggiungendo nell’oggetto la formula “Rinnovo autorizzazione generalizzata”. Ogni modifica al progetto autorizzato in via generale deve essere preventivamente comunicata allo Sportello Regionale per l’Energia.
E’ comunque facoltà della Ditta proponente avvalersi della procedura non semplificata di cui all’art. 12 del D. lgs. 387/2003, agli effetti della costruzione e dell’esercizio degli impianti sopra citati, delle opere connesse e delle infrastrutture indispensabili alla costruzione degli stessi nonché per gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale o riattivazione e agli effetti del rinnovo dell’autorizzazione unica.
Visto il documento allegato avente ad oggetto “Dichiarazione di volersi avvalere dell’autorizzazione unica ai sensi dell’art. 12 del D. Lgs. 387/2003 come disposto dal punto 7 della DGR 351/2007 e s.m.i. ” che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
Ritenuto di fare proprio il documento sopra citato;
Considerato che il presente provvedimento consiste nell’adeguamento delle procedure autorizzatorie alle più recenti discipline nazionali configurandosi come attività ordinaria;
Dato atto che il Direttore dell’Area Parchi, Territorio, Ambiente, Energia ha espresso parere favorevole sulla legittimità e sulla regolarità tecnico-amministrativa del presente provvedimento;
A voti unanimi espressi nelle forme di legge
DELIBERA
per le motivazioni illustrate in premessa e che qui vengono integralmente riportare e trascritte:
1) di integrare la D.G.R. n. 351 del 12/04/2007 e s.m.i. inserendo dopo in punto 6) il seguente punto:
7) di stabilire che gli impianti fotovoltaici di potenza non inferiore a 20 KWp. e non superiore a 200 kWp. installati su elementi di arredo urbano e viario, sulle superfici esterne degli involucri di edifici, di fabbricati e strutture edilizie di qualsiasi funzione e destinazione anche non integrati ai sensi del D.M. 19/02/2007, si intendono autorizzati ai sensi dell’art. 12 del D. Lgs. 387/2003, in via generale, nel caso in cui:
- la Ditta sia proprietaria del sito interessato dall’impianto ovvero titolare di altro diritto reale o personale di godimento compatibile;
- la Ditta sia titolare di tutte le autorizzazioni, nulla osta, pareri o altri atti di assenso comunque denominati, eventualmente necessari agli effetti della costruzione e dell’esercizio dell’impianto sulla base della normativa vigente a qualsiasi livello;
- la Ditta dichiari all’Autorità Competente - Servizio Politica Energetica, Qualità dell’Aria, Inquinamento Acustico, Elettromagnetico, Rischio Ambientale, SINA di volersi avvalere della succitata autorizzazione unica generalizzata trasmettendo all’Autorità Competente, all’ARTA e al Comune ove è sito l’impianto specifica autodichiarazione attestante, ai sensi del DPR n. 445/2000, il possesso dei requisiti di cui ai punti precedenti, da redigere secondo lo schema allegato al presente provvedimento;
La Ditta è tenuta, in ogni caso, al rispetto delle eventuali prescrizioni contenute negli atti di assenso acquisiti autonomamente, nonché ad ottemperare agli obblighi derivanti dal presente provvedimento e dalla normativa vigente a qualsiasi livello. L’autorizzazione generalizzata è efficace a decorrere dal trentesimo giorno successivo la consegna dell’autodichiarazione presso il Servizio Politica Energetica, Qualità dell’Aria, Inquinamento Acustico, Elettromagnetico, Rischio Ambientale, SINA in Via Passolanciano 75, Pescara. Le attività di vigilanza e controllo relativamente al corretto funzionamento dell’impianto e al rispetto delle prescrizioni succitate, fanno capo agli organi preposti, ciascuno nell’ambito delle proprie competenze.
L’autorizzazione generalizzata ha durata triennale relativamente alla costruzione dell’impianto, salvo richiesta di proroga, e durata quinquennale relativamente all’esercizio del medesimo.
Ai fini del rinnovo dell’autorizzazione generalizzata all’esercizio dell’impianto, il proponente è tenuto a presentare allo Sportello Regionale per l’Energia, almeno tre mesi prima della data di scadenza della autorizzazione, autodichiarazione secondo lo schema allegato, aggiungendo nell’oggetto la formula “Rinnovo autorizzazione generalizzata”. Ogni modifica al progetto autorizzato in via generale deve essere preventivamente comunicata allo Sportello Regionale per l’Energia.
E’ comunque facoltà della Ditta proponente avvalersi della procedura non semplificata di cui all’art. 12 del D. lgs. 387/2003, agli effetti della costruzione e dell’esercizio degli impianti sopra citati, delle opere connesse e delle infrastrutture indispensabili alla costruzione degli stessi nonché per gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale o riattivazione e agli effetti del rinnovo dell’autorizzazione unica.
2) di approvare il documento allegato avente ad oggetto “Dichiarazione di volersi avvalere dell’autorizzazione unica ai sensi dell’art. 12 del D. Lgs. 387/2003 come disposto dal punto 7 della DGR 351/2007 e s.m.i.”
3) di disporre la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.
Segue Allegato