GIUNTA REGIONALE

Omissis

LA GIUNTA REGIONALE

Richiamato l’art. 21, comma 7, della legge 5 marzo 2001, n. 57, il quale prevede che le disponibilità del Fondo di cui all’art. 37 della legge 25 luglio 1952, n. 949 possono essere utilizzate anche per agevolare il sostegno finanziario ai processi esportativi delle imprese artigiane e ai programmi di penetrazione commerciale e di internazionalizzazione promossi dalle imprese stesse e dai consorzi export a queste collegati, secondo finalità, forme tecniche, modalità e condizioni da definire con decreto del Ministro del Commercio con l’Estero (ora Commercio Internazionale) di concerto con il Ministro del Tesoro, del Bilancio e delle programmazione Economica (ora Economia e Finanze);

Richiamata la legge 24 dicembre 2003, n. 350 (finanziaria 2004), in particolare le disposizioni del comma 82 dell’articolo 4 che incrementa di € 10 milioni il fondo di cui all’articolo 37 della legge 25 luglio 1952, n. 949 e successive modificazioni per agevolare “i processi di internazionalizzazione ed i programmi di penetrazione commerciale promossi dalle imprese artigiane e dai consorzi all’esportazione a queste collegati”;

Richiamato il Decreto emanato dal Ministro del Commercio Internazionale di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze del 3 agosto 2007, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 232 del 5 ottobre 2007, recante Modalità di attuazione dei commi 82 e 83 dell’art. 4 della L. 24 dicembre 2003, n. 350 (finanziaria 2004) concernente uno stanziamento di € 10 milioni in favore dell’internazionalizzazione delle imprese artigiane;

Atteso che la finalità perseguita dal Decreto Ministeriale citato è quella di incentivare l’internazionalizzazione delle imprese artigiane, attraverso un intervento straordinario mirato a facilitare il superamento delle difficoltà nei mercati esteri, traendo vantaggio dall’inserimento nel sistema di interventi pubblici nazionali per l’internazionalizzazione;

Dato atto che la definizione del sopra citato bando è stata effettuata dal Ministero del Commercio Internazionale in stretta sinergia con il Coordinamento Tecnico della Commissione Attività Produttive – Area Internazionalizzazione della Conferenza delle Regioni e che il suddetto bando è stato approvato dalla Commissione Politica delle Attività Produttive – Area Internazionalizzazione;

Considerato che i contenuti riportati nel bando risultano coerenti con le indicazioni fornite dalle Regioni, in sede di confronto tecnico, al Ministero del Commercio Internazionale;

Atteso che l’art. 3, comma 2, del D.M. 3/8/2007 ha previsto, per le attività necessarie all’attuazione del medesimo decreto, la stipula, tra il Ministero del Commercio internazionale ed Artigiancassa S.p.A., sentito il Ministero dell’economia e delle finanze, di apposita convenzione, con costi a carico delle stesse disponibilità di 10 milioni di euro, secondo i criteri di ripartizione tra le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, previsti nell’Allegato A del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 dicembre 2003;

Richiamato l’art. 5, comma 2, del predetto DM che ha previsto l’emanazione, entro i 60 giorni successivi alla pubblicazione, a cura del Ministero del Commercio Internazionale, sentite le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, del bando per la presentazione delle domande di finanziamento, contenente le modalità, i termini ed i massimali delle richieste, i parametri di valutazione, nonché ogni altro elemento operativo utile;

Richiamato il decreto del Ministero del Commercio Internazionale del 12/2/08, pubblicato sulla G.U. n. 120 del 23/5/2008, che ha emanato il bando per la presentazione delle domande di finanziamento, contenente le modalità, i termini ed i massimali delle richieste, i parametri di valutazione, nonché ogni altro elemento operativo utile;

