LA GIUNTA REGIONALE

Premesso che l’art. 1 della Legge n. 311/2004 al comma 180 prevede in capo alle Regioni in squilibrio economico la necessità di procedere alla ricognizione delle cause che lo determinano ed alla elaborazione di un programma operativo di riorganizzazione, riqualificazione e potenziamento del Servizio Sanitario regionale;

Premesso che l’Intesa Stato Regioni del 23 marzo 2005, in attuazione della Legge 311/2004 pone in capo alla Regione:

-    l’obbligo di garantire, coerentemente con gli obiettivi sull’indebitamento netto delle amministrazioni pubbliche, l’equilibrio economico-finanziario del servizio sanitario regionale, nonché quello delle proprie Aziende sanitarie locali, sia in sede di preventivo annuale, che di conto consuntivo, realizzando forme di verifica trimestrale della coerenza degli andamenti con gli obiettivi assegnati in sede di bilancio preventivo economico per l’anno di riferimento, (art. 6);

-    la stipula con i Ministri dell’Economia e della Salute di un apposito accordo che individui gli interventi necessari per il perseguimento dell’equilibrio economico, nel rispetto dei livelli essenziali di assistenza (art. 8) in relazione a quanto disposto dall’art. 1, comma 180, della Legge 30 dicembre 2004 n. 311;

Considerato che la Regione Abruzzo, per aver maturato nel tempo disavanzi di gestione si è trovata nelle condizioni di dover stipulare l’accordo previsto dall’art. 1, comma 180 della legge 30 dicembre 2004, n. 311 e di dover ottemperare a tutti gli obblighi ivi disciplinati;

Considerato che sulla base del suddetto quadro normativo, si è reso indispensabile elaborare con le modalità e nelle forme indicate dai Ministeri della Salute e dell’Economia e delle Finanze, un articolato piano di interventi, azioni e misure di riorganizzazione e riqualificazione del SSR (Il Piano di Rientro) dirette – attraverso l’individuazione di specifici obiettivi di risanamento – a riportare il Servizio Sanitario Regionale in condizioni di equilibrio economico finanziario, nel rispetto dei Livelli Essenziali di Assistenza;

Preso atto della propria Deliberazione n. 224 del 13.3.2007 con la quale è stato approvato l’Accordo sottoscritto in data 06.03.2007 tra il Ministero della Salute, il Ministero dell’Economia e delle Finanze e la Regione Abruzzo per l’approvazione del Piano di rientro, di individuazione degli interventi per il perseguimento degli interventi per il perseguimento dell’equilibrio economico ai sensi dell’art.1, comma180, della  legge 30 dicembre 2004, n.311, composto  dei seguenti tre elaborati:

-    Articolato;

-    Piano di Risanamento del Sistema Sanitario Regionale 2007-2009;

-    Appendici al Piano di Risanamento del Sistema Sanitario Regionale 2007-2009;

Preso atto che il Modello Programmatico del suddetto Piano di Risanamento prevede per la medicina di base da convenzione la spesa (Voce del Conto Economico B 0221): anno 2007 di € 136.000.000; anno 2008 di € 138.000.000; anno 2009 di € 141.000.000;

Preso atto che dai conti economici consuntivi dell’esercizio finanziario 2007 risulta che le aziende sanitarie hanno sostenuto per la medicina convenzionata di base la spesa complessiva di € 150.786.000(Voce del Conto Economico B 0221) contro quella prevista dal Piano di Risanamento di € 136.000.000;

Tenuto conto che dai dati del 1° trimestre 2008  si evidenzia un andamento tendenziale in aumento della spesa  rispetto all’anno precedente che prefigura un ulteriore scostamento rispetto ai limiti previsti dal Piano di Risanamento;

Considerato che tali aumenti, da riferire principalmente alla messa a regime degli Accordi Integrativi Regionali della Medicina Generale e della Pediatria di Libera Scelta,  sono correlati all’elevata valenza assistenziale negli stessi prevista e al conseguente risparmio nella spesa ospedaliera (allegato 1);

Ritenuto alla luce di quanto sopra esposto, di intervenire per contenere i costi della medicina convenzionata di base assegnando a ciascuna azienda sanitaria il compito di provvedere, nell’ambito dei limiti di spesa contenuti nell’allegato 2 e con le modalità in esso riportate, ad applicare ai soggetti convenzionati (MMG, PLS, Continuità Assistenziale, Emergenza Territoriale e Guardia Turistica) idonei budget e controlli costanti degli stessi, in modo da evitare il superamento dei limiti di spesa assegnati;

