GIUNTA REGIONALE

Omissis

LA GIUNTA REGIONALE

Premesso

      Che con Deliberazione della Giunta regionale n. 590/P del 29 maggio 2006, è stato adeguato il tariffario regionale per i servizi di trasporto pubblico locale con decorrenza 1^ luglio 2006, apportando aumenti per alcune tipologie di documenti di viaggio e in ogni caso differenziati nella misura del 6 e del 3% ;

      Che in quella stessa occasione furono introdotte misure di incentivazione quali carnet di biglietti e biglietti di andata e ritorno con sconto del 10% che l’utenza ha dimostrato di gradire secondo i dati raccolti dalle principali aziende di trasporto operanti nella Regione;

      Che in quella stessa sede chiamata ad esprimere il competente parere, la IV Commissione, con nota n. 43/P/06 del 20 giugno 2006, ritenne, fra l’altro, <<di segnalare alla Giunta l’opportunità di adottare ogni utile iniziativa volta a determinare un adeguamento tariffario in linea con le attuali disposizioni in modo da assicurare il conseguimento tra costi e ricavi>>;

      Che sia l’Associazione Nazionale Autotrasporto Viaggiatori sia la Presidenza della società Arpa (da ultimo con nota prot.n. 2887/DE6 del 31 marzo 2008) hanno sollecitato l’adozione dei provvedimenti di adeguamento, verifica e revisione delle tabelle tariffarie del TPL;

      Che appare necessario dar corso a una nuova manovra tariffaria, a due anni dalla precedente, con l’obiettivo di recuperare l’inflazione registrata nel corso di questo periodo, anche allo scopo di contenere il maggior costo del gasolio, che in un anno ha registrato un aumento medio del 9,3%, calcolato sulla base delle rilevazioni dei prezzi del Ministero dello sviluppo economico;

Dato atto che il tasso medio definitivo di inflazione per l’anno 2007 è risultato pari all’1,7% (Indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati-FOI);

Dato atto che nel Documento di Programmazione Economica e Finanziaria 2008 – 2011, deliberato dal Consigli dei Ministri il 28 giugno 2007 il tasso di inflazione programmato per l’anno 2008 è pari al 1,7%;

Considerato che secondo i dati resi dall’Istituto nazionale di statistica l’inflazione media annua per il 2006 è risultata pari all’2.0%, con uno scarto inflazionistico di 0.3% rispetto all’indice di inflazione programmata 2006 pari al 1,7% ;

Visto il documento istruttorio predisposto dal Servizio Interventi Gestionali sulle linee di trasporto pubblico locale avente ad oggetto “Interventi sul sistema del trasporto pubblico locale”, allegato sotto il numero 1 e contenente la relazione e le tabelle tariffarie;

Considerato che l’intervento tariffario, al pari di quello effettuato nel 2006, è articolato anche questa volta su due diversi livelli: quello tariffario, da un lato, e quello dell’offerta di trasporto, dall’altro, attraverso l’introduzione di misure che incoraggino l’uso del mezzo pubblico;

Che la concorrenza dei due tipi di interventi mira a conseguire un apprezzabile equilibrio fra due diversi e contrapposti interessi: quelli dei concessionari del trasporto pubblico e quelli degli utenti che, al contrario, avvertono la leva tariffaria come un fattore di ulteriore depauperamento delle proprie risorse;

Che per tali motivi si è cercato di contenere e calibrare la manovra tariffaria a seconda della tipologia del servizio e del titolo di viaggio e di fornire, allo stesso tempo, un sistema tariffario più flessibile e incentivante, anche in considerazione di un contenuto aumento di quelle tariffe che nella scorsa manovra non avevano subito ritocchi;

Evidenziato, pertanto, che:

a)   la manovra sulle tariffe è strutturata con le seguenti modalità:

1.   recupero dell’inflazione definitiva e programmata, pari ad un totale di 3,7%, con conseguente aumento nella medesima percentuale delle tariffe in vigore;

