LA GIUNTA REGIONALE

Premesso che la Regione Abruzzo intende affermare politiche ambientali avanzate, utili a superare le attuali arretratezze del sistema di gestione dei rifiuti e le diverse criticità territoriali, che assicurino un’efficace protezione della salute e dell’ambiente, tramite una rete integrata di impianti di smaltimento e/o recupero, da realizzare secondo i criteri e gli indirizzi stabiliti dalla legislazione vigente;

Visto il D.Lgs. 03.04.2006 n. 152 e s.m.i., avente per oggetto: ”Norme in materia ambientale”, che ha modificato la legislazione ambientale nel settore della gestione dei rifiuti, contenuta nella parte IV “Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati”;

Visto il D.Lgs 8 novembre 2006, n. 284 “Disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale”;

Visto il D.Lgs. 16.01.2008, n. 4 recante “Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale”, che, in particolare, ha sostituito integralmente la Parte II del D.Lgs. 152/06, dedicata a VIA/VAS/IPPC, a partire dal 13 febbraio 2008;

Vista la Direttiva 9 aprile 2002 ”Indicazioni per la corretta e piena applicazione del regolamento comunitario n. 2557/2001 sulle spedizioni di rifiuti ed in relazione al nuovo elenco dei rifiuti”, che prevede la nuova codifica dei rifiuti;

Considerato che in attesa di specifiche direttive nazionali, si ritiene necessario definire, ai sensi dell’art. 208, comma 15 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e art. 50 della L.R. 45/07, direttive regionali regolanti procedure per il rilascio delle autorizzazioni in via definitiva di impianti mobili di smaltimento o recupero di rifiuti, nonché per lo svolgimento delle singole campagne di attività sul territorio nazionale;

Richiamata la nota del Ministero dell’Ambiente (MATTM) n. 4903/VIA del 14.04.2000, avente per oggetto: “Parere in merito all’applicabilità della procedura di valutazione di impatto ambientale per i progetti di impianti mobili per il trattamento di rifiuti” in cui si precisa che:

-    La procedura VIA è “attuabile soltanto con riferimento ad un progetto specifico e per un sito determinato” e non dunque in sede di rilascio dell’autorizzazione dell’impianto mobile di cui all’art. 28 del D.Lgs. 22/97. Mentre la stessa procedura VIA è necessaria, se del caso, in sede di comunicazione per lo svolgimento delle singole campagne in un sito ben individuato.

-    L’applicazione dell’eventuale procedura VIA in sede di comunicazione comporta necessariamente la sospensione dell’istallazione dell’impianto e dell’avvio della campagna e ciò fini all’espletamento della medesima.

Vista la L.R. 19.12.2007, n. 45 “Norme per la gestione integrata dei rifiuti”, con la quale la Regione Abruzzo ha approvato il nuovo Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti (PRGR) che ha abrogato la precedente legislazione regionale in materia di cui alla L.R. 28.04.2000, n. 83 “Testo unico in materia di gestione dei rifiuti contenente l’approvazione del piano regionale dei rifiuti”;

Visto l’art. 208, comma 15 del D.Lgs. 3.04.2006, n. 152 e s.m.i., che stabilisce: “ omissis .. gli impianti mobili di recupero o di smaltimento, esclusa la semplice riduzione volumetrica e la separazione delle frazioni estranee, sono autorizzati in via definitiva dalla Regione ove l’interessato ha la sede legale .. omissis … Per lo svolgimento delle singole campagne di attività, allegando l’autorizzazione di cui al comma 1 e l’iscrizione all’albo nazionale gestori ambientali, nonché l’ulteriore documentazione richiesta. La Regione può adottare prescrizioni integrative oppure vietare l’attività con provvedimento motivato qualora lo svolgimento della stessa nello specifico sito non sia compatibile con la tutela dell’ambiente o della salute pubblica”;

Vista la L.R. 19.12.2007, n. 45 “Norme per la gestione integrata dei rifiuti”, che prevede:

