IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Omissis

DETERMINA

Per le motivazioni espresse in narrativa, che qui dm seguito si intendono integralmente riportate:

1)   di approvare ai sensi del Decreto Legislativo 03.04.2006 n° 152 (Norme in materia ambientale) e s.m.i.. art. 208 (Autorizzazione unica per i nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti) - Legge Regionale 19.12.2007 n° 45 (Norme per la gestione integrata dei rifiuti), art. 45 (Autorizzazione unica per i nuovi Impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti) - Decreto Legislativo 24.06.2003 n° 209 (Attuazione della direttiva 2000/53/Ce relativa ai veicoli fuori uso) e successive modifiche e integrazioni - le iniziative presentate dalla Ditta Autodemolizioni CIALINI E. & S.a.s. - Sede operativa: Via G. Galilei n° 36 - 64016 S. EGIDIO ALLA VIBRATA (TE), di adeguamento impiantistico e di integrazione delle aree per l’attività di autodemolizione, ubicate nel Comune di Sant’Egidio alla Vibrata - Via G. Galilei n° 36, identificabile nel N.C.T. dello stesso al Foglio 15 Particelle 275-276-1899-1900-674-1127-1128 - Aree classificate nel P.R.G. come D4 - “Aree per depositi di materiali all’aperto” - della Zona 1 (875mq) e della Zona 2 (1.140 mq) per una superficie delle Aree della Zona 1 e 2 di 2.015 mq e complessiva di 9.665 mq e una potenzialità dell’impianto di 500 veicoli l’anno equivalente alla fase D15 (Deposito preliminare prima di una delle operazioni di cui ai punti da Dl a D14 (escluso il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti ))” dell’Allegato 13 e alla fase R13 (Messa in riserva di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate nei punti da R1 a R12 (escluso il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti))”, R4 (Riciclo/recupero dei metalli e dei composti metallici), R5 (Riciclo/recupero di altre sostanze inorganiche), R3 (Riciclo/recupero delle sostanze organiche non utilizzate come solventi (comprese le operazioni di compostaggio e le altre trasformazioni biologiche)) dell’allegato C del Decreto Legislativo n° 152/2006 in conformità agli elaborati tecnici e progettuali indicati in premessa e di seguito elencati:

Giorno 30 Mese di Dicembre Anno 2003

Dott. Arch. Gino MICOZZI - Perito Agrario Lorenzo RAZZIETTI

Allegato 1) Relazione tecnica;

Allegato 2) Planimetria generale dell’impianto;

Allegato 3) Determinazione n° DF3/107 del 13.11.2003;

Allegato 4) Scheda identificazione dell’impianto;

Allegato 5) Dichiarazione di appartenenza dell’area;

2)   di autorizzare la Società CIALINI E. & S.a.s. alla realizzazione e gestione ai sensi del predetto art. 208 del Decreto Legislativo 03.04.2006 n° 152 e s.m.i., l’iniziativa di cui al punto 1);

3)   di stabilire che l’autorizzazione di cui al precedente punto 2) è concessa fino al termine di validità della Determinazione n° DF3/l07 del 13.11.2003, dalla data di adozione del presente provvedimento; detto periodo risulta comprensivo sia della fase di costruzione che della fase di esercizio e, a tal proposito, si rinvia a quanto disposto dalla Legge Regionale 19.12.2007 n° 45;

4)   di precisare che l’autorizzazione di cui al punto 2) è rinnovabile, per ogni sua fase (costruzione e/o esercizio) nelle forme stabilite dal Decreto Legislativo 03.04.2006 n° 152 e successive modifiche e integrazioni e dalla L.R. n° 45/2007 art. 47 (Rinnovo delle autorizzazioni alle imprese in possesso di certficazione Ambientale), comma 1 (Le procedure di rinnovo delle autorizzazioni di cui al presente articolo sono disciplinate dall’art. 209 del D.Lgs. n° 152/2006);

