IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Omissis

DETERMINA

1.   di rinnovare ai sensi dell’art. 208 del D.Lgs. 03.04.2006 n. 152 e s.m.i., e della L.R. 19.12.2007, N. 45, la D.G.R. n. 498 del 30.03.2000, a favore del Comune di Villavallelonga per la gestione di un una discarica per rifiuti non pericolosi  (urbani e assimilati),  ubicata nel Comune medesimo in località La Parata, identificabile al foglio catastale n. 2 , particelle interessate n. 567, 568, 569, 570, 571, 572, 573, 574, 575, 581, 582, 583, 585, per la fase di smaltimento “D1” cosi some definita nell’allegato B alla parte IV del D.Lgs 152/06 e s.m.i., per una volumetria residua della discarica di circa 1500 mc ( 5000 mc complessivi);

2.   di stabilire che il rinnovo di cui al precedente punto 1), considerata l’esigua volumetria della discarica, è concesso per un periodo pari all’esaurimento dei volumi residui ( 1500 mc). Detto periodo non  può comunque essere superiore a 5 anni ed è non rinnovabile. Il Comune dovrà comunicare la data di ultimazione dei conferimenti in discarica entro 10 giorni dalla stessa.

3.   di stabilire che possono essere smaltiti in discarica le seguenti tipologie di rifiuti secondo le sotto elencate modalità:

-    fino al 31.12.2008, salvo proroghe,  potranno essere conferiti in discarica,considerata la disposizione transitoria di cui all’art. 17 comma 1) del D.Lgs 36/03 e delle successive proroghe intervenute,   rifiuti autorizzati con D.G.R.n. 498 del 30.03.2000;

-    dal 01.01.2009, salvo proroghe, potranno essere conferite in discarica  rifiuti urbani e assimilati  nel pieno rispetto del Decreto Ministeriale 03.08.2005 avente per oggetto “Definizione dei criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica”; nel caso in cui vi siano improrogabili ed eccezionali necessità di conferimento di rifiuti urbani non trattati, a causa  di fermo impianto dell’impianto di trattamento, potranno essere smaltiti rifiuti urbani non trattati in discarica nel tempo necessario al ripristino delle ordinarie condizioni di funzionamento dell’impianto di trattamento, previa comunicazione, da parte del Comune del quantitativo dei rifiuti non trattati da smaltire e il  periodo di conferimento. Il Servizio scrivente  si riserva di adottare in tal caso tutti i provvedimenti previsti dalla legge al fine di consentire il suddetto conferimento straordinario.

4.   di prescrivere che entro 60 giorni dalla notifica del presente provvedimento il Comune in oggetto trasmetta:

-    un progetto di adeguamento al D.Lgs n. 36/03 che contempli l’intera volumetria della discarica, il lotto esaurito e quello in coltivazione, i lavori di adeguamento già eseguiti, in riferimento alle prescrizioni del Gruppo di lavoro nella riunione del 21.12.2004,  e le modifiche apportate in fase di realizzazione della discarica rispetto al progetto autorizzato con D.G.R. n. 498 del 30.03.2008;

-             un’appendice integrativa alla polizza fideiussoria richiamata in premessa,  con indicazione dei riferimenti relativi alla presente autorizzazione;

5.   DI PRESCRIVERE che nell’impianto oggetto della presente autorizzazione non possono essere esercitate altre attività, ancorché afferenti alla gestione dei rifiuti e, così come previsto dalle vigenti norme regionali, ogni modifica sostanziale, cosi come definita si sensi della L.R. n. 45 del 19.12.2007 e della D.G.R.  n. 1398 del 29/11/2006,  agli impianti e/o alle attività di gestione, deve essere preventivamente autorizzata dalla Regione Abruzzo;

6.   DI STABILIRE che le operazioni di smaltimento devono essere sottoposte all’osservazione dei seguenti principi generali:

-    le fasi di smaltimento dei rifiuti dovranno avvenire con modalità tali da evitare spandimenti e pericoli sotto il profilo igienico-sanitario per la incolumità degli addetti e della popolazione nonché per l’integrità dell’ambiente naturale, nonché ogni inconveniente derivante da rumori ed odori;

-    devono essere salvaguardate la fauna e la flora e deve essere evitato ogni degrado dell’ambiente e del paesaggio;

-    le attrezzature ed i contenitori usati devono essere idonei e rispondenti ai requisiti tecnici necessari per la corretta esplicazione dell’attività, devono impedire la dispersione dei rifiuti e la fuoriuscita di esalazioni moleste; dovranno altresì essere tenuti in buona efficienza e sottoposti a periodiche ed adeguate operazioni di lavaggio e decontaminazione; le acque di lavaggio dovranno essere smaltite secondo la normativa vigente;

-    deve essere evitato lo stoccaggio contemporaneo in uno stesso contenitore di rifiuti che risultino fra di loro chimicamente incompatibili e che possono dar luogo a reazioni indesiderate;

7.   di richiamare  il  Comune di Villavallelonga al rispetto degli obblighi  previsti dall’art. 189 (Catasto dei rifiuti) e dell’art. 190 (Registri di carico e scarico)  del Decreto Legislativo 03.04.2006 n. 152 (Norme in materia ambientale), e alla trasmissione con cadenza semestrale, al Servizio Tutela Ambiente della Provincia di Chieti e all’A.R.T.A. – Agenzia Regionale Tutela Ambiente – Dipartimento Provinciale di Chieti di una comunicazione, resa ai sensi della D.G.R. 1399 del 29.11.2006, concernente la quantità di rifiuti movimentati, la provenienza e la loro destinazione;

8.   di fare salve  eventuali ulteriori autorizzazioni, visti, pareri, Nulla-Osta e prescrizioni di competenza di altri Enti ed Organismi, nonché altre disposizioni e direttive vigenti specifiche nella materia; sono fatti salvi, infine, eventuali diritti di terzi;

9.   di confermare quanto altro stabilito e prescritto nelle precedenti autorizzazioni, per quanto applicabile;

10. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a revoca o modifica ove risulti accertata pericolosità o dannosità esercitata e nei casi di violazione di legge, di normative tecniche e/o delle prescrizioni contenute nell’autorizzazione, con la eventuale e conseguente applicazione dei provvedimenti previsti dall’art. n. 208, comma 13) del D.Lgs. 03.04.2006, n. 152 e s.m.i.;

11. di trasmettere copia del presente provvedimento, all’Amministrazione Prov.le di L’Aquila, all’A.R.T.A. Dipartimento Prov.le di L’Aquila, all’A.R.T.A. - Direzione Centrale di Pescara ed all’Albo Nazionale Gestori Ambientali presso la C.C.I.A.A. di L’Aquila;

12. di redigere il presente atto in n. 2 originali, di cui un esemplare viene notificato ai sensi di legge al Comune di Villavallelonga (AQ);

13. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento, limitatamente all’oggetto e al dispositivo, sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo;

Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al competente Tribunale Amministrativo Regionale entro sessanta giorni o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla notifica.

Il Dirigente del Servizio

Dott. Franco Gerardini