LA GIUNTA REGIONALE
Premesso che la Regione Abruzzo intende affermare politiche ambientali avanzate, utili a superare le attuali arretratezze del sistema di gestione dei rifiuti e le numerose criticità territoriali, basate sul raggiungimento di obiettivi che assicurino un’efficace protezione della salute e dell’ambiente ed in modo particolare, attraverso una corretta gestione dei rifiuti provenienti dalle attività portuali, nel rispetto dei princìpi, criteri ed indirizzi stabiliti dalla legislazione vigente, sia a livello europeo che nazionale;
Visto il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante: “Norme in materia ambientale”, che ha abrogato il D.Lgs. 22/97 (cd. “Decreto Ronchi”) ed ha previsto all’art. 232, comma 1, che la disciplina di carattere nazionale relativa ai rifiuti prodotti dalle navi ed ai residui di carico, è dettata dal D.Lgs 24 giugno 2003, n. 182, recante: ”Attuazione della direttiva 2000/59/CE relativa agli impianti portuali di raccolta per i rifiuti prodotti dalle navi ed i residui del carico”, (di seguito “DLgs.182/03”);
Visto il D.Lgs 8 novembre 2006, n. 284 “Disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale”;
Visto il D.Lgs 16.01.2008, n. 4 recante “Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale”;
Vista la Direttiva 9 aprile 2002 ”Indicazioni per la corretta e piena applicazione del regolamento comunitario n. 2557/2001 sulle spedizioni di rifiuti ed in relazione al nuovo elenco dei rifiuti”, che prevede la nuova codifica dei rifiuti;
Visto il D.Lgs 24 giugno 2003, n. 182 e s.m.i., recante: ”Attuazione della direttiva 2000/59/CE relativa agli impianti portuali di raccolta per i rifiuti prodotti dalle navi ed i residui del carico”, (di seguito “D.Lgs.182/03”);
Considerato che il D.Lgs.182/03 e s.m.i., ha l’obiettivo di ridurre gli scarichi a mare, in particolare quelli illeciti, dei rifiuti e dei residui del carico prodotti dalle navi che utilizzano porti situati nel territorio dello Stato, nonché di migliorare la disponibilità e l’utilizzo degli impianti portuali di raccolta per i suddetti rifiuti e residui;
Vista la L.R. 19.12.2007, n. 45 “Norme per la gestione integrata dei rifiuti”, che ha approvato il nuovo Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti (PRGR) e che, in particolare, all’art. 41, comma 4 prevede che: “la Giunta Regionale, al fine di incentivare le attività di recupero dei rifiuti portuali, in particolare di quelli pericolosi, promuove appositi accordi di programma con i consorzi nazionali per la gestione delle batterie al piombo e degli oli minerali esausti”.
Vista la L.R. 6.07.2006, n. 24 “Integrazione del Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti approvato con L.R. 28.04.2000, n. 83 – D.Lgs 24.06.2003, n. 182: Attuazione della direttiva 2000/59/CE relativa agli impianti portuali di raccolta per rifiuti prodotti dalle navi ed i residui del carico. Approvazione dei piani di raccolta e gestione dei rifiuti dei porti di: Pescara, Giulianova, Ortona e Vasto”;
Considerato che il D.Lgs. 152/06 e s.m.i. stabilisce altresì:
- all’art. 180 “omissis .. le Pubbliche Amministrazioni perseguono iniziative atte a favorire la prevenzione e la riduzione della produzione dei rifiuti, ….. omissis .. attraverso la promozione di accordi e contratti di programma o protocolli d'intesa anche sperimentali finalizzati, con effetti migliorativi, alla prevenzione ed alla riduzione della quantità dei rifiuti”;
- all’art. 181, comma 10 “I soggetti firmatari degli accordi sono iscritti presso un’apposita sezione da costituire presso l’Albo di cui all’art. 212, a seguito di semplice richiesta scritta e senza essere sottoposti alle garanzie finanziarie di cui al comma 7, dell’art. 212”;
all’art. 206, comma 1 “omissis .. le altre autorità competenti possono stipulare accordi e contratti di programma con enti pubblici, con imprese di settore, soggetti pubblici o privati ed associazioni di categoria, .. omissis”;
all’art. 206, comma 3 “omissis … Gli accordi e i contratti di programma di cui al presente articolo non possono stabilire deroghe alla normativa comunitaria e alla normativa nazionale primaria vigente e possono integrare e modificare norme tecniche e secondarie solo in conformità con quanto previsto dalla normativa nazionale primaria”;
Visto l’art. 28, comma 3 della L.R. 45/07 “Accordi e contratti di programma, protocolli d’intesa”, che detta disposizioni generali in relazione ai requisiti che gli accordi volontari devono soddisfare;
Considerato che ai sensi dell’art. 4, comma 5 del D.Lgs. 182/03 e s.m.i., l’affidamento dei lavori per la realizzazione degli impianti portuali di raccolta, nonché del servizio di raccolta rifiuti, avverrà mediante gara ad evidenza pubblica in conformità con la legislazione nazionale e comunitaria vigente e che nelle more, si rende necessario garantire una corretta gestione dei rifiuti portuali per scongiurare situazioni di criticità ambientale;
