LA GIUNTA REGIONALE

Vista la L.R. 13 gennaio 1997, n. 2 “Disposizioni in materia di risorse idriche di cui alla Legge 36/94” con la quale la Regione Abruzzo ha disciplinato le modalità per l’organizzazione del servizio idrico integrato, istituendo n° 6 Ambiti Territoriali Ottimali (A.T.O.) regionali: n° 1 Aquilano, n° 2 Marsicano, n° 3 Peligno Alto Sangro, n° 4 Pescarese, n° 5 Teramano e n° 6 Chietino;

Visto l’art. 11 della L.R. 13 gennaio 1997, n. 2 “Disposizioni in materia di risorse idriche di cui alla Legge 36/94” con la quale la Regione Abruzzo ha stabilito le funzioni regionali di controllo in materia  di servizio idrico integrato;

Visto l’art. 9 della L.R. 13 gennaio 1997, n. 2 “Disposizioni in materia di risorse idriche di cui alla Legge 36/94” secondo la quale gli Enti d’Ambito sono competenti per la determinazione della tariffa del servizio idrico integrato, l’aggiornamento annuale del programma degli interventi e del piano tecnico finanziario;

Visto il Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 e s.m.i.  “norme in materia ambientale” ed in particolare l’art. 142 comma 2 il quale stabilisce che le Regioni esercitano le funzioni ed i compiti assegnati dalla Costituzione e dalle leggi dello Stato e provvedono a disciplinare il governo del proprio territorio;

Visto l’art. 151 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 e s.m.i.  “norme in materia ambientale” che regola i rapporti fra Autorità d’Ambito e soggetti gestori e prevede l’obbligo, per il soggetto gestore, di applicare la tariffa determinata dall’Autorità d’Ambito nonché l’obbligo di realizzare il programma degli interventi del Piano d’Ambito;

Vista la delibera G.R.A. del 28 agosto 2006 n. 797, pubblicata sul BURA n. 98 speciale del 10 novembre 2006, con la quale è stato approvato lo schema di convenzione tipo e relativo disciplinare fra l’Autorità d’Ambito territoriale e il soggetto affidatario del servizio idrico integrato;

Vista L.R. 21 novembre 2007, n. 37 “Riforma del sistema idrico integrato nella Regione Abruzzo”,  pubblicata sul BURA straordinario n. 8 del 21 novembre 2007, con la quale gli ATO regionali sono stati ridelimitati su base provinciale con riduzione degli stessi da n. 6 a n. 4: n. 1 Aquilano, n. 2 Pescarese, n. 3 Teramano e n. 4 Chietino;

Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale del 30 novembre 2007 n. 145 con il quale, in attuazione delle disposizioni del comma 10 dell’art. 1 della L.R. n.37/2007, sono stati nominati n°  4  Commissari Straordinari, ognuno per ogni nuovo Ente d’Ambito, così come delimitati dal comma 9 dell’art. 1 della citata legge regionale;

Considerato che, dalla pubblicazione del D.P.G.R.A. n° 145 del 30/11/2007 sul BURA n. 68 ordinario avvenuta in data 07 dicembre 2007, i Commissari Straordinari degli Enti d’Ambito svolgono le funzioni degli organi di Amministrazione e controllo decaduti: Presidente, Consiglio di Amministrazione e Collegio dei revisori dell’Ente d’Ambito Commissariato, come definiti dalla legge e dagli statuti;

Dato atto che a seguito della notifica del suddetto Decreto i Commissari Straordinari si sono insediati nei rispettivi Enti, così come comunicato con le note indicate nella tabella appresso riportata:

 

 

Considerato che i compiti attribuiti ai Commissari Straordinari comprendono sia la gestione ordinaria che quella straordinaria degli Enti, nonché la liquidazione di quegli Enti d’Ambito che cessano di esistere e che sono posti in liquidazione come pure  la ricostituzione di quegli Enti che subiscono modifiche a seguito della nuova delimitazione territoriale;