2.   solo per le seguenti tipologie aumento di 10 centesimi di euro, anche al fine di evitare tariffe a 5 centesimi di euro :

-    Servizi urbani: biglietto ordinario per una corsa e biglietto ordinario validità 90’

-    Servizi suburbani: biglietto ordinario per una corsa

-    Servizi interurbani: biglietto ordinario prima fascia

b)   le misure incentivanti all’uso del mezzo pubblico perseguono i seguenti scopi:

1.   incentivare l’acquisto dell’abbonamento annuale nominativo studenti/scolastico, il cui rapporto è al di sotto degli otto abbonamenti mensili, consentendo forme di pagamento rateale attraverso la conclusione di convenzioni tra le aziende di trasporto e gli istituti di credito;

2.   estendere la validità degli abbonamenti annuali nominativi studenti/scolastici anche nelle giornate festive ricadenti nel periodo 1^ sett. 30 giugno;

3.   introdurre una nuova tariffa di abbonamento nominativo annuale sulla rete interurbana, calcolato sulla base di 10 abbonamenti mensili nominativi interurbani, al fine di consentire anche ai lavoratori dipendenti e pensionati, oltre che agli studenti eventualmente interessati, di avvalersi di una tale tipologia di documento di viaggio e consentire loro di poter accedere a forme di pagamento rateale parimenti a quelle da introdursi per l’abbonamento annuale scolastico/studenti;

4.   confermare le misure di incentivazione previste nel corso della precedente manovra;

Evidenziato, altresì, che per le percentuali applicate e le modalità di arrotondamento, complessivamente l’intera manovra apporta aumenti che in valore assoluto sono estremamente contenuti;

Richiamata la deliberazione della Giunta Regionale 13 novembre 2006, n. 1259 di approvazione delle nuove tariffe regionali ferroviarie dalla quale si evince che con riguardo ai servizi effettuati dalla Ferrovia Adriatica Sangritana s.p.a. si applica il sistema tariffario regionale per i trasporti su gomma solo ai servizi che essa svolge su strada e non su quelli ferroviari;

Ritenuto, inoltre, come già previsto nella richiamata deliberazione della Giunta regionale n. 590/P del 29 maggio 2006, che:

-    le tariffe delle linee intercity, sottratte alla contribuzione regionale, devono essere comunicate al Servizio Interventi Gestionali sul Trasporto Pubblico Locale e Politica Tariffaria della Direzione Trasporti 40 giorni prima della loro decorrenza e si intendono approvate se nei 30 giorni successivi al loro ricevimento il suddetto Servizio non ha sollevato questioni di legittimità e/o congruità;

-    ai fini della individuazione delle tariffe applicabili sulle linee interurbane di arrivo alle seguenti città: L’Aquila, Pescara, Chieti, Teramo, Vasto e Lanciano non si dà luogo a variazione tariffaria qualora la fermata di discesa o di salita non disti oltre 2 Km dal capolinea individuato dagli organi competenti, purché il percorso sia interamente autorizzato all’interno del percorso concesso;

Vista la legge regionale 23 luglio 1991, n. 40 e successive modifiche ed integrazioni, recante norme in materia di disciplina tariffaria per i servizi di trasporto pubblico locale ed in particolare gli articoli 2 e 3;

Visto, altresì, l’art. 23 del L.R. 23 dicembre 1998, n. 152 che stabilisce i criteri per la definizione del sistema tariffario;

Visto l’art. 18 del D.Lgs. 19 novembre 1997, n. 422, secondo comma, lett. g), secondo il quale deve essere garantita la determinazione delle tariffe del servizio in analogia, ove possibile, a quanto previsto dall’articolo 2 della legge 14 novembre 1995, n. 481;