Preso atto che le Autorità portuali di Pescara, Giulianova, Ortona e Vasto, hanno fatto presente alla Regione Abruzzo le numerose difficoltà finanziarie ed organizzative attualmente riscontrabili per garantire una corretta gestione dei rifiuti portuali nonché la complessità di dare attuazione alle previsioni dei relativi “Piani di raccolta e gestione dei rifiuti portuali”, approvati con L.R. 6.07.2006, n. 24 recante: “Integrazione del Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti. Approvazione dei piani di raccolta e gestione dei rifiuti prodotti dalle navi ed i residui del carico dei porti di Pescara, Giulianova, Ortona e Vasto”, le cui disposizioni sono parte integrante e sostanziale del nuovo PRGR, ai sensi dell’art. 66, comma 1, lett. c) della L.R. 45/07;
Considerato che i piani di raccolta e gestione dei rifiuti dei porti di: Pescara, Giulianova, Ortona e Vasto, indicano per ciascuna realtà, i flussi di produzione dei rifiuti, il fabbisogno di raccolta e l’entità degli impianti disponibili;
Valutato che le previsioni del Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti (PRGR), approvato con la L.R. n. 45/07, perseguendo obiettivi ambientali nella gestione dei rifiuti avanzati e coerenti con le disposizioni nazionali e comunitarie, considerano prioritario l’impegno per diminuire la produzione di rifiuti, per differenziare il flusso degli stessi al fine di agevolare il recupero e per favorire il riutilizzo delle materie ottenute;
Preso atto della necessità di promuovere un accordo volontario tra i diversi soggetti pubblici interessati per garantire una corretta gestione dei rifiuti portuali;
Considerato che sono stati organizzati degli incontri tra i diversi soggetti interessati e nelle riunioni tenutesi il 17.10.07 e il 16.06.2008, presso la Direzione Marittima Regionale di Pescara, convocate dal Servizio Gestione Rifiuti, si è concordato sul contenuto finale del Protocollo d’intesa, denominato “Porti puliti”;
Preso atto delle osservazioni pervenute al Servizio Gestione Rifiuti da parte del Consorzio nazionale obbligatorio COBAT tramite e-mail del 21.12.2007 e della Città di Pescara, inviate nota prot.n. 4808 del 14.01.2008, acquisita al Servizio Gestione Rifiuti con nota prot.n. 1090/DN 3 del 15.01.2008, osservazioni di cui si è tenuto conto nella definizione del Protocollo d’intesa “Porti puliti”;
Ritenuto di accogliere ed approvare integralmente il contenuto dell’Allegato, per le motivazioni sopra riportate e, pertanto, di renderlo parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
Ritenuto opportuno sostenere il presente Protocollo d’intesa con specifiche risorse finanziarie, da destinare ai Comuni interessati dal presente Protocollo d’intesa, che potranno essere reperite nell’ambito del fondo di cui all’art. 57 della L.R. 45/07, che presenta sufficienti disponibilità ed elargite mediante provvedimenti amministrativi del competente servizio regionale;
Richiamata la DGR n. 254 del 7.04.2008 avente per oggetto: “L.R. 19.12.2007, n. 45 – art. 57 Fondo ambientale – Individuazione interventi e ripartizione fondi. Annualità 2008”;
Udita la relazione del Componente la Giunta preposto alla Direzione Parchi, Territorio, Ambiente, Energia;
Dato atto del parere favorevole espresso dal Dirigente del Servizio Gestione Rifiuti della Direzione regionale Parchi Territorio Ambiente Energia, in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa della procedura seguita ed in ordine alla legittimità del presente provvedimento;
Visti il DLgs.152/06 e s.m.i.;
Visto il DLgs.182/03 e s.m.i.;
Visto la L.R.45/07;
Vista la L.R.14.09.99, n. 77 recante: “Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della Regione Abruzzo”;
a voti unanimi, espressi nelle forme di legge,
DELIBERA
Per le motivazioni espresse in narrativa che qui si intendono integralmente riportate e trascritte:
1. di approvare il documento contenente il Protocollo d’intesa denominato “PORTI PULITI”, ai sensi dell’art. 41, comma 4 della L.R. 45/07, interessante i piani di raccolta e gestione dei rifiuti prodotti nei Porti di: Pescara, Giulianova, Ortona e Vasto, Allegato alla presente deliberazione, parte integrante e sostanziale della stessa;
2. di stabilire che eventuali modifiche alle disposizioni di ordine tecnico-gestionale riferite al Protocollo d’intesa regionale e contenute nell’Allegato, che si dovessero rendere necessarie per soddisfare indicazioni nazionali o regionali, saranno approvate direttamente con determina dirigenziale;
3. di incaricare l’Assessore all’Ambiente alla sottoscrizione del Protocollo d’intesa di cui al punto 1);
4. di incaricare il competente Servizio Gestione Rifiuti per l’adozione dei necessari e connessi adempimenti tecnico-amministrativi, collegati all’attuazione del presente atto;
5. di comunicare la presente deliberazione, oltre ai soggetti sottoscrittori del presente Protocollo d’intesa, al Ministero dell’Ambiente della Tutela del Territorio e del Mare (MATTM), all’Albo Nazionale Gestori Ambientali presso la C.C.I.A.A. di L’Aquila;
6. di disporre la pubblicazione integrale della presente deliberazione, comprensiva dell’Allegato di cui al punto 1), nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo (B.U.R.A.).
Segue Allegato