IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Premesso che:

-    La sicurezza di tutti gli alimenti e la certezza di poterli consumare senza rischi per la salute dipende dal corretto svolgimento di tutte le fasi produttive, denominate “filiera” e, tenuto conto che i rischi maggiori sono connessi alle condizioni di allevamento e di salute degli animali, nonché alle modalità di produzione, trasformazione e distribuzione delle derrate alimentari,  ne deriva che una politica di assoluta tutela della salute deve inevitabilmente prendere in considerazione l’intera filiera alimentare, “dal campo alla tavola”;

-    Già dall’anno 2000, con l’emanazione del “Libro Bianco sulla Sicurezza Alimentare”, l’Unione Europea ha fissato linee strategiche innovative, coordinate ed integrate, basate sul principio del controllo della intera filiera “dai campi alla tavola”., tenuto anche conto che a livello europeo interveniva una radicale trasformazione della produzione, distribuzione e somministrazione degli alimenti che, in definitiva, richiedeva l’aggiornamento di tutta la normativa inerente la catena alimentare;

-    Le nuove politiche comunitarie individuavano a tal punto i momenti più essenziali per garantire la sicurezza alimentare ai consumatori finali e, precisamente: l’attribuzione della piena responsabilità  sul processo produttivo ai produttori ed operatori del settore alimentare, la rintracciabilità delle filiere produttive, l’analisi del rischio e la istituzione di una Autorità Europea sulla sicurezza alimentare;

-    A seguito delle modifiche costituzionali, intervenute con legge costituzionale n. 3 del 18.10.2001 – titolo V – art. 117, sono state individuate le materie la cui potestà legislativa, in quanto concorrente, spetta alle regioni e, tra queste, “la tutela della salute e l’alimentazione”;

-    La programmazione e l’attuazione delle procedure di controllo, audit ed ispezione sulla cd. filiera spettano alle autorità sanitarie competenti, tra le quali, i Servizi Veterinari;

-    La direttiva 2004/41 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 21 aprile 2004 ha disposto l’abrogazione delle norme di igiene fino ad allora  esistenti, sostituendole con quelle del cosiddetto “pacchetto igiene”;

Visto il Regolamento (CE) 28.01.2002 n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare;

Visto il Reg. (CE) n. 882/2004 del 29.04.2004 “Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali”;

Visto il Reg. CE n. 852/2004 del Parlamento Europeo e del Consiglio sull’igiene dei prodotti alimentari;

Visto il Reg. CE n. 853/2004 del Parlamento Europeo e del Consiglio che stabilisce norme specifiche in materia di igiene degli alimenti di origine animale;

Visto il Reg. CE n. 854/2004 del Parlamento Europeo e del Consiglio che stabilisce norme specifiche per l’organizzazione di controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano;

Visto il Reg. CE n. 183/2005 del Parlamento Europeo e del Consiglio che stabilisce i requisiti per l’igiene dei mangimi;

Visti i Reg. CE n. 2073, 2074, 2075, 2076 del 5.12.2005 del Parlamento Europeo e del Consiglio;

Visti i Reg. CE n. 1662, 1663, 1664, 1665, 1666 del 6.11.2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio;

Vista la Legge n. 833 del 23 dicembre 1978 “Istituzione del Servizio Sanitario Nazionale”;

Visto l’art. 8, comma 6° della legge 5 giugno 2003, n. 131;

Visto il D.P.R. 8 febbraio 1954, n. 320 “Regolamento di Polizia Veterinaria”;

Visto il D. Lgs. n. 502 del 30 dicembre 1992 “Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della L. 23 ottobre 1992, n. 421”;

Visto il D. Lgs. n. 517 del 7 dicembre 1993 “Modificazioni al D. Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, recante riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della L. 23 ottobre 1992, n. 421”;

Visto il D. Lgs. n. 229 del 19 giugno 1999 “Norme per la razionalizzazione del Servizio Sanitario Nazionale, a norma dell'articolo 1 della L. 30 novembre 1998, n. 419”;