Visto l’art. 2, comma 18 della legge 14 novembre 1995, n. 481 in base al quale i criteri di determinazione delle tariffe sono: a) tasso di variazione medio annuo riferito ai dodici mesi precedenti dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati rilevato dall’ISTAT; b) obiettivo di variazione del tasso annuale di produttività, prefissato per un periodo almeno triennale;

Dato atto che il presente provvedimento, ai sensi, dell’art. 3, secondo comma della L.R. 40/91, necessita del competente parere della IV Commissione Consiliare;

Preso atto che il Dirigente del Servizio proponente ha attestato la legittimità e la regolarità tecnico-amministrativa del presente provvedimento;

Vista la normativa di riferimento;

A VOTI UNANIMI RESI NEI MODI DI LEGGE

DELIBERA

1)   di approvare il documento istruttorio allegato al presente provvedimento sotto il numero 1 e le unite tabelle A,B,C,D,E che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2)   di adeguare, di conseguenza, le tariffe dei servizi automobilistici di trasporto pubblico locale , con decorrenza 1° luglio 2008, come da allegate tabelle A, B, C, D, E;

3)   di incentivare l’acquisto dell’abbonamento annuale nominativo studenti/scolastico, il cui rapporto è al di sotto degli otto abbonamenti mensili, consentendo forme di pagamento rateale attraverso la conclusione di convenzioni tra le aziende di trasporto e gli istituti di credito;

4)   di estendere la validità dell’abbonamento annuale nominativo studenti/scolastico anche nelle giornate festive ricadenti nel periodo di validità 1^ settembre/30 giugno;

5)   di introdurre quale misura incentivante all’uso del mezzo pubblico, una nuova tariffa di abbonamento nominativo annuale sulla rete interurbana, calcolato sulla base di 10 abbonamenti mensili nominativi interurbani, al fine di consentire anche ai lavoratori dipendenti e pensionati, oltre che agli studenti eventualmente interessati, di avvalersi di una tale tipologia di documento di viaggio e consentire loro di poter accedere a forme di pagamento rateale parimenti a quelle da introdursi per l’abbonamento annuale nominativo studenti /scolastico;

6)   di confermare le misure di incentivazione previste nel corso della precedente manovra tariffaria ;

7)   di precisare che il sistema tariffario previsto dal presente atto si applica ai servizi automobilistici esercitati dalla Ferrovia Adriatico Sangritana S.p.a., mentre per i servizi ferroviari rimane confermato il tariffario regionale dei servizi ferroviari;

8)   di disporre che le tariffe delle linee intercity, sottratte alla contribuzione regionale, devono essere comunicate al Servizio Interventi Gestionali sul Trasporto Pubblico Locale e Politica Tariffaria della Direzione Trasporti 40 giorni prima della loro decorrenza e si intendono approvate se nei 30 giorni successivi al loro ricevimento il suddetto Servizio non abbia sollevato questioni di legittimità e/o congruità;

9)   di disporre, altresì, che ai fini della individuazione delle tariffe applicabili sulle linee interurbane di arrivo alle seguenti città: L’Aquila, Pescara, Chieti, Teramo, Vasto e Lanciano non si dà luogo a variazione tariffaria qualora la fermata di discesa o di salita non disti oltre 2 Km dal capolinea individuato dagli organi competenti, purché il percorso sia interamente autorizzato;

10) di trasmettere il presente provvedimento, ai sensi dell’art. 3, secondo comma della L.R. 40/91, alla IV Commissione Consiliare per il competente parere;

11) di notificare il dispositivo del presente provvedimento alle Amministrazioni Comunali con servizi di trasporto pubblico urbano ed a tutte le imprese concessionarie interessate;

12) di disporre la pubblicazione del dispositivo del presente provvedimento e delle tabelle ad esso allegate sul Bollettino della Regione Abruzzo;

13) di dare mandato al Dirigente del Servizio Interventi Gestionali sul Trasporto Pubblico Locale e Politica Tariffaria di provvedere agli adempimenti conseguenti all’adozione del presente atto.

Seguono allegati