Atteso che nel decreto citato è stabilito che, a valere sullo stanziamento di € 10 milioni, che incrementa il fondo di cui all’art. 37 della legge 25 luglio 1952, n. 949, è cofinanziato, entro i massimali indicati nell’art. 3 del medesimo, e cioè € 80.000,00, elevabili ad € 100.000,00 nel caso di domanda presentata da almeno 5 imprese, il 50% dei costi dei progetti di promozione all’estero presentati da aggregazioni di imprese artigiane;

Atteso che nel decreto medesimo è riportato che la predetta somma è suddivisa nel modo seguente:

a)   Euro 9.500.000,00 alle regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano, ripartiti come da appendice 1, secondo i criteri di cui all’allegato A del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 dicembre 2003, da destinare ai progetti presentati da aggregazioni monoregionali di imprese artigiane;

b)   Euro 500.000,00 al Ministero del Commercio Internazionale, da destinare al cofinanziamento dei progetti presentati da aggregazioni interregionali di imprese artigiane;

Atteso che lo stanziamento di pertinenza della Regione Abruzzo è quantificato in € 255.550,00;

Atteso che nell’art. 8 del decreto del Ministro del Commercio internazionale del 12/2/08, è riportato che lo stanziamento di 10 milioni di euro di cui alla legge è depositato presso Artigiancassa spa, cui il Ministero comunicherà le proprie indicazioni e quelle fornite dalle singole Regioni e Province autonome circa l’erogazione dei fondi, e che, a tal fine, ciascuna Regione e Provincia autonoma, limitatamente alla propria quota, indica preliminarmente al Ministero la modalità di gestione prescelta tra le seguenti, previste dal comma 3 dell’art. 3 del citato DM 3/8/2007:

a)   versamento dei fondi, in unica soluzione, da Artigiancassa alla Regione o alla Provincia autonoma per la gestione diretta del rapporto con i beneficiari;

b)   versamento dei fondi, in unica soluzione, da Artigiancassa all’agenzia regionale o provinciale indicata dalla Regione o dalla Provincia autonoma;

c)   affidamento ad Artigiancassa della gestione dell’operazione e/o dell’erogazione ai beneficiari dei fondi pro-quota;

Atteso che con note prot. 592/A e 593/A in data 10/1/2008 la Direzione Attvità Produttive Servizio Sviluppo dell’Artigianato ha comunicato al Ministero del Commercio Internazionale di approvare la documentazione trasmessa in riferimento agli atti definitivi da pubblicare sulla Gazzetta Ufficiale, di scegliere per la Regione Abruzzo la modalità di gestione dei fondi di cui alla lett. c) dell’art. 8, comma 2 del bando medesimo, ovvero l’affidamento ad Artigiancassa, indicando come struttura competente a ricevere le domande la Giunta Regionale Direzione Attività Produttive Servizio Sviluppo dell’Artigianato,Via Passolanciano 75 - 65124 PESCARA;

Richiamata la convenzione per la gestione dell’intervento di cui all’art. 4, commi 82 e 83, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 (Intervento straordinario per agevolare i processi di internazionalizzazione e i programmi di penetrazione commerciale promossi dalle imprese artigiane e dai consorzi a questa collegate), stipulata in data 7 aprile 2008 tra Artigiancassa S.p.A. e il Ministero del Commercio Internazionale di cui all’art. 3, comma 2, del Decreto Ministeriale 3 agosto 2007, alla quale è accluso lo schema degli adempimenti a carico di Artigiancassa, valido per le Regioni che intendono avvalersi della facoltà di cui all’art. 8, comma 2, lett. c) del bando;

Atteso che, secondo quanto riportato nell’art. 2 della sopra richiamata convenzione, è previsto che gli interventi di cui alla medesima convenzione sono effettuati a valere sullo stanziamento di € 10.000.000,00 che Artigiancassa gestirà, nel rispetto della ripartizione tra le Regioni e le Province autonome di cui all’Appendice 1, operata secondo i criteri di cui all’Allegato del DPCM 23 dicembre 2003;