5)   di autorizzare la Società CIALINI E. & S.a.s. ai sensi del Decreto Legislativo 03.04.2006 n° 152 e s.m.i., all’esercizio dell’impianto indicato al precedente punto 1) alle condizioni e prescrizioni riportate in premessa che qui di seguito si riepilogano:

del Comune di S. Egidio alla Vibrata (TE):

1)  lo stoccaggio delle carcasse da bonificare nel Settore 2 deve avvenire a raso dal lato del capannone esistente e per una sola pila;

della Direzione Sanità - Servizio Prevenzione Collettiva - Ufficio Igiene e Sanità Pubblica / A.U.S.L. Azienda Unità Sanitaria Locale di Teramo:

1)  Si esprime parere favorevole limitatamente per la porzione di area contraddistinta con 1B mentre si esprime parere contrario per quella contraddistinta con 2A, in quanto l’ampliamento nella predetta zona, andrebbe a ricadere in confine con la zona residenziale prevista dal vigente P.R.E. del Comune di S. Egidio alla Vibrata. Poiché questo tipo di attività rientra fra quelle insalubri di prima classe, e quindi incompatibile con la zona abitativa residenziale;

della Società Abruzzo Servizi S.p.A.:

1)  Oli scarichi dovranno rispettare i limiti di accettabilità previsti nella tabella 3, scarico in rete fognaria, dell’allegato 5 al D.Lgs. 152/99 e successive modifiche e integrazioni;

2)             Dovranno essere adottate le misure necessarie onde evitare un aumento, anche temporaneo, dell‘inquinamento;

3)             Relativamente alle acque di dilavamento del piazzale, potranno essere scaricate in pubblica fognatura solo le acque di prima pioggia e cioè quelle corrispondenti per ogni evento meteorico ad una precipitazione di 5 mm., uniformemente distribuita sull’intera superficie scolante servita dalla rete di drenaggio;

4)  Le acque definite di “seconda pioggia”, dovranno essere smaltite con sistemi alternativi verso corpi ricettori finali, diversi dalla rete fognante pubblica acque nere;

5)  Il pozzetto d’ispezione ubicato prima dello scarico finale, da utilizzarsi per il prelievo campioni, dovrà essere sempre accessibile all’organo tecnico di controllo;

6)  I tubi di acciaio al pubblico collettore dovranno essere di materiale idoneo, impermeabili e di diametro non inferiore a mm 200;

7)  Entro tre mesi dalla data di rilascio della presente autorizzazione, dovrà essere inviato alla nostra Società, pena la decadenza dell’autorizzazione, certificato di analisi relativo allo scarico delle acque di prima pioggia, contenente tutti i parametri richiesti dalla normativa vigente, con data non anteriore a mesi sei;

8)  La presente autorizzazione allo scarico ha validità di quattro anni, un anno prima della scadenza dovrà esserne richiesto il rinnovo;

9)  Per tutto quanto non espressamente detto, si rimanda alle prescrizioni del Regolamento per il servizio di fognatura e tutte quelle altre norme vigenti che disciplinano la materia

10)             la presente autorizzazione si intende rilasciata, fatto salvo il diritto di terzi;

della Direzione Parchi - Territorio - Ambiente - Energia - Servizio Gestione Rifiuti - Ufficio Attività Amministrative:

1)             completare l’impermeabilizzazione delle aree destinate allo stoccaggio della carcasse bonificate, compresa l’area ex RIP ed anche l’area di transito automezzi;

2)  la suddetta impermeabilizzazione dovrà comportare un’adeguamento della gestione delle acque con presentazione di una planimetria aggiornata delle stesse corredata da relazione tecnica descrittiva;

3)             presentare il Piano di ripristino dell’area;

Le suddette integrazioni dovranno essere presentate in n. 4 copie originali entro mesi 3 dalla notifica di approvazione del PdA e l’impermeabilizzazione delle suddette aree dovrà essere ultimata entro il 30 settembre 2008”:

