il dirigente del servizio
Vista la Legge 24 dicembre 1993, n° 560 che detta norme in materia di alienazione degli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica;
Considerato che:
- l'alienazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica è consentita esclusivamente per la realizzazione di programmi finalizzati allo sviluppo di tale settore;
- i proventi delle alienazioni degli alloggi di edilizia residenziale pubblica rimangano nella disponibilità degli enti proprietari;
- la Regione, su proposta degli Enti Proprietari determina annualmente la quota dei proventi da destinare al reinvestimento in edifici ed aree edificabili, per la riqualificazione e l'incremento del patrimonio abitativo pubblico mediante nuove costruzioni, recupero e manutenzione straordinaria di quelle esistenti e programmi integrati, nonché ad opere di urbanizzazione socialmente rilevanti;
- detta quota non può comunque essere inferiore all’80% del ricavato. Il restante 20% è destinata al ripiano dei deficit finanziari degli Istituti;
Vista la deliberazione del CdA dell’Ater dell’Aquila n. 12 del 17 giugno 2008 con la quale si approva il bilancio d’esercizio anno 2007 con una perdita di € 495.829,00;
Vista:
- la nota prot. 6855 del 23 giugno 2008 con la quale si rimette il prospetto riepilogativo degli introiti della Legge 560/93 derivanti da alloggi di proprietà Ater e Demaniali per un totale di € 3.310.728,66,
- l’importo del 20% utilizzabile per il ripiano di deficit finanziari risulta di € 662.145,73 (3.310.728,66 x 20%);
- le perdite pregresse ammontano ad € 453.131,25 che sommate a quella d’esercizio di € 495.828,98 ammontano ad un totale di € 948.960,23;
Ritenuto di dover aderire alla richiesta dell’Ater di L’Aquila di utilizzare il 20% dei proventi delle vendite di alloggi ERP di proprietà ATER e Demaniali per un ammontare complessivo di € 662.145,73 a coperture delle perdite da ripianare che di conseguenza si riducono ad € 286.814,50;
Vista la L.R. n° 77 del 14.09.1999 “Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della Regione Abruzzo” che demanda ai Dirigenti l’adozione di provvedimenti amministrativi non espressamente posti in capo alla Giunta Regionale - art. 5, punto i -;
Ritenuto che la materia in trattazione non rientra tra le competenze degli organi di “Direzione Politica” - art. 4 -; PRESO ATTO che il Presidente della Giunta Regionale con nota circolare n° 8080 del 28.10.1999 ha chiarito ulteriormente la materia in ordine all’applicazione della L.R. 77/99;
Vista la deliberazione n° 432 del 20.03.2000, con la quale la Giunta Regionale ha individuato i criteri generali dell’azione amministrativa del Dirigente del Servizio Edilizia Residenziale ed Aree Urbane ed in particolare per la materia di che trattasi, gli organi di direzione politica hanno consolidato indirizzi univoci nell’autorizzare l’utilizzo dei proventi delle alienazioni degli alloggi, nell’aliquota minima dell’80%, per opere di recupero e manutenzione straordinaria;
DETERMINA
di autorizzare l’ATER di L’Aquila ad utilizzare il 20% della somma di € 3.310.728,66 incassati al 31.12.2007 pari a € 662.145,73 relativa ai proventi delle vendite degli alloggi ERP di proprietà Ater e Demaniali incassati alla data del 31.12.2007 dall’Ater di L’Aquila, al ripiano delle perdite da ripianare ammontanti ad € 948.960,23 che si riducono ad € 286.814,50.
IL DIRIGENTE del servizio
Dott. Dario Bafile