Atteso che il corrispettivo in favore di Artigiancassa per i servizi di cui alla suddetta convenzione è determinato forfettariamente nella misura dell’1,50% delle risorse assegnate e gestite per conto delle Regioni o delle Province autonome;

Dato atto che tra la Regione Abruzzo e Artigiancassa S.p.A. sono in essere convenzioni per la gestione dei Fondi per gli interventi agevolativi previsti da provvedimenti normativi, e cioè la Legge 949/1952, e la Legge 240/1981, e precisamente l’atto stipulato in data 3/7/2006 tra Regione Abruzzo e Artigiancassa S.p.A, integrativo della convenzione del 28/12/2000, stipulata tra la Regione Abruzzo e Artigiancassa S.p.A., integrativa della convenzione del 16/11/1995 ed atti aggiuntivi stipulati tra il Ministero del Tesoro e Artigiancassa S.p.A. nei quali la Regione è subentrata ai sensi dell’art. 15, comma 1, del D. Lgs. 112/98, e la convenzione tra Regione Abruzzo e Artigiancassa S.p.A. per la gestione dei conferimenti regionali, da utilizzarsi in relazione agli interventi di agevolazione in favore delle imprese artigiane, stipulata in data 28/12/2000;

Atteso che Artigiancassa S.p.A. è dotata di comprovata esperienza e professionalità quale soggetto gestore di fondi pubblici di agevolazione, e che il corrispettivo fissato per i servizi che la stessa renderà in ordine al bando di cui trattasi appare congruo;

Atteso fare riferimento alla convenzione per la gestione dell’intervento di cui all’art. 4, commi 82 e 83, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 (Intervento straordinario per agevolare i processi di internazionalizzazione e i programmi di penetrazione commerciale promossi dalle imprese artigiane e dai consorzi a questa collegate), stipulata in data 7 aprile 2008 tra Artigiancassa S.p.A. e il Ministero del Commercio Internazionale di cui all’art. 3, comma 2, del Decreto Ministeriale 3 agosto 2007, alla quale è accluso lo schema degli adempimenti a carico di Artigiancassa, valido per le Regioni che intendono avvalersi della facoltà di cui all’art. 8, comma 2, lett. c) del bando, specificando che per la Regione Abruzzo è fatta eccezione per il punto concernente la raccolta e la registrazione delle domande, in capo alla Regione stessa;

Atteso di fare proprie le determinazioni già adottate ai fini dell’applicazione del bando di cui trattasi e della diffusione dello stesso da parte della struttura competente;

Atteso di dare mandato alla Direzione Attività Produttive di determinare la struttura/unità competente all’attuazione del bando di cui trattasi;

Atteso, altresì, di stabilire che la graduatoria dei programmi ammissibili è determinata dal numero dei criteri di priorità di cui all’art. 5 del D.M. 12/2/2008, così come verificati da Artigiancassa, che risultano applicabili a ciascuna domanda, ferme restando la regolarità formale delle domande, la completezza della documentazione prodotta, nonché la sussistenza dei requisiti soggettivi ed oggettivi per la concessione delle agevolazioni;

Atteso, pertanto, di stabilire che, in caso di non sufficienza dei fondi per la concessione delle agevolazioni in relazione alle domande risultate ammissibili, sono fissate, nell’ordine, le seguenti priorità tra i criteri di cui all’art. 5 del D.M. 12/2/2008:

-    lett. b);

-    lett. d);

-    lett. e);

-    lett. a);

-    lett. c);

-    lett. f);

-    lett. g);

Atteso, infine, di stabilire, al fine di evitare il frazionamento della somma residua ai fini del finanziamento di più progetti, snaturando la finalità specifica che ciascun progetto è intesa a perseguire, che le priorità sopra riportate sono applicabili alle ultime istanze che si collocano nella stessa posizione, al fine di determinare l’ammissione a finanziamento;

Ritenuta la legittimità dell'atto all'esame;

Sentito il relatore;

