GIUNTA REGIONALE

Omissis

La Giunta Regionale

Visti:

-    La legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 “Modifiche al titolo V Parte II della Costituzione” di revisione delle competenze legislative, regolamentari e amministrative dello stato, delle regioni e degli enti locali che, all’art. 3, individua, tra le materie di legislazione concorrente, la “produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell’energia”;

-    L’art. 1-sexies del decreto legge 29 agosto 2003, n. 239 “Disposizioni urgenti per la sicurezza e lo sviluppo del sistema elettrico nazionale e per il recupero di potenza di energia elettrica. Deleghe al Governo in materia di remunerazione della capacità produttiva di energia elettrica e di espropriazione per pubblica utilità”, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 2003, n. 290, che assoggetta la costruzione e l’esercizio degli elettrodotti facenti parte della rete nazionale di trasporto dell’energia elettrica a un’ autorizzazione rilasciata dalle amministrazioni statali competenti mediante un procedimento unico, secondo i principi di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241;

-    La legge 23 agosto 2004 n. 239 ”Riordino del settore energetico, nonché delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia” che:

-    all’art. 1, comma 25, fissa, per gli elettrodotti, i termini di entrata in vigore delle norme del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327;

-    all’art. 1, comma 26, qualificando la costruzione e l’esercizio degli elettrodotti in narrativa come attività di preminente interesse statale:

-       attribuisce la competenza autorizzatoria al Ministero delle Attività Produttive, di concerto con il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e previa intesa con la regione o le regioni interessate;

-       ricomprende, nell’autorizzazione, la dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza dell’opera, l’eventuale dichiarazione di inamovibilità e l’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio dei beni in essa compresi, conformemente al citato d.p.r. 327/01;

-       condiziona l’adozione del provvedimento autorizzativo, stante i potenziali effetti di variante sugli strumenti urbanistici locali, alla verifica di conformità urbanistica dell’opera;

-       individua i soggetti coinvolti nel procedimento;

-    La legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni e integrazioni “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;

Visto che ai sensi dell’art. 1, comma 26, della Legge 239/2004 l’Amministrazione Regionale deve esprimere l’Intesa sulla richiesta di autorizzazione;

Dato atto che:

-    La Società Terna S.p.A., concessionaria della RTN, con nota del 5 dicembre 2007 ha presentato al Ministero dello Sviluppo Economico istanza ai sensi dell’art.1-sexies del D.L. 239/2003, convertito con modificazioni dalla L. 290/2003 e modificato dall’art. 1 comma 26 della L. 239/2004, finalizzata al rilascio dell’autorizzazione unica per la costruzione ed esercizio di una variante aerea all’ esistente elettrodotto facente parte della linea a 150 kV “Chieti Scalo – Alanno” in comune di Chieti;

-    La variante dell’elettrodotto in oggetto ha una tensione pari a 150 kV ed una lunghezza pari a circa 400 metri e pertanto, come dichiarato dalla TERNA Spa, non è da assoggettare a Valutazione di Impatto Ambientale né a procedura di Verifica di Screening in quanto di lunghezza inferiore a 3 km e non interessa zone vincolate;

Rilevato che la realizzazione della variante in oggetto, tra il sostegno n. 20 e il n. 21 è stata richiesta dalla società DECO SpA, per consentire l’ampliamento della discarica che si trova in località contrada Casoni in Comune di Chieti e che il progetto prevede una variante di tre sostegni e la demolizione di due sostegni e delle relative fondazioni e la dismissione dei conduttori e della fune di guardia;

Richiamata la Conferenza dei Servizi del 7 marzo 2008 convocata dal Ministero dello Sviluppo Economico per l’esame contestuale dei vari interessi pubblici coinvolti nel procedimento, ai fini del rilascio dell’autorizzazione unica per la costruzione e l’esercizio dell’opera, ai sensi dell’art. 1, comma 26, della legge 239/2004 (All. 1);

Dato atto che:

-    il Comune di Chieti – V° Settore LL.PP. – 2° Sezione ha rilasciato nulla-osta alla realizzazione dell’intervento con nota prot. n. 9021/418/2^ sez. del 02/04/2008;

-    il Comune di Chieti - VI Settore Assetto del Territorio – I Sezione Pianificazione Territoriale con nota prot. n. 18622/2177 del 23/04/2008 afferma che non si riscontrano interferenze del tratto di linea AT in variante con muove previsioni insediative;

-    la Provincia di Chieti con nota prot. n. 23135 del 03/04/2008 evidenzia che la richiesta di cui trattasi pare risultare assimilabile, per effetto delle vigenti disposizioni in materia (art. 16, comma 7, del D.P.R. n. 380/2001 ed art. 2 della L.R. n. 89/1998 – testi in vigore), ad opere di urbanizzazione primaria e pertanto non necessita di conformità urbanistica;

-    il Servizio Urbanistica e Pianificazione Territoriale della Direzione Parchi Territorio Ambiente Energia della Regione Abruzzo, con Determina Dirigenziale n. DN7/203 del 04/06/2008 ha accertato la conformità delle opere relative al sopracitato elettrodotto allo strumento urbanistico vigente nel Comune di Chieti (All. 2);

Dato atto inoltre che la Società TERNA S.p.A. ha trasmesso copia del piano tecnico delle opere di progetto da allegare al presente provvedimento (All. 3);

Dato atto che il Dirigente del Servizio Politica Energetica, Qualità dell’Aria, Inquinamento Acustico, Elettromagnetico, Rischio Ambientale, SINA, ha espresso parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica ed amministrativa, nonché sulla legittimità del presente provvedimento, apponendovi la propria firma in calce;

Preso atto delle su richiamate determinazioni;

Ad unanimità dei voti, espressi nelle forme di legge

DELIBERA

1)   Di esprimere l’assenso all’Intesa ex art. 1 comma 26, della legge 239/2004, ai fini del rilascio dell’autorizzazione unica, da parte del Ministero delle Attività Produttive, al progetto presentato dalla Società Terna S.p.A. inerente la costruzione e l’esercizio di una variante dal sostegno n. 20 al sostegno n. 21 di lunghezza pari a circa 400 metri sulla linea a 150 kV “Chieti Scalo – Alanno” in comune di Chieti, così come individuata in premessa e riportata nel piano tecnico delle opere allegato al presente provvedimento, di cui costituisce parte integrante e sostanziale;

2)   di demandare al competente Servizio Politica Energetica la trasmissione del presente atto al Ministero dello Sviluppo Economico per il seguito di competenza e tutti gli adempimenti conseguenti la presente decisione;

3)   di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione.