L’AUTORITA’ COMPETENTE

(D.G.R. 351 del 12/04/2007 e s.m.i.)

Visto il D.Lgs. 387/03, concernente “Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell’energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell’elettricità” e in particolare l’art. 12 che:

-    al comma 3 sottopone ad Autorizzazione Unica la costruzione e l’esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale e riattivazione, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli impianti stessi,

-    allo stesso comma 3 stabilisce che l’Autorizzazione Unica è rilasciata dalla Regione nel rispetto delle normative vigenti in materia di tutela dell'ambiente, di tutela del paesaggio e del patrimonio storico-artistico e la stessa costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico,

-    al comma 1 dichiara di pubblica utilità, indifferibili ed urgenti le opere per la realizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all’esercizio degli stessi impianti, autorizzate ai sensi del comma 3 del medesimo decreto,

-    al comma 4 dispone che l’autorizzazione è rilasciata a seguito di un procedimento unico, al quale partecipano tutte le Amministrazioni interessate, svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalità stabilite dalla L. 241/90 e s.m.i.,

-    al comma 7 prevede la compatibilità degli impianti alimentati da fonti rinnovabili con la destinazione agricola delle aree su cui vanno ad ubicarsi;

Vista la L.R. del 9 agosto 2006 n. 27 “Disposizioni in materia ambientale” che, all’art. 4, conferma la competenza della Regione al rilascio, al rinnovo e al riesame dell'autorizzazione di cui all'art. 12, comma 3, del D.Lgs. 29 dicembre 2003, n. 387 e demanda alla Giunta Regionale il compito di provvedere con propri atti alla definizione di criteri per il rilascio dell’Autorizzazione Unica ai sensi dell’art. 12 del D.Lgs 387/03;

Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 351/07 e s.m.i. avente ad oggetto: D.Lgs. 387/03 concernente “attuazione della Direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell’energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell’elettricità” che:

-    ha individuato quale Autorità Competente e struttura responsabile del provvedimento finale il Servizio “Politica Energetica, Qualità dell’Aria, Inquinamento Acustico, Elettromagnetico, Rischio Ambientale, SINA”,

-    ha istituito lo Sportello Regionale per l’Energia con relativi compiti e responsabilità nei procedimenti di cui all’art. 12 del D.Lgs. 387/03,

-    ha approvato l’Allegato A contenente i “Criteri ed indirizzi per il rilascio dell’Autorizzazione Unica ai sensi dell’art. 12 del D.Lgs. 387/03”,

-    ha adottato la modulistica di riferimento per le istanze di cui all’art. 12 del D.Lgs. 387/03 - Allegato B;

Vista la nota del 28/12/2006, ns. prot. n. 211/ENau del 10/01/2007, con la quale la Società Forte Costruzioni Impianti Srl con sede legale a Collarmele in S.S. 83 Zona Artigianale snc, di seguito denominata “Proponente” nella persona del Legale Rappresentante pro tempore, ai sensi e per gli effetti dell’art. 12 del D. Lgs 387/03, presentava domanda di autorizzazione al repowering di un aerogeneratore per la produzione di energia elettrica da fonte eolica di potenza pari a 2,3 MW da ubicarsi nel Comune di Collarmele (AQ) in loc. Monte Coppetella;

Dato atto che con la domanda di autorizzazione veniva presentato il progetto definitivo comprendente i seguenti elaborati tecnici:

-    Relazione illustrativa;

-    Relazione tecnica elettrica specialistica;

-    relazione di fattibilità ambientale;

-    Computo metrico estimativo;

-    Elenco prezzi;

-    Allegati cartografici;

-    Tavola T13 – Particolari aerogeneratore;

-    Tavola T14 – Particolari opere d’arte;

e che gli stessi sono depositati agli atti del Servizio Politica Energetica, Qualità dell’ Aria, Inquinamento Acustico, Elettromagnetico, Rischio Ambientale, SINA nonché allegati al presente provvedimento.

Vista la nota prot. n. 1137/ENau del 05/02/2007 con la quale si dava avvio al procedimento;

Preso atto del giudizio favorevole di Valutazione Impatto Ambientale con annessa Valutazione di Incidenza n. 951 del 10/09/2007 del Servizio Aree Protette Beni Ambientali e Valutazioni Ambientali trasmesso con nota prot. 11392/07 del 18/09/2007;

Vista la nota prot. n. 20863/ENau del 23/10/2007 con la quale si convocava conferenza dei servizi per il 19/11/2007;

Preso atto dei pareri espressi nella sopra citata sede:

-    dalla Soprintendenza per i Beni Archeologici dell’Abruzzo del Ministero per i Beni e le Attività Culturali “parere favorevole condizionato al risultato degli scavi da effettuare per l’installazione dell’aerogeneratore e del tracciato del cavidotti di collegamento alla linea esistente e per la rimozione della fondazione preesistente”,

-    dalla Provincia di L’Aquila – Settore Ambiente Genio Civile e Protezione Civile “esprime parere favorevole e sottolinea la necessità che il proponente presenti il progetto esecutivo relativo alla sismica all’atto dei lavori e per l’attraversamento delle linee elettriche dovrà essere fatto regolare del procedimento di autorizzazione”,

-    nulla osta alla costruzione dell’impianto da parte dell’Enel, 

Preso atto della documentazione integrativa inviata dal proponente in data 14/04/08 ed acquisita agli atti dello Sportello Regionale per l’Energia con prot. n. 10164/ENau del 17/04/2008:

-    nulla osta ai sensi dell’art. 159 del D.Lgs. 42/04 della Direzione Parchi, Territorio, Ambiente, Energia con nota prot. n. 17665/07 del 28/09/2007;

-    nota prot. 1434 del 30/01/2008 della Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio per l’Abruzzo del Ministero per i Beni e le Attività Culturali;

Vista la nota del 09/05/2008, prot. n. 12231/ENau, con la quale si convocava, per il giorno 04/06/2008, la conferenza dei servizi che concludeva favorevolmente l’iter procedurale;

Preso atto che sono stati acquisiti agli atti del Servizio Politica Energetica, Qualità dell’Aria, Inquinamento Acustico ed Elettromagnetico, Rischio Ambientale, SINA, i seguenti pareri definitivi delle Amministrazioni coinvolte nel procedimento:

a)   nulla osta del Comune di Collarmele con note prott. n. 3298 del 19/11/2007 e n. 1666 del 04/05/2008;

b)   parere favorevole con condizioni della Provincia dell’Aquila - Settore Urbanistica, Pianificazione Territoriale ed Espropri, Politiche per le Aree Interne e Montagna con nota prot. n. 31097 del 29/05/2008;

c)   nota di prescrizioni della Direzione Agricoltura Foreste e Sviluppo Rurale – Ispettorato Ripartimentale delle Foreste L’Aquila con nota prot. n. 02597 pos. IV-1-42 del 27/09/2007;

d)   nulla osta alla costruzione  con condizioni del Ministero delle Comunicazioni – Ispettorato Territoriale Abruzzo e Molise con nota prot. n. 010260/3°/DB del 20/11/2007;

e)   conferma parere già espresso nella conferenza dei servizi del 19/11/2007 dalla Soprintendenza per i Beni Archeologici dell’Abruzzo del Ministero per i Beni e le Attività Culturali con nota prot. n. 4835/4277III.BT del 04/06/2008;

f)    parere favorevole del Comando Militare Esercito “Abruzzo” – Ufficio Affari Generali con nota prot. n. 0000736 del 24/01/2007

g)   nulla osta dell’Aeronautica Militare - Comando Scuole A.M./3^ Regione Aerea con prot. n. CSAM/3^RA-RTP11/842/D.20.03/I1/08/141 del 16/06/2008;

Ritenuto che, sulla base di quanto riportato in narrativa, il Responsabile del Procedimento ritiene l’istruttoria favorevolmente conclusa;

Dato atto che il rilascio dell’autorizzazione in oggetto costituisce, ai sensi dell’art. 12 del D.Lgs. 387/03, titolo a costruire ed esercire impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili;

Dato atto che ai sensi del comma 4 art 12 del D.Lgs 387/03, l’autorizzazione unica deve contenere, in ogni caso, l'obbligo alla messa in ripristino dello stato dei luoghi a carico del soggetto esercente a seguito della dismissione dell'impianto così come previsto all’art. 5 dell’Allegato A della D.G.R. 351/07 (B.U.R.A. n° 26 del 9/05/2007);

Accertata la regolarità tecnico-amministrativa della procedura seguita e valutata la legittimità del presente provvedimento;

AUTORIZZA

ai sensi dell’art. 12 del D.Lgs. 29 dicembre 2003 n. 387

per tutto quanto esposto in premessa che in questa sede si intende riportato:

Art. 1

La Società  Forte Costruzioni Impianti Srl con sede legale a Collarmele in S.S. 83 Zona Artigianale snc Srl, di seguito denominata “Proponente” nella persona del Legale Rappresentante pro tempore, ai sensi dell’art.12 del D.Lgs. 387/03, al repowering di un aerogeneratore per la produzione di energia elettrica da fonte eolica di potenza pari a 2,3 MW da ubicarsi nel Comune di Collarmele (AQ) in loc. Monte Coppetella.

Art. 2

L’impianto e le opere connesse devono essere realizzate in conformità al progetto definitivo approvato nella conferenza dei servizi, allegato al presente provvedimento e depositato agli atti del Servizio Politica Energetica, Qualità dell’Aria, Inquinamento Acustico, Elettromagnetico, Rischio Ambientale, SINA.

Art. 3

L’autorizzazione è subordinata al rispetto delle seguenti condizioni e prescrizioni formulate nell’ambito del procedimento autorizzativo dalle Amministrazioni interessate e di seguito riportate:

1.   obbligo di procedere alla attivazione della pratica inerente la sdemanializzazione dell’area gravata da uso civico - Comune di Collarmele con nota prot. 3298 del 19/11/2007;

2.   devono essere tutelate le aree di interesse naturalistico, paesaggistico, ambientale, i suoli agricoli, le eventuali terre civiche, i siti archeologici, i beni storici ed artistici, eventuali Centri Storici, ecc., interessate dalle opere in progetto - condizione formulata dalla Provincia dell’Aquila - Settore Urbanistica, Pianificazione Territoriale ed Espropri, Politiche per le Aree Interne e Montagna con nota prot. n. 31097 del 29/05/2008;

3.   devono essere previsti, nel caso in cui le opere dovessero interessare direttamente infrastrutture pubbliche esistenti, tutti i dovuti ed adeguati accorgimenti tecnici atti alla loro salvaguardia - condizione formulata dalla Provincia dell’Aquila - Settore Urbanistica, Pianificazione Territoriale ed Espropri, Politiche per le Aree Interne e Montagna con nota prot. n. 31097 del 29/05/2008;

4.   devono essere previste, nel caso in cui le opere dovessero interessare direttamente infrastrutture pubbliche esistenti e/o di progetto, adeguate protezioni alle costruende condutture , strutture e apparecchiature – condizione formulata dalla Provincia dell’Aquila - Settore Urbanistica, Pianificazione Territoriale ed Espropri, Politiche per le Aree Interne e Montagna con nota prot. n. 31097 del 29/05/2008;

5.   gli interventi previsti, in particolar modo in corrispondenza di corsi d’acqua, strade, ecc., devono assicurare la stabilità dei terreni, la sicurezza delle tubazioni, la regimentazione delle acque, ecc. - condizione formulata dalla Provincia dell’Aquila - Settore Urbanistica, Pianificazione Territoriale ed Espropri, Politiche per le Aree Interne e Montagna con nota prot. n. 31097 del 29/05/2008;

6.   gli scavi devono essere limitati al minimo indispensabile e il materiale di scavo deve essere, per quanto possibile riutilizzato per i lavori di riporto e comunque a fine lavori pareggiato, altrimenti riutilizzato per recupero di siti degradati, oppure portato in discarica autorizzata come eventuali materiali di risulta derivanti da cantieri edili e delle operazioni di smantellamento del vecchio aerogeneratore – prescrizione della Direzione Agricoltura Foreste e Sviluppo Rurale – Ispettorato Ripartimentale delle Foreste di L’Aquila con nota prot. n. 02597 pos. IV-1-42  del 27/09/2007;

7.   devono essere realizzate idonee opere di raccolta delle acque, in modo da scongiurare il pericolo di dilavamento e di erosione superficiale - prescrizione della Direzione Agricoltura Foreste e Sviluppo Rurale – Ispettorato Ripartimentale delle Foreste L’Aquila con nota prot. n. 02597 pos. IV-1-42  del 27/09/2007;

8.   la larghezza della carreggiata delle piste a fine lavori deve essere riportata alla larghezza naturale delle piste esistenti e comunque non oltre i metri 3,50 - prescrizione della Direzione Agricoltura Foreste e Sviluppo Rurale – Ispettorato Ripartimentale delle Foreste L’Aquila con nota prot. n. 02597 pos. IV-1-42  del 27/09/2007;

9.   si devono rinverdire tutte le aree che si dovessero rendere nude in occasione dei lavori, mediante la posa in opera di terreno vegetale e semina di specie erbacee tipiche della zona - prescrizione della Direzione Agricoltura Foreste e Sviluppo Rurale – Ispettorato Ripartimentale delle Foreste L’Aquila con nota prot. n. 02597 pos. IV-1-42  del 27/09/2007;

10. qualora fosse necessario eliminare delle piante attualmente radicate, si potrà procedere solo dopo che le stesse piante siano state individuate in presenza del personale del competente Comando Stazione, individuando nella stessa occasione una superficie idonea per il loro reimpianto - prescrizione della Direzione Agricoltura Foreste e Sviluppo Rurale – Ispettorato Ripartimentale delle Foreste L’Aquila con nota prot. n. 02597 pos. IV-1-42  del 27/09/2007;

11. devono essere rispettate tutte le prescrizioni di legge vigenti in materia di attraversamenti con linee di telecomunicazione - condizione del Ministero delle Comunicazioni – Ispettorato Territoriale Abruzzo e Molise con nota prot. n. 010260/3°/DB del 20/11/2007;

12.                  l’elettrodotto non potrà essere messo in esercizio senza il relativo nulla osta di competenza dell’Ispettorato Territoriale Abruzzo Molise del Ministero delle Comunicazioni - condizione del Ministero delle Comunicazioni – Ispettorato Territoriale Abruzzo e Molise con nota prot. n. 010260/3°/DB del 20/11/2007;

13. obbligo di attenersi alle disposizioni impartite dalla Stato Maggiore della Difesa con la direttiva allegata al foglio n° 146/394/4422 del 09/08/2000 – prescrizione dell’Aeronautica Militare Comando Scuole A.M./3^ Regione Aerea con prot. n. CSAM/3^RA-RTP11/842/D.20.03/I1/08/141 del 16/06/2008;

14. obbligo di ripristinare lo stato dei luoghi, secondo la naturale vocazione, a seguito della dismissione dell’impianto e pertanto, ai sensi dell’art. 5 dell’Allegato A della D.G.R. 351/07 (B.U.R.A. n° 26 del 9/05/2007)  di stipulare una polizza fideiussoria (bancaria o assicurativa) o di versare un deposito cauzionale a favore del Comune interessato, pari ad almeno il 2% dell’investimento dell’intervento previsto; la garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale a semplice richiesta scritta del beneficiario;

15. obbligo di corrispondere sin dall’attivazione dell’impianto l’importo relativo alla compensazione ambientale secondo  i criteri che saranno definiti dalla Regione ai sensi della L.R. 27/06;

16. il Proponente deve rispettare le vigenti normative in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e in materia di tutela ambientale per tutti gli aspetti e per tutte le prescrizioni e disposizioni non altrimenti regolamentate dal presente atto.

Art. 4

L’inizio dei lavori per la realizzazione dell’impianto e delle opere connesse all’esercizio dello stesso deve essere effettuato entro il termine massimo di 12 (dodici) mesi dalla data del presente provvedimento.

E’ fatto obbligo al proponente di comunicare all’Autorità Competente, al Sindaco del Comune interessato, all’Arta Dipartimentale  la data di inizio lavori nonché quella di ultimazione.

Quindici giorni dopo la conclusione dei lavori, il Legale rappresentate della ditta deve inviare al all’Autorità Competente e all’Arta Dipartimentale certificato di collaudo redatto dal direttore dei lavori  attestante la conformità dell’opera realizzata al progetto approvato e dal quale si evince il rispetto di tutte le prescrizioni e condizioni riportate all’art. 3 del presente provvedimento avallate da ogni singola Amministrazione competente.

Quindici giorni prima dell’entrata in esercizio dell’impianto, ne deve essere data comunicazione  all’Autorità Competente, al Sindaco del Comune interessato e all’Arta Dipartimentale.

Art. 5

Il Proponente deve inviare all’Autorità Competente, a mezzo raccomandata A.R. entro il 30 aprile di ciascun anno, i dati di funzionamento dell’impianto e i dati certificati dell’energia prodotta nonché, qualsiasi altra informazione inerente l’impianto, il suo funzionamento  e la produzione di energia su richiesta del Servizio Regionale stesso.

Il Proponente ha l’obbligo di comunicare immediatamente al Sindaco del Comune di Collarmele (AQ), al Responsabile del Procedimento e all’ARTA Dipartimento Provinciale di L’Aquila, eventuali interruzioni e/o malfunzionamenti degli impianti e situazioni di pericolo per la salute e la sicurezza.

Art. 6

Al fine di consentire l’attività di raccolta dati, analisi delle prestazioni e monitoraggio dell’impianto la società Forte Costruzioni Impianti Srl dovrà consentire al personale della Regione Abruzzo o da essa delegato il libero accesso all’impianto stesso.

Le attività di vigilanza e controllo relativamente al corretto funzionamento dell’impianto e al rispetto delle prescrizioni di cui all’art. 3, fanno capo agli organi preposti, ciascuno nell’ambito delle proprie competenze.

Art. 7

La presente Autorizzazione Unica ha durata triennale relativamente alla costruzione dell’impianto, salvo richiesta di proroga e durata quinquennale relativamente all’esercizio del medesimo.

Ai fini del rinnovo dell’autorizzazione all’esercizio, il proponente è tenuto a presentare apposita domanda allo Sportello Regionale per l’Energia, almeno tre mesi prima della data di scadenza della autorizzazione. Nelle more dell’adozione del provvedimento di rinnovo, l’esercizio degli impianti può continuare anche dopo la scadenza dell’autorizzazione, alle stesse condizioni previste dal presente provvedimento.

Ogni modifica al progetto autorizzato deve essere preventivamente comunicata allo S.R.E. che entro 30 giorni ne dà comunicazione in caso di modifica sostanziale ovvero aggiorna l’autorizzazione e le relative condizioni in caso di modifica non sostanziale.

Art. 8

a)   Il presente provvedimento viene redatto in numero due originali, di cui uno viene notificato, ai sensi di legge, alla Società Forte Costruzioni Impianti Srl con sede legale a Collarmele in S.S. 83 Zona Artigianale snc nella persona del Legale Rappresentante pro tempore;

b)   Il Responsabile del Procedimento trasmette copia del presente provvedimento ai soggetti coinvolti  nel procedimento autorizzatorio e al B.U.R.A. per la relativa pubblicazione.

Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al competente Tribunale Amministrativo Regionale entro sessanta giorni o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dal rilascio del presente provvedimento.

Il DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Dott.ssa Iris Flacco