Vista la delibera G.R.A. del 21 gennaio 2008 n. 39, pubblicata sul BURA n. 8 ordinario del 6 febbraio 2008,  con la quale sono state emanate le linee di indirizzo per la riforma del Servizio Idrico Integrato che individuano tutte le attività che debbono essere assunte dai Commissari Straordinari;  

Considerato che i suddetti Commissari svolgono le funzioni proprie degli organi di Amministrazione e controllo decaduti, così come definite dalla legge e dagli statuti, e fra queste il compito di proporre all’Assemblea dei Sindaci l’approvazione del Piano d’Ambito, ai sensi dell’art. 149 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;

Richiamate le delibere di approvazione dei Piani d’Ambito da parte degli Enti d’Ambito regionali riportate nella tabella seguente:

 

 

Richiamate le successive delibere di rimodulazione dei piani tariffari da parte degli Enti d’Ambito regionali riportate nella tabella seguente:

 

 

Dato atto che a seguito della nuova delimitazione degli Enti d’Ambito per effetto della L.R. n. 37/07 risulta necessaria la predisposizione dei nuovi Piani d’Ambito in quanto non più rispondenti alle attuali delimitazioni territoriali e quindi non conformi ai criteri di definizione dei Piani d’Ambito, stabiliti dall’art. 149 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.: ricognizione delle infrastrutture, programma degli interventi, modello gestionale e organizzativo e piano economico finanziario;

Dato atto che per effetto del comma 6  art. 149 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. il piano finanziario deve contenere l’evoluzione tariffaria al fine di garantire l’equilibrio economico finanziario della gestione, anche in relazione agli investimenti programmati;

Dato atto che gli Enti d’Ambito regionali hanno comunicato per gli anni 2002-2006 gli investimenti complessivi  di settore riportati nella tabella sottostante, nella quale sono indicati anche agli investimenti previsti nei rispettivi Piani d’Ambito, a seguito di specifica nota del Servizio Ciclo Idrico Integrato prot. n. RA/15462 del 09/02/2007 con la quale è stato richiesto ai medesimi Enti, nello stesso periodo, di comunicare le tariffe applicate e gli investimenti effettuati nel settore idrico, fognario e depurativo, ad esclusione degli interventi A.P.Q. quali dati già in possesso del Servizio:

 

 

Considerato che in base ai suddetti dati trasmessi dagli Enti d’Ambito gli investimenti effettuati dall’anno 2002, anno di approvazione dei Piani d’Ambito, al 2006 risultano nettamente inferiori agli investimenti previsti negli stessi Piani d’Ambito, corrispondenti a circa un terzo di quanto programmato nel periodo di riferimento;

Considerato che nello stesso periodo temporale 2002-2006 le tariffe del servizio idrico integrato, in base alle documentazioni in atti, non hanno seguito l’articolazione tariffaria prevista nei Piani Tariffari dei Piani d’Ambito, pur avendo subito negli anni 2003-2006 negli ex ATO n. 2 Marsicano, n. 3 Peligno A.S., n. 4 Pescarese e n. 5 Teramano contenute rimodulazioni tariffarie,

Dato atto che gli Enti d’Ambito regionali, a seguito di specifica nota del Servizio Ciclo Idrico Integrato prot. n. RA/16806 del 08/02/2008 con la quale è stato richiesto ai medesimi Enti di comunicare lo stato di attuazione della spesa delle quote di cofinanziamento degli A.P.Q. del settore idrico integrato: “RI”, “RJ” e “RK” al 31/12/2007, hanno trasmesso gli importi di cofinanziamento riportati nella tabella sottostante:

 

 

Considerato che in base ai suddetti dati relativi agli investimenti A.P.Q. del settore idrico integrato: “RI”, “RJ” e “RK” trasmessi dagli Enti d’Ambito, al 31/12/2007, si evince che gli investimenti effettivamente attivati risultano notevolmente inferiori a quelli programmati con i Piani d’Ambito;