-    all’art. 4, comma 1, lett. j), che alla Regione spetta la competenza di rilasciare l’autorizzazione per l’esercizio degli impianti mobili, ai sensi dell’art. 208, comma 15 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;

-    all’art. 50, comma 2, che la Giunta regionale: “emana apposite direttive per disciplinare le modalità di acquisizione dei pareri da parte degli organismi competenti, le modalità di gestione degli impianti, le procedure di controllo, eventuali prescrizioni integrative”

Visto il D.P.C.M. 7.03.2007 con il quale si è provveduto ad eliminare l’esclusione dell’applicazione della VIA per gli impianti di recupero che operano in procedura semplificata (esclusione operata per il recupero dei rifiuti ammessi alle procedure semplificate di cui agli artt. 31 e 33 del D.Lgs. 22/97, prevista con l’ex D.P.C.M. 3.09.1999), provvedimento che si è reso necessario a seguito dell’emanazione della sentenza della Corte di Giustizia del 23.11.2006, causa C-486/04, con la quale la stessa Corte di Giustizia UE ha condannato l’Italia per la non corretta applicazione della normativa sulla VIA di cui alla direttiva 85/337/Ce;

Visto l’Allegato III del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. - Parte seconda, “Progetti di competenza delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano”;

Visto l’ Allegato IV del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. - Parte seconda, “Progetti sottoposti alla verifica di assoggettabilità di competenza delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano”, Punto 7 “Progetti di infrastrutture”, norme entrate in vigore dal 13 febbraio 2008, ai sensi del D.Lgs. 16.01.2008, n. 4 recante: “Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale”;

Richiamata la DGR 22.03.2002, n. 119 e s.m.i. recante: “Criteri ed indirizzi in materia di procedure ambientali”, pubblicata sul B.U.R.A. n. 73 Speciale del 14.06.2002;

Richiamata la DGR 7.09.2007, n. 904, con la quale la Regione Abruzzo ha effettuato il primo adeguamento degli Allegati A e B della DGR n. 119/02, in esito alla entrata in vigore della Parte II del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e non ha “ribadito” l’esclusione dalle procedure di VIA degli impianti di recupero sottoposti alla procedure semplificate, già disposta dalla citata Parte II del D.Lgs.n.152/06, entrata in vigore il 31 luglio 2007;

Richiamata la DGR 17.03.2008, n. 209 avente per oggetto “DGR 119/2002 e s.m.i.: Criteri ed indirizzi in materia di procedure ambientali. Ulteriori modifiche in esito all’entrata in vigore del D.Lgs. 16.01.2008, n. 4 (G.U. n. 24 del 29.01.2008)”, con la quale la Regione Abruzzo ha provveduto ad aggiornare le disposizioni regionali in materia di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA), pubblicata sul B.U.R.A. Ordinario n. 25 del 30.04.2008;

Considerato che il Servizio Gestione Rifiuti della Direzione Parchi Territorio Ambiente Energia, ha predisposto il documento, Allegato 1 al presente provvedimento, recante: “Direttive per il rilascio dell’autorizzazione in via definitiva e di svolgimento delle singole campagne di attività degli impianti mobili di smaltimento o di recupero di rifiuti di cui alla Parte IV, Titolo I, art. 208, comma 15, del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i.”, parte integrante e sostanziale dello stesso, con il quale sono state definite le direttive regionali, per il rilascio dell’autorizzazione in via definitiva e di svolgimento delle singole campagne di attività degli impianti mobili di smaltimento o di recupero di rifiuti, di cui alla Parte IV, Titolo I, art. 208, comma 15, del D.Lgs.152/06 e s.m.i.;

Preso atto che le disposizioni di cui all’Allegato 1, sono state discusse nella riunione convocata dal Servizio Gestione Rifiuti, con nota prot.n. 11004 del 28.04.2008 e tenutasi il 9.05.2008 e sono state definite a seguito del recepimento delle osservazioni formulate dall’ARTA - Direzione centrale e dalle Province di Chieti., L’Aquila, Pescara e Teramo; il verbale della riunione è conservato agli atti presso il Servizio Gestione Rifiuti;

