LA GIUNTA REGIONALE

Premesso che la Regione Abruzzo intende valorizzare, in coerenza con gli obiettivi del VI° Programma per l’Ambiente dell’U.E. e con il Protocollo di Kyoto, politiche nel settore della gestione dei rifiuti urbani improntate alla riduzione, riuso e riciclo degli stessi, in modo particolare garantendo il riciclo delle frazioni organiche derivanti dalle raccolte differenziate di utenze domestiche e di grandi utenze, al fine di ottenere concimi naturali (ammendanti, compost di qualità, ..etc);

Vista la L.R. 17.07.2007, n. 22 “Promozione dell’utilizzo dei rifiuti compostabili e degli ammendanti per la tutela della qualità dei suoli”, pubblicata sul B.U.R.A. n. 42 Ordinario del 25.07.2007, con la quale la Regione Abruzzo ha dettato disposizioni per promuovere politiche finalizzate all’impiego di concimi naturali derivanti da rifiuti organici (umido e rifiuti verdi), nel settore agricolo, florovivaistico, aree protette e verde pubblico;

Considerato che l’art. 6 della suddetta L.R. 22/07, prevede l’organizzazione, con atto della Giunta Regionale, nell’ambito dell’Osservatorio Regionale Rifiuti (di seguito denominato: “ORR”), di un Osservatorio Regionale sul Compostaggio (di seguito denominato: “ORC”), con il compito di supportare, sul piano tecnico-scientifico ed operativo, le attività nel settore del compostaggio e dell’autocopostaggio, previste dalla L.R. 22/07 e dal vigente Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti (PRGR);

Visto il D.Lgs 03.04.2006, n. 152 s.m.i. “Norme in materia ambientale”, che disciplina la legislazione ambientale nel settore della gestione dei rifiuti e prevede, all’art. 196 comma 1, tra le competenze della Regione, la regolamentazione delle attività di gestione dei rifiuti, ivi compresa la raccolta differenziata dei rifiuti urbani (lett. b) e l’incentivazione alla riduzione dei rifiuti ed al recupero degli stessi (lett.1);

Vista la L.R. 19.12.2007, n. 45 “Norme per la gestione integrata dei rifiuti”, contenente l’approvazione del Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti (PRGR), pubblicata sul B.U.R.A n. 10 Straordinario del 21.12.2007, che all’art. 8 ha previsto un Osservatorio Regionale Rifiuti (ORR), già istituito con l’ex L.R. 9.08.2006, n. 27 “Disposizioni in materia ambientale” ed il cui funzionamento è stato definito con DGR n. 1148 del 16.10.2006 “Organizzazione e funzionamento dell’Osservatorio Regionale Rifiuti (ORR)”;

Richiamata pertanto, la DGR n. 1148 del 16.10.2006 “Organizzazione e funzionamento dell’Osservatorio Regionale Rifiuti (ORR)”, pubblicata sul B.U.R.A. n. 97 Speciale dell’8.11.2006;

Considerato inoltre che la L.R. n. 45/07 prevede al capo IV “Azioni per lo sviluppo del recupero e del riciclo” ed in particolare:

-    all’art. 23 “Obiettivi di raccolta differenziata e di riciclo”, che ordina la materia della raccolta differenziata su tutto il territorio regionale e fissa obiettivi, strumenti, direttive ed indirizzi per l’esercizio delle funzioni proprie e quelle attribuite agli enti locali e per le attività di controllo;

-    all’art. 24 “Promozione del riuso, riciclaggio e recupero”, che prevede, al comma 4, programmi per favorire l’utilizzo degli ammendanti (lett. i) e delle frazioni organiche stabilizzate per interventi in campo ambientale (lett. j);

-    all’art. 27 “Rifiuti Urbani Biodegradabili”, in cui si prevede che la Giunta Regionale emana apposite direttive per garantire l’effettivo recupero delle frazioni biodegradabili (RUB);

Visto il D.Lgs 13.01.2003, n. 36 “Attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti” che ha previsto l’individuazione di obiettivi di riduzione dei Rifiuti Urbani Biodegradabili (RUB) da collocare in discarica, nel modo seguente:

-    entro 5 anni (2008) < 173Kg/ab/a (-25 %);

-    entro 8 anni (2011) < 115 Kg/ab/a (-50 %);

-    entro 15 anni (2018) < 81 Kg/ab/a (-65 %).

