LA GIUNTA REGIONALE
Vista la L.R. 10.09.1993 n°56 recante “Nuove norme in materia di promozione culturale”, in particolare gli articoli 21, 22 e 23 che dispongono la concessione di contributi in favore di Enti Locali e delle Associazioni senza fini di lucro regolarmente costituite, per la realizzazione di attività che promuovono attività sportivo-ricreative del tempo libero;
Dato atto che:
- nello stato di previsione della spesa del bilancio del corrente esercizio finanziario è riportata quale competenza ascritta alla U.P.B. 10.01.003 – capitolo 91627 denominata “interventi per iniziative di carattere sportivo” la somma complessiva di € 990.000,00
- con la DGR 123 del 18.02.2008 è stato approvato, ai sensi dell’art.7 comma 2 della LR n°3/2002, il Programma Operativo esercizio finanziario 2008 ed è stata assegnata la relativa competenza alla Direzione Affari della Presidenza approvato in luogo della direzione Turismo e Attività Sportive;
Vista la DGR n°666 del 21.07.2008, con la quale ai sensi dell’art.7 comma 2 della LR n°3/2002 è stata apportata la variazione al Programma Operativo esercizio finanziario 2008, approvato con la sopracitata DGR 123/2008, ed è stata assegnata alla Direzione Turismo e Attività Sportive la gestione della somma stanziata per l’anno 2008 sul capitolo di spesa U.P.B 10.01.003 – 91627 pari a € 990.000,00;
Considerato che, così come previsto dall’art. 22 - commi 2 e 3 della citata LR 56/93, per la realizzazione diretta, attraverso il competente Servizio, di iniziative volte alla promozione, approfondimento e allo sviluppo delle attività del tempo libero, può essere riservato un importo non superiore al 20% delle somme destinate al finanziamento degli interventi previsti
Considerato altresì che può rendersi disponibile il restante 80% della somma stanziata per il finanziamento di iniziative in favore di Enti Locali e delle Associazioni senza fini di lucro regolarmente costituite, per la realizzazione di attività che promuovono attività sportivo-ricreative del tempo libero;
Visto l’art. 12 della Legge 7/8/1990, n. 241, che impone alle Amministrazioni pubbliche la predeterminazione dei criteri e delle modalità per la concessione, in favore di persone ed Enti pubblici e privati, di sovvenzioni, contributi, sussidi e vantaggi economici di qualunque genere;
Visto il comma 2 dell’art. 21 della citata LR n°56/93 che prevede, per la gestione dei fondi all’uopo destinati, la predisposizione da parte della competente Direzione dei criteri per l’utilizzo degli stessi;
Visti lo Schema di Bando (all.A) contenente le modalità di accesso alle provvidenze previste dagli art. 21 e 22 della L.R. n. 56 del 10.09.1993 e s.m.i. e nel quale sono specificate la tipologia delle iniziative ammissibili, i tempi e i modi di presentazione delle domande, i criteri di valutazione e la determinazione del contributo spettante nonché il relativo modello di domanda denominato Scheda Progetto (all. B) che forma parte integrante e sostanziale del bando stesso;
Accertata in relazione alle predette disposizioni la propria competenza ad adottare il presente provvedimento;
Vista la L.R. 14/09/1999, n. 77 e successive modifiche ed integrazioni;
Considerato che il presente provvedimento, costituendo attuazione della LR sopracitata, rientra nella fattispecie dell’ordinaria amministrazione
Dato atto che il Direttore dell’Area Turismo e Attività Sportive, con l’apposizione della sua firma in calce alla proposta di adozione del presente atto, ha espresso parere favorevole sulla sua legittimità e ne ha attestato la regolarità;
Udito il Relatore;
A voti unanimi espressi nelle forme di legge
DELIBERA
1. di approvare lo Schema di Bando (all.A) contenente le modalità di accesso alle provvidenze previste dagli art. 21 e 22 della L.R. n. 56 del 10.09.1993 e s. m. e i. e nel quale sono specificate la tipologia delle iniziative ammissibili, i tempi e i modi di presentazione delle domande, i criteri di valutazione e la determinazione del contributo spettante e il relativo modello di domanda denominato Scheda Progetto (all. B) che forma parte integrante e sostanziale del bando stesso;
2. di riservare, così come previsto dall’art. 22 - commi 2 e 3 della citata LR 56/93, l’importo di € 198.000,00, pari al 20% delle somme disponibili sulla U.P.B. 10.01.003 – capitolo 91627 denominata “interventi per iniziative di carattere sportivo” pari a € 990.000,00, per la realizzazione diretta, attraverso il competente Servizio, di iniziative volte alla promozione, approfondimento e sviluppo delle attività del tempo libero;
3. di destinare il restante importo di € 792.000,00 pari all’80% delle somme disponibili sulla U.P.B. 10.01.003 – capitolo 91627 denominata “interventi per iniziative di carattere sportivo” pari a € 990.000,00, per il finanziamento delle richieste pervenute e ricomprese nella graduatoria di cui al successivo punto 4)
4. di demandare a successivi provvedimenti, di competenza del Dirigente del Servizio Sport e Impiantistica Sportiva, l’approvazione della graduatoria, previa istruttoria delle richieste medesime; la liquidazione e l’erogazione delle somme ai soggetti aventi diritto, conformemente a quanto stabilito nello Schema di Bando di cui al precedente punto 1);
5. di inviare copia del presente provvedimento, per ogni seguito di competenza:
- al Servizio Ragioneria e Credito della Regione Abruzzo;
- alla Direzione Turismo ed Attività Sportive ai sensi dell’art. 16, c.11, della L.R. n. 7/02;
6. di
disporre che il presente provvedimento, unitamente agli allegati “A” e “B”,
venga immediatamente pubblicato sul Bollettino
Ufficiale della Regione Abruzzo;
7. di disporre, altresì, per una più immediata fruizione di notizie e documentazione la pubblicazione del presente provvedimento con i relativi allegati sul sito internet della Regione.
Seguono allegati