Ritenuto pertanto, di approvare le disposizioni di cui all’Allegato 1 al presente provvedimento, come direttive regionali vincolanti per i soggetti interessati, ai sensi dell’art. 50, comma 2 della L.R. 19.12.2007, n. 45 recante: “Norme per la gestione integrata dei rifiuti”;

Richiamata la D.G.R. 10.12.2003 n. 1198 avente per oggetto: “L.R. 28.04.2000 n. 83 Art. 20 - Disposizioni concernenti la costituzione delle garanzie finanziarie da parte dei soggetti intestatari di autorizzazioni regionali, ai sensi del D.Lgs. n. 22/97, artt. 27 e 28, del D.Lgs. n. 36/2003 e della legge n. 372/99 per la realizzazione e l’esercizio di impianti di smaltimento e/o recupero dei rifiuti”, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo (B.U.R.A.) n. 7 del 25 febbraio 2004;

Richiamata la D.G.R. 3.08.2007, n. 790 avente per oggetto: “Garanzie finanziarie previste per le operazioni di smaltimento e/o recupero dei rifiuti nonché per la bonifica dei siti contaminati. Nuova disciplina e revoca della DGR n. 132 del 22.02.2006”, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo (B.U.R.A.) n. 71 Speciale Ambiente del 5 settembre 2007;

Vista la nota della Direzione Parchi Territorio Ambiente Energia - Servizio Assistenza Legale, prot.n. 12048 dell’8.05.2008, concernente la problematica relativa a profili di carattere edilizio-urbanistico degli impianti mobili di trattamento dei rifiuti, ai sensi dell’art. 3, comma 1, lett. e) del D.P.R. n. 380/2001, in relazione a quesiti posti dal Servizio Gestione Rifiuti con nota prot.n. DN3/11593 del 6.05.2008, nella quale si ritiene: “omissis … Alla stregua degli approdi giurisprudenziali sopra illustrati, non può pertanto revocarsi in dubbio il carattere precario degli impianti mobili per il trattamento dei rifiuti avuto riguardo non solo all’amovibilità degli impianti stessi (precarietà strutturale), ma anche alla loro destinazione a soddisfare esigenze contingenti e temporaneamente circoscritte …. omissis”;

Udita la relazione del Componente la Giunta preposto alla Direzione Parchi, Territorio, Ambiente, Energia;

Dato atto che il competente Servizio Gestione Rifiuti ha espresso il proprio parere favorevole in ordine alla legittimità del presente provvedimento;

Visti il DLgs.152/06 e s.m.i.;

Vista la L.R. 45/07;

Vista la L.R.14.09.99, n. 77 recante: “Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della Regione Abruzzo”;

A voti unanimi, espressi nelle forme di legge,

DELIBERA

Per le motivazioni espresse in narrativa che qui si intendono integralmente riportate e trascritte:

1.   di approvare le “Direttive per il rilascio dell’autorizzazione in via definitiva e di svolgimento delle singole campagne di attività degli impianti mobili di smaltimento o di recupero di rifiuti di cui alla Parte IV, Titolo I, art. 208, comma 15, del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i.”, di cui all’Allegato 1, ai sensi dell’art. 50, comma 2 della L.R. 19.12.2007, n. 45 “Norme per la gestione integrata dei rifiuti”, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2.   di comunicare il presente provvedimento, al Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (MATTM), alle altre Regioni, alle Province autonome di Trento e Bolzano, alle Province di Chieti, L’Aquila, Pescara e Teramo, all’ARTA - Direzione Centrale, ai Dipartimenti provinciali dell’ARTA; all’Albo Nazionale Gestori Ambientali presso la C.C.I.A.A. di L’Aquila, all’ANCI - Abruzzo, alla Lega delle Autonomie Locali - Abruzzo;

3.   di incaricare il competente Servizio Gestione Rifiuti per i connessi e successivi adempimenti tecnico-amministrativi conseguenti all’adozione del presente atto;

4.   di disporre la pubblicazione integrale della presente deliberazione, comprensiva dell’Allegato 1, nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo (B.U.R.A.).

Segue Allegato