il dirigente del servizio

Vista la Legge 24 dicembre 1993, n° 560 che detta norme in materia di alienazione degli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica;

Considerato che:

-    l'alienazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica è consentita esclusivamente per la realizzazione di programmi finalizzati allo sviluppo di tale settore;

-    i proventi delle alienazioni degli alloggi di edilizia residenziale pubblica rimangano nella disponibilità degli enti proprietari;

-    la Regione, su proposta degli Enti Proprietari determina annualmente la quota dei proventi da destinare al reinvestimento in edifici ed aree edificabili, per la riqualificazione e l'incremento del patrimonio abitativo pubblico mediante nuove costruzioni, recupero e manutenzione straordinaria di quelle esistenti e programmi integrati, nonché ad opere di urbanizzazione socialmente rilevanti;

-    detta quota non può comunque essere inferiore all’80% del ricavato. La parte residua è destinata al ripiano dei deficit finanziari degli Istituti;

Vista la Legge Regionale 8 novembre 2006, n. 33 “Modifiche e integrazioni di leggi regionali concernenti i lavori pubblici e l’edilizia residenziale pubblica” che prevede all’art. 8, punto 5 la determinazione annuale da parte della Regione Abruzzo della quota dei proventi da destinare al ripiano del deficit finanziario che comunque non può superare il 20% del ricavato derivante dalle vendite del proprio patrimonio; 

Vista la deliberazione del CdA dell’Ater di Lanciano n. 59 del 10.06.2008 con la quale si fa presente la situazione deficitaria in cui versa l’Azienda, dal punto di vista finanziario, per effetto della contabilizzazione tra i ricavi delle plusvalenze attive al momento della cessione degli alloggi; la situazione è aggravata dall’obbligo di versamento sul conto corrente della gestione speciale delle somme introitate nel corso del 2007,  parzialmente utilizzata dall’Azienda; 

Preso atto che:

-    la somma introitata nel corso del 2007 dalle cessioni di immobili di cui alla Legge 560/93 ammontano ad € 1.038.451,58;

-    il 20% da destinare al ripiano finanziario è pari ad € 207.690,32; 

Ritenuto di poter aderire alla richiesta di autorizzazione dell’Ater di Lanciano ad utilizzare il 20% delle predette somme pari ad € 207.690,32 (1.038.451,58 x 20%)

Vista la L.R. n° 77 del 14.09.1999 “Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della Regione Abruzzo” che demanda ai Dirigenti l’adozione di provvedimenti amministrativi non  espressamente posti in capo alla Giunta Regionale - art. 5, punto i -;

Ritenuto che la materia in trattazione non rientra tra le competenze degli organi di “Direzione Politica” - art. 4 -;

Vista la deliberazione n° 432 del 20.03.2000, con la quale la Giunta Regionale ha individuato i criteri generali dell’azione amministrativa del Dirigente del Servizio Edilizia Residenziale ed Aree Urbane ed in particolare per la materia di che trattasi, gli organi di direzione politica hanno consolidato indirizzi univoci nell’autorizzare l’utilizzo dei proventi delle alienazioni degli alloggi, nell’aliquota minima dell’80%, per opere di recupero e manutenzione straordinaria;

Preso atto che il Presidente della Giunta Regionale con nota circolare n° 8080 del 28.10.1999 ha chiarito ulteriormente la materia in ordine all’applicazione della L.R. 77/99;

DETERMINA

-    di autorizzare l’ATER di Lanciano ad utilizzare il 20% della somma di € 1.038.451,58 pari ad € 207.690,32 di cui alla deliberazione del C.d.A. n. 59 del 10.06.2008, relativa ai proventi delle vendite degli alloggi ERP incassate nel corso del 2007 per il ripiano di parte del deficit finanziario dell’Azienda.

IL DIRIGENTE del servizio

Dott. Dario Bafile