5)   di precisare che la potenzialità complessiva dell’impianto insieme alle tipologie di rifiuti con relativo codice CER rimangono immutate a quanto contenuto nella Determinazione n° DF3/107 del 13.11.9003-

6)   di confermare, quanto altro contenuto nelle precedenti autorizzazioni;

7)   di richiamare la Società CIALINI E. & S.a.s., autorizzata, al rispetto degli obblighi previsti dall’art. 189 (Catasto rifiuti) e dell’art 190 (Registro di carico, e scarico) del DLgs. 03.04.2006 n. 152 (Norme in materia ambientale) e s.m.i. e alla trasmissione con cadenza semestrale, all’Amministrazione Provinciale di Teramo e all’A.R.T.A. - Agenzia Regionale Tutela Ambiente - Dipartimento Provinciale di Teramo di una comunicazione concernente la quantità dei rifiuti movimentati la provenienza e la loro destinazione, distinguendo quelli provenienti dalla Regione da quelli fuori Regione;

8)   di dare atto che l’inosservanza delle prescrizioni contenute nella presente autorizzazione comporta l’adozione dei provvedimenti previsti dall’art. 208 (Autorizzazione unica peri nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti) comma 13 (Quanto, a seguito di controlli successivi all’‘avviamento degli impianti, questi non risultino conformi all’autorizzazione di cui al presente articolo, ovvero non siano soddisfatte le condizioni e le prescrizioni contenute nella stesso autorizzazione, quest’ultima è sospesa, previa diffida, per un periodo massimo di dodici mesi. Decorso tale termine senza che il titolare abbia adempiuto a quanto disposto nell’atto di diffida l’autorizzazione è revocata) del Decreto Legislativo 03.04.2006 n° 152 e s.m.i. e dell’artd. 45 (Autorizzazione unica per i nuovi impianti di smaltito e recupero dei rifiuti) comma 16 (Qualora a seguito di controlli successivi all’avviamento dell’impianto, questo non risulti conforme all’autor-izzazione di cui al presente articolo, a seconda della gravità delle infrazioni si procede:

a)   alla diffida, stabilendo un termine entro il quale devono essere eliminate le irregolarità;

b)  alla diffida e contestuale sospensione dell’autorizzazione per un tempo determinato;

c)   alla revoca dell’autorizzazione in caso di mancato adeguamento alle prescrizioni ed in caso di reiterate violazioni della Legge Regionale 19.12.2007 n° 45;

9)   di obbligare la Società.

-    di possedere, nel corso della realizzazione dell’adeguamento della gestione delle acque e delle fasi di impermeabilizzazione delle aree destinate allo stoccaggio delle carcasse bonificate, dell’area ex RIP e dell’area di transito automezzi, la prescritta polizza assicurativa della responsabilità civile d’inquinamento (R.C.I.), a copertura di danni ambientali, causati a terzi. Terminata la fase prescritta per i miglioramenti gestionali dell’impianto ed eseguiti i dovuti accertamenti, si procederà allo svincolo della citata polizza assicurativa secondo quanto stabilito dalla Delibera di Giunta Regionale n. 790 del 03.08.2007 pubblicata sul B.U.R.A. n. 71 Speciale del 05.09.2007;

-    di prestare al momento dell’avvio effettivo dell’esercizio sulle aree sopramenzionate di adeguate garanzie finanziarie, a favore della Regione Abruzzo secondo quanto previsto dalla D.G.R. n. 790 del 03.08.2007 e relativi allegati (Allegato A - Allegato E - Allegato C - Allegato D - Allegato E) e/o a conformare le garanzie già prestate entro 120 giorni dalla data di pubblicazione della stessa sul B.U.R.A. ovvero alla prima scadenza utile a copertura di eventuali danni ambientali; detta garanzia, controfirmata per accettazione, sarà restituita all’interessato;