Vista la Legge Regionale 10 marzo 2008, n. 5 “Un sistema di garanzie per la salute – Piano Sanitario regionale 2008-2010;

Visti gli obiettivi per la promozione della salute individuati dal Piano Sanitario regionale al punto 5.3.7. e in particolare, quelli sulla sicurezza alimentare;

Vista la deliberazione di G.R.A. n. 100 dell’11.2.2008 – “Piano Pluriennale Regionale Integrato dei Controlli (PPRIC) sui mangimi, alimenti, benessere e sanità degli animali 2008-2010 – previsto Reg. CE n. 882/2004 – ai sensi della Decisione 2007/363/CE del 21.05.2007”;

Vista la precedenza Determinazione n. DG/11/54 del 31.03.2008 ad oggetto: “IL LIBRO DELLE REGOLE”, PIANO PLURIENNALE REGIONALE INTEGRATO DEI CONTROLLI DELLA SANITÀ PUBBLICA VETERINARIA E DELLA SICUREZZA ALIMENTARE DELLA REGIONE ABRUZZO (P.P.R.I.C.) 2008-2010”;

Vista l’intesa tra Governo, Regioni e Province Autonome, sul documento recante “Linee guida sui molluschi bivalvi e nuova regolamentazione comunitaria”, sancita il 25 gennaio 2007, Rep. n. 7, allegato “A” al presente atto quale parte integrante e sostanziale;

Tenuto conto che è necessario recepire nell’ordinamento regionale le intese raggiunte a livello nazionale al fine di assicurare ed accrescere il livello della sicurezza sanitaria dei prodotti alimentari, aumentando il senso di fiducia dei cittadini nelle istituzioni, con particolare riferimento a tutte quelle filiere che sono sviluppate interamente sul territorio regionale abruzzese;

Ritenuta la regolarità tecnico-amministrativa nonché la legittimità del presente provvedimento;

Vista la L.R. 14 settembre 1999, n. 77: “Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della Regione Abruzzo” e le sue successive modifiche ed integrazioni;

DETERMINA

per le ragioni e le finalità riportate in premessa

1.   di recepire l’intesa tra Governo, Regioni e Province Autonome, sul documento recante “Linee guida sui molluschi bivalvi e nuova regolamentazione comunitaria”, sancita il 25 gennaio 2007, Rep. n. 7, allegato “A” al presente atto quale parte integrante e sostanziale;

2.   il presente Provvedimento sostituisce ed abroga tutti i precedenti provvedimenti regionali in contrasto con il presente;

3.   di integrare formalmente a pagina 174, con le misure di cui al punto 1), dalla data della presente Determinazione, il Capitolo II, prima del Piano Regionale di Controllo Radioattività da Matrici Alimentari, il “IL LIBRO DELLE REGOLE”, PIANO PLURIENNALE REGIONALE INTEGRATO DEI CONTROLLI DELLA SANITÀ PUBBLICA VETERINARIA E DELLA SICUREZZA ALIMENTARE DELLA REGIONE ABRUZZO (P.P.R.I.C.) 2008-2010”, approvato con precedente Determinazione n. DG/11/54 del 31.03.2008;

4.   di trasmettere, per il seguito di competenza, copia della presente Determinazione al Ministero della Salute, ai Direttori Generali delle Aziende UU.SS.LL. regionali, ai Responsabili dei Dipartimenti di Prevenzione ed ai Direttori dei Servizi Veterinari dell’area “B” delle stesse AA.SS.LL. e all’Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell’Abruzzo e del Molise “G. Caporale” di Teramo;

5.   di trasmettere copia della presente determinazione al Direttore Regionale della Direzione Sanità, ai sensi dell’art. 16 della L.R. 10 maggio 2002, n. 7;

6.   di disporre la pubblicazione della presente Determinazione sul B.U.R.A. (Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo).

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO veterinario

Dott. Giuseppe Bucciarelli

Seguono allegati