GIUNTA REGIONALE

Omissis

La Giunta Regionale

Vista la Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio 2001/77/CE del 27 settembre 2001 “Sulla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità” che  riconosce la necessità di promuovere in via prioritaria le fonti energetiche rinnovabili, poiché queste contribuiscono alla protezione dell'ambiente e allo sviluppo sostenibile;

Visto il D.Lgs. 387/2003 di “Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell’energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili nel mercato interno dell’elettricità” ed in particolare l’art. 12 comma 10 che, nelle more dell’approvazione delle linee guida per lo svolgimento del procedimento unico di cui al comma 3 dello stesso articolo, stabilisce che le regioni possono procedere all’ individuazione di aree e siti non idonei alla installazione di specifiche tipologie di impianti;

Vista la D.G.R. 754/07 “Linee guida atte a disciplinare la realizzazione e la valutazione di parchi eolici nel territorio abruzzese – Approvazione” che individua aree non idonee alla realizzazione dei parchi eolici nel territorio abruzzese, approva le linee guida per garantire una buona progettazione e costituisce direttiva per la Valutazione di Impatto Ambientale proveniente da tali impianti;

Visto, in particolare, il punto 10 del paragrafo 6.2.1. “Vincoli Territoriali” che prevede tra le aree vietate alle nuove installazione eoliche, “una fascia di sicurezza di almeno 500 m dal limite delle aree edificabili urbane così come definite dallo strumento urbanistico vigente”;

Dato atto che le linee guida sopra citate sono state pubblicate nel B.U.R.A. ordinario n. 50 del 12/09/2007;

Considerato che nel territorio della Regione Abruzzo sono presenti impianti eolici localizzati ad una distanza inferiore a 500 m da aree edificabili urbane, autorizzati prima dell’entrata in vigore delle Linee guida sopra citate e per i quali non sono state segnalate problematiche di inserimento socio/ambientali;

Considerata la necessità di garantire l’attuazione degli obiettivi di cui al Protocollo di Kyoto nel rispetto della tempistica prevista, anche mediante lo sviluppo dello sfruttamento della risorsa vento nelle aree favorevoli;

Considerato che il punto 6 del paragrafo 6.2.1 delle suddette Linee guida, vieta la realizzazione di impianti eolici nelle macroaree B di salvaguardia dell’Orso Bruno Marsicano, “fatta salva la possibilità  di intervenire nelle aree periferiche delle stesse”;

Ritenuto opportuno, in analogia a quanto previsto dal punto 6 del paragrafo 6.2.1. delle suddette Linee guida, consentire l’ampliamento di impianti eolici autorizzati prima dell’entrata in vigore delle stesse e localizzati ad una distanza inferiore a 500 metri dalle aree edificabili urbane, rispettando i requisiti e i limiti di sicurezza di cui alla lettera b) del paragrafo 6.2.5;

Dato atto che il Direttore dell’Area Parchi, Territorio, Ambiente, Energia ha espresso parere favorevole sulla legittimità e sulla regolarità tecnico-amministrativa del presente provvedimento;

A VOTI UNANIMI ESPRESSI NELLE FORME DI LEGGE

DELIBERA

per le motivazioni illustrate in premessa e che qui vengono integralmente riportare e trascritte:

-    di modificare la D.G.R. 754/07 afferente “Linee guida atte a disciplinare la realizzazione e la valutazione di parchi eolici nel territorio abruzzese – Approvazione” - nel senso di sostituire il punto 10 del paragrafo 6.2.1 con il seguente: “una fascia di sicurezza di almeno 500 m dal limite delle aree edificabili urbane così come definite dallo strumento urbanistico vigente, fatta salva la possibilità  di intervenire nelle aree limitrofe, in ampliamento ad impianti eolici già esistenti, rispettando i requisiti e i limiti di sicurezza di cui alla lettera b) del paragrafo 6.2.5”.

-    di disporre la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.