LA GIUNTA REGIONALE

Premesso che la Regione Abruzzo persegue politiche ambientali finalizzate alla realizzazione di una gestione integrata dei rifiuti, alla promozione di buone pratiche da parte dei cittadini e delle imprese, in particolar modo per ridurre la produzione dei rifiuti, per recuperarli/riciclarli e per raggiungere economie di scala nella gestione dei servizi;

Considerato che la Regione Abruzzo ha una realtà formata da numerose aziende, in buona parte di piccole dimensioni, che producono rifiuti agricoli anche pericolosi per i quali vi è un’oggettiva difficoltà a provvedere a tutti gli adempimenti burocratici previsti dalla normativa vigente;

Considerato che per operare efficacemente occorre coinvolgere le diverse categorie interessate alla produzione e valorizzazione di rifiuti e procedere per settori di attività e che tra questi riveste una fondamentale importanza il settore agricolo;

Considerato che i rifiuti provenienti dalle attività agricole, ai sensi dell’art. 184, comma 3, lett. a) del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., sono rifiuti speciali e vanno gestiti in circuiti separati dai rifiuti urbani di origine domestica e sono previste agevolazioni se i rifiuti vengono conferiti al servizio pubblico;

Visto il D.Lgs 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. “Norme in materia ambientale” (di seguito: “D.Lgs. 152/06”), che ha modificato le norme in materia di gestione dei rifiuti, stabilendo che la gestione degli stessi costituisca attività di pubblico interesse, la quale deve assicurare un’elevata protezione ambientale e controlli efficaci;

Visto il D.Lgs 8 novembre 2006, n. 284 “Disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale”;

Visto il D.Lgs 16.01.2008, n. 4 recante “Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale”;

Vista la Direttiva 9 aprile 2002 ”Indicazioni per la corretta e piena applicazione del regolamento comunitario n. 2557/2001 sulle spedizioni di rifiuti ed in relazione al nuovo elenco dei rifiuti”, che prevede la nuova codifica dei rifiuti;

Considerato che il D.Lgs. 152/06, all’art. 200, prevede che la gestione dei rifiuti urbani sia organizzata sulla base di Ambiti Territoriali Ottimali (ATO), in ciascuno dei quali è costituita l’Autorità d’Ambito (AdA), alla quale sono demandati l’organizzazione, l’affidamento e il controllo del servizio di gestione integrata dei rifiuti, nel rispetto del principio di coordinamento con le competenze delle altre Amministrazioni pubbliche; gli Enti locali devono obbligatoriamente partecipare all’Autorità d’Ambito alla quale sono trasferite le loro competenze in materia di gestione integrata dei rifiuti;

Vista la L.R. 19.12.2007, n. 45 “Norme per la gestione integrata dei rifiuti” che prevede all’art. 37 “Rifiuti da attività agricole” che:

“1. La Giunta regionale persegue l'ottimizzazione della gestione dei rifiuti derivanti dalle attività agricole al fine di avviarli al recupero ed al corretto smaltimento, con particolare riferimento ai rifiuti pericolosi.

2. La Giunta regionale, le province e le AdA promuovono accordi volontari con le associazioni agricole per la raccolta differenziata, per la realizzazione di impianti di recupero e smaltimento dei rifiuti da attività agricole presso i quali gli imprenditori agricoli potranno conferire i propri rifiuti con le agevolazioni previste dal D.Lgs 30 aprile 1998, n. 173 (Disposizioni in materia di contenimento dei costi di produzione e per il rafforzamento strutturale delle imprese agricole, a norma dell'art. 55, commi 14 e 15 della legge 27 dicembre 1997, n. 449) e successive modifiche”.

Considerato che il D.Lgs. 152/06 stabilisce altresì:

-    all’art. 180 “omissis .. le Pubbliche Amministrazioni perseguono iniziative atte a favorire la prevenzione e la riduzione della produzione dei rifiuti, ….. omissis .. attraverso la promozione di accordi e contratti di programma o protocolli d'intesa anche sperimentali finalizzati, con effetti migliorativi, alla prevenzione ed alla riduzione della quantità dei rifiuti”;

-    all’art. 181, comma 10 “I soggetti firmatari degli accordi sono iscritti presso un’apposita sezione da costituire presso l’Albo di cui all’art. 212, a seguito di semplice richiesta scritta e senza essere sottoposti alle garanzie finanziarie di cui al comma 7, dell’art. 212”;

-    all’art. 206, comma 1 “omissis .. le altre autorità competenti possono stipulare accordi e contratti di programma con enti pubblici, con imprese di settore, soggetti pubblici o privati ed associazioni di categoria, .. omissis”;

-    all’art. 206, comma 3 “omissis … Gli accordi e i contratti di programma di cui al presente articolo non possono stabilire deroghe alla normativa comunitaria e alla normativa nazionale primaria vigente e possono integrare e modificare norme tecniche e secondarie solo in conformità con quanto previsto dalla normativa nazionale primaria”.

