IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Omissis

DETERMINA

Per le motivazioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate;

La ditta I.M.I.V. DI POMPONII PIETRO SAS., nel prosieguo semplicemente Ditta, con sede legale in Frazione Poggio San Vittorino – Comune di Teramo, è autorizzata alla coltivazione della cava di ghiaia sita in località “Faiete” del Comune di Cellino Attanasio (TE) individuata in Catasto al foglio di mappa 3 particella n. 136 (parte) alle seguenti norme e condizioni:

Art. 1

La ditta è obbligata ad osservare le norme contenute nel disciplinare approvato con delibera della Giunta Regionale n. 204 del 23.01.1985 e le modalità indicate nei disegni approvati dalla Conferenza, timbrati e firmati dal Responsabile del Procedimento.

Art. 2

La zona interessata dagli scavi deve essere delimitata con termini lapidei infissi sul terreno e disposti ai vertici dell’area assegnata.

Art. 3

L’autorizzazione è valida per anni 3 (tre) dalla data di notifica del presente provvedimento e l’attività estrattiva deve essere intrapresa entro novanta giorni dalla predetta data. Per giustificati motivi possono essere concessi fino ad ulteriori novanta giorni di proroga. La denuncia di inizio lavori completa di idonea documentazione, attestante l’avvenuto rispetto dell’art. 4 del D.L.gs. n. 624/1996, deve essere presentata, ai sensi dell’art. 28 del D.P.R. 128/1959, al Servizio Attività Estrattive e Minerarie. Qualora, entro i termini suddetti, non pervenga al predetto Servizio la denuncia di esercizio, il presente provvedimento si intende decaduto.

Art. 4

Il deposito cauzionale per un importo nella misura di Euro 200.000,00 (duecentomila/00) è stato effettuato con atto di fidejussione n. 17090 emessa in data 31.03.2008 dalla SOCIETÀ REALE MUTUA DI ASSICURAZIONI SPA. di TORINO la quale potrà essere svincolata a seguito dell’accertamento finale da parte dell’Ufficio Cave e Torbiere.

Art. 5

La ditta deve fornire al Pubblico Ufficiale preposto al Servizio di vigilanza e controllo i mezzi necessari per visitare i lavori e comunicare l’avvenuta ottemperanza alle eventuali prescrizioni impartite nel corso delle operazioni di Polizia Mineraria.

Art. 6

Deve altresì attenersi alle disposizioni di Legge in materia mineraria e alle seguenti prescrizioni:

-     Prima dell’inizio dei lavori deve essere concordata con la Soprintendenza ai Beni Archeologici il piano delle attività e la sorveglianza durante le fasi di scavo. Deve essere installato, inoltre, un piezometro nella zona più prossima al Fiume Vomano;

-     Devono essere mantenute le distanze legali dalle reti pubbliche esistenti salvo deroghe degli Enti proprietari. Dalla linea elettrica esistente, inoltre, deve essere mantenuta la distanza minima di 5,00 metri dai conduttori con ogni mezzo e tipo di lavorazione ai sensi del D.P.R. n. 164/1956 art. 11;

-     L’area sottoposta ad attività estrattiva deve essere adeguatamente protetta mediante apposizione di recinto e segnalata con appositi avvisi, nonché idonea chiusura delle vie di accesso e la posa in opera del cartello indicatore contenente tutti i riferimenti autorizzativi e di conduzione della stessa. La coltivazione del lotto successivo deve avvenire dopo la sistemazione del precedente;

-     La profondità di scavo deve essere limitata a 2,00 metri sopra il livello della falda acquifera mantenendo il piezometro installato costantemente in efficienza;

-     Il materiale terroso proveniente dal preventivo scoticamento dell’area sottoposta ad attività estrattiva deve essere integralmente accumulato all’interno della stessa area. Il risanamento ambientale dell’area deve essere eseguito utilizzando materiale idoneo, raccordando la superficie di cava con i terreni circostanti e ripristinando la coltivazione agronomica del fondo in modo da evitare impaludamenti;

-     Il ritombamento dello scavo deve avvenire con materiale conforme a quanto stabilito dal Decreto Legislativo n. 152/2006 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 7

La ditta ha l’obbligo di fornire periodicamente e comunque quando il Servizio Attività Estrattive e Minerarie lo riterrà necessario, i dati statistici relativi all’attività estrattiva.

Art. 8

La quantità media estraibile annualmente è di mc. 27.235 e complessivamente di mc. 81.705 per l’intera durata dell’attività.

Art. 9

La ditta deve attenersi alle modalità di coltivazione indicate negli elaborati progettuali approvati dalla Conferenza e depositati agli atti d’Ufficio, mediante l’utilizzo di mezzi meccanici omologati a norma di Legge.

Art. 10

Circa le modalità della sistemazione ambientale durante l’escavazione, la ditta deve rispettare il progetto approvato, timbrato e firmato dal Responsabile del Procedimento, allegato “E” art. 6 L.R. 67/1987.

Art. 11

Avverso il presente provvedimento è ammesso, nei termini e modi di Legge decorrenti dalla notificazione, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale (Legge n. 1034/1971) oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica (D.P.R. n. 1199/1971).

Art. 12

Il presente Provvedimento deve essere pubblicato, per estratto, sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo e notificato alla ditta interessata nei modi consentiti dalla legge.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Ing. Ezio Faieta