il dirigente del servizio

Vista la Legge 8.8.1977,n.560/93 ”Norme in materia di alienazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica”;

Vista la Legge 30.04.1999, n.136 “ Norme per il sostegno ed il rilancio dell’edilizia residenziale pubblica e per interventi in materia di opere a carattere ambientale”;

Vista la Legge Regionale 19 dicembre 2001, n. 76 “ Norme per l’alienazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica”;

Considerato che:

-    l'alienazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica è consentita esclusivamente per la realizzazione di programmi finalizzati allo sviluppo di tale settore;

-    i proventi delle alienazioni degli alloggi di edilizia residenziale pubblica rimangano nella disponibilità degli enti proprietari;

-    la Regione, su proposta degli Enti Proprietari determina annualmente la quota dei proventi da destinare al reinvestimento in edifici ed aree edificabili, per la riqualificazione e l'incremento del patrimonio abitativo pubblico mediante nuove costruzioni, recupero e manutenzione straordinaria di quelle esistenti e programmi integrati, nonché ad opere di urbanizzazione socialmente rilevanti;

Visto l’art. 4 della L.R. 8 novembre 2006, n. 33 che stabilisce nella misura del 100% l’importo dei rientri da destinare alla “realizzazione di programmi finalizzati alla riqualificazione e all’incremento del patrimonio abitativo pubblico” non prevedendo per i Comuni fondi destinati al ripiano di perdite di bilancio, conservando tale facoltà in capo all’Ater;

Vista:

-    la richiesta prot. 7043U08 del 16.06.2008 con la quale l’Ater di Chieti chiede di poter utilizzare parte della disponibilità dei rientri risultanti sull’aliquota del 20% dei rientri derivanti dalla Legge 560/93 per il ripiano di perdite pregresse ammontanti ad € 16.667.398,50, come da deliberazione del C.d.A. dell’Ater n. 333 del 5 ottobre 2007;

Considerato che la disponibilità dei rientri ai sensi della L.560/93 per gli anni 2006 e 2007 ammontano ad € 5.331.484,80 per gli alloggi Ater e ad € 35.570,39 per gli alloggi demaniali e il 20% è pari ad € 1.066.296,96 sui rientri Ater e ad € 7.114,08 sui rientri demaniali;

Ritenuto di poter autorizzare l’Ater di Chieti ad utilizzare la somma complessiva di € 1.073.411,04 per il ripiano di perdite pregresse ammontanti ad € 16.667.398,50,come si riscontra nella deliberazione del C.d.A. n. 33 del 5 ottobre 2007;

Vista la L.R. n° 77 del 14.09.1999 “Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della Regione Abruzzo” che demanda ai Dirigenti l’adozione di provvedimenti amministrativi non espressamente posti in capo alla Giunta Regionale – art. 5, punto i -;

Ritenuto che la materia in trattazione non rientra tra le competenze degli organi di “Direzione Politica” – art.4 -;

Vista la deliberazione n° 432 del 20.03.2000, con la quale la Giunta Regionale ha individuato alcuni criteri ed indirizzi dell’azione amministrativa del Dirigente del Servizio Edilizia Residenziale ed Aree Urbane;

Preso atto che il Presidente della Giunta Regionale con nota circolare n° 8080 del 28.10.1999 ha chiarito ulteriormente la materia in ordine all’applicazione della L.R. 77/99;

DETERMINA

per quanto specificato in premessa, di autorizzare l’ATER di Chieti ad utilizzare la somma complessiva di € 1.073.411,04 derivante dai rientri della ex Legge 560/93 al 31.12.2007 per il ripiano delle perdite pregresse ammontanti ad € 16.667.398,50.

IL DIRIGENTE del servizio

Dott. Dario Bafile