Visto il D.Lgs 30.04.1998, n. 173 “Disposizioni in materia di contenimento dei costi di produzione e per il rafforzamento strutturale delle imprese agricole, a norma dell'articolo 55, commi 14 e 15, della legge 27 dicembre 1997, n. 449”, che all’art. 3 (Smaltimento rifiuti agricoli) prevede: “ omissis .. al fine di agevolare il conferimento di piccole quantità di rifiuti pericolosi agli appositi centri di raccolta organizzati dal gestore del servizio pubblico, da concessionari di pubblico servizio o da consorzi obbligatori, l’iscrizione all’albo di cui all’art. 30 dell’ex D.Lgs. 22/97, non è richiesta per il trasporto ai predetti centri delle seguenti tipologie e quantità effettuate direttamente dai produttori agricoli:

a.   due accumulatori esausti per singolo trasporto;

b.   quindici litri di olio esausto per singolo trasporto;

c.   cinque contenitori di prodotti fitosanitari per singolo trasporto”.

Considerato altresì, che il D.Lgs. 152/06, prevede:

-    all’art. 183, comma 1, lettere b) e c), la definizione di “produttore” e “detentore” di rifiuti;

-    all’art. 185, comma 1, lett. e), i “limiti al campo di applicazione” per alcune sostanze non pericolose utilizzate nelle attività agricole;

-    all’art. 188, comma 2, lett. c), di mantenere la possibilità, per i produttori/detentori di rifiuti, di adempiere agli obblighi di smaltimento dei propri rifiuti anche avvalendosi del gestore del servizio pubblico di raccolta dei rifiuti urbani, con il quale sia stata stipulata apposita convenzione;

-    all’art. 189, comma 3 “omissis … Chiunque effettua a titolo professionale attività di raccolta e trasporto di rifiuti, .. omissis … le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti pericolosi e le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti non pericolosi di cui all'articolo 184, comma 3, lettere c), d) e g), comunicano annualmente alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura territorialmente competenti, con le modalità previste dalla legge 25 gennaio 1994, n. 70, le quantità e le caratteristiche qualitative dei rifiuti oggetto delle predette attività. Sono esonerati da tale obbligo gli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del Codice civile con un volume di affari annuo non superiore a euro ottomila, le imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi, di cui all'articolo 212, comma 8, nonché, per i soli rifiuti non pericolosi, le imprese e gli enti produttori iniziali che non hanno più di dieci dipendenti”.

-    all’art. 189, comma 4 “omissis … Nel caso in cui i produttori di rifiuti pericolosi conferiscono i medesimi al servizio pubblico di raccolta competente per territorio e previa apposita convenzione, la comunicazione è effettuata dal gestore del servizio pubblico, limitatamente alla quantità conferita”;

-    all’art. 190, comma 4 “I soggetti la cui produzione annua dei rifiuti non eccede le dieci tonnellate di rifiuti non pericolosi e le due tonnellate di rifiuti pericolosi possono adempiere all’obbligo della tenuta dei registri di carico e scarico dei rifiuti anche tramite le organizzazioni di categoria interessate o loro società di servizi che provvedono ad annotare i dati previsti con cadenza mensile; mantenendo presso la sede dell’impresa copia dei dati trasmessi”;

-    all’art. 190, comma 6 “ omissis … i registri sono numerati e vidimati dalle Camere di commercio territorialmente competenti”;

-    all’art. 193, comma 4 “Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano al trasporto di rifiuti urbani effettuato dal soggetto che gestisce il servizio pubblico né ai trasporti di rifiuti non pericolosi effettuati dal produttore dei rifiuti stessi, in modo occasionale e saltuario, che non eccedano la quantità di trenta chilogrammi o di trenta litri”;

Considerato che la Regione Abruzzo, le Province di Chieti, L’Aquila, Pescara e Teramo, le Associazioni di Categoria rappresentative del mondo agricolo, hanno a suo tempo sottoscritto un accordo di programma con DGR n. 115 del 22.03.2002 “Progetto Azienda pulita”, modificata con DGR n. 485 del 22.06.2004, approvate ai sensi dell’ex art. 21, comma, 5, del D.Lgs. 22/97 (cd. “Decreto Ronchi”), al fine di istituire un servizio per la raccolta dei rifiuti agricoli sul territorio regionale;

Valutato che le previsioni del Piano regionale di Gestione dei Rifiuti (PRGR) , approvato con la L.R. 45/04, perseguendo obiettivi ambientali nella gestione dei rifiuti avanzati e coerenti con le disposizioni nazionali e comunitarie, considerano prioritario l’impegno per diminuire la produzione di rifiuti, per differenziare il flusso degli stessi al fine di agevolare il recupero e per favorire il riutilizzo delle materie ottenute ed in particolare del compost;

Ritenuto necessario provvedere all’abrogazione delle suddette DGR n. 115 del 22.03.2002 e DGR n. 485 del 22.06.2004, poiché il quadro normativo nazionale di riferimento dei suddetti atti amministrativi a cui si riferivano risulta modificato dall’entrata in vigore del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. che ha dettato, in particolare, nuove disposizioni in materia di accordi e contratti di programma e di modalità gestionali dei produttori/detentori di rifiuti;