Considerato che in base ai suddetti dati risulta che la capacità di spesa da parte dei soggetti gestori non è in linea con quanto previsto nei Piani d’Ambito;

Considerato in base ai suddetti dati della spesa al 31/12/2007 si desume che per gli interventi attivati l’importo di spesa della quota di cofinanzamento risulta notevolmente inferiore a quella programmata, a fronte di trasferimenti complessivi da parte della Regione Abruzzo agli Enti d’Ambito di circa €. 34.887.643,41 mln (A.P.Q. principale: €. 29.258.341,26, I Atto Integrativo: €. 4.337.145,53, II Atto Integrativo: €. 1.292.156,62);  

Considerato che in base ai dati sopra rappresentati rispetto alle previsioni dei Piani d’Ambito gli Enti d’Ambito regionali e i soggetti gestori risultano aver investito circa un terzo di quanto hanno programmato e speso meno di un terzo di quanto impegnato;

Ritenuto opportuno prima di procedere ad aumenti tariffari che gli Enti d’Ambito debbano procedere ad una attenta verifica dei piani d'investimento e dei conti economici dei soggetti gestori degli ultimi anni a far data dall’affidamento del servizio per verificare: costi di gestione, possibili risparmi e riduzioni di costi per migliorare le performance finanziarie delle società di gestione e valutare la necessità di eventuali aumenti o riduzioni;

Considerato che nelle more della ridefinizione dei nuovi Piani d’Ambito e delle rispettive rimodulazioni tariffarie da parte degli ATO regionali, ridefiniti ai sensi della L.R. 21 novembre 2007 n. 37/07, risulta opportuno continuare ad applicare le tariffe vigenti in ciascun  ATO di cui alla L.R. n. 2/97 dall’entrata in vigore della L.R. 37/07, pubblicazione sul BURA straordinario n. 8 del 21 novembre 2007;

Ritenuto, per quanto sopra, di sospendere qualsiasi modifica tariffaria prevista nei precedenti Piani d’Ambito approvati dagli ATO regionali, di cui alla delimitazione posta in essere con L.R. n. 2/97;

Dato atto che la legittimità del presente provvedimento è attestata con la firma in calce allo stesso a norma degli artt. 23 e 24 della L.R. n. 77/99;

A termine delle vigente norme legislative e regolamentari;

A voti unanimi e palesi espressi nelle forme di legge,

DELIBERA

per le motivazioni espresse in premessa, che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente deliberazione di fornire le seguenti direttive, ai sensi dell’art. 4 della L.R. 14 settembre 1999 n. 77 agli Enti d’Ambito Territoriale Ottimale del Servizio Idrico Integrato:

-    di continuare ad applicare per il servizio idrico integrato la tariffa vigente alla data di entrata in vigore della L.R. 37/07, pubblicata sul BURA straordinario n. 8 del 21 novembre 2007;

-    di sospendere qualsiasi modifica tariffaria prevista nei Piani d’Ambito approvati dagli ATO regionali, di cui alla delimitazione posta in essere con L.R. n. 2/97;

-    di non procedere ad aumenti tariffari se non dopo avere effettuato una attenta verifica dei piani d'investimento e dei conti economici dei soggetti gestori a far data dall’affidamento del servizio per verificare: costi di gestione, possibili risparmi e riduzioni di costi per migliorare le performance finanziarie delle società di gestione e valutare la necessità di eventuali aumenti o riduzioni;

-    di demandare al dirigente del Servizio Idrico Integrato il compito di trasmettere la presente deliberazione agli ATO, ai gestori  e all’Ufficio B.U.R.A. per la relativa pubblicazione;

-    di dare atto che la presente deliberazione non comporta oneri per il bilancio regionale;