Richiamato il “Programma regionale per la riduzione dei rifiuti biodegradabili da avviare in discarica”, denominato “Programma RUB”, che la Regione Abruzzo ha approvato con L.R. 23.06.2006, n. 22, pubblicata nel B.U.R.A. n. 37 Ordinario del 7.07.2006; che prevede le diverse azioni da attuare, su base regionale e provinciale e/o Ambito Territoriale Ottimale (ATO – art. 14 della L.R. 45/07), per il raggiungimento dei suddetti obiettivi, come previsti dal D.Lgs.36/03 e s.m.i.;

Visto il D.Lgs 29.04.2006, n. 217 “Revisione della disciplina in materia di fertilizzanti”, che ha abrogato la legge 19.10.1984, n. 748 sulle produzioni e commercializzazione dei fertilizzanti, che indica le caratteristiche agronomiche, ambientali e igienico-sanitarie degli ammendanti compostati;

Visto il D.M. 08.05.2003, n. 203 (cd. “G.P.P.”) che prevede l’introduzione del criterio di sostenibilità ambientale negli acquisti pubblici, obbligando le amministrazioni pubbliche ad acquistare almeno il 30% del loro fabbisogno da materiali provenienti dal recupero post-consumo e che gli ammendanti verdi e misti, prodotti con “compost” da frazioni organiche di rifiuti compostabili sono tra i materiali soggetti alla normativa;

Richiamata la DGR n. 1149 del 16/10/2006, con la quale è stato approvato l’Accordo di Programma tra la Regione Abruzzo ed il Consorzio Italiano Compostatori (C.I.C.), denominato: “Raccolta e trattamento frazioni organiche compostabili e promozione dell’utilizzo degli ammendanti ”, pubblicato sul B.U.R.A. n. 97 Speciale del 8.11.2006, accordo sottoscritto dalle parti interessate il 9.11.2006, finalizzato, tra l’altro, alla promozione di iniziative nel campo del riciclo dei rifiuti organici, nonché alla definizione delle modalità operative per la concessione agli operatori interessati del “Marchio di qualità - Compost Abruzzo”;

Richiamata la DGR n.1528 del 27.12.2006 “Direttive regionali per il riutilizzo delle frazioni organiche dei rifiuti mediante compostaggio e trattamento meccanico - biologico”, pubblicata sul B.U.R.A. Speciale n. 11 del 9.02.07, che detta disposizioni tecniche anche in materia di compostaggio;

Richiamata la DGR n. 167 del 24.02.07 con la quale la Regione Abruzzo ha approvato: “Direttive applicative del programma regionale rifiuti urbani biodegradabili e per la libera circolazione delle frazioni di rifiuti urbani oggetto di raccolta differenziata destinate al recupero”, pubblicata sul B.U.R.A. n. 71 Speciale del 5.09.07;

Preso atto dei programmi e degli interventi previsti dal Piano di Sviluppo Rurale (P.S.R.) 2007 – 2013, approvato il 19.12.2007 dalla Regione Abruzzo, Direzione Agricoltura, Foreste e Sviluppo Rurale, ai sensi del Regolamento (CE) n. 1698/2005, che si richiama nel presente provvedimento e che prevede, all’Asse 1 “Miglioramento della competitività del settore agricolo e forestale” - Misura 121 “Ammodernamento delle aziende” diverse attività finalizzate a promuovere nell’attività agricola, il sostegno per l’acquisto di macchine ed attrezzature per l’impiego di ammendanti compostati al fine di tutelare e migliorare la qualità dei suoli, prevenire l’insorgere di fenomeni o processi di degrado e di desertificazione, di inquinamento ambientale al fine di incentivare l’utilizzo dei materiali organici originati dalla raccolta differenziata dei rifiuti;

Considerato che l’Osservatorio Regionale sul Compostaggio (ORC), ai sensi dell’art. 6, comma 2 della L.R. 45/07, rappresenta una struttura tecnica di supporto al Servizio di Gestione dei Rifiuti ed all’ORR che opera in collaborazione con i soggetti coinvolti nella gestione integrata dei rifiuti, Istituti tecnici scolastici, Ordini professionali e Strutture tecniche regionali e che persegue, in particolare, le seguenti finalità:

a)   raccolta ed elaborazione dei dati sull’attività degli impianti di produzione delle frazioni organiche destinate al compostaggio, per rilevare l’andamento delle caratteristiche dei materiali con particolare riferimento alla destinazione finale del prodotto ottenuto;

b)             supporto tecnico scientifico agli Enti o operatori interessati alla produzione ed all’utilizzo delle frazioni organiche soggette al compostagggio;

c)             definizione e validazione di metodiche di analisi, campionamento e controllo del compost, ad integrazione della normativa regionale o statale;

d)             promozione e formazione degli operatori sulle tecniche della raccolta differenziata delle frazioni organiche;

e)   gestione del “Marchio di qualità – Compost Abruzzo”, in collaborazione con il C.I.C., L’ARTA e l’ARSSA;

Considerato che si rende necessario individuare e coinvolgere nelle attività previste dall’ORC diversi Enti, Consorzi di settore e Strutture tecniche regionali, i cui rappresentanti, designati dagli stessi, su apposita richiesta del competente Servizio regionale, possono costituire l’Osservatorio Regionale sul Compostaggio (ORC), in riferimento alle specifiche competenze tecnico-scientifiche svolte nel settore della gestione dei rifiuti e della fertilità dei suoli;

Ritenuto che, per i motivi sopra richiamati, l’ORC possa essere costituito nel seguente modo:

-    n. 1 rappresentante del Servizio Gestione Rifiuti - Osservatorio Regionale Rifiuti della Regione Abruzzo, con funzioni di coordinamento delle attività dell’ORC;

