Il dirigente del servizio
Omissis
determina
1. di Accogliere la domanda datata 26/01/2006 con la quale la ditta Calcestruzzi chiede l’autorizzazione definitiva di carattere generale ai sensi degli artt. 12 e 13 del D.P.R. 203/88 per l’impianto di “produzione di calcestruzzo preconfezionato“ ubicato in Località di Canosa, S.P. della Bonifica, Frazione Vallemare Cepagatti – Comune di Chieti, secondo gli elaborati tecnici allegati all’istanza di autorizzazione;
2. di Concedere l’autorizzazione definitiva alle emissioni ai sensi dell’art. 13 del D.P.R.203/88, per un periodo di quindici anni a decorrere dalla data di approvazione della presente determinazione, limitatamente alla quantità ed alla tipologia delle sostanze inquinanti di cui alla tabella riassuntiva datata 22/12/2005 (all. 3), nel rispetto della documentazione tecnico-progettuale allegata all’istanza di autorizzazione generalizzata depositata agli atti del Servizio Politica Energetica, Qualita’ dell’aria, Inquinamento acustico ed elettromagnetico, Rischio ambientale , Sina;
3. di Fare obbligo alla ditta di rispettare le seguenti prescrizioni:
a) effettuare analisi annuali sulle emissioni ai sensi dell’art. 4 del D.M. 12.07.1990, da riportarsi su apposito registro con pagine numerate, regolarmente bollato e messo a disposizione degli organi di controllo; copia delle analisi deve essere inviata al competente Dipartimento Provinciale dell’ARTA Abruzzo;
b) non superare i valori limite di cui al D.M. 12.07.1990 ed alla D.G.R. 16/7 del 21.03.1991 ed effettuare una corretta e periodica manutenzione degli impianti di abbattimento di cui all’All. 5 del D.M. 12.07.1990;
c) in caso di rinnovo dell’autorizzazione generalizzata da parte dell’autorità competente, il gestore deve presentare domanda di adesione, entro sessanta giorni dall’adozione di detta autorizzazione, ai sensi dell’art. 272, c. 3 del D.Lgs. n. 152/2006;
4. di Precisare che per quant’altro non specificato nella presente disposizione, si fa riferimento alle norme previste dal D.P.R. 203/88 – D.P.C.M. 21.07.89 – D.M. 12.07.90 – D.G.R. 2185 del 12.08.98, nonché ogni altra normativa vigente in tema di tutela dell’ambiente;
5. di Disporre la trasmissione della presente disposizione alla ditta Calcestruzzi s.p.a., al Dipartimento provinciale di Chieti dell’ARTA Abruzzo, al Sindaco del Comune di Chieti ed alla Provincia di Chieti;
6. di Disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della regione Abruzzo.
LA DIRIGENTE del servizio
Dott.ssa Iris Flacco
Segue allegato