IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Vista la D.D. n. DH5/14 del 07/03/08 con la quale è stato determinato di confermare il diniego di iscrizione all’Albo regionale degli imprenditori agrituristici della ditta Antenucci Filippo di Cupello (CH);

Visto il ricorso al T.A.R. Abruzzo, trasmesso dall’Avvocatura Regionale e pervenuto a questo Servizio in data 04/06/08 prot. 64317, della ditta Antenucci Filippo di Cupello (CH) contro la Regione Abruzzo per l’annullamento della D.D. n. DH5/14 del 07/03/08 con il quale si fa presente che il reato imputato alla ditta, (art. 444 e 445 del C.P.P.) con sentenza di applicazione della pena emessa in data 03/10/05, non rientra tra quelli previsti dalla  norma (artt. 442, 444, 513, 515 e 517 del C.P.) di riferimento per l’eventuale non iscrizione all’Albo regionale degli imprenditori agrituristici ai sensi  della Legge n. 96/06 art. 6 e della L.R. n. 32/94 art. 6;

Considerato che il punto 7 dei criteri di attuazione della L.R. n. 32/94 stabilisce che i S.I.P.A. nel compiere l’istruttoria di iscrizione all’Albo regionale degli imprenditori agrituristici ai sensi dell’art. 6 della L.R. n. 32/94 devono tenere conto della situazione penale dei soggetti che abbiano riportato condanne per i delitti di cui agli artt. 442, 444, 513, 515 e 517 del C.P. e in caso affermativo, devono escluderli;

Riscontrata l’errata interpretazione ed applicazione della norma di diritto di cui all’art. 6  della Legge n. 96/06 ed art. 6 della L.R. n. 32/94 in quanto il provvedimento impugnato è motivato solo sul riscontro degli artt. 444 e 445 del C.P.P. rilevati nel certificato generale del casellario giudiziario. Detti articoli (artt. 444 e 445 del C.P.P.) sono stati confusi con gli analoghi articoli del Codice Penale;

Ritenuto opportuno procedere all’autotutela ai sensi della Legge n. 15/05

DETERMINA

Per le motivazioni sopra riportate

-    di revocare la  D.D. n. DH5/14 del 07/03/08 di diniego all’iscrizione all’Albo regionale degli imprenditori agrituristici alla ditta Antenucci Filippo di Cupello (CH);

-    di rinviare al Dirigente del S.I.P.A. di Chieti l’istruttoria per l’iscrizione all’Albo regionale degli imprenditori agrituristici della ditta Antenucci  Filippo di  Cupello (CH) ai sensi dell’ art. 6 della  L.R. 32/94 degli artt. 2 e 5 della L.R. 12/98;

-    di inviare il presente provvedimento al Servizio Coordinamento e Supporto, Affari Generali e B.U.R.A. perché né predisponga la pubblicazione.

Il seguente allegato, in fotocopia, formano parte integrante del presente provvedimento:

-    nota dell’Avvocatura Regionale  formata da n. 6 facciate.

Il Dirigente del Servizio

Dott. Pio De Nicola

Segue allegato