-    n. 1 rappresentante designato dal competente Servizio della Direzione Agricoltura, Foreste e Sviluppo Rurale, Alimentazione, Caccia e Pesca;

-    n. 1 rappresentante di ogni Osservatorio Provinciale Rifiuti (OPR);

-    n. 1 rappresentante del Consorzio Italiano Compostatori. (C.I.C.);

-    n. 1 rappresentante dell’Agenzia Regionale di Tutela Ambientale (ARTA);

-    n. 1 rappresentante dell’Agenzia Regionale di Sviluppo Agricolo (ARSSA);

-    n. 1 rappresentante di ogni soggetto gestore di impianti di compostaggio, pubblici e privati, autorizzati all’esercizio ai sensi di legge;

Ritenuto che le attività dell’ORC (riunioni, redazione rapporti, elaborazioni linee guida, ..etc.), si svolgeranno nell’ambito delle iniziative dell’ORR, presso il Servizio Gestione Rifiuti ed alle quali potranno partecipare (volta per volta e/o essere cooptati in modo permanente), in caso di necessità e per meglio affrontare e svolgere le proprie finalità tecnico-scientifiche, anche altri soggetti, individuati e proposti dall’ORC;

Considerato pertanto, che si rende necessario coinvolgere il maggior numero di Enti, Istituti tecnici scolastici ed operatori coinvolti nella gestione integrata dei rifiuti, nonché associazioni produttive, ambientaliste e dei consumatori, imprese ed operatori dei diversi settori: agricolo, floro-vivaistico, agro-forestale, commercio, ordini professionali, .. etc., al fine di avere la più ampia base di partecipazione alle attività finalizzate alla promozione dell’utilizzo degli ammendanti e del compost di qualità, requisito indispensabile per la buona riuscita dei programmi;

Precisato che l’istituzione ed il funzionamento dell’ORC, non comporta oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale, come disposto dall’art. 8, comma 2 della L.R. 22/07;

Dato atto che il Dirigente del competente Servizio Gestione Rifiuti ha espresso il proprio parere favorevole in ordine alla legittimità e regolarità tecnica del presente provvedimento;

Udita la relazione del Componente la Giunta preposto alla Direzione Parchi, Territorio, Ambiente, Energia;

Visti

il DLgs.152/06 e s.m.i.;

la L.R.45/07 ;

la L.R. 22/07;

Vista la legge n. 77/99 “Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della Regione Abruzzo”;

A voti unanimi, espressi nelle forme di legge,

DELIBERA

per le motivazioni espresse in narrativa, che qui si intendono integralmente riportate e trascritte:

1.   di organizzare ai sensi dell’art. 6 della L.R. 22/07, nell’ambito dell’Osservatorio Regionale Rifiuti (ORR) di cui all’art. 8 della L.R. 45/07, l’Osservatorio Regionale sul Compostaggio (ORC), per le finalità e con e modalità richiamate in premessa e previste dalla L.R. 22/07;

2.   di individuare nel seguente modo la composizione dell’ORC:

-    n. 1 rappresentante del Servizio Gestione Rifiuti - Osservatorio Regionale Rifiuti della Regione Abruzzo, con funzioni di coordinamento delle attività;

-    n. 1 rappresentante del competente Servizio della Direzione Agricoltura, Foreste e Sviluppo Rurale, Alimentazione, Caccia e Pesca;

-    n. 1 rappresentante di ogni Osservatorio Provinciale Rifiuti (OPR);

-    n. 1 rappresentante del Consorzio Italiano Compostatori. (C.I.C.);

-    n. 1 rappresentante dell’Agenzia Regionale di Tutela Ambientale (ARTA);

-    n. 1 rappresentante dell’Agenzia Regionale di Sviluppo Agricolo (ARSSA);

-    n. 1 rappresentante di ogni soggetto gestore di impianti di compostaggio, pubblici e privati, in esercizio nella Regione;

3.   di incaricare il competente Servizio Gestione Rifiuti per l’adozione dei necessari e connessi adempimenti tecnico-amministrativi conseguenti all’adozione del presente atto ed all’organizzazione delle attività dell’ORC;

4.   di comunicare la presente deliberazione al Ministero dell’Ambiente della Tutela del Territorio e del Mare (MATTM) - Osservatorio Nazionale Rifiuti (ONR), al competente Servizio della Direzione Agricoltura, Foreste e Sviluppo Rurale, Alimentazione, Caccia e Pesca della Regione Abruzzo, agli Osservatori Provinciali Rifiuti (OPR) di Chieti, L’Aquila, Pescara e Teramo, all’ARTA - Direzione Centrale, all’ARSSA, all’Albo Nazionale Gestori Ambientali c/o C.C.I.A.A. di L’Aquila, al Consorzio Nazionale Compostatori (CIC), ai Consorzi Intercomunali Rifiuti e/o loro Società SpA e gestori di impianti di compostaggio in esercizio in Abruzzo;

5.   di disporre la pubblicazione integrale della presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo (B.U.R.A).