Ritenuto che le aziende sanitarie, nel rispetto dei tetti di spesa assegnati, devono porre in essere, le azioni conseguenti all’adozione del presente provvedimento assicurando l’erogazione dei Livelli Essenziali di Assistenza ed in primis  contenendo gli istituti contrattuali di minor impatto sull’utenza;

Ritenuto che variazioni di spesa, nel rispetto del limite del budget aziendale assegnato, sono consentite se rientranti, all’interno dell’accordo contrattuale di categoria, nel contesto delle macrovoci di spesa e nel limite massimo del 10%, sentito il competente Comitato aziendale;

Ritenuto che variazioni superiori al 10%, nel rispetto del budget aziendale assegnato, vengono autorizzate dal Servizio assistenza distrettuale, medicina di base e specialistica della Direzione Sanità, sentito il competente Comitato regionale;

Ritenuto di riaprire i tavoli di concertazione per le necessarie modifiche ed integrazioni da apportare agli Accordi Integrativi Regionali, al fine di conseguire i risultati attesi nel rispetto degli obiettivi di spesa fissati e del riequilibrio della stessa tra le varie categorie interessate;

Ritenuto di precisare che le misure previste nei precedenti punti costituiscono obiettivi prioritari per i Direttori Generali delle Aziende Sanitarie e la loro attuazione sarà valutata ai fini della conferma o revoca dell’incarico medesimo;

Sentite  le organizzazioni sindacali rappresentative delle categorie interessate: FIMMG, SMI, SIMET, FIMP, CIPE;

Dato atto del parere favorevole espresso dal direttore regionale in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa, nonché alla legittimità della presente deliberazione;

A voti unanimi espressi nelle forme di legge

DELIBERA

per le motivazioni espresse in narrativa che si intendono qui  integralmente riportate ed approvate

-    di intervenire per contenere i costi della medicina convenzionata di base assegnando a ciascuna azienda sanitaria il compito di provvedere, nell’ambito dei limiti di spesa contenuti nell’allegato 2 e con le modalità in esso riportate, ad applicare ai soggetti convenzionati (MMG, PLS, Continuità Assistenziale, Emergenza Territoriale e Guardia Turistica) idonei budget e controlli costanti degli stessi, in modo da evitare il superamento dei limiti di spesa assegnati;

-    che le aziende sanitarie, nel rispetto dei tetti di spesa assegnati, devono porre in essere, le azioni conseguenti all’adozione del presente provvedimento assicurando l’erogazione dei Livelli Essenziali di Assistenza ed in primis  contenendo gli istituti contrattuali di minor impatto sull’utenza;

-    che variazioni di spesa, nel rispetto del limite del budget aziendale assegnato, sono consentite se rientranti, all’interno dell’accordo contrattuale di categoria, nel contesto delle macrovoci di spesa e nel limite massimo del 10%, sentito il competente Comitato aziendale;

-    che variazioni superiori al 10%, nel rispetto del budget aziendale assegnato, vengono autorizzate dal Servizio assistenza distrettuale, medicina di base e specialistica della Direzione Sanità, sentito il competente Comitato regionale;

-    di riaprire i tavoli di concertazione per le necessarie modifiche ed integrazioni da apportare agli Accordi Integrativi Regionali, al fine di conseguire i risultati attesi nel rispetto degli obiettivi di spesa e del riequilibrio della stessa tra le varie categorie interessate;

-    le misure previste nei precedenti punti costituiscono obiettivi prioritari per i Direttori Generali delle Aziende Sanitarie e la loro attuazione sarà valutata ai fini della conferma o revoca dell’incarico medesimo;

-    di stabilire che copia del presente provvedimento venga trasmessa, a cura del competente Servizio della Direzione Sanità, per i conseguenti adempimenti, agli uffici ministeriali competenti per materia, al Direttore dell’Agenzia Sanitaria Regionale e ai Direttori delle Aziende Unità Sanitarie Locali d’Abruzzo.

-    di disporre la pubblicazione integrale del presente provvedimento nel B.U.R.A.

Seguono allegati