Vista la Legge 8.8.1977,n. 560/93 ”Norme in materia di alienazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica”;

Vista la Legge 30.04.1999, n. 136 “ Norme per il sostegno ed il rilancio dell’edilizia residenziale pubblica e per interventi in materia di opere a carattere ambientale”;

Vista la Legge Regionale 19 dicembre 2001, n. 76 “ Norme per l’alienazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica”;

Considerato che:

-    l'alienazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica è consentita esclusivamente per la realizzazione di programmi finalizzati allo sviluppo di tale settore;

-    i proventi delle alienazioni degli alloggi di edilizia residenziale pubblica rimangano nella disponibilità degli enti proprietari;

-    la Regione, su proposta degli Enti Proprietari determina annualmente la quota dei proventi da destinare al reinvestimento in edifici ed aree edificabili, per la riqualificazione e l'incremento del patrimonio abitativo pubblico mediante nuove costruzioni, recupero e manutenzione straordinaria di quelle esistenti e programmi integrati, nonché ad opere di urbanizzazione socialmente rilevanti;

Visto l’art. 4 della L.R. 8 novembre 2006, n. 33 che stabilisce nella misura del 100% l’importo dei rientri da destinare alla “realizzazione di programmi finalizzati alla riqualificazione e all’incremento del patrimonio abitativo pubblico” non prevedendo per i Comuni fondi destinati al ripiano di perdite di bilancio, conservando tale facoltà in capo all’Ater;

Vista:

-    la richiesta prot. 0005646U088840 del 07.05.2008 con la quale l’Ater di Chieti chiede di poter utilizzare parte della disponibilità dei rientri risultanti sull’aliquota del 20% dei rientri derivanti dalla Legge 560/93 per il ripiano del deficit di bilancio;

-    la deliberazione del C.d.A. dell’Ater di Chieti n. 14 del 28.03.2008 con la quale l’Azienda chiede di destinare € 200.000,00 per pagamenti di manutenzione straordinaria degli alloggi di proprietà dell’ATER di Chieti, derivanti dai proventi delle vendite di alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica e relativi all’esercizio 2007 e 2008;

Considerato che la disponibilità dei rientri ai sensi della L. 560/93 al 31.12.2007 ammontano ad € 4.201.061,43 e il 20% è pari ad € 840.212,28;

Ritenuto di poter autorizzare l’Ater di Chieti ad utilizzare la somma di € 200.000,00 per esigenze economico-finanziarie dell’Azienda per le finalità della deliberazione del CdA n. 14 del 28.03.2008 ;

Vista la L.R. n° 77 del 14.09.1999 “Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della Regione Abruzzo” che demanda ai Dirigenti l’adozione di provvedimenti amministrativi non espressamente posti in capo alla Giunta Regionale – art. 5, punto i -;

Ritenuto che la materia in trattazione non rientra tra le competenze degli organi di “Direzione Politica” – art.4 -;

Vista la deliberazione n. 432 del 20.03.2000, con la quale la Giunta Regionale ha individuato alcuni criteri ed indirizzi dell’azione amministrativa del Dirigente del Servizio Edilizia Residenziale ed Aree Urbane;

Preso atto che il Presidente della Giunta Regionale con nota circolare n. 8080 del 28.10.1999 ha chiarito ulteriormente la materia in ordine all’applicazione della L.R. 77/99;

DETERMINA

per quanto specificato in premessa, di autorizzare l’ATER di Chieti ad utilizzare la somma complessiva di € 200.000,00 derivante dai rientri della ex Legge 560/93 al 31.12.2007 per le finalità della deliberazione del C.d.A. n. 14 del 28.03.2008.

IL DIRIGENTE del servizio

Dott. Dario Bafile