-    al rispetto di quanto previsto dall’art. 48 (Garanzie finanziarie), comma 1 (La Giunta Regionale definisce entro 60 giorni dall’entrata in vigore della presente legge, i criteri e i parametri per lo determinazione delle garanzie finanziarie che l’interessato è tenuto a fornire per ottenere l’autorizzazione all’esercizio di un impianto, articolati per tipo di attività, per caratteristiche tecniche degli impianti, compresi quelli di cui al titolo quinto del decreto e per natura e caratteristiche dei rifiuti, con particolare riferimento ai rischi ambientali ed aigli eventuali costi di bonifica e ripristino ambientale), comma 2 (La prestazione l‘accettazione delle garanzie finanziarie costituiscono requisito di efficacia dell’autorizzazione e condizione per l’avvio effettivo dell’esercizio dell’impianto; a tal fine le garanzie finanziarie per la gestione di una discarica, anche  per la fase successiva alla sua chiusura, preestate conformente a quanto disposto dall’art. 14 del D.Lgs. 13 gennaio 2003, n. 36 (Attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti) e successive modifiche ed in integrazioni), comma 3 (Le garanzie finanziarie possono coesistere in depositi cauzionaii, polizze fidejussorie, coperture assicurative e il loro importo deve essere idoneo ad assicurare, in qualunque momento, l’esecuzione delle operazioni di messa in sicurezza, di chiusura dell’impianto e ripristino del sito, eventuale bonifica e risarcimento del danno ambientale ed è soggetto ad aggiornamenti biennali), comma 4 (Le garanzie finanziarie sono ridotte dei 50% per le imprese registrate ai sensi del regolamento (CE) 19marzo 2001, n. 761/2001 “Regolamento dei Parlamento Europeo e del Consiglio sull’adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS)” del 40% nei caso di imprese in possesso della certificazione ambientale ai sensi della norma Uni En Isa 14001), comma 5 (Le garanzie finanziarie sono trattenute trattenute per due annisuccessivi al periodo garantito o alla chiusura degli impianti. Per le discariche le garanzie finanziarie sono trattenute per tutto il tempo necessario alle operazioni di manutenzione e di gestione successiva alla chiusura della discarica), comma 6 (La Giunta regionale può prevedere che le garanzie finanziarie di cui all’art. 14 del D.Lgs. 36/2003 non si applicano a particolari tipologie di impianti aventi un basso impatto ambientale) della Legge Regionale 19 12.2007 n. 45, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo (B.U.R.A.) n. 10 Straordinario del 21.12.2007;

10) di fare salve eventuali e ulteriori autorizzazioni, visti pareri e nulla-osta e prescrizioni di competenza di altri Enti e Organismi, nonché le altre disposizioni e direttive vigenti in materia; sono fatti salvi, infine eventuali diritti di terzi;

11) di redigere il presente provvedimento in numero due originali, di cui un esemplare viene notificato, ai sensi di legge, alla Società CIALINI E. & Sa.s. - Via G. Galilei n° 36 - 64016 S. EGIDIO ALLA VIBRATA (TE);

12) di trasmettere copia del presente provvedimento al Comune di S. Egidio alla Vibrata (TE), all’Amministrazione Provinciale di Teramo, all’A.R.T.A. - Agenzia Regionale Tutela Ambiente - Direzione Centrale e all’A.R.T.A. - Agenzia Regionale Tutela Ambiente - Dipartimento Provinciale di Teramo;

13) di trasmettere, altresì, ai sensi dell’art. 208, comma 18 del Decreto Legislativo 03.64.2006 n° 152 (Norme in materia ambientale) e successive modifiche e integrazioni copia del presente provvedimento all’Albo Nazionale Gestori Ambientali c/o Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura di L’Aquila;

14) di disporre la pubblicazione del presente provvedimento, limitatamente all’oggetto e al dispositivo, sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo;

Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al competente Tribunale Amministrativo Regionale entro sessanta giorni o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla notifica;

il dirigente del servizio

Dott. Franco Gerardini