Ad unanimità di voti espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

per quanto riportato in narrativa,

1)   di affidare i servizi connessi alla gestione regionale del bando di internazionalizzazione delle imprese artigiane ad Artigiancassa S.p.A., inserendo la Regione Abruzzo tra le Regioni fruitrici del servizio di gestione, all’interno della allegata convenzione quadro, stipulata in data 7 aprile 2008, per la gestione dell’intervento di cui all’art. 4, commi 82 e 83, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, (Intervento straordinario per agevolare i processi di internazionalizzazione e i programmmi di penetrazione commerciale promossi dalle imprese artigiane e dai consorzi a questa collegate), tra Artigiancassa S.p.A. e il Ministero del Commercio Interrnazionale di cui all’art. 3, comma 2, del Decreto Ministeriale 3 agosto 2007;

2)   di dare atto che i servizi di gestione affidati ad Artigiancassa si esplicitano come da convenzione e da Allegato contenente lo schema degli adempimenti a carico di Artigiancassa valido per le Regioni che si sono avvalse della facoltà di cui all’art. 8, comma 2, lett. c) del bando (cioè l’affidamento alla stessa Artigiancassa della gestione), specificando che per la Regione Abruzzo è fatta eccezione per il punto concernente la raccolta e la registrazione delle domande, come da Documento n. 1, allegato al presente atto, quale parte integrante e sostanziale, facendo capo tutti gli altri punti, come di seguito riportati, ad Artigiancassa S.p.A.:

-             effettuazione della verifica formale della domanda e della completezza della documentazione prodotta, nonché della sua conformità a quanto previsto nel decreto 3 agosto 2007, a seguito della trasmissione delle domande a cura della Direzione Attività Produttive Servizio Sviluppo dell’Artigianato;

-             valutazione della sussistenza dei requisiti soggettivi ed oggettivi per la concessione delle agevolazioni;

-    verifica dei criteri di priorità applicabili a ciascuna domanda;

-             ricevimento delle richieste di erogazione del contributo in acconto e a saldo;

-             erogazione del contributo in acconto e a saldo;

3)   di fare, altresì, rinvio, per il resto, ai contenuti della convenzione stipulata tra Artigiancassa S.p.A e il Ministero del Commercio Internazionale in data 7 aprile 2008, e relativi allegati;

4)   di fare proprie le determinazioni già adottate ai fini dell’applicazione del bando di cui trattasi e della diffusione dello stesso da parte della struttura competente;

5)   di dare mandato alla direzione Attività Produttive di determinare la struttura/unità competente all’attuazione del bando di cui trattasi;

6)   di stabilire che la graduatoria dei programmi ammissibili è determinata dal numero dei criteri di priorità di cui all’art. 5 del D.M. 12/2/2008, così come verificati da Artigiancassa, che risultano applicabili a ciascuna domanda, ferme restando la regolarità formale delle domande, la completezza della documentazione prodotta, nonché la sussistenza dei requisiti soggettivi ed oggettivi per la concessione delle agevolazioni;

7)   di stabilire che, in caso di non sufficienza dei fondi per la concessione delle agevolazioni in relazione alle domande risultate ammissibili, sono fissate, nell’ordine, le seguenti priorità tra i criteri di cui al’art. 5 del D.M. 12/2/2008, applicabili come da punto 8):

-    lett. b);

-    lett. d);

-    lett. e);

-    lett. a);

-    lett. c);

-    lett. f);

-    lett. g);

8)   di stabilire, al fine di evitare il frazionamento della somma residua ai fini del finanziamento di più progetti, snaturando la finalità specifica che ciascun progetto è intesa a perseguire, che le priorità di cui al precedente punto 7) sono applicabili alle ultime istanze che si collocano nella stessa posizione, al fine di determinare l’ammissione a finanziamento;

9)   di determinare che il presente atto sia pubblicato sul BURA;

10) di dare disposizione affinché la presente deliberazione sia trasmessa al Ministero del Commercio Internazionale e ad Artigiancassa.