Considerato che si rende necessario aggiornare il sopra citato accordo, attraverso un nuovo accordo di programma, ai sensi dell’art. 181, comma 4, del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., prevedendo un sistema di gestione pubblica dei rifiuti agricoli, con la partecipazione di tutti i soggetti a vario titolo coinvolti, con lo scopo di:

-    semplificare gli oneri burocratici a carico delle imprese, comunque nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente per i produttori/detentori di rifiuti agricoli;

-    favorire la raccolta differenziata, in coerenza con gli obiettivi previsti dalla vigente normativa, nonché l’organizzazione dell’utenza dei servizi di gestione dei rifiuti agricoli;

-    migliorare l’efficacia dei controlli pubblici sulla gestione dei rifiuti agricoli.

Preso atto delle risultanze dei diversi incontri organizzati dal Servizio Gestione Rifiuti, tenutisi presso la sede di Pescara in data 13.04.2007, 23.11.2007, 28.04.2008 e 26.05.2008, in cui sono stati discussi i contenuti dell’accordo di programma denominato: “Impresa agricola pulita” ed i cui verbali sono conservati agli atti del competente Servizio regionale;

Ritenuta l’opportunità di definire, tramite l’accordo di programma regionale, denominato: “Impresa agricola pulita”, un quadro di riferimento per l’ottimizzazione della gestione dei rifiuti agricoli, accordo di programma costituito dai seguenti documenti, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:

-    Allegato 1 - Accordo di programma denominato: “Impresa agricola pulita”, tra la Regione Abruzzo, le Province di Chieti, L’Aquila, Pescara e Teramo, l’ANCI, l’ARSSA, i Consorzi Intercomunali Rifiuti e/o Società SpA, le Associazioni degli Imprenditori agricoli e degli allevatori;

-    Allegato 1.A - Modulo di adesione all’accordo di programma e convenzione;

-    Allegato 1.B - Elenco rifiuti agricoli;

-    Allegato 1.C - Norme tecniche e modalità di conferimento dei rifiuti agricoli;

-    Allegato 1.D - Costi per lo svolgimento dei servizi.

Udita la relazione del Componente la Giunta preposto alla Direzione Parchi, Territorio, Ambiente, Energia;

Dato atto che il Servizio Gestione Rifiuti ha espresso il proprio parere favorevole in ordine regolarità tecnica ed alla legittimità del presente provvedimento;

Visti

il DLgs.152/06 e s.m.i.;

il D.Lgs. 173/98;

la L.R.45/07.

Vista la legge regionale n. 77/99 “Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della Regione Abruzzo”;

A voti unanimi, espressi nelle forme di legge,

DELIBERA

per le motivazioni espresse in narrativa, che qui si intendono integralmente riportate e trascritte:

2.   di abrogare la DGR n. 115 del 22.03.2002 e la DGR n. 485 del 22.06.2004, poiché le stesse non sono più riferibili, coerentemente, con le intervenute modificazioni delle disposizioni, nazionali e regionali, inerenti la gestione dei rifiuti, di cui al D.Lgs. 152/06 “Norme in materia ambientale” e s.m.i. e L.R. 19.12.2007, n. 45 “Norme per la gestione integrata dei rifiuti”;

3.   di approvare l’Accordo di programma denominato: “Impresa agricola pulita”, costituito dai seguenti documenti, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:

-    Allegato 1 - Accordo di programma denominato: “Impresa agricola pulita”, tra la Regione Abruzzo, le Province di Chieti, L’Aquila, Pescara e Teramo, l’ANCI, l’ARSSA, i Consorzi Intercomunali Rifiuti e/o Società SpA, le Associazioni degli Imprenditori agricoli e degli allevatori;

-    Allegato 1.A - Modulo di adesione all’accordo di programma e convenzione;

-    Allegato 1.B - Elenco rifiuti agricoli;

-    Allegato 1.C - Norme tecniche e modalità di conferimento dei rifiuti agricoli;

-    Allegato 1.D - Costi per lo svolgimento dei servizi.

4.   di delegare l’Assessore all’Ambiente alla firma dell’Accordo di programma denominato “Impresa agricola pulita”;

5.   di stabilire che eventuali modifiche alle disposizioni di ordine tecnico-gestionale riferite all’accordo di programma che si dovessero rendere necessarie per soddisfare indicazioni nazionali o regionali, saranno approvate direttamente con determina dirigenziale;

6.   di incaricare il competente Servizio Gestione Rifiuti per l’adozione dei necessari e connessi adempimenti tecnico-amministrativi, collegati all’attuazione del presente atto;

7.   di comunicare la presente deliberazione, oltre ai soggetti sottoscrittori del presente accordo di programma, al Ministero dell’Ambiente della Tutela del Territorio e del Mare (MATTM), all’Albo gestori Ambientali presso la C.C.I.A.A. di L’Aquila;

8.   di disporre la pubblicazione integrale della presente deliberazione, comprensiva degli Allegati di cui al punto 3), nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo (B.U.R